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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.30762.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t con sede in Parte_1
Piazza Leone XIII, C.F. ; P.IVA_1
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. con sede in Parte_2
Piazza Garibaldi n. 1, entrambi i Comuni rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Messore, C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._1
Sant'Ambrogio Sul Garigliano (FR) alla Via Foresta Esterna n.3, pec:
Email_1
attori contro
, C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Mariani CF con C.F._2 studio in Roma, negli uffici dell'Avvocatura regionale, via Marcantonio Colonna, n E 27. PEC: azio - Emai_2 Email_3 Email_4 Email_6 convenuta
Oggetto: opposizione alle determinazioni nn. G07259/2016, G13433/2016,
G02055/2017 e G12106/2021 della verso le parti attrici. CP_1
1 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che la CP_1 [...]
, con nota pec del Controparte_2
23.02.2023 aveva richiesto, pro quota e non in via solidale, il pagamento delle somme accertate in virtù delle Determinazioni nn. G07259/2016, G13433/2016,
G02055/2017 e n. G12106/2021 relative “alla restituzione delle somme dovute per il debito del (Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci)” sull'assunto CP_3
che trattasi di somme ad oggi non oggetto di uno specifico contenzioso.
A fondamento della richiesta di pagamento, per come risulta dall'esame delle determine (reperite in altro giudizio in quanto non rinvenute nel B.U.R.L.) la invoca il Decreto Ingiuntivo n. 6956 del 16 gennaio 2012 e la CP_1
sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016, provvedimenti questi che risultano entrambi emessi dal Tribunale di Roma nei confronti del solo (Consorzio CP_3
Acquedotti Riuniti degli Aurunci) per il pagamento in favore della della CP_1 complessiva somma di € 23.827.415,79. Parte attrice assumeva che la CP_1
avesse, in via unilaterale e senza alcun fondamento giuridico, parzialmente ripartito con le determine (indicate in oggetto) tra tutti i Comuni consorziati.
L non aveva mai notificato agli odierni attori le quattro determine CP_4 adottate nell'anno 2016, nell'anno 2017 e nell'anno 2021 e delle stesse i Comuni erano venuti a conoscenza solo con la pec del 23.02.2023.
La con le determinazioni n. G07259/2016, n. G13433/2016 e n. CP_1
G02055/2017 aveva “accertato” in entrata dapprima la somma di € 6.397.643,52 a carico di tutti i Comuni consorziati e, poi, con la successiva determina n.
G12106/2021, il residuo importo di € 17.447.772,27.
In sostanza la nella suddetta determinazione, aveva motivato l'adozione CP_1
del provvedimento con la circostanza di aver ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo in danno del Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci per la fornitura idropotabile eseguita in favore dei soli Comuni di Parte_3
, e San Felice Circeo e che detto debito era quindi imputabile a Pt_4 Parte_5 tutti i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello statuto consortile.
Con la successiva determina n. G13433 del 15 novembre 2016, la aveva CP_1
poi espunto i Comuni di e San Felice Circeo in quanto non CP_5 CP_6
consorziati ed aveva aggiunto i Comuni di , , sul CP_7 CP_8 CP_9
2 3
Garigliano, e San Donato Val di Comino procedendo così al CP_10 CP_11
ricalcolo delle somme asseritamente dovute.
Successivamente, con la determinazione n. G02055 del 21 febbraio 2017 la aveva proceduto al ricalcolo delle somme (asseritamente senza CP_1
motivazione alcuna) e quattro anni dopo, aveva adottato l'ulteriore determinazione n. G12106 del 6 ottobre 2021. Con tale ultima determina denominata “Esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6956 del 16 gennaio 2012 e della sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 nei confronti dei comuni consorziati del ( . Accertamento della somma CP_3 Controparte_12 totale di € 17.447.772,27 sul capitolo di entrata E000031140” e “derivante dalla differenza tra la somma di € 23.827.415,79 e la somma di € 6.379.643,52, già suddivisa a carico dei singoli comuni con le determinazioni n. G07259/2016, n.
G13433/2016 e n. G02055/2017” la aveva “unilateralmente” CP_1
ripartito tra i Comuni consorziati l'ulteriore somma di € 17.447.772,27.
Su identica questione sollevata da altri Comuni, il Tribunale di Roma con precedenti sentenze nn.4809/2020, 1674/2021 e 2368/2021 aveva accolto le domande di accertamento negativo del credito proposte dai Comuni nei confronti della e aveva ritenuto quindi non dovute le somme ripartite con le CP_1
determine del 2016 sopra richiamate. I Comuni odierni attori rappresentavano di aver interesse a far accertare giudizialmente la insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla con la ripartizione di cui alle CP_1
determinazioni n. G07259/2016, G13433/2016, G02055/2017 e G12106 del 6 ottobre 2021. Eccepivano:
1) difetto di legittimazione passiva dei comuni;
2) insussistenza della pretesa creditoria nei confronti dei comuni per mancanza dei presupposti addotti dalla;
CP_1
aveva posto a fondamento della pretesa creditoria le statuizioni di cui Parte_6
alla sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 6956/2012 vertente tra la stessa e il solo . Il giudicato di cui alla citata sentenza non era opponibile CP_1 CP_3
ai Comuni attori in quanto gli stessi non erano parte del giudizio intercorso tra la e il;
CP_1 CP_3
3 4
3) insussistenza della pretesa creditoria per la mancanza di un valido contratto tra la regione e il CP_1 CP_3
4) insussistenza della pretesa creditoria per carenza di prova in relazione alla fornitura erogata;
5) insussistenza della pretesa creditoria per erroneità dei criteri di imputazione;
6) insussistenza della pretesa creditoria ex art. 153 d lgs 152/2006 e art.6 l.r.
8/2010;
7) insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. e in subordine ex art. 2946 c.c.;
8) intervenuta prescrizione del credito portato dalle determine n.
g07259/2016, g13433/2016 e g02055/2017.
Concludevano chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei per le motivazioni Parte_7
esplicitate al punto n.1; in via principale accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti dei Comuni CP_1
attori atteso che non sussiste alcuna obbligazione né direttamente, né in via solidale, né in via sussidiaria, né a titolo alcuno, per tutte le ragioni esplicitate ai punti sub. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare che i
Comuni attori non sono debitori di alcuna somma nei confronti della CP_1
in virtù delle determinazioni nn.G07259/2016, G13433/2016, G02055/2017
[...]
e G12106/2021 nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto;
in via subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per le ragioni esplicitate al punto sub. 7 del presente atto;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva la e chiariva che le determinazioni n. G07259 del CP_1
2016; n. G13433/2016; G02055/2017 ed infine G12106, del 6 ottobre 2021, costituivano le fasi di un iter amministrativo a formazione progressiva finalizzato alla ripartizione delle somme da imputare alle singole amministrazioni comunali del , appartenenti al (C.A.R.A. per CP_1 Controparte_12
4 5
brevità) ed al conseguente accertamento a valere sul bilancio regionale, del valore complessivo di € 22.623.121,52.
L'importo complessivo costituiva il credito maturato dalla , per CP_1
adduzione (fornitura) di risorsa idrico-potabile nel periodo temporale 1983-2004, mai onorato dal detto né dai Comuni che ne erano parte, Controparte_13
riconosciuto alla con sentenza del Tribunale di Roma n. CP_1
19064/2016. Concludeva parte convenuta chiedendo di rigettare la domanda attrice nei confronti della in quanto inammissibile e/o infondata in CP_1
fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese.
All'udienza del 14.5.2024 vi era l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Sulla scorta delle rispettive memorie la causa era posta in decisione all'udienza del 8.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le eccezioni mosse dalle due parti attrice possono essere sintetizzate in una unica complessiva motivazione che si fonda, sostanzialmente, sugli approdi di precedenti approdi consacrati in sentenze passate in giudicato. Quanto oggi richiesto è finalizzato al recupero di un diritto patrimoniale già accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 14 ottobre 2016.
Appare a questo giudice pacifica la responsabilità, pro quota non solidale, dei singoli Comuni già facenti parte del I Controparte_12
Comuni parti attrici sono tenuti a versare quanto richiesto dalla in quanto CP_1
l'Ente attore era consorziato nel C.A.R.A. ed ha beneficiato della fornitura regionale di acqua potabile.
Con sentenza n 13412 del 12 dicembre 1991 la Corte di Cassazione a SS UU civili affermava, quale presupposto, che lo scopo precipuo del era CP_3
provvedere alla gestione della risorsa idrica per conto dei comuni. In un passaggio della sentenza della Cassazione si legge:
Secondo questo giudice la responsabilità del singolo ente consorziato si somma a quella del Consorzio che ha agito per suo conto, creando per l'effetto due
5 6
legittimati dal lato passivo: Consorzio e , in via alternativa o CP_14
cumulativa. Quanto detto emerge per tabulas dall'art. 4, comma secondo, dello
Statuto del Consorzio degli acquedotti riuniti degli Aurunci, nel quale si prevede che “qualora il Consorzio non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i Comuni consorziati verseranno quote di concorso da determinarsi in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti”: tale previsione comprende anche i casi nei quali il Consorzio risulti sprovvisto di risorse proprie per far fronte alle obbligazioni assunte nello svolgimento dei compiti statutari, nel qual caso i Comuni consorziati sono tenuti a farvi fronte versando delle quote in denaro proporzionali all'utenza dagli stessi rappresentata (Consiglio di Stato n.
5217/2020). Per agire nei confronti dei Comuni, non necessita la previa procedura di liquidazione del Consorzio degli Aurunci: le quote dei debiti contratti dal
Consorzio imputabili ai Comuni sono immediatamente esigibili. Nel caso in specie, la responsabilità dei Comuni consorziati al non è sussidiaria o CP_3
subordinata rispetto a quella del fondo consortile.
I principi costituenti le motivazioni giuridiche del provvedimento ed il criterio di ripartizione del credito regionale venivano validati dal Tribunale di Roma con la
Sentenza n. 8036/2021 pubbl.10/05/2021 RG n. 28303/2018 -Repert. n.
8934/2021 del 10/05/2021 ove si legge:
“a nulla rileva la discussione se il Consorzio, per effetto dell'impasse maturatasi in riferimento alla liquidazione dello stesso “sia tuttora vivo anche se non operante” avendo il terzo creditore – a cagione di questo fascio di rapporti paralleli che ne costituiscono il vincolo solidale (anche se a maggior ragione in una situazione di paralisi del consorzio come quella sub iudice) la possibilità di agire sia nei confronti del Consorzio per l'intero, sia nei confronti dei singoli Consorziati, a titolo di recupero, ma in questo caso nei limiti della quota.
Quando il consorzio agisce per conto di un'impresa consorziata e sia pertanto applicabile l'art. 2615, 2° co., i diritti e gli obblighi conseguenti all'operazione svolta dal consorzio con i terzi si imputano direttamente in capo all'impresa consorziata. Ha quindi ragione la difesa dell' a rilevare che non CP_4 viene prevista in alcun modo nominata la preventiva escussione del fondo: la responsabilità del singolo consorziato si somma a quella del consorzio che ha agito per suo conto creando due forme diverse di legittimazione passiva, in via alternativa o cumulativa” Nella fattispecie, trattandosi di obbligazioni per fornitura idrica nell'interesse dei singoli comuni consorziati, opera il secondo comma dell'art. 2615 c.c., vale a dire la responsabilità solidale dei singoli consorziati.
Ed in ordine al criterio di riparto, il disposto codicistico richiama il concetto della proporzionalità delle rispettive quote, mentre si è già richiamato il tenore ed
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il contenuto dell'arresto delle Sezioni Unite: “ qualora il Consorzio non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i Comuni consorziati sono tenuti a versare quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti”, richiamando in sostanza il dettato dell'art. 4) dello Statuto del consorzio stesso ( vedi sentenza Tribunale di Roma Sezione II, n.
17898/2020.
Se ciò è vero, e se solidaristico appare il rapporto tra consorzio e consorziato, l'eccezione di prescrizione non è fondata: essa è stata affrontata e risolta negativamente con la pronuncia n. 1904/2016, e per essa valgono le medesime argomentazioni estensibili ai singoli consorziati in ragione del disposto di cui all'articolo 1310 c.c.” Da ultimo non emergono ragioni valide per contestare il matematico criterio di ripartizione delle relative spese.
Peraltro, analoghi principi – qui richiamati e condivisi - sono espressi nelle sentenze:
a) sentenza n. 17898/2020 pubbl. il 15/12/2020, RG n. 72065/2016, Repert.
n. 17848/2020 del 15/12/2020;
b) Sentenza n. 3215/2022 pubbl. il 01/03/2022, RG n. 33478/2018, Repert. n.
3917/2022 del 01/03/2022;
c) Sentenza n. 3218/2022 pubbl. il 01/03/2022, RG n. 34968/2018, Repert. n.
3920/2022 del 01/03/2022;
d) Sentenza n. 3973/2022 pubbl. il 14/03/2022 RG n. 21487/2018, Repert. n.
4822/2022 del 14/03/2022
Il è costituito (anche) dai Comuni odierne parti attrici Controparte_15
chiamate a rispondere pro quota sia in ordine al primo acconto di 6.379.643,52 sia in ordine alla somma rimanente di € 17.447.772,27 in quanto Consorziati del
( ed in quanto dello CP_3 Controparte_12 CP_16 stesso L'Amministrazione regionale ha condivisibilmente Controparte_17
ripartito un importo pari ad € 6.379.643,52 tra i comuni laziali costituenti il
C.A.R.A. in acconto sulla maggior somma di 22.623.121,52, con determinazioni n. G07259 del 2016; n. G13433/2016; G02055/2017. Successivamente con la determinazione G12106, del 6 ottobre 2021 ha provveduto alla ripartizione della somma rimanente pari ad € 17.447.772,27.
In via generale la ripartizione di entrambe le somme (€ 6.379.643,52 ed €
17.447.772,27) è stata effettuata sulla base dei dati concernenti i consumatori/utenti della risorsa idropotabile così come calcolati e riportati nella
7 8
Deliberazione n. 825 del 27 agosto 2004 (Piano regolatore generale degli acquedotti) si è provveduto a dividere gli importi dovuti dal per il totale CP_3
dei consumatori-utenti, “residenti” e “fluttuanti” dei comuni laziali consorziati, come risultanti dalla tabella III (prospetto dei fabbisogni e delle disponibilità idriche al 2015) della DGRL 825/2004 versata;
è stato ottenuto l'importo pro- quota da addebitarsi per ciascuna amministrazione comunale a titolo corresponsione per le forniture idriche erogate. Il calcolo operato dalla CP_1
si conforma ai consumi direttamente imputabili a ciascuna parte attrice. Il
[...]
numero degli utenti è stato ricavato dai dati contenuti nel PRGA (Piano
Regolatore Generale degli Acquedotti del Lazio.
La domanda delle parti attrici è, per quanto sopra esposto, rigettata e per l'effetto accertata la legittimità delle determinazioni nn.G07259/2016, G13433/2016,
G02055/2017 e G12106/2021 della . CP_1
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione alla complessa vicenda normativa, succedutasi nel corso dei decenni, la quale ha reso certamente più complessa la ripartizione dei costi quale partecipazione degli enti territoriali al
Consorzio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrici e per l'effetto accerta la legittimità degli atti impugnati;
b) compensa le spese di lite.
Roma,14.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.30762.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t con sede in Parte_1
Piazza Leone XIII, C.F. ; P.IVA_1
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. con sede in Parte_2
Piazza Garibaldi n. 1, entrambi i Comuni rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Messore, C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._1
Sant'Ambrogio Sul Garigliano (FR) alla Via Foresta Esterna n.3, pec:
Email_1
attori contro
, C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Mariani CF con C.F._2 studio in Roma, negli uffici dell'Avvocatura regionale, via Marcantonio Colonna, n E 27. PEC: azio - Emai_2 Email_3 Email_4 Email_6 convenuta
Oggetto: opposizione alle determinazioni nn. G07259/2016, G13433/2016,
G02055/2017 e G12106/2021 della verso le parti attrici. CP_1
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che la CP_1 [...]
, con nota pec del Controparte_2
23.02.2023 aveva richiesto, pro quota e non in via solidale, il pagamento delle somme accertate in virtù delle Determinazioni nn. G07259/2016, G13433/2016,
G02055/2017 e n. G12106/2021 relative “alla restituzione delle somme dovute per il debito del (Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci)” sull'assunto CP_3
che trattasi di somme ad oggi non oggetto di uno specifico contenzioso.
A fondamento della richiesta di pagamento, per come risulta dall'esame delle determine (reperite in altro giudizio in quanto non rinvenute nel B.U.R.L.) la invoca il Decreto Ingiuntivo n. 6956 del 16 gennaio 2012 e la CP_1
sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016, provvedimenti questi che risultano entrambi emessi dal Tribunale di Roma nei confronti del solo (Consorzio CP_3
Acquedotti Riuniti degli Aurunci) per il pagamento in favore della della CP_1 complessiva somma di € 23.827.415,79. Parte attrice assumeva che la CP_1
avesse, in via unilaterale e senza alcun fondamento giuridico, parzialmente ripartito con le determine (indicate in oggetto) tra tutti i Comuni consorziati.
L non aveva mai notificato agli odierni attori le quattro determine CP_4 adottate nell'anno 2016, nell'anno 2017 e nell'anno 2021 e delle stesse i Comuni erano venuti a conoscenza solo con la pec del 23.02.2023.
La con le determinazioni n. G07259/2016, n. G13433/2016 e n. CP_1
G02055/2017 aveva “accertato” in entrata dapprima la somma di € 6.397.643,52 a carico di tutti i Comuni consorziati e, poi, con la successiva determina n.
G12106/2021, il residuo importo di € 17.447.772,27.
In sostanza la nella suddetta determinazione, aveva motivato l'adozione CP_1
del provvedimento con la circostanza di aver ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo in danno del Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci per la fornitura idropotabile eseguita in favore dei soli Comuni di Parte_3
, e San Felice Circeo e che detto debito era quindi imputabile a Pt_4 Parte_5 tutti i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello statuto consortile.
Con la successiva determina n. G13433 del 15 novembre 2016, la aveva CP_1
poi espunto i Comuni di e San Felice Circeo in quanto non CP_5 CP_6
consorziati ed aveva aggiunto i Comuni di , , sul CP_7 CP_8 CP_9
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Garigliano, e San Donato Val di Comino procedendo così al CP_10 CP_11
ricalcolo delle somme asseritamente dovute.
Successivamente, con la determinazione n. G02055 del 21 febbraio 2017 la aveva proceduto al ricalcolo delle somme (asseritamente senza CP_1
motivazione alcuna) e quattro anni dopo, aveva adottato l'ulteriore determinazione n. G12106 del 6 ottobre 2021. Con tale ultima determina denominata “Esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6956 del 16 gennaio 2012 e della sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 nei confronti dei comuni consorziati del ( . Accertamento della somma CP_3 Controparte_12 totale di € 17.447.772,27 sul capitolo di entrata E000031140” e “derivante dalla differenza tra la somma di € 23.827.415,79 e la somma di € 6.379.643,52, già suddivisa a carico dei singoli comuni con le determinazioni n. G07259/2016, n.
G13433/2016 e n. G02055/2017” la aveva “unilateralmente” CP_1
ripartito tra i Comuni consorziati l'ulteriore somma di € 17.447.772,27.
Su identica questione sollevata da altri Comuni, il Tribunale di Roma con precedenti sentenze nn.4809/2020, 1674/2021 e 2368/2021 aveva accolto le domande di accertamento negativo del credito proposte dai Comuni nei confronti della e aveva ritenuto quindi non dovute le somme ripartite con le CP_1
determine del 2016 sopra richiamate. I Comuni odierni attori rappresentavano di aver interesse a far accertare giudizialmente la insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla con la ripartizione di cui alle CP_1
determinazioni n. G07259/2016, G13433/2016, G02055/2017 e G12106 del 6 ottobre 2021. Eccepivano:
1) difetto di legittimazione passiva dei comuni;
2) insussistenza della pretesa creditoria nei confronti dei comuni per mancanza dei presupposti addotti dalla;
CP_1
aveva posto a fondamento della pretesa creditoria le statuizioni di cui Parte_6
alla sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 6956/2012 vertente tra la stessa e il solo . Il giudicato di cui alla citata sentenza non era opponibile CP_1 CP_3
ai Comuni attori in quanto gli stessi non erano parte del giudizio intercorso tra la e il;
CP_1 CP_3
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3) insussistenza della pretesa creditoria per la mancanza di un valido contratto tra la regione e il CP_1 CP_3
4) insussistenza della pretesa creditoria per carenza di prova in relazione alla fornitura erogata;
5) insussistenza della pretesa creditoria per erroneità dei criteri di imputazione;
6) insussistenza della pretesa creditoria ex art. 153 d lgs 152/2006 e art.6 l.r.
8/2010;
7) insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. e in subordine ex art. 2946 c.c.;
8) intervenuta prescrizione del credito portato dalle determine n.
g07259/2016, g13433/2016 e g02055/2017.
Concludevano chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei per le motivazioni Parte_7
esplicitate al punto n.1; in via principale accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti dei Comuni CP_1
attori atteso che non sussiste alcuna obbligazione né direttamente, né in via solidale, né in via sussidiaria, né a titolo alcuno, per tutte le ragioni esplicitate ai punti sub. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare che i
Comuni attori non sono debitori di alcuna somma nei confronti della CP_1
in virtù delle determinazioni nn.G07259/2016, G13433/2016, G02055/2017
[...]
e G12106/2021 nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto;
in via subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per le ragioni esplicitate al punto sub. 7 del presente atto;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva la e chiariva che le determinazioni n. G07259 del CP_1
2016; n. G13433/2016; G02055/2017 ed infine G12106, del 6 ottobre 2021, costituivano le fasi di un iter amministrativo a formazione progressiva finalizzato alla ripartizione delle somme da imputare alle singole amministrazioni comunali del , appartenenti al (C.A.R.A. per CP_1 Controparte_12
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brevità) ed al conseguente accertamento a valere sul bilancio regionale, del valore complessivo di € 22.623.121,52.
L'importo complessivo costituiva il credito maturato dalla , per CP_1
adduzione (fornitura) di risorsa idrico-potabile nel periodo temporale 1983-2004, mai onorato dal detto né dai Comuni che ne erano parte, Controparte_13
riconosciuto alla con sentenza del Tribunale di Roma n. CP_1
19064/2016. Concludeva parte convenuta chiedendo di rigettare la domanda attrice nei confronti della in quanto inammissibile e/o infondata in CP_1
fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese.
All'udienza del 14.5.2024 vi era l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Sulla scorta delle rispettive memorie la causa era posta in decisione all'udienza del 8.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le eccezioni mosse dalle due parti attrice possono essere sintetizzate in una unica complessiva motivazione che si fonda, sostanzialmente, sugli approdi di precedenti approdi consacrati in sentenze passate in giudicato. Quanto oggi richiesto è finalizzato al recupero di un diritto patrimoniale già accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 14 ottobre 2016.
Appare a questo giudice pacifica la responsabilità, pro quota non solidale, dei singoli Comuni già facenti parte del I Controparte_12
Comuni parti attrici sono tenuti a versare quanto richiesto dalla in quanto CP_1
l'Ente attore era consorziato nel C.A.R.A. ed ha beneficiato della fornitura regionale di acqua potabile.
Con sentenza n 13412 del 12 dicembre 1991 la Corte di Cassazione a SS UU civili affermava, quale presupposto, che lo scopo precipuo del era CP_3
provvedere alla gestione della risorsa idrica per conto dei comuni. In un passaggio della sentenza della Cassazione si legge:
Secondo questo giudice la responsabilità del singolo ente consorziato si somma a quella del Consorzio che ha agito per suo conto, creando per l'effetto due
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legittimati dal lato passivo: Consorzio e , in via alternativa o CP_14
cumulativa. Quanto detto emerge per tabulas dall'art. 4, comma secondo, dello
Statuto del Consorzio degli acquedotti riuniti degli Aurunci, nel quale si prevede che “qualora il Consorzio non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i Comuni consorziati verseranno quote di concorso da determinarsi in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti”: tale previsione comprende anche i casi nei quali il Consorzio risulti sprovvisto di risorse proprie per far fronte alle obbligazioni assunte nello svolgimento dei compiti statutari, nel qual caso i Comuni consorziati sono tenuti a farvi fronte versando delle quote in denaro proporzionali all'utenza dagli stessi rappresentata (Consiglio di Stato n.
5217/2020). Per agire nei confronti dei Comuni, non necessita la previa procedura di liquidazione del Consorzio degli Aurunci: le quote dei debiti contratti dal
Consorzio imputabili ai Comuni sono immediatamente esigibili. Nel caso in specie, la responsabilità dei Comuni consorziati al non è sussidiaria o CP_3
subordinata rispetto a quella del fondo consortile.
I principi costituenti le motivazioni giuridiche del provvedimento ed il criterio di ripartizione del credito regionale venivano validati dal Tribunale di Roma con la
Sentenza n. 8036/2021 pubbl.10/05/2021 RG n. 28303/2018 -Repert. n.
8934/2021 del 10/05/2021 ove si legge:
“a nulla rileva la discussione se il Consorzio, per effetto dell'impasse maturatasi in riferimento alla liquidazione dello stesso “sia tuttora vivo anche se non operante” avendo il terzo creditore – a cagione di questo fascio di rapporti paralleli che ne costituiscono il vincolo solidale (anche se a maggior ragione in una situazione di paralisi del consorzio come quella sub iudice) la possibilità di agire sia nei confronti del Consorzio per l'intero, sia nei confronti dei singoli Consorziati, a titolo di recupero, ma in questo caso nei limiti della quota.
Quando il consorzio agisce per conto di un'impresa consorziata e sia pertanto applicabile l'art. 2615, 2° co., i diritti e gli obblighi conseguenti all'operazione svolta dal consorzio con i terzi si imputano direttamente in capo all'impresa consorziata. Ha quindi ragione la difesa dell' a rilevare che non CP_4 viene prevista in alcun modo nominata la preventiva escussione del fondo: la responsabilità del singolo consorziato si somma a quella del consorzio che ha agito per suo conto creando due forme diverse di legittimazione passiva, in via alternativa o cumulativa” Nella fattispecie, trattandosi di obbligazioni per fornitura idrica nell'interesse dei singoli comuni consorziati, opera il secondo comma dell'art. 2615 c.c., vale a dire la responsabilità solidale dei singoli consorziati.
Ed in ordine al criterio di riparto, il disposto codicistico richiama il concetto della proporzionalità delle rispettive quote, mentre si è già richiamato il tenore ed
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il contenuto dell'arresto delle Sezioni Unite: “ qualora il Consorzio non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i Comuni consorziati sono tenuti a versare quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti”, richiamando in sostanza il dettato dell'art. 4) dello Statuto del consorzio stesso ( vedi sentenza Tribunale di Roma Sezione II, n.
17898/2020.
Se ciò è vero, e se solidaristico appare il rapporto tra consorzio e consorziato, l'eccezione di prescrizione non è fondata: essa è stata affrontata e risolta negativamente con la pronuncia n. 1904/2016, e per essa valgono le medesime argomentazioni estensibili ai singoli consorziati in ragione del disposto di cui all'articolo 1310 c.c.” Da ultimo non emergono ragioni valide per contestare il matematico criterio di ripartizione delle relative spese.
Peraltro, analoghi principi – qui richiamati e condivisi - sono espressi nelle sentenze:
a) sentenza n. 17898/2020 pubbl. il 15/12/2020, RG n. 72065/2016, Repert.
n. 17848/2020 del 15/12/2020;
b) Sentenza n. 3215/2022 pubbl. il 01/03/2022, RG n. 33478/2018, Repert. n.
3917/2022 del 01/03/2022;
c) Sentenza n. 3218/2022 pubbl. il 01/03/2022, RG n. 34968/2018, Repert. n.
3920/2022 del 01/03/2022;
d) Sentenza n. 3973/2022 pubbl. il 14/03/2022 RG n. 21487/2018, Repert. n.
4822/2022 del 14/03/2022
Il è costituito (anche) dai Comuni odierne parti attrici Controparte_15
chiamate a rispondere pro quota sia in ordine al primo acconto di 6.379.643,52 sia in ordine alla somma rimanente di € 17.447.772,27 in quanto Consorziati del
( ed in quanto dello CP_3 Controparte_12 CP_16 stesso L'Amministrazione regionale ha condivisibilmente Controparte_17
ripartito un importo pari ad € 6.379.643,52 tra i comuni laziali costituenti il
C.A.R.A. in acconto sulla maggior somma di 22.623.121,52, con determinazioni n. G07259 del 2016; n. G13433/2016; G02055/2017. Successivamente con la determinazione G12106, del 6 ottobre 2021 ha provveduto alla ripartizione della somma rimanente pari ad € 17.447.772,27.
In via generale la ripartizione di entrambe le somme (€ 6.379.643,52 ed €
17.447.772,27) è stata effettuata sulla base dei dati concernenti i consumatori/utenti della risorsa idropotabile così come calcolati e riportati nella
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Deliberazione n. 825 del 27 agosto 2004 (Piano regolatore generale degli acquedotti) si è provveduto a dividere gli importi dovuti dal per il totale CP_3
dei consumatori-utenti, “residenti” e “fluttuanti” dei comuni laziali consorziati, come risultanti dalla tabella III (prospetto dei fabbisogni e delle disponibilità idriche al 2015) della DGRL 825/2004 versata;
è stato ottenuto l'importo pro- quota da addebitarsi per ciascuna amministrazione comunale a titolo corresponsione per le forniture idriche erogate. Il calcolo operato dalla CP_1
si conforma ai consumi direttamente imputabili a ciascuna parte attrice. Il
[...]
numero degli utenti è stato ricavato dai dati contenuti nel PRGA (Piano
Regolatore Generale degli Acquedotti del Lazio.
La domanda delle parti attrici è, per quanto sopra esposto, rigettata e per l'effetto accertata la legittimità delle determinazioni nn.G07259/2016, G13433/2016,
G02055/2017 e G12106/2021 della . CP_1
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione alla complessa vicenda normativa, succedutasi nel corso dei decenni, la quale ha reso certamente più complessa la ripartizione dei costi quale partecipazione degli enti territoriali al
Consorzio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda delle parti attrici e per l'effetto accerta la legittimità degli atti impugnati;
b) compensa le spese di lite.
Roma,14.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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