TAR Catania, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 1057
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Atto privo di spessore provvedimentale

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso in parte qua, trattandosi di atti privi di spessore provvedimentale, in quanto di natura endoprocedimentale ovvero meramente informativa, carenti di carica lesiva.

  • Inammissibile
    Atto privo di spessore provvedimentale

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso in parte qua, trattandosi di atti privi di spessore provvedimentale, in quanto di natura endoprocedimentale ovvero meramente informativa, carenti di carica lesiva.

  • Inammissibile
    Atto privo di spessore provvedimentale

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso in parte qua, trattandosi di atti privi di spessore provvedimentale, in quanto di natura endoprocedimentale ovvero meramente informativa, carenti di carica lesiva.

  • Inammissibile
    Atto privo di spessore provvedimentale

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso in parte qua, trattandosi di atti privi di spessore provvedimentale, in quanto di natura endoprocedimentale ovvero meramente informativa, carenti di carica lesiva.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata

    Il Collegio ritiene infondato il ricorso in parte qua, poiché la ratio decidendi del provvedimento di risoluzione riposa esclusivamente sulla misura interdittiva, la cui efficacia al momento dell'adozione del provvedimento di risoluzione non era stata sospesa.

  • Rigettato
    Illegittimità in via autonoma

    Il Collegio ritiene infondato il ricorso in parte qua, poiché la giurisprudenza afferma che l'esito del giudizio avverso l'interdittiva non rileva ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti di risoluzione adottati anteriormente all'annullamento giurisdizionale, dovendo questi ultimi essere accertati sulla base della situazione esistente al momento della loro adozione.

  • Rigettato
    Genericità delle censure

    Le censure articolate dalla parte ricorrente sul punto sono generiche, come fondatamente eccepito dal Comune resistente. La società ricorrente non ha contestato le specifiche ragioni poste alla base della sopra richiamata affermazione della titolarità passiva dell’obbligazione restitutoria, né ha contestato i calcoli elaborati dal Comune resistente.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa di caducazione degli atti

    La pretesa della società ricorrente di vedere caducate le note impugnate alla luce del venir meno (per effetto dell’annullamento giurisdizionale della misura interdittiva) del presupposto fondante le misure contestate si rivela infondata, atteso che, come sopra evidenziato, la determinazione di risoluzione (recesso) del contratto si rivela immune dai vizi denunciati.

  • Rigettato
    Genericità delle censure

    Le censure articolate dalla parte ricorrente sul punto sono generiche, come fondatamente eccepito dal Comune resistente. La società ricorrente non ha contestato le specifiche ragioni poste alla base della sopra richiamata affermazione della titolarità passiva dell’obbligazione restitutoria, né ha contestato i calcoli elaborati dal Comune resistente.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa di caducazione degli atti

    La pretesa della società ricorrente di vedere caducate le note impugnate alla luce del venir meno (per effetto dell’annullamento giurisdizionale della misura interdittiva) del presupposto fondante le misure contestate si rivela infondata, atteso che, come sopra evidenziato, la determinazione di risoluzione (recesso) del contratto si rivela immune dai vizi denunciati.

  • Rigettato
    Manifestazione esplicita del diniego

    Il Comune resistente, infatti, ha chiaramente manifestato - con nota prot n. 14657 del 13 novembre 2025 - le ragioni per le quali non intende riconsiderare la propria posizione (in punto di recesso dal contratto), insistendo inoltre per la debenza, in capo alla società ricorrente, dell’obbligazione restitutoria.

  • Inammissibile
    Genericità della domanda

    La domanda è inammissibile in quanto generica.

  • Inammissibile
    Precedente annullamento e carenza di interesse

    La misura interdittiva de qua è stata già impugnata (con ricorso iscritto al n. r.g. 1717/2025) e annullata (con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 27 ottobre 2025, n. 3024), donde l’inammissibilità del ricorso in parte qua per violazione del principio di ne bis in idem e per evidente carenza di interesse (essendo quella misura già espunta dal mondo giuridico).

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Peraltro, come ulteriormente eccepito dal Comune resistente, l’impugnazione in questione è comunque tardiva e, dunque, irricevibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 1057
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1057
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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