Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2881/2023
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di giudice del lavoro,
letti gli atti del procedimento ex art. 445-bis cpc instaurato da
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vista la comunicazione alle parti del deposito della CTU,
rilevato che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in
Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito,
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l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella CTU depositata in atti, dichiarando che la parte ricorrente è invalida, con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 100% ed esonero da future visite di revisione, ma non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento;
compensa le spese;
liquida come da separato decreto le spese di CTU.
Agrigento, 09/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo