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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO ME, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC UI, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1321/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 24186 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120010034217201 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1321/2024 depositato il 08/04/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria Registro particolare n.2718; Registro generale n.24186; Repertorio 5789/2003 del 17/12/2003, nonché la cartella di pagamento siccome atto prodromico n.291 20010034217201000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- violazione dell'art 77 DPR n.602/1973; 2- violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
3- difetto di motivazione;
4-omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
5- violazione dell'unitarietà dell'atto esattivo;
Avverso la cartella di pagamento eccepiva:
6- inesistenza della notifica;
5-inesistenza della pretesa creditoria;
6-violazione dell'art.25 DPR n.602/1973;
7-insussistenza della pretesa creditoria;
8-inesistenza dei titoli esecutivi.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 06/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di ADER, formulata dal ricorrente con la memoria illustrativa, in quanto si ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.31917/2022), secondo cui ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Sempre, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di parte ricorrente di carenza di legitimatio ad processum, conseguente la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione.
Va premesso che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata, da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass.
4.4.2001 n. 4961; Cass. 14.4.1999 n. 3677).
Ora, nel caso in esame, l'agente della riscossione ha depositato procura speciale autenticata dal Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio n. 180134 raccolta n.12348 del 22.06.2023, da cui è possibile riscontrare che l'Avv. Nominativo_2, quale Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha conferito il mandato difensivo di rappresentanza tecnica al sig. Nominativo_3 , in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio.
Sempre, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità formulata dall'Agente delle riscossione.
In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21 comma 1 D.lg. 31/121992 n.546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo comportamento del ricorrente, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha trattato della inesistenza della notificazione dell'atto impugnato.
Al riguardo si osserva che dagli atti emerge che la notifica della comunicazione di iscrizione d'ipoteca impugnata è avvenuta in data 17/12/2003.
La Corte ritiene di non discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.21852 del 28/10/2016), secondo cui il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario.
Infatti, l'articolo 19 del D. Lgs. n.546/92 include l'iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all'articolo 77 D.P.
R. n.602/1973, tra gli atti impugnabili. Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria a norma dell'art. 6 della legge 212/2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e dell'art.17 della legge 212/2000, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari di organi diretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.
Ora, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. n.546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione. Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che il ricorso notificato in data 29/12/2023, avverso la comunicazione ipotecaria Registro particolare n.2718; Registro generale n.24186; Repertorio 5789/2003, nonché la cartella di pagamento siccome atto prodromico n.291 20010034217201000, è tardivo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 21
D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato perentoriamente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria,giusta il richiamo all'art.16 DPR n.636/1972, nonché agli artt. 19 e 21 del vigente
D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €200,00 (duecentoeuro), oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 06/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP RE EO ER PA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO ME, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
RC UI, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1321/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 24186 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120010034217201 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1321/2024 depositato il 08/04/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria Registro particolare n.2718; Registro generale n.24186; Repertorio 5789/2003 del 17/12/2003, nonché la cartella di pagamento siccome atto prodromico n.291 20010034217201000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- violazione dell'art 77 DPR n.602/1973; 2- violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
3- difetto di motivazione;
4-omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
5- violazione dell'unitarietà dell'atto esattivo;
Avverso la cartella di pagamento eccepiva:
6- inesistenza della notifica;
5-inesistenza della pretesa creditoria;
6-violazione dell'art.25 DPR n.602/1973;
7-insussistenza della pretesa creditoria;
8-inesistenza dei titoli esecutivi.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 06/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di ADER, formulata dal ricorrente con la memoria illustrativa, in quanto si ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.31917/2022), secondo cui ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Sempre, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di parte ricorrente di carenza di legitimatio ad processum, conseguente la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione.
Va premesso che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata, da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass.
4.4.2001 n. 4961; Cass. 14.4.1999 n. 3677).
Ora, nel caso in esame, l'agente della riscossione ha depositato procura speciale autenticata dal Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio n. 180134 raccolta n.12348 del 22.06.2023, da cui è possibile riscontrare che l'Avv. Nominativo_2, quale Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha conferito il mandato difensivo di rappresentanza tecnica al sig. Nominativo_3 , in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio.
Sempre, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità formulata dall'Agente delle riscossione.
In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21 comma 1 D.lg. 31/121992 n.546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo comportamento del ricorrente, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha trattato della inesistenza della notificazione dell'atto impugnato.
Al riguardo si osserva che dagli atti emerge che la notifica della comunicazione di iscrizione d'ipoteca impugnata è avvenuta in data 17/12/2003.
La Corte ritiene di non discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.21852 del 28/10/2016), secondo cui il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario.
Infatti, l'articolo 19 del D. Lgs. n.546/92 include l'iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all'articolo 77 D.P.
R. n.602/1973, tra gli atti impugnabili. Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria a norma dell'art. 6 della legge 212/2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e dell'art.17 della legge 212/2000, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari di organi diretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.
Ora, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. n.546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione. Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che il ricorso notificato in data 29/12/2023, avverso la comunicazione ipotecaria Registro particolare n.2718; Registro generale n.24186; Repertorio 5789/2003, nonché la cartella di pagamento siccome atto prodromico n.291 20010034217201000, è tardivo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 21
D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato perentoriamente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria,giusta il richiamo all'art.16 DPR n.636/1972, nonché agli artt. 19 e 21 del vigente
D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €200,00 (duecentoeuro), oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 06/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP RE EO ER PA