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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (P. Iva e C. F. ) con sede legale in Milano via Bisceglie n. 66, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Davide CONTINI (C. F.
) e (C. F. ) presso il cui C.F._1 Controparte_1 C.F._2 studio in Milano Corso Europa n. 12 è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- n. 726/2021 del CP_2 Controparte_3
(P. Iva ) con sede in Roma Via dei Mille n. 40,
[...] P.IVA_3 in persona del Curatore Fallimentare dr. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_4 pagina 1 di 11 procura in atti, dall'Avv. Federica DE ANGELIS (C. F. – pec: C.F._3
presso il cui studio in Guidonia – Montecelio via Adriano Email_3
Casadei n. 5 è elettivamente domiciliata
APPELLATI
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 5884/2024 pubblicata in data 10.06.2024, resa nella causa civile r.g. 4659/2023, non notificata, così giudicare per le ragioni dedotte ed analiticamente esposte in narrativa: in via preliminare
- sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 5884/2024; nel merito
- rigettare integralmente le domande proposte dal n. 726/2021 del CP_2 [...] nei confronti di in quanto del tutto infondate in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dal fallimento n.
726/2021 del accertare l'insussistenza Controparte_3 di un danno risarcibile per la condotta assorbente dal medesimo posta in essere, ovvero ridurre ogni preteso danno, fino ad azzerarlo a sensi dell'art. 1227 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
Par
- in via istruttoria, senza inversione alcune degli oneri che incombono sul , si CP_2 oppone all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte attrice e insiste per
l'ammissione dei capitoli di prova articolati che qui si hanno per integralmente riportati.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- per n. 726/2021 del CP_2 Controparte_5
, appellato
[...] pagina 2 di 11 Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata n. 5884/2024 pubblicata il 10.06.2024 emessa dal Tribunale di Milano Sezione VII Civile, proposta dall'appellante poiché in assenza di entrambi i requisiti del fumus boni juris e periculum in mora;
nel merito
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
l'appello proposto dalla società in persona dell'amm. p.t. avverso la sentenza n. 5884/2024 Parte_1 pubblicata il 10.06.2024 del Tribunale di Milano sezione VII Civile che per l'effetto andrà integralmente confermata;
- in via istruttoria laddove il Collegio lo ritenesse opportuno e necessario ai fini della decisione del giudizio, si reitera la seguente istanza istruttoria, già formulata con le memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. nel primo grado di giudizio che qui si hanno per integralmente riportate.
- In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15% Iva e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 5884/2024 pubblicata il 10.06.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
- accertata l'illegittimità del recesso comunicato da e per la data del Parte_1 CP_6 CP_7
30.11.2018, in parziale accoglimento della domanda svolta in via subordinata, condanna a Parte_1 pagare, in favore del Parte_3
euro 103.144,50;
[...]
- rigetta per il resto la domanda dell'attore;
- pone a carico della convenuta le spese processuali liquidate in euro 9.141,50 per compenso, oltre
15% per spese generali CPA ed Iva e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
pagina 3 di 11 - Con rituale atto di citazione il Parte_3
ha convenuto in giudizio esponeva che il
[...] Parte_1
, in data 1.01.2018, quando era in bonis, aveva stipulato con la convenuta un CP_3 Parte_1 contratto di appalto per servizi di pulizia e con – società queste ultime poi Controparte_8 CP_7 fuse per incorporazione in – altri due contratti per l'appalto di servizi di pulizia e, nel caso di Parte_1 anche per la movimentazione dei carrelli all'interno dei market . Tanto CP_7 CP_9 premesso deduceva che in data 27.11.2018 e davano disdetta ai Parte_1 CP_6 CP_7 rispettivi contratti per la data del 30.11.2018 a mezzo soggetto non legittimato e senza rispettare il termine di preavviso di giorni 30 per l'utile esercizio del diritto di recesso. Pertanto chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguentemente derivati, computati dall'operatività della disdetta al 31.12.2018, data di naturale scadenza del contratto, pari ad euro
140.000,00, parametrandoli al fatturato dell'ultimo mese di lavoro ed alle spese sostenute, o, in subordine, al pagamento dell'importo di euro 106.609,42, pari al mancato guadagno, ed in ulteriore subordine, al pagamento dell'importo di euro 33.390,58 pari al costo del personale.
Si costituiva in giudizio anche quale società incorporante di Parte_1 Controparte_10 eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dell'esposizione della domanda e dei fatti. Nel merito contestava la pretesa avversaria chiedendone il rigetto previo accertamento dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto e comunque della validità della disdetta inviata. In ogni caso contestava la domanda con riferimento all'esistenza dei danni e alla loro quantificazione e in subordine eccepiva il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno lamentato.
Preso atto che parte convenuta aveva chiesto fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa, ritenuta matura per la decisione, era riservata per la decisione.
***
Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado, disattesa l'eccezione di nullità potendosi enucleare sia il petitum sia i fatti posti a fondamento della pretesa, e rilevato che i contratti stipulati tra il Parte_4
, e prevedevano all'art. 13.2 dell'articolato contrattuale la
[...] Parte_1 CP_6 CP_7 facoltà per le committenti di recedere anticipatamente dal contratto con il rispetto del termine di preavviso di giorni 30, eventualità per la quale in deroga al dettato dell'art. 1671 c.c. nulla era dovuto in più dalla committente rispetto al corrispettivo maturato fino alla data del recesso, riteneva che, contrariamente a quanto assunto da parte convenuta, non fosse provato che le lettere del 27.11.2018,
pagina 4 di 11 con la quale le società committenti davano disdetta comunicando la cessazione del contratto alla data del 30.11.2018, abbiano fatto seguito alla risoluzione consensuale del rapporto, e pertanto, non essendo stato rispettato il termine di preavviso contrattualmente previsto per il recesso anticipato, in accoglimento della domanda attorea, ritenuto illegittimo il recesso esercitato dalla convenuta CP_11
e conseguentemente esclusa la deroga al dettato dell'art. 1671 c.c., liquidava l'indennizzo dovuto in complessivi euro 103.144,50 quale differenza tra l'importo di euro 136.535,08 – pari ad 1/12 della somma dei canoni annui dovuti per contratto – e il costo della manodopera, pari ad euro 33.390,58.
Non potendosi imputare al Controparte_3
la concorrente responsabilità per l'interruzione del rapporto, disattendeva
[...]
l'eccezione sollevata ex art.1227 c.c. da parte convenuta.
Regolava le spese di lite secondo la regola della soccombenza.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava la mancata considerazione delle circostanze di fatto emerse in corso di causa dalle quali emergeva, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, l'avvenuta risoluzione consensuale dei contratti di appalto in oggetto, invocata dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea interpretazione del contenuto dei contratti di appalto e la comune volontà dei contraenti, mancando di valutare il complessivo comportamento adottato dalle stesse e ritenendo non applicabile la disciplina derogatoria dell'art. 1671 c.c. prevista dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale di ciascuno dei contratti di appalto in oggetto.
Con il terzo motivo di appello invocava la legittimità dell'esercizio del recesso contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva parzialmente accolto le domande attoree senza che il abbia in alcun modo comprovato il danno CP_3 asseritamente lamentato quale mancato guadagno, sia nell'an sia nel quantum debeatru, e conseguentemente adduceva l'erronea liquidazione degli importi a tale titolo riconosciuti con la sentenza impugnata.
Con il quinto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il concorso colposo del nella interruzione del rapporto contrattuale. CP_3
pagina 5 di 11 Si costituiva in giudizio il FALLIMETO n. 726/20921 del
[...]
contestando integralmente l'atto di Controparte_3 gravame di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza dell'8.05.2025, preliminarmente il procuratore di parte appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva formulata con l'atto di gravame.
All'udienza del 19.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che avendo con nota ex art. 127 ter c.p.c. del 30.11.2023 chiesto Parte_1 la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione e dunque non bisognevole di istruttoria, ponendo in essere un comportamento processuale contrario, ha di fatto implicitamente manifestato l'intento di rinunciare alle richieste istruttoria formulate con i precedenti atti di causa. Come rilevato dal Supremo Consesso di Giustizia, è presumibile la rinuncia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si sia espresso né in modo esplicito né in modo implicito se le stesse non siano state ribadite al momento di ammissione dei mezzi istruttori, o se, non ammesse in sede istruttoria, non siano state ribadite nel momento di precisazione delle conclusioni.
Più in particolare le istanze istruttorie possono ritenersi implicitamente rinunciate quando ciò sia desumibile dal comportamento processuale tenuto dalla parte, chiaramente espressivo della volontà di non insistere, e dunque di rinunciare, nell'ammissione dei messi istruttori indicati nei precedenti atti processuali (Cfr. Cass. Civ. 28.09.2022 n. 2840), intento evidentemente espresso con la richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con abdicazione ai mezzi istruttori indicati nei precedenti atti processuali.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, i capitoli di prova articolati con l'originaria memoria istruttoria si riferiscono ad un incontro con il legale rappresentante di una diversa consorziata e non con il Controparte_12
e non vertono specificamente sulla decisione di addivenire ad una
[...] risoluzione consensuale dei contratti in corso.
Sotto tali profili pertanto appaiono inidonei a comprovare la circostanza allegata da parte appellante che il contratto in oggetto sia stato consensualmente risolto.
pagina 6 di 11 ***
Tanto premesso, emerge in atti che in data 1.01.2018 il
[...]
, allora in bonis, e la società hanno Controparte_3 Parte_1 concluso un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di attività di pulizia presso alcuni supermercati a marchio In pari data il predetto concludeva ulteriori due contratti CP_9 CP_3 di appalto con le compagini societarie e CP_6 CP_7
Le attività oggetto dei predetti contratti erano disciplinate a mezzo appositi allegai tecnici e commerciali contenenti le modalità di erogazione dei servizi nonché il costo della prestazione resa e i punti vendita ove le prestazioni dovevano avere esecuzione.
Tutti i contratti in oggetto avevano durata di un anno con scadenza al 31.12.2018 e per ognuno di essi era prevista la facoltà di recesso, in favore del solo committente, da comunicarsi con un preavviso minimo di giorni 30.
Al riguardo specificatamente l'art. 13.2 dell'articolato contrattuale prevedeva la <<… facoltà della committente di recedere prima della suddetta data del 31.12.2018 dal presente contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'appaltatrice a mezzo lettere raccomandata a.r. con un preavviso di trenta giorni ed in tale eventualità, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, nulla sarà dovuto dalla committente all'appaltatrice, salvo il corrispettivo previsto dall'art. 11.1 del presente contratto maturato sino alla data di cessazione del contratto>>.
È dal pari dato acquisito al giudizio che con comunicazione del 27.11.2018 le tre suddette società, e segnatamente e comunicavano al la “disdetta” del Parte_1 CP_6 CP_7 CP_3 servizio in oggetto, con la precisazione che il servizio doveva considerarsi cessato alla data del
31.11.2018.
***
Tanto premesso, emerge chiaramente che le suddette comunicazioni del 27.11.20218, con le quali
[...]
e comunicava al il proprio recesso anticipato dal contratto in Pt_1 CP_6 CP_7 CP_3 oggetto, nel fare generico riferimento all'“anticipata risoluzione consensuale”, non contengono alcun specifico elemento in grado di circostanziare la asserita anticipata risoluzione del contratto né risultano in esse precisati i soggetti tra i quali sarebbe stato raggiunto l'asserito accordo risolutorio né, più in particolare, risultano indicate le ragioni per le quali le parti avrebbero deliberato di risolvere in via consensuale ed anticipatamente rispetto alla naturale data di scadenza il rapporto contrattuale in essere, mancando ogni previsione in ordine alla regolamentazione delle partite dare-avere tra i soggetti del pagina 7 di 11 rapporto né vi è alcun riferimento all'asserita deroga alla disciplina dettata dall'art. 1671 c.p.c., che, secondo le specifiche statuizioni contrattuali, poteva operare solo nel caso in cui il recesso fosse stato esercitato nel rispetto del termine di preavviso di 30 gironi previsto dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale.
Al riguardo mette conto richiamare l'innanzi esaminata clausola, di cui all'art. 13.2 del contratto di appalto in oggetto, che nel riconoscere la facoltà della committente di recedere prima della suddetta data del 31.12.2018 dal presente contratto, esercitabile in qualsiasi momento, prevedeva che il recesso fosse comunicato all'appaltatrice a mezzo lettere raccomandata a.r. con un preavviso minimo di trenta giorni, con la precisazione che solo in tale eventualità, e segnatamente che fosse rispettato il termine di preavviso minimo di giorni 30, operava la deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, per cui nulla sarebbe stato dovuto dalla committente all'appaltatrice, salvo il corrispettivo previsto dall'art. 11.1 del presente contratto maturato sino alla data di cessazione del contratto.
Nel caso di specie non risulta rispettato il predetto termine di preavviso, essendo stato il recesso comunicato in data 27.11.2018, a soli tre giorni dalla data di risoluzione del contratto fissata dalla stessa recedente al 30.11.2018.
Né emergono elementi sulla cui base poter ritenere che il contratto in oggetto sia stato consensualmente anticipatamente risolto, non essendo stata data prova dalla parte deducente dell'asserito negozio risolutorio.
Come innanzi già evidenziato nessun riferimento alle ragioni della risoluzione del contratto è contenuta nelle predette comunicazioni di recesso/disdetta. Par Cont Né al riguardo assumono rilievo le comunicazioni dei sindacati a e , le quali CP_6 collegano sia la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti al 30.11.2018 sia l'assorbimento dei predetti dipendenti da parte di altra società alla decisione aziendale di risolvere i contratti alla data del
30.11.2018, mancando ogni riferimento ad una risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in Par Cont essere tra il e e . CP_3 CP_6
***
Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, con l'impugnata Par sentenza, il recesso esercitato da e dalle sue incorporate e si configura CP_13 CP_7 illegittimo in quanto non risulta essere stato rispettato il termine di preavviso di giorni 30 previsto dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale.
pagina 8 di 11 Il mancato rispetto del predetto termine di preavviso esclude l'operatività della clausola pattizia secondo la quale, in deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1671 c.c., nulla in più sarebbe stato dovuto dalla committente recedente all'appaltatrice rispetto al corrispettivo maturato fino alla data del recesso legittimamente esercitato, considerato che detta pattuizione è espressamente collegata all'eventualità che nell'esercizio del diritto d recessi sia stato rispettato il termine di preavviso di giorni
30 per ciò previsto dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale.
Ne consegue che il recesso in fatto esercitato dall'appellante si inquadra nella fattispecie Parte_1 generale prevista dall'art. 1671 c.c. secondo cui spetta all'appaltatore il pagamento dell'attività svolta il rimborso delle spese sostenute e il mancato guadagno nel periodo in cui il rapporto avrebbe avuto regolare esecuzione.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
***
Infine, non sono emersi elementi dai quali poter ritenere comprovata una concorrente responsabilità del nella interruzione del rapporto non essendo stato dimostrato dalla parte deducente che CP_3
l'interruzione del rapporto sia imputabile a fatto proprio del
[...]
. Controparte_3
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello al riguardo articolati.
***
Alla luce di quanto innanzi esposto, l'indennizzo dovuto ex art. 1671 c.c. da al Parte_1
Controparte_14
in conseguenza della anticipata risoluzione del contratto a fronte dell'esercizio
[...] del recesso nei termini innanzi ricostruiti da parte della predetta come correttamente operato Parte_1 dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, avendo parte attrice prodotto i tre contratti con i relativi allegati B e F, prevedenti i canoni annui e i prezzi orari per le ore straordinarie, senza però documentare di aver retribuito i dipendenti e di aver pagato i contributi nel dicembre del
2018 – ed invero dalle lettere inviate ai sindacati si desume che dal 1.12.2018 i lavoratori erano in forza presso altra società – va determinato nella differenza tra l'importo del canone mensile da determinare in complessivi euro 136.535,58 – computato nella misura di 1/12 dell'ammontare del canone annuo, pari a complessivi euro 1.638.420,98 – ed il costo mensile della manodopera, pari ad euro 33.390,58, come già operato con la sentenza impugnata. Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, da tale importo vanno defalcati anche gli ulteriori costi che lo svolgimento pagina 9 di 11 delle prestazioni avrebbe comportato i quali, in assenza di specifica documentazione, vanno computati in misura pari al 15% dell'importo innanzi determinato. Conseguentemente l'importo da riconoscere quale mancato guadagno, determinato dall'organo giudicante di primo grado nella somma di euro
103.144,50, quale differenza tra l'ammontare del canone mensile e il costo mensile della manodopera, va defalcato dei costi di esercizio, che, come innanzi esposto, vanno stimati in misura del 15% del predetto importo e dunque in euro 15.471,67.
Conseguentemente l'indennizzo spettante al FALLIMENTO n. 726/2021 del
[...]
va rideterminato in Controparte_3 complessivi euro 87.672,83.
***
Nei suddetti termini, in parziale accoglimento dell'appello proposto da va parzialmente Parte_1 riformata la sentenza appellata, che resta nel resto confermata.
***
L'esito del presente giudizio di appello, e segnatamente il parziale accoglimento dell'appello proposto da giustifica la parziale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello che Parte_1 conseguentemente vanno compensate nella misura di 1/4 restando la restante parte a carico dell'appellante.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato n. Parte_1 CP_2
726/2021 del Controparte_3
, delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione del valore
[...] della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 7.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del FALLIMENTO n. 726/2021 del Controparte_3
avverso la sentenza n. 5884/2024 pubblicata in data 7.06.2024
[...] del Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
pagina 10 di 11 - in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1 sentenza appellata, ridetermina in complessivi euro 87.672,83 l'importo, già riconosciuto con l'impugnata sentenza a titolo di indennizzo per l'esercizio del recesso, dovuto da al Parte_1
n. 726/2021 del CP_2 Controparte_3 [...]
, ed al cui pagamento in favore del n. Controparte_3 CP_2
726/2021 del Parte_4
resta condannata
[...] Parte_1
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di appello nella misura di ¼ e per l'effetto condanna l'appellante a rifonderne all'appellato n. Parte_1 CP_2
726/2021 del Controparte_3
la restante parte di ¾ che liquida in complessivi euro 7.500,00 per
[...] compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (P. Iva e C. F. ) con sede legale in Milano via Bisceglie n. 66, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Davide CONTINI (C. F.
) e (C. F. ) presso il cui C.F._1 Controparte_1 C.F._2 studio in Milano Corso Europa n. 12 è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- n. 726/2021 del CP_2 Controparte_3
(P. Iva ) con sede in Roma Via dei Mille n. 40,
[...] P.IVA_3 in persona del Curatore Fallimentare dr. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_4 pagina 1 di 11 procura in atti, dall'Avv. Federica DE ANGELIS (C. F. – pec: C.F._3
presso il cui studio in Guidonia – Montecelio via Adriano Email_3
Casadei n. 5 è elettivamente domiciliata
APPELLATI
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 5884/2024 pubblicata in data 10.06.2024, resa nella causa civile r.g. 4659/2023, non notificata, così giudicare per le ragioni dedotte ed analiticamente esposte in narrativa: in via preliminare
- sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 5884/2024; nel merito
- rigettare integralmente le domande proposte dal n. 726/2021 del CP_2 [...] nei confronti di in quanto del tutto infondate in Parte_2 Parte_1 fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dal fallimento n.
726/2021 del accertare l'insussistenza Controparte_3 di un danno risarcibile per la condotta assorbente dal medesimo posta in essere, ovvero ridurre ogni preteso danno, fino ad azzerarlo a sensi dell'art. 1227 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
Par
- in via istruttoria, senza inversione alcune degli oneri che incombono sul , si CP_2 oppone all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte attrice e insiste per
l'ammissione dei capitoli di prova articolati che qui si hanno per integralmente riportati.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- per n. 726/2021 del CP_2 Controparte_5
, appellato
[...] pagina 2 di 11 Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata n. 5884/2024 pubblicata il 10.06.2024 emessa dal Tribunale di Milano Sezione VII Civile, proposta dall'appellante poiché in assenza di entrambi i requisiti del fumus boni juris e periculum in mora;
nel merito
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
l'appello proposto dalla società in persona dell'amm. p.t. avverso la sentenza n. 5884/2024 Parte_1 pubblicata il 10.06.2024 del Tribunale di Milano sezione VII Civile che per l'effetto andrà integralmente confermata;
- in via istruttoria laddove il Collegio lo ritenesse opportuno e necessario ai fini della decisione del giudizio, si reitera la seguente istanza istruttoria, già formulata con le memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. nel primo grado di giudizio che qui si hanno per integralmente riportate.
- In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15% Iva e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 5884/2024 pubblicata il 10.06.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
- accertata l'illegittimità del recesso comunicato da e per la data del Parte_1 CP_6 CP_7
30.11.2018, in parziale accoglimento della domanda svolta in via subordinata, condanna a Parte_1 pagare, in favore del Parte_3
euro 103.144,50;
[...]
- rigetta per il resto la domanda dell'attore;
- pone a carico della convenuta le spese processuali liquidate in euro 9.141,50 per compenso, oltre
15% per spese generali CPA ed Iva e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
pagina 3 di 11 - Con rituale atto di citazione il Parte_3
ha convenuto in giudizio esponeva che il
[...] Parte_1
, in data 1.01.2018, quando era in bonis, aveva stipulato con la convenuta un CP_3 Parte_1 contratto di appalto per servizi di pulizia e con – società queste ultime poi Controparte_8 CP_7 fuse per incorporazione in – altri due contratti per l'appalto di servizi di pulizia e, nel caso di Parte_1 anche per la movimentazione dei carrelli all'interno dei market . Tanto CP_7 CP_9 premesso deduceva che in data 27.11.2018 e davano disdetta ai Parte_1 CP_6 CP_7 rispettivi contratti per la data del 30.11.2018 a mezzo soggetto non legittimato e senza rispettare il termine di preavviso di giorni 30 per l'utile esercizio del diritto di recesso. Pertanto chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguentemente derivati, computati dall'operatività della disdetta al 31.12.2018, data di naturale scadenza del contratto, pari ad euro
140.000,00, parametrandoli al fatturato dell'ultimo mese di lavoro ed alle spese sostenute, o, in subordine, al pagamento dell'importo di euro 106.609,42, pari al mancato guadagno, ed in ulteriore subordine, al pagamento dell'importo di euro 33.390,58 pari al costo del personale.
Si costituiva in giudizio anche quale società incorporante di Parte_1 Controparte_10 eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dell'esposizione della domanda e dei fatti. Nel merito contestava la pretesa avversaria chiedendone il rigetto previo accertamento dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto e comunque della validità della disdetta inviata. In ogni caso contestava la domanda con riferimento all'esistenza dei danni e alla loro quantificazione e in subordine eccepiva il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno lamentato.
Preso atto che parte convenuta aveva chiesto fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa, ritenuta matura per la decisione, era riservata per la decisione.
***
Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado, disattesa l'eccezione di nullità potendosi enucleare sia il petitum sia i fatti posti a fondamento della pretesa, e rilevato che i contratti stipulati tra il Parte_4
, e prevedevano all'art. 13.2 dell'articolato contrattuale la
[...] Parte_1 CP_6 CP_7 facoltà per le committenti di recedere anticipatamente dal contratto con il rispetto del termine di preavviso di giorni 30, eventualità per la quale in deroga al dettato dell'art. 1671 c.c. nulla era dovuto in più dalla committente rispetto al corrispettivo maturato fino alla data del recesso, riteneva che, contrariamente a quanto assunto da parte convenuta, non fosse provato che le lettere del 27.11.2018,
pagina 4 di 11 con la quale le società committenti davano disdetta comunicando la cessazione del contratto alla data del 30.11.2018, abbiano fatto seguito alla risoluzione consensuale del rapporto, e pertanto, non essendo stato rispettato il termine di preavviso contrattualmente previsto per il recesso anticipato, in accoglimento della domanda attorea, ritenuto illegittimo il recesso esercitato dalla convenuta CP_11
e conseguentemente esclusa la deroga al dettato dell'art. 1671 c.c., liquidava l'indennizzo dovuto in complessivi euro 103.144,50 quale differenza tra l'importo di euro 136.535,08 – pari ad 1/12 della somma dei canoni annui dovuti per contratto – e il costo della manodopera, pari ad euro 33.390,58.
Non potendosi imputare al Controparte_3
la concorrente responsabilità per l'interruzione del rapporto, disattendeva
[...]
l'eccezione sollevata ex art.1227 c.c. da parte convenuta.
Regolava le spese di lite secondo la regola della soccombenza.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava la mancata considerazione delle circostanze di fatto emerse in corso di causa dalle quali emergeva, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, l'avvenuta risoluzione consensuale dei contratti di appalto in oggetto, invocata dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea interpretazione del contenuto dei contratti di appalto e la comune volontà dei contraenti, mancando di valutare il complessivo comportamento adottato dalle stesse e ritenendo non applicabile la disciplina derogatoria dell'art. 1671 c.c. prevista dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale di ciascuno dei contratti di appalto in oggetto.
Con il terzo motivo di appello invocava la legittimità dell'esercizio del recesso contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva parzialmente accolto le domande attoree senza che il abbia in alcun modo comprovato il danno CP_3 asseritamente lamentato quale mancato guadagno, sia nell'an sia nel quantum debeatru, e conseguentemente adduceva l'erronea liquidazione degli importi a tale titolo riconosciuti con la sentenza impugnata.
Con il quinto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il concorso colposo del nella interruzione del rapporto contrattuale. CP_3
pagina 5 di 11 Si costituiva in giudizio il FALLIMETO n. 726/20921 del
[...]
contestando integralmente l'atto di Controparte_3 gravame di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza dell'8.05.2025, preliminarmente il procuratore di parte appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva formulata con l'atto di gravame.
All'udienza del 19.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che avendo con nota ex art. 127 ter c.p.c. del 30.11.2023 chiesto Parte_1 la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione e dunque non bisognevole di istruttoria, ponendo in essere un comportamento processuale contrario, ha di fatto implicitamente manifestato l'intento di rinunciare alle richieste istruttoria formulate con i precedenti atti di causa. Come rilevato dal Supremo Consesso di Giustizia, è presumibile la rinuncia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si sia espresso né in modo esplicito né in modo implicito se le stesse non siano state ribadite al momento di ammissione dei mezzi istruttori, o se, non ammesse in sede istruttoria, non siano state ribadite nel momento di precisazione delle conclusioni.
Più in particolare le istanze istruttorie possono ritenersi implicitamente rinunciate quando ciò sia desumibile dal comportamento processuale tenuto dalla parte, chiaramente espressivo della volontà di non insistere, e dunque di rinunciare, nell'ammissione dei messi istruttori indicati nei precedenti atti processuali (Cfr. Cass. Civ. 28.09.2022 n. 2840), intento evidentemente espresso con la richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con abdicazione ai mezzi istruttori indicati nei precedenti atti processuali.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, i capitoli di prova articolati con l'originaria memoria istruttoria si riferiscono ad un incontro con il legale rappresentante di una diversa consorziata e non con il Controparte_12
e non vertono specificamente sulla decisione di addivenire ad una
[...] risoluzione consensuale dei contratti in corso.
Sotto tali profili pertanto appaiono inidonei a comprovare la circostanza allegata da parte appellante che il contratto in oggetto sia stato consensualmente risolto.
pagina 6 di 11 ***
Tanto premesso, emerge in atti che in data 1.01.2018 il
[...]
, allora in bonis, e la società hanno Controparte_3 Parte_1 concluso un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di attività di pulizia presso alcuni supermercati a marchio In pari data il predetto concludeva ulteriori due contratti CP_9 CP_3 di appalto con le compagini societarie e CP_6 CP_7
Le attività oggetto dei predetti contratti erano disciplinate a mezzo appositi allegai tecnici e commerciali contenenti le modalità di erogazione dei servizi nonché il costo della prestazione resa e i punti vendita ove le prestazioni dovevano avere esecuzione.
Tutti i contratti in oggetto avevano durata di un anno con scadenza al 31.12.2018 e per ognuno di essi era prevista la facoltà di recesso, in favore del solo committente, da comunicarsi con un preavviso minimo di giorni 30.
Al riguardo specificatamente l'art. 13.2 dell'articolato contrattuale prevedeva la <<… facoltà della committente di recedere prima della suddetta data del 31.12.2018 dal presente contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'appaltatrice a mezzo lettere raccomandata a.r. con un preavviso di trenta giorni ed in tale eventualità, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, nulla sarà dovuto dalla committente all'appaltatrice, salvo il corrispettivo previsto dall'art. 11.1 del presente contratto maturato sino alla data di cessazione del contratto>>.
È dal pari dato acquisito al giudizio che con comunicazione del 27.11.2018 le tre suddette società, e segnatamente e comunicavano al la “disdetta” del Parte_1 CP_6 CP_7 CP_3 servizio in oggetto, con la precisazione che il servizio doveva considerarsi cessato alla data del
31.11.2018.
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Tanto premesso, emerge chiaramente che le suddette comunicazioni del 27.11.20218, con le quali
[...]
e comunicava al il proprio recesso anticipato dal contratto in Pt_1 CP_6 CP_7 CP_3 oggetto, nel fare generico riferimento all'“anticipata risoluzione consensuale”, non contengono alcun specifico elemento in grado di circostanziare la asserita anticipata risoluzione del contratto né risultano in esse precisati i soggetti tra i quali sarebbe stato raggiunto l'asserito accordo risolutorio né, più in particolare, risultano indicate le ragioni per le quali le parti avrebbero deliberato di risolvere in via consensuale ed anticipatamente rispetto alla naturale data di scadenza il rapporto contrattuale in essere, mancando ogni previsione in ordine alla regolamentazione delle partite dare-avere tra i soggetti del pagina 7 di 11 rapporto né vi è alcun riferimento all'asserita deroga alla disciplina dettata dall'art. 1671 c.p.c., che, secondo le specifiche statuizioni contrattuali, poteva operare solo nel caso in cui il recesso fosse stato esercitato nel rispetto del termine di preavviso di 30 gironi previsto dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale.
Al riguardo mette conto richiamare l'innanzi esaminata clausola, di cui all'art. 13.2 del contratto di appalto in oggetto, che nel riconoscere la facoltà della committente di recedere prima della suddetta data del 31.12.2018 dal presente contratto, esercitabile in qualsiasi momento, prevedeva che il recesso fosse comunicato all'appaltatrice a mezzo lettere raccomandata a.r. con un preavviso minimo di trenta giorni, con la precisazione che solo in tale eventualità, e segnatamente che fosse rispettato il termine di preavviso minimo di giorni 30, operava la deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, per cui nulla sarebbe stato dovuto dalla committente all'appaltatrice, salvo il corrispettivo previsto dall'art. 11.1 del presente contratto maturato sino alla data di cessazione del contratto.
Nel caso di specie non risulta rispettato il predetto termine di preavviso, essendo stato il recesso comunicato in data 27.11.2018, a soli tre giorni dalla data di risoluzione del contratto fissata dalla stessa recedente al 30.11.2018.
Né emergono elementi sulla cui base poter ritenere che il contratto in oggetto sia stato consensualmente anticipatamente risolto, non essendo stata data prova dalla parte deducente dell'asserito negozio risolutorio.
Come innanzi già evidenziato nessun riferimento alle ragioni della risoluzione del contratto è contenuta nelle predette comunicazioni di recesso/disdetta. Par Cont Né al riguardo assumono rilievo le comunicazioni dei sindacati a e , le quali CP_6 collegano sia la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti al 30.11.2018 sia l'assorbimento dei predetti dipendenti da parte di altra società alla decisione aziendale di risolvere i contratti alla data del
30.11.2018, mancando ogni riferimento ad una risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in Par Cont essere tra il e e . CP_3 CP_6
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Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, con l'impugnata Par sentenza, il recesso esercitato da e dalle sue incorporate e si configura CP_13 CP_7 illegittimo in quanto non risulta essere stato rispettato il termine di preavviso di giorni 30 previsto dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale.
pagina 8 di 11 Il mancato rispetto del predetto termine di preavviso esclude l'operatività della clausola pattizia secondo la quale, in deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1671 c.c., nulla in più sarebbe stato dovuto dalla committente recedente all'appaltatrice rispetto al corrispettivo maturato fino alla data del recesso legittimamente esercitato, considerato che detta pattuizione è espressamente collegata all'eventualità che nell'esercizio del diritto d recessi sia stato rispettato il termine di preavviso di giorni
30 per ciò previsto dall'art. 13.2 dell'articolato contrattuale.
Ne consegue che il recesso in fatto esercitato dall'appellante si inquadra nella fattispecie Parte_1 generale prevista dall'art. 1671 c.c. secondo cui spetta all'appaltatore il pagamento dell'attività svolta il rimborso delle spese sostenute e il mancato guadagno nel periodo in cui il rapporto avrebbe avuto regolare esecuzione.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
***
Infine, non sono emersi elementi dai quali poter ritenere comprovata una concorrente responsabilità del nella interruzione del rapporto non essendo stato dimostrato dalla parte deducente che CP_3
l'interruzione del rapporto sia imputabile a fatto proprio del
[...]
. Controparte_3
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello al riguardo articolati.
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Alla luce di quanto innanzi esposto, l'indennizzo dovuto ex art. 1671 c.c. da al Parte_1
Controparte_14
in conseguenza della anticipata risoluzione del contratto a fronte dell'esercizio
[...] del recesso nei termini innanzi ricostruiti da parte della predetta come correttamente operato Parte_1 dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, avendo parte attrice prodotto i tre contratti con i relativi allegati B e F, prevedenti i canoni annui e i prezzi orari per le ore straordinarie, senza però documentare di aver retribuito i dipendenti e di aver pagato i contributi nel dicembre del
2018 – ed invero dalle lettere inviate ai sindacati si desume che dal 1.12.2018 i lavoratori erano in forza presso altra società – va determinato nella differenza tra l'importo del canone mensile da determinare in complessivi euro 136.535,58 – computato nella misura di 1/12 dell'ammontare del canone annuo, pari a complessivi euro 1.638.420,98 – ed il costo mensile della manodopera, pari ad euro 33.390,58, come già operato con la sentenza impugnata. Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, da tale importo vanno defalcati anche gli ulteriori costi che lo svolgimento pagina 9 di 11 delle prestazioni avrebbe comportato i quali, in assenza di specifica documentazione, vanno computati in misura pari al 15% dell'importo innanzi determinato. Conseguentemente l'importo da riconoscere quale mancato guadagno, determinato dall'organo giudicante di primo grado nella somma di euro
103.144,50, quale differenza tra l'ammontare del canone mensile e il costo mensile della manodopera, va defalcato dei costi di esercizio, che, come innanzi esposto, vanno stimati in misura del 15% del predetto importo e dunque in euro 15.471,67.
Conseguentemente l'indennizzo spettante al FALLIMENTO n. 726/2021 del
[...]
va rideterminato in Controparte_3 complessivi euro 87.672,83.
***
Nei suddetti termini, in parziale accoglimento dell'appello proposto da va parzialmente Parte_1 riformata la sentenza appellata, che resta nel resto confermata.
***
L'esito del presente giudizio di appello, e segnatamente il parziale accoglimento dell'appello proposto da giustifica la parziale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello che Parte_1 conseguentemente vanno compensate nella misura di 1/4 restando la restante parte a carico dell'appellante.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato n. Parte_1 CP_2
726/2021 del Controparte_3
, delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione del valore
[...] della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 7.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del FALLIMENTO n. 726/2021 del Controparte_3
avverso la sentenza n. 5884/2024 pubblicata in data 7.06.2024
[...] del Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
pagina 10 di 11 - in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1 sentenza appellata, ridetermina in complessivi euro 87.672,83 l'importo, già riconosciuto con l'impugnata sentenza a titolo di indennizzo per l'esercizio del recesso, dovuto da al Parte_1
n. 726/2021 del CP_2 Controparte_3 [...]
, ed al cui pagamento in favore del n. Controparte_3 CP_2
726/2021 del Parte_4
resta condannata
[...] Parte_1
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di appello nella misura di ¼ e per l'effetto condanna l'appellante a rifonderne all'appellato n. Parte_1 CP_2
726/2021 del Controparte_3
la restante parte di ¾ che liquida in complessivi euro 7.500,00 per
[...] compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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