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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18024 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 18433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 9.11.2025 e concessione di un termine giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, vertente tra
TRA la Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Saporito, come da procura in atti;
- appellante–
E la N.V.) – Sede secondaria e rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell'avv. Michele De Luca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 965/2022 – contratto di assicurazione;
domanda di pagamento del premio.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 965/2022 con il Parte_1 quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 6.830,06 in favore della
(N.V.) a titolo di premi assicurativi e di compensi dovuti in forza della polizza Controparte_1 assicurativa TEF/57294/6591128, stipulata a garanzia dell'attività commerciale svolta dall'opponente.
A fondamento dell'opposizione la ha contestato la carenza di prova in ordine alla Parte_1 fondatezza della pretesa, in quanto le fatture commerciali prodotte in sede monitoria, sebbene idonee ad ottenere l'emissione dell'invocato decreto ingiuntivo, non costituirebbero prova adeguata del credito nell'ambito del giudizio a cognizione piena, a fronte della contestazione dell'opponente.
La ha altresì dedotto di aver integralmente corrisposto alla Parte_1 Controparte_1
(N.V.) le somme dovute in forza della polizza;
di contro le somme richieste in sede monitoria non sarebbero mai state concordate tra le parti. In particolare, l'opponente ha dedotto di aver versato un acconto di euro 3.200,00 mai contabilizzato dall'assicurazione.
Da ultimo, la ha contestato la violazione da parte della (N.V.) Parte_1 Controparte_1 degli obblighi contrattualmente assunti, in quanto a fronte della denuncia di sinistri da parte dell'opponente sarebbe mancato qualsiasi riscontro da parte dell'assicurazione.
Si è costituita in giudizio la (N.V.) chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata. L'opposta ha precisato che la si sarebbe resa inadempiente all'obbligo Parte_1 di corrispondere il conguaglio dovuto per l'annualità assicurativa decorrente dal 1.05.2018 sino al
30.04.2019, pari a complessivi euro 2.929,93, oltre all'importo di euro 3.449,23 a titolo di appendice di premio n. 29, liquidata in base ai sinistri verificatisi nel periodo di riferimento (c.d. malus). Da ultimo, la si sarebbe resa inadempiente all'obbligo di corrispondere la somma di euro Parte_1
92,10 a titolo di corrispettivo delle attività istruttorie svolte. La (N.V.) ha quindi Controparte_1 evidenziato l'infondatezza dell'opposizione e l'assenza di prova in ordine al pagamento asseritamente eseguito dalla debitrice. L'opposta ha evidenziato che l'unico pagamento di euro 3.200,00 eseguito dalla sarebbe riferibile all'appendice di premio n. 25. Parte_1
2. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
pagina 2 di 4 Secondo la prospettazione difensiva dell'opponente la documentazione prodotta dalla CP_1
(N.V.) non costituirebbe prova adeguata del credito, trattandosi di documentazione unilaterale
[...]
priva del necessario riscontro contrattuale.
L'assunto è infondato.
A fondamento della pretesa creditoria l'assicurazione ha prodotto sia le fatture commerciali sia la polizza assicurativa, sottoscritta da entrambe le parti, in base alla quale sono stati liquidati i premi dovuti ed è stato richiesto il rimborso delle spese istruttorie sostenute.
A fronte di tale complessivo corredo probatorio, le contestazioni dell'opponente si sono rivelate del tutto generiche, essendosi limitata la a contestare l'inadeguatezza delle prove Parte_1 offerte, senza indicare sotto quale profilo la liquidazione dei premi da parte dell'assicurazione sarebbe erronea.
Per quanto concerne il pagamento della somma di euro 3.200,00 la stessa ha Parte_1 prodotto in atti, in data 05.03.2024, quietanza di pagamento della EU ME S.A. (N.V.), attestante l'imputazione della somma versata all'appendice di regolazione del premio n. 25. Si tratta pertanto di versamento che non incide sulla debenza delle somme pretese a diverso titolo, in sede monitoria.
Anche gli inadempimenti asseritamente ascrivibili alla (N.V.) sono stati del tutto Controparte_1 genericamente prospettati dalla Non risultano neppure specificamente indicate Parte_1
(prima ancora che documentate) le singole denunce di sinistri che l'assicurazione avrebbe ignorato, costringendo così l'opponente a sostenere tutte le spese relative a tali eventi.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (Cass. n. 25584/2018).
In difetto di prova, il cui onere, per le ragioni sopra esposte, gravava sulla Parte_1 dell'adempimento alle obbligazioni da questa assunte oppure dell'inadempimento della controparte, alla luce della genericità delle contestazioni dell'opponente e tenuto conto della documentazione prodotta dalla (N.V.), attestante la debenza delle somme pretese, l'opposizione deve Controparte_1 essere rigettata.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della
Parte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 965/2022 emesso dal Tribunale di Parte_1
Roma, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della EU ME S.A. Parte_1
(N.V.), liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 23.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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