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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1832/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1832/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. BELVEDERE FLAVIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. BARILLI CECILIA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 05/06/2005 a Reggio Emilia (atto n. 79, parte 2, anno 2005). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(17/03/2001) e (22/02/2007). Le parti vivono separate i Per_2 della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 10/05/2024, che ha stabilito l'affido esclusivo di alla madre e che il padre versasse la Per_2 somma di € 400 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento per la moglie di € 300. ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chiedere una modifica delle condizioni di separazione. A tal fine ha allegato:
▶che sono venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la moglie, in quanto la stessa convive stabilmente con il nuovo compagno e ha un impiego a tempo indeterminato;
▶di essere onerato da numerosi debiti contratti durante il matrimonio;
▶che non convive più con la madre. Per_2
Ha, pertanto, chiesto, la revoca dell'obbligo di versare la somma di € 300 alla moglie e che la figlia percepisca direttamente sia l'importo di € 400 per il suo mantenimento sia l'assegno unico. si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 sost
▶che l'importo di € 300 versatole dal marito non ha natura di assegno di mantenimento, bensì natura transattiva, a fronte della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione;
▶che ha già fatto richiesta all'Inps per percepire direttamente Per_2
l'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mantenimento della prole La domanda del ricorrente di versare direttamente alla figlia Per_2
l'importo di € 400 per il suo mantenimento è inammissibile. Va infatti applicato il principio secondo cui il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. 34100/2021). Il Collegio non ritiene utile acquisire la dichiarazione di a cui ha Per_2 fatto riferimento il difensore del ricorrente all'udienza del 7/10/2025, in quanto – non essendosi costituita la ragazza per avanzare formalmente l'eventuale domanda di pagamento diretto – tale dichiarazione non avrebbe alcuna rilevanza.
2. Mantenimento della moglie La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal ricorrente è fondata. A sostegno di tale domanda, lo ha dedotto che sarebbero Parte_1 venuti meno i presupposti per il versamento di tale assegno, in quanto la moglie avrebbe intrapreso una stabile convivenza con un nuovo compagno. La resistente si è opposta, non contestando la circostanza, ma sostenendo che l'importo di € 300 le sarebbe dovuto quale corrispettivo per aver rinunciato all'assegnazione della casa coniugale. Occorre quindi chiarire la natura giuridica dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione, di cui si riporta per semplicità il testo:
Bisogna ricordare che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili (vd. da ultimo Cass. ord. n. 20034/2024). Ad avviso del Collegio, l'obbligo assunto dallo in sede di Parte_1 separazione deve a tutti gli effetti essere qualificato come obbligo a versare un assegno di mantenimento, in quanto chiaramente volto a disciplinare il contenuto essenziale della separazione, regolamentando dei diritti (assegnazione della casa familiare, mantenimento della moglie) strettamente connessi alla composizione della crisi familiare. Le statuizioni relative all'affidamento, al collocamento dei minori e al mantenimento del coniuge e dei figli costituiscono infatti condizioni necessarie per la validità stessa dell'accordo di separazione e non possono essere considerate mere pattuizioni eventuali non revocabili o modificabili. Del resto, non è ipotizzabile che attraverso tale accordo le parti avessero inteso regolamentare dei profili patrimoniali ulteriori e diversi da quelli strettamente connessi alla separazione, in quanto l'assegnazione della casa familiare è connessa al collocamento dei figli, ha carattere necessariamente temporaneo ed è destinata a cessare con il raggiungimento dell'autosufficienza dei figli stessi, sicché il versamento mensile di € 300 non può essere interpretato come corrispettivo (peraltro a tempo indeterminato) per la rinuncia all'assegnazione dell'immobile. Peraltro, avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni nel giudizio di separazione, i rapporti di cui si discute non sono regolamentati da un accordo di natura negoziale (men che meno una transazione), bensì dalla sentenza emessa da questo Tribunale. Ciò posto, una volta stabilito che l'obbligo in questione può essere qualificato come di mantenimento, occorre verificare se, nel caso di specie, sussistano effettivamente i presupposti per disporne la revoca. In materia, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass. ord. n. 34728/2023). Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto il certificato di residenza della resistente, dal quale risulta la convivenza di quest'ultima con il nuovo compagno;
circostanza, peraltro, confermata dalla stessa la quale ha CP_1 altresì dichiarato di contribuire alle spese del nuovo nucleo familiare (“Il ricorrente chiede la revoca dell'assegno perché la signora convive CP_1 con un nuovo compagno. L'elemento della convivenza si presenta irrilevante ai fini della corresponsione dell'assegno, perché questa somma è giustificata dalla rinuncia all'abitazione della casa coniugale ed è indifferente al riferimento alloggiativo della signora. A ciò aggiungasi che la signora non è proprietaria di alcun immobile e non vive CP_1 gratuitamente nella casa del signor e contribuisce alle spese, Parte_2 come si evince dall'estratto uscite verso che si produce (doc.6)”, Parte_3
p. 4 comparsa di risposta). Ciò posto, pur in assenza di ulteriori produzioni documentali da parte del ricorrente, deve rilevarsi che la convivenza con il nuovo partner risulta pacifica tra le parti, sicché incombeva sulla resistente l'onere di dimostrare che tale rapporto non fosse caratterizzato dai requisiti di stabilità e continuità richiesti ai fini dell'esclusione dell'assegno. Il Collegio revoca, pertanto, attesa l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di versare direttamente alla figlia l'importo del mantenimento;
-revoca l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento.
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 9/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1832/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. BELVEDERE FLAVIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. BARILLI CECILIA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 05/06/2005 a Reggio Emilia (atto n. 79, parte 2, anno 2005). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(17/03/2001) e (22/02/2007). Le parti vivono separate i Per_2 della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 10/05/2024, che ha stabilito l'affido esclusivo di alla madre e che il padre versasse la Per_2 somma di € 400 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento per la moglie di € 300. ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chiedere una modifica delle condizioni di separazione. A tal fine ha allegato:
▶che sono venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la moglie, in quanto la stessa convive stabilmente con il nuovo compagno e ha un impiego a tempo indeterminato;
▶di essere onerato da numerosi debiti contratti durante il matrimonio;
▶che non convive più con la madre. Per_2
Ha, pertanto, chiesto, la revoca dell'obbligo di versare la somma di € 300 alla moglie e che la figlia percepisca direttamente sia l'importo di € 400 per il suo mantenimento sia l'assegno unico. si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 sost
▶che l'importo di € 300 versatole dal marito non ha natura di assegno di mantenimento, bensì natura transattiva, a fronte della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione;
▶che ha già fatto richiesta all'Inps per percepire direttamente Per_2
l'assegno unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mantenimento della prole La domanda del ricorrente di versare direttamente alla figlia Per_2
l'importo di € 400 per il suo mantenimento è inammissibile. Va infatti applicato il principio secondo cui il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. 34100/2021). Il Collegio non ritiene utile acquisire la dichiarazione di a cui ha Per_2 fatto riferimento il difensore del ricorrente all'udienza del 7/10/2025, in quanto – non essendosi costituita la ragazza per avanzare formalmente l'eventuale domanda di pagamento diretto – tale dichiarazione non avrebbe alcuna rilevanza.
2. Mantenimento della moglie La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal ricorrente è fondata. A sostegno di tale domanda, lo ha dedotto che sarebbero Parte_1 venuti meno i presupposti per il versamento di tale assegno, in quanto la moglie avrebbe intrapreso una stabile convivenza con un nuovo compagno. La resistente si è opposta, non contestando la circostanza, ma sostenendo che l'importo di € 300 le sarebbe dovuto quale corrispettivo per aver rinunciato all'assegnazione della casa coniugale. Occorre quindi chiarire la natura giuridica dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione, di cui si riporta per semplicità il testo:
Bisogna ricordare che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili (vd. da ultimo Cass. ord. n. 20034/2024). Ad avviso del Collegio, l'obbligo assunto dallo in sede di Parte_1 separazione deve a tutti gli effetti essere qualificato come obbligo a versare un assegno di mantenimento, in quanto chiaramente volto a disciplinare il contenuto essenziale della separazione, regolamentando dei diritti (assegnazione della casa familiare, mantenimento della moglie) strettamente connessi alla composizione della crisi familiare. Le statuizioni relative all'affidamento, al collocamento dei minori e al mantenimento del coniuge e dei figli costituiscono infatti condizioni necessarie per la validità stessa dell'accordo di separazione e non possono essere considerate mere pattuizioni eventuali non revocabili o modificabili. Del resto, non è ipotizzabile che attraverso tale accordo le parti avessero inteso regolamentare dei profili patrimoniali ulteriori e diversi da quelli strettamente connessi alla separazione, in quanto l'assegnazione della casa familiare è connessa al collocamento dei figli, ha carattere necessariamente temporaneo ed è destinata a cessare con il raggiungimento dell'autosufficienza dei figli stessi, sicché il versamento mensile di € 300 non può essere interpretato come corrispettivo (peraltro a tempo indeterminato) per la rinuncia all'assegnazione dell'immobile. Peraltro, avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni nel giudizio di separazione, i rapporti di cui si discute non sono regolamentati da un accordo di natura negoziale (men che meno una transazione), bensì dalla sentenza emessa da questo Tribunale. Ciò posto, una volta stabilito che l'obbligo in questione può essere qualificato come di mantenimento, occorre verificare se, nel caso di specie, sussistano effettivamente i presupposti per disporne la revoca. In materia, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass. ord. n. 34728/2023). Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto il certificato di residenza della resistente, dal quale risulta la convivenza di quest'ultima con il nuovo compagno;
circostanza, peraltro, confermata dalla stessa la quale ha CP_1 altresì dichiarato di contribuire alle spese del nuovo nucleo familiare (“Il ricorrente chiede la revoca dell'assegno perché la signora convive CP_1 con un nuovo compagno. L'elemento della convivenza si presenta irrilevante ai fini della corresponsione dell'assegno, perché questa somma è giustificata dalla rinuncia all'abitazione della casa coniugale ed è indifferente al riferimento alloggiativo della signora. A ciò aggiungasi che la signora non è proprietaria di alcun immobile e non vive CP_1 gratuitamente nella casa del signor e contribuisce alle spese, Parte_2 come si evince dall'estratto uscite verso che si produce (doc.6)”, Parte_3
p. 4 comparsa di risposta). Ciò posto, pur in assenza di ulteriori produzioni documentali da parte del ricorrente, deve rilevarsi che la convivenza con il nuovo partner risulta pacifica tra le parti, sicché incombeva sulla resistente l'onere di dimostrare che tale rapporto non fosse caratterizzato dai requisiti di stabilità e continuità richiesti ai fini dell'esclusione dell'assegno. Il Collegio revoca, pertanto, attesa l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di versare direttamente alla figlia l'importo del mantenimento;
-revoca l'obbligo del ricorrente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento.
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 9/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli