CASS
Sentenza 3 agosto 2022
Sentenza 3 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 03/08/2022, n. 30630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30630 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. Alberto LEONE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 30630 Anno 2022 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 02/08/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Alessandria in data 11 marzo 2021 nei confronti di NO GO, imputato del reato previsto dall'art.186, commi 1, 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per aver guidato in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcoliche con concentrazione di alcol nel sangue pari a 2 g/litro all'esito della prima prova e 1,91 g/litro all'esito della seconda prova. Fatto commesso in Bubbio alle ore 5,48 del 6 agosto 2017. 2. GO NO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con quattro motivi di doglianza: a) violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per aver disposto la confisca del veicolo, pur non essendo esso di proprietà dell'imputato; b) violazione dell'art. 606 lett.d) cod. proc. pen. per mancata assunzione della testimonianza del consulente tecnico della difesa;
c) violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione circa la non ammissione delle prove richieste dalla difesa;
d) violazione dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si tratta di censura proposta per la prima volta in fase di legittimità. La sanzione accessoria della confisca del veicolo era stata disposta dal giudice di primo grado e l'imputato nulla ha osservato in proposito con i motivi di appello. Impregiudicata la facoltà del legittimo proprietario di chiedere la restituzione del bene (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01), va ricordato che (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631) dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione della Corte di legittimità ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 2 4. Il secondo motivo di ricorso si incentra sul fatto che la difesa aveva eccepito la violazione dell'art. 178 comma 2 lett.c) cod. proc. pen. per avere il giudice di primo grado trascurato di ammettere l'esame del consulente tecnico della difesa. La Corte di appello, si assume, ha ritenuto trattarsi di nullità sanata in quanto non immediatamente eccepita dal difensore, sebbene le nullità relative debbano essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza;
inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che l'esame del consulente tecnico non concernesse il diritto della parte alla controprova, trattandosi di richiesta di esame formulata con la presentazione della lista testi, ossia di prova diretta, mentre il ricorrente sostiene che la confutazione della prova della guida in stato di ebrezza assume il ruolo di sostanziale controprova. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma che il consulente tecnico avrebbe dovuto essere esaminato su circostanze di fatto non allegate né provate, come la distanza temporale tra il momento del sinistro e la misurazione dell'alcolemia, le caratteristiche tecniche dello strumento, le caratteristiche fisiche individuali della persona, la fase digestiva dei cibi assunti, la consuetudine al bere. 4.1. Si tratta di censura inammissibile. A norma dell'art.495 cod. proc. pen. l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico;
tuttavia, nel caso in esame, oggetto della richiesta istruttoria era l'esame del consulente tecnico di parte e la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la citata disposizione sul presupposto che si trattasse di prova diretta, disciplinata dall'art.190 cod. proc. pen., condividendo il giudizio espresso dal tribunale circa la superfluità di tale esame in ragione dei temi sui quali l'audizione avrebbe dovuto vertere (distanza temporale tra sinistro e misurazione dell'alcolemia, caratteristiche tecniche dello strumento, caratteristiche fisiche individuali della persona, fase digestiva dei cibi assunti, consuetudine al bere). La valutazione del giudice di merito, che ha ritenuto superflua la prova, in quanto congruamente motivata sulla mancata allegazione o prova dei fatti che sarebbero stati sottoposti all'esame dell'esperto, non è sindacabile in sede di legittimità. 4.2. Dirimente ai fini del giudizio di manifesta infondatezza della censura risulta il rilievo secondo il quale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare l'ammissibilità di un mezzo di prova e, nel caso particolare, rigettare la richiesta di esame di un consulente tecnico laddove essa sia stata formulata in guisa da trasformare la c.d. prova scientifica in una prova su circostanze di fatto non altrimenti introdotte nel processo, senza che tale ordinanza possa per ciò solo ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art.178, comma 2 lett.c), cod. proc. pen. in quanto pienamente rispettosa delle prerogative della difesa e conforme al dettato normativo. 3 5. Con il terzo motivo il ricorrente assume l'assenza o la manifesta contraddittorietà della motivazione concernente le istanze istruttorie, ma tale motivo è palesemente infondato laddove non si confronta con le ragioni esplicitate alle pagg.
4-5 della sentenza in cui, legittimamente, la Corte territoriale ha evidenziato l'inammissibilità delle doglianze svolte dalla difesa in relazione alla mancata ammissione delle prove richieste dal pubblico ministero e le ragioni, già indicate con riguardo al precedente motivo di ricorso, per le quali l'esame del consulente tecnico della difesa non fosse rilevante nel processo. 6. Con il quarto motivo la difesa assume la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., ma trascura la specifica motivazione fornita a pag.8 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che anche per reati del genere di quello per cui si procede sia possibile apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e della gravità dell'illecito, se vi siano margini per una valutazione di particolare inoffensività del fatto, concludendo nel senso che, nel caso in esame, il pericolo di offesa del bene dell'integrità personale si fosse concretizzato, sia in ragione del grado di ebrezza sia in ragione del fatto che effettivamente il conducente aveva perso il controllo del mezzo causando un incidente stradale, generando un contesto significativamente pericoloso con riguardo ai beni protetti dalla norma incriminatrice. 6.1. Ricorda il Collegio come per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). 6.2. Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato ad operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita ed alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la 4 Il Presidente particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 agosto 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. Alberto LEONE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 30630 Anno 2022 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 02/08/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Alessandria in data 11 marzo 2021 nei confronti di NO GO, imputato del reato previsto dall'art.186, commi 1, 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per aver guidato in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcoliche con concentrazione di alcol nel sangue pari a 2 g/litro all'esito della prima prova e 1,91 g/litro all'esito della seconda prova. Fatto commesso in Bubbio alle ore 5,48 del 6 agosto 2017. 2. GO NO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con quattro motivi di doglianza: a) violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per aver disposto la confisca del veicolo, pur non essendo esso di proprietà dell'imputato; b) violazione dell'art. 606 lett.d) cod. proc. pen. per mancata assunzione della testimonianza del consulente tecnico della difesa;
c) violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione circa la non ammissione delle prove richieste dalla difesa;
d) violazione dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si tratta di censura proposta per la prima volta in fase di legittimità. La sanzione accessoria della confisca del veicolo era stata disposta dal giudice di primo grado e l'imputato nulla ha osservato in proposito con i motivi di appello. Impregiudicata la facoltà del legittimo proprietario di chiedere la restituzione del bene (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01), va ricordato che (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631) dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione della Corte di legittimità ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 2 4. Il secondo motivo di ricorso si incentra sul fatto che la difesa aveva eccepito la violazione dell'art. 178 comma 2 lett.c) cod. proc. pen. per avere il giudice di primo grado trascurato di ammettere l'esame del consulente tecnico della difesa. La Corte di appello, si assume, ha ritenuto trattarsi di nullità sanata in quanto non immediatamente eccepita dal difensore, sebbene le nullità relative debbano essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza;
inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che l'esame del consulente tecnico non concernesse il diritto della parte alla controprova, trattandosi di richiesta di esame formulata con la presentazione della lista testi, ossia di prova diretta, mentre il ricorrente sostiene che la confutazione della prova della guida in stato di ebrezza assume il ruolo di sostanziale controprova. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma che il consulente tecnico avrebbe dovuto essere esaminato su circostanze di fatto non allegate né provate, come la distanza temporale tra il momento del sinistro e la misurazione dell'alcolemia, le caratteristiche tecniche dello strumento, le caratteristiche fisiche individuali della persona, la fase digestiva dei cibi assunti, la consuetudine al bere. 4.1. Si tratta di censura inammissibile. A norma dell'art.495 cod. proc. pen. l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico;
tuttavia, nel caso in esame, oggetto della richiesta istruttoria era l'esame del consulente tecnico di parte e la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la citata disposizione sul presupposto che si trattasse di prova diretta, disciplinata dall'art.190 cod. proc. pen., condividendo il giudizio espresso dal tribunale circa la superfluità di tale esame in ragione dei temi sui quali l'audizione avrebbe dovuto vertere (distanza temporale tra sinistro e misurazione dell'alcolemia, caratteristiche tecniche dello strumento, caratteristiche fisiche individuali della persona, fase digestiva dei cibi assunti, consuetudine al bere). La valutazione del giudice di merito, che ha ritenuto superflua la prova, in quanto congruamente motivata sulla mancata allegazione o prova dei fatti che sarebbero stati sottoposti all'esame dell'esperto, non è sindacabile in sede di legittimità. 4.2. Dirimente ai fini del giudizio di manifesta infondatezza della censura risulta il rilievo secondo il quale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare l'ammissibilità di un mezzo di prova e, nel caso particolare, rigettare la richiesta di esame di un consulente tecnico laddove essa sia stata formulata in guisa da trasformare la c.d. prova scientifica in una prova su circostanze di fatto non altrimenti introdotte nel processo, senza che tale ordinanza possa per ciò solo ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art.178, comma 2 lett.c), cod. proc. pen. in quanto pienamente rispettosa delle prerogative della difesa e conforme al dettato normativo. 3 5. Con il terzo motivo il ricorrente assume l'assenza o la manifesta contraddittorietà della motivazione concernente le istanze istruttorie, ma tale motivo è palesemente infondato laddove non si confronta con le ragioni esplicitate alle pagg.
4-5 della sentenza in cui, legittimamente, la Corte territoriale ha evidenziato l'inammissibilità delle doglianze svolte dalla difesa in relazione alla mancata ammissione delle prove richieste dal pubblico ministero e le ragioni, già indicate con riguardo al precedente motivo di ricorso, per le quali l'esame del consulente tecnico della difesa non fosse rilevante nel processo. 6. Con il quarto motivo la difesa assume la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., ma trascura la specifica motivazione fornita a pag.8 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che anche per reati del genere di quello per cui si procede sia possibile apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e della gravità dell'illecito, se vi siano margini per una valutazione di particolare inoffensività del fatto, concludendo nel senso che, nel caso in esame, il pericolo di offesa del bene dell'integrità personale si fosse concretizzato, sia in ragione del grado di ebrezza sia in ragione del fatto che effettivamente il conducente aveva perso il controllo del mezzo causando un incidente stradale, generando un contesto significativamente pericoloso con riguardo ai beni protetti dalla norma incriminatrice. 6.1. Ricorda il Collegio come per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). 6.2. Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato ad operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita ed alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la 4 Il Presidente particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 agosto 2022