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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10289 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Baldassarre Ceparano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mugnano di
LI (NA) alla via LI n. 77, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: residente in Sant'Antimo (NA) Controparte_1 C.F._2 alla via Pablo Picasso n. 8;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 13.12.2024, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo (NA) il 09.05.2016
[...] con , che dall'unione con quest'ultima non erano nati figli e che Controparte_1 con sentenza di Questo Tribunale (nr. 257/2023) pubblicata in data 24.01.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Con decreto depositato in data 13.01.2025 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 21.05.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione
Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 21.05.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione del ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo. DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della resistente, sig.ra
, la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 257/2023) emessa in data 17.01.2023 e pubblicata il 24.01.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del
22.05.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesto in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n. 1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese, che resteranno a carico di chi le ha sotentute.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: , nata Controparte_1 C.F._2
a LI (NA) il 31.10.1978 e residente in [...];
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1 ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f.: , nata a [...] il [...] - Atto n. 15, Parte I, C.F._2
Serie A, anno 2016 – celebrato in Sant'Antimo (NA) il 09.05.2016;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 27.6.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10289 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Baldassarre Ceparano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mugnano di
LI (NA) alla via LI n. 77, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: residente in Sant'Antimo (NA) Controparte_1 C.F._2 alla via Pablo Picasso n. 8;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 13.12.2024, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo (NA) il 09.05.2016
[...] con , che dall'unione con quest'ultima non erano nati figli e che Controparte_1 con sentenza di Questo Tribunale (nr. 257/2023) pubblicata in data 24.01.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Con decreto depositato in data 13.01.2025 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 21.05.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione
Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 21.05.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione del ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo. DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della resistente, sig.ra
, la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 257/2023) emessa in data 17.01.2023 e pubblicata il 24.01.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del
22.05.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesto in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n. 1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese, che resteranno a carico di chi le ha sotentute.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: , nata Controparte_1 C.F._2
a LI (NA) il 31.10.1978 e residente in [...];
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1 ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f.: , nata a [...] il [...] - Atto n. 15, Parte I, C.F._2
Serie A, anno 2016 – celebrato in Sant'Antimo (NA) il 09.05.2016;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 27.6.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro