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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1222 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv.ti ANTONELLA Parte_1 C.F._1
MICELE ( e CARMELO RICCIARDULLI ( , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo difensore in VIA MARCONI N. 9 40122
BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO CP_1 C.F._4
BIANCOFIORE ( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in C.F._5
PIAZZA GALILEO N. 4 40123 BOLOGNA;
APPELLATO
1 , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
in punto a: appello avverso la sentenza n. 631 del 15.04.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: Azione ex art. 1414 cc ed ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: a) In via principale: condannare il dott. a pagare all'ing. CP_1 [...] le spese di lite relative al giudizio di merito di primo grado liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 27.804,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA;
b) In via principale: condannare il dott. a pagare CP_1 all'ing. le spese di lite relative al giudizio cautelare liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 9.653,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA;
c) In via subordinata: condannare il dott. a pagare all'ing. CP_1 le spese di lite relative al giudizio di merito di primo grado liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 16.481,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA;
d) In via subordinata: condannare il dott. a pagare CP_1 all'ing. le spese di lite relative al giudizio cautelare liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 4.828,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio di appello.
Parte appellata: In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Ing. in quanto in contrasto al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. ovvero per quel diverso motivo Parte_1 ravvisando dall'Ecc.ma Corte adita. In via principale: rigettare l'appello avversario e le domande ivi contenute perché infondate in fatto e diritto e, quindi, confermare integralmente la sentenza oggi impugnata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto da controparte, e salvo gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la misura delle spese legali dovute all'Ing. così determinandole in complessivi € 6.647,00 o Parte_1 quella diversa minore o, salvo gravame, maggiore somma ritenuta di giustizia, detratti gli € 5.000,00 oltre 15% s.g., 4% c.p.a. e 22% iva (totali € 7.295,00) già corrisposti all'appellante in forza della sentenza n.ro 631/2020 oggi impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 631/2020 il Tribunale di Bologna, nell'ambito delle plurime domande svolte da
[...]
nei confronti dei membri ed affini della famiglia pur accogliendo quelle svolte nei CP_1 CP_2 confronti degli altri convenuti e relative ad un diverso atto di trasferimento, respingeva sia la domanda
2 di simulazione che quella ex art. 2901 cc. svolta dall'attore nei confronti di (marito Parte_1 di e di avente ad oggetto il contratto di vendita del 10.04.2012 Controparte_3 Controparte_2 con cui quest'ultimo aveva venduto al prezzo di € 130.000,00 al marito della sorella, Controparte_3 il 50% di tre unità immobiliari site in Comacchio, Lido di Spina, già di proprietà di quest'ultima per la quota del 50%.
Sul punto il primo giudice specificava che “La domanda relativa al trasferimento delle quote di proprietà immobiliari di Lido di Spina, pure svolta in via principale come accertamento della simulazione, e in via subordinata, come revocatoria ex art.2901 cc, ad avviso del Giudice deve invece essere respinta. Non consta che si tratti di atto simulato: vi è stato pagamento del prezzo, e non consta che il cedente abbia successivamente goduto del bene, cosicché possa dirsi meramente apparente il trasferimento della proprietà. Neppure vi sono i presupposti per accogliere la domanda di revocatoria, atteso che le quote immobiliari sono state vendute per un prezzo non palesemente irrisorio tenuto conto della natura del diritto ceduto (appunto quota di proprietà indivisa, non facilmente alienabile), dell'oggetto (tre monolocali in Lido di Spina), e del fatto che il bene era gravato da ipoteca;
non può dirsi acquisito in modo tranquillante il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione, né dimostrata la malafede dell'acquirente. (…) dichiara tenuto l'attore a rifondere al convenuto le spese della lite, che liquida, in ragione del valore della domanda Parte_1 tra le parti, in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
Proponeva appello censurando la sentenza di primo grado esclusivamente in punto Parte_1 di spese che riteneva erroneamente liquidate rispetto al valore delle domande proposte nei suoi confronti;
non dettagliatamente specificate e mancanti dei compensi per la fase cautelare.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedeva CP_1 il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25/06/2024
_____________ ____ _______________
Va preliminarmente preso atto dell'avvenuta formazione del giudicato (interno) in ordine ai capi sostanziali (non ricompresi nell'oggetto della proposta impugnazione) della sentenza di primo grado
(in punto di accoglimento dell'azione di simulazione e di conseguente declaratoria di nullità della cessione del mandato fiduciario SIFIR n. 900049 ed in punto di rigetto delle azioni di simulazione e revocatoria della compravendita del 10.04.2012 della quota del 50% dei beni siti in Lido di Spina).
3 Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante assume che il valore della domanda da prendere in considerazione per la liquidazione delle spese di lite avrebbe dovuto essere quello della domanda avente il valore più alto e quindi avrebbe dovuto applicarsi lo scaglione da 520.000 a
1.000.000,00 atteso che per la domanda di simulazione, il valore è determinato dal prezzo indicato nell'atto impugnato, ovvero € 130.000,00 mentre per la domanda revocatoria il valore è determinato dal credito vantato dal creditore, ovvero € 730.420,40.
Il primo giudice, invece, avrebbe ingiustificatamente liquidato una somma persino inferiore ai minimi e non avrebbe nemmeno indicato, come avrebbe dovuto, nel dettaglio, le singole voci, né avrebbe riconosciuto gli esborsi indicati nella nota spese (all. E), omettendo altresì di liquidare le spese relative al procedimento cautelare e al successivo reclamo.
L'appello va disatteso.
L'appellante richiama, a fondamento del gravame, una risalente sentenza del 1981, la n. 3076 che riguarda esclusivamente l'individuazione della competenza del giudice da adire nel caso di più domande e quando l'una è subordinata al rigetto dell'altra.
Orbene, la questione relativa alla competenza (che ovviamente viene individuata in base alla domanda di maggior valore) è però ben diversa da quella che riguarda i parametri da applicare per la liquidazione delle spese di lite.
Per questo aspetto è il DM n. 55/2014 che costituisce la fonte normativa da prendere in considerazione ed in particolare l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 che al primo comma prevede che “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile”, e “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela
l'azione è diretta”.
Tuttavia, il citato primo comma stabilisce anche che “in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”; inoltre al comma 3 della medesima disposizione viene ulteriormente precisato che “nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.”
L'appellante si è limitato a richiamare il solo valore della domanda, determinato ai sensi del codice di procedura, per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente, ma nulla deduce in punto di valore effettivo della controversia in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, ovvero alla
4 specifica rilevanza dell'interesse sostanziale che attraverso la decisione la parte vittoriosa si è vista riconoscere e che in questo caso il giudice ha correttamente individuato nel prezzo versato dal al cognato per l'acquisto delle quote degli immobili siti in Comacchio, Lido di Spina. Parte_1
Peraltro, non può prescindersi dal fatto che il credito del è stato azionato contestualmente CP_1 nell'ambito del medesimo giudizio, nei confronti di più soggetti e rispetto a più atti, il primo dei quali
(cessione della quota del 50% del mandato fiduciario a è risultato superiore al Controparte_3 credito azionato ed è stato accolto, pertanto, sotto questo profilo il è risultato vittorioso. CP_1
Dunque, per la liquidazione delle spese di causa fra e il primo giudice ha CP_1 Parte_1 correttamente fatto riferimento al valore della domanda individuato attraverso l 'interesse sostanziale del che ha ricevuto tutela dalla decisione e lo ha quindi individuato nel prezzo indicato Parte_1 nell'atto di compravendita impugnato, ovvero € 130.000,00.
Il gravame sul punto va quindi respinto.
A medesima sorte vanno destinate le restanti censure relative all'assenza di indicazione delle specifiche voci, atteso che, come insegna la SC, “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.” (Cass. n. 10343/2020), “fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.” (Cass. n. 30286/2017).
Nel caso in esame l'appellante non ha mosso alcuna specifica e puntuale censura rispetto all'ammontare complessivo liquidato (comprensivo quindi anche delle fasi cautelari) e determinato sulla base del valore effettivo della domanda, né ha sostenuto che l'importo liquidato fosse di entità tale da minare il decoro della professione.
L'appello va respinto anche riguardo agli esborsi che vengono quantificati nella nota spese del primo grado (all. E) in € 1.549,07, senza tuttavia indicare alcuna valida giustificazione che dimostri la necessità di detta ingente spesa e a cui, inoltre, non corrisponde alcuna specifica domanda di condanna nelle conclusioni dell'atto d'appello.
Le esposte considerazioni portano al rigetto del gravame.
5 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 631/2020 del Parte_1
Tribunale di Bologna;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, Parte_1 CP_1 che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1222 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv.ti ANTONELLA Parte_1 C.F._1
MICELE ( e CARMELO RICCIARDULLI ( , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo difensore in VIA MARCONI N. 9 40122
BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO CP_1 C.F._4
BIANCOFIORE ( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in C.F._5
PIAZZA GALILEO N. 4 40123 BOLOGNA;
APPELLATO
1 , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
in punto a: appello avverso la sentenza n. 631 del 15.04.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: Azione ex art. 1414 cc ed ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: a) In via principale: condannare il dott. a pagare all'ing. CP_1 [...] le spese di lite relative al giudizio di merito di primo grado liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 27.804,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA;
b) In via principale: condannare il dott. a pagare CP_1 all'ing. le spese di lite relative al giudizio cautelare liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 9.653,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA;
c) In via subordinata: condannare il dott. a pagare all'ing. CP_1 le spese di lite relative al giudizio di merito di primo grado liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 16.481,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA;
d) In via subordinata: condannare il dott. a pagare CP_1 all'ing. le spese di lite relative al giudizio cautelare liquidate sulla base del Parte_1
Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 nella misura di € 4.828,00 oltre spese generali di studio, CPA ed IVA. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio di appello.
Parte appellata: In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Ing. in quanto in contrasto al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. ovvero per quel diverso motivo Parte_1 ravvisando dall'Ecc.ma Corte adita. In via principale: rigettare l'appello avversario e le domande ivi contenute perché infondate in fatto e diritto e, quindi, confermare integralmente la sentenza oggi impugnata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto da controparte, e salvo gravame, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la misura delle spese legali dovute all'Ing. così determinandole in complessivi € 6.647,00 o Parte_1 quella diversa minore o, salvo gravame, maggiore somma ritenuta di giustizia, detratti gli € 5.000,00 oltre 15% s.g., 4% c.p.a. e 22% iva (totali € 7.295,00) già corrisposti all'appellante in forza della sentenza n.ro 631/2020 oggi impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 631/2020 il Tribunale di Bologna, nell'ambito delle plurime domande svolte da
[...]
nei confronti dei membri ed affini della famiglia pur accogliendo quelle svolte nei CP_1 CP_2 confronti degli altri convenuti e relative ad un diverso atto di trasferimento, respingeva sia la domanda
2 di simulazione che quella ex art. 2901 cc. svolta dall'attore nei confronti di (marito Parte_1 di e di avente ad oggetto il contratto di vendita del 10.04.2012 Controparte_3 Controparte_2 con cui quest'ultimo aveva venduto al prezzo di € 130.000,00 al marito della sorella, Controparte_3 il 50% di tre unità immobiliari site in Comacchio, Lido di Spina, già di proprietà di quest'ultima per la quota del 50%.
Sul punto il primo giudice specificava che “La domanda relativa al trasferimento delle quote di proprietà immobiliari di Lido di Spina, pure svolta in via principale come accertamento della simulazione, e in via subordinata, come revocatoria ex art.2901 cc, ad avviso del Giudice deve invece essere respinta. Non consta che si tratti di atto simulato: vi è stato pagamento del prezzo, e non consta che il cedente abbia successivamente goduto del bene, cosicché possa dirsi meramente apparente il trasferimento della proprietà. Neppure vi sono i presupposti per accogliere la domanda di revocatoria, atteso che le quote immobiliari sono state vendute per un prezzo non palesemente irrisorio tenuto conto della natura del diritto ceduto (appunto quota di proprietà indivisa, non facilmente alienabile), dell'oggetto (tre monolocali in Lido di Spina), e del fatto che il bene era gravato da ipoteca;
non può dirsi acquisito in modo tranquillante il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione, né dimostrata la malafede dell'acquirente. (…) dichiara tenuto l'attore a rifondere al convenuto le spese della lite, che liquida, in ragione del valore della domanda Parte_1 tra le parti, in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
Proponeva appello censurando la sentenza di primo grado esclusivamente in punto Parte_1 di spese che riteneva erroneamente liquidate rispetto al valore delle domande proposte nei suoi confronti;
non dettagliatamente specificate e mancanti dei compensi per la fase cautelare.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedeva CP_1 il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25/06/2024
_____________ ____ _______________
Va preliminarmente preso atto dell'avvenuta formazione del giudicato (interno) in ordine ai capi sostanziali (non ricompresi nell'oggetto della proposta impugnazione) della sentenza di primo grado
(in punto di accoglimento dell'azione di simulazione e di conseguente declaratoria di nullità della cessione del mandato fiduciario SIFIR n. 900049 ed in punto di rigetto delle azioni di simulazione e revocatoria della compravendita del 10.04.2012 della quota del 50% dei beni siti in Lido di Spina).
3 Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante assume che il valore della domanda da prendere in considerazione per la liquidazione delle spese di lite avrebbe dovuto essere quello della domanda avente il valore più alto e quindi avrebbe dovuto applicarsi lo scaglione da 520.000 a
1.000.000,00 atteso che per la domanda di simulazione, il valore è determinato dal prezzo indicato nell'atto impugnato, ovvero € 130.000,00 mentre per la domanda revocatoria il valore è determinato dal credito vantato dal creditore, ovvero € 730.420,40.
Il primo giudice, invece, avrebbe ingiustificatamente liquidato una somma persino inferiore ai minimi e non avrebbe nemmeno indicato, come avrebbe dovuto, nel dettaglio, le singole voci, né avrebbe riconosciuto gli esborsi indicati nella nota spese (all. E), omettendo altresì di liquidare le spese relative al procedimento cautelare e al successivo reclamo.
L'appello va disatteso.
L'appellante richiama, a fondamento del gravame, una risalente sentenza del 1981, la n. 3076 che riguarda esclusivamente l'individuazione della competenza del giudice da adire nel caso di più domande e quando l'una è subordinata al rigetto dell'altra.
Orbene, la questione relativa alla competenza (che ovviamente viene individuata in base alla domanda di maggior valore) è però ben diversa da quella che riguarda i parametri da applicare per la liquidazione delle spese di lite.
Per questo aspetto è il DM n. 55/2014 che costituisce la fonte normativa da prendere in considerazione ed in particolare l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 che al primo comma prevede che “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile”, e “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela
l'azione è diretta”.
Tuttavia, il citato primo comma stabilisce anche che “in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”; inoltre al comma 3 della medesima disposizione viene ulteriormente precisato che “nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.”
L'appellante si è limitato a richiamare il solo valore della domanda, determinato ai sensi del codice di procedura, per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente, ma nulla deduce in punto di valore effettivo della controversia in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, ovvero alla
4 specifica rilevanza dell'interesse sostanziale che attraverso la decisione la parte vittoriosa si è vista riconoscere e che in questo caso il giudice ha correttamente individuato nel prezzo versato dal al cognato per l'acquisto delle quote degli immobili siti in Comacchio, Lido di Spina. Parte_1
Peraltro, non può prescindersi dal fatto che il credito del è stato azionato contestualmente CP_1 nell'ambito del medesimo giudizio, nei confronti di più soggetti e rispetto a più atti, il primo dei quali
(cessione della quota del 50% del mandato fiduciario a è risultato superiore al Controparte_3 credito azionato ed è stato accolto, pertanto, sotto questo profilo il è risultato vittorioso. CP_1
Dunque, per la liquidazione delle spese di causa fra e il primo giudice ha CP_1 Parte_1 correttamente fatto riferimento al valore della domanda individuato attraverso l 'interesse sostanziale del che ha ricevuto tutela dalla decisione e lo ha quindi individuato nel prezzo indicato Parte_1 nell'atto di compravendita impugnato, ovvero € 130.000,00.
Il gravame sul punto va quindi respinto.
A medesima sorte vanno destinate le restanti censure relative all'assenza di indicazione delle specifiche voci, atteso che, come insegna la SC, “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.” (Cass. n. 10343/2020), “fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.” (Cass. n. 30286/2017).
Nel caso in esame l'appellante non ha mosso alcuna specifica e puntuale censura rispetto all'ammontare complessivo liquidato (comprensivo quindi anche delle fasi cautelari) e determinato sulla base del valore effettivo della domanda, né ha sostenuto che l'importo liquidato fosse di entità tale da minare il decoro della professione.
L'appello va respinto anche riguardo agli esborsi che vengono quantificati nella nota spese del primo grado (all. E) in € 1.549,07, senza tuttavia indicare alcuna valida giustificazione che dimostri la necessità di detta ingente spesa e a cui, inoltre, non corrisponde alcuna specifica domanda di condanna nelle conclusioni dell'atto d'appello.
Le esposte considerazioni portano al rigetto del gravame.
5 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 631/2020 del Parte_1
Tribunale di Bologna;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, Parte_1 CP_1 che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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