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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3247/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 146/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219002712861 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 1 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina
(di seguito, “A.E.”), in persona del Direttore pro tempore, impugnava la sentenza n. 146/02/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 25 gennaio 2024 e non notificata, resa nel procedimento iscritto al n. R.G.R. 000742/2022.
L'impugnazione concerne l'intimazione di pagamento n. 05720219002712861, fondata sulla cartella di pagamento n. 05720080037661191000, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2005.
Si costituiva in appello il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1; veniva inoltre evocata in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione quale ulteriore parte.
Con ricorso notificato via PEC il 21 marzo 2022, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento deducendo:
a) la mancata notifica della cartella presupposta;
b) la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'intimazione era stata notificata il 10 febbraio 2022, per un importo complessivo di euro 16.793,33 a titolo di IRPEF e addizionali. Il contribuente dichiarava di aver appreso solo tramite l'intimazione dell'esistenza della cartella, eccependone la mancata notificazione e l'irregolarità della relativa prova, segnatamente per l'assenza di sottoscrizione nell'avviso di ricevimento.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che l'Agenzia delle Entrate non aveva depositato alcun documento a sostegno delle proprie difese, come risultante dall'elenco documentale in calce alla costituzione in giudizio. Conseguentemente, il Collegio annullava l'intimazione di pagamento, ravvisando anche i profili di decadenza e prescrizione prospettati dal contribuente.
L' Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della controparte alle spese.
All'atto di appello venivano allegati, tra l'altro, la relata di notifica della cartella e la relata di notifica di una ulteriore intimazione (n. 05720159007401484), ritenute dall'Ufficio indispensabili ai fini del decidere.
Con atto del 16 settembre 2024, il contribuente si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e deducendo:
a) l'inammissibilità delle produzioni documentali in appello, per difetto dei presupposti di cui all'art. 58 del d. lgs. 546/1992;
b) la prescrizione quinquennale e la decadenza del credito derivante da controllo automatizzato;
c) la nullità dell'intimazione per mancata prova della notifica della cartella;
d) in ogni caso, l'intervenuta prescrizione decennale tra la (asserita) notifica del 2009 e la successiva intimazione del 11 febbraio 2022.
Chiedeva la conferma della sentenza e la condanna dell'appellante alle spese.
L'A.E. invocava l'art. 58, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo la producibilità in secondo grado dei nuovi documenti in quanto indispensabili ai fini della decisione;
la prova della notifica della cartella costituirebbe elemento necessario, suscettibile di valutazione anche in appello.
Una volta dimostrata la notifica della cartella, l'Ufficio riteneva inammissibili le eccezioni relative al merito e ai vizi dell'atto presupposto, che avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate avverso la cartella stessa. Per l'anno d'imposta 2005, la cartella sarebbe stata notificata nel 2009, nel rispetto dei termini decadenziali previsti per i controlli automatizzati.
L'Ufficio affermava l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. ai crediti erariali, incluse sanzioni e interessi, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 18222/2022; n.
12740/2020; n. 10549/2019; ord. n. 13815/2021).
Richiamava altresì i principi delle Sezioni Unite n. 25790/2009 sull'unitarietà del termine in presenza di giudicato.
Secondo l'Ufficio, il decorso prescrizionale sarebbe stato interrotto dalla notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 05720159007401484.
L' Agenzia chiedeva la riforma della sentenza e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi.
Il contribuente ribadiva l'inammissibilità della documentazione prodotta solo in appello, insistendo sull'intervenuta prescrizione/decadenza del credito derivante dal controllo automatizzato e sulla mancata prova della notifica della cartella.
In ogni caso, veniva eccepito il decorso di oltre dieci anni tra la (asserita) notifica del 2009 e l'intimazione del 2022.
Chiedeva la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Regime transitorio dell'art. 58 d.lgs. 546/1992
Il ricorso di primo grado è stato introdotto anteriormente al 5 gennaio 2024, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 220/2023, che ha modificato l'art. 58 d.lgs. 546/1992 introducendo, al comma 2, il divieto di produrre nuovi documenti in appello. Opera, pertanto, ratione temporis il previgente art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, il quale consentiva la produzione documentale anche nel giudizio di secondo grado, in deroga all'art. 345
c.p.c., senza onere di dimostrare né l'indispensabilità della produzione né l'impossibilità della sua tempestiva allegazione in primo grado.
In conformità al principio del tempus regit actum (art. 11 disp. prel. c.c.), la Corte costituzionale – con sentenza n. 36/2025 – ha chiarito che: «Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, non trova applicazione con riferimento ai giudizi instaurati in primo grado anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma».
Ne consegue che, nel caso di specie, la produzione documentale eseguita dall'Agenzia delle Entrate in grado di appello è ammissibile, ferma la necessità del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 32, comma
1, d.lgs. 546/1992 (venti giorni liberi prima dell'udienza) e la successiva verifica della sua idoneità probatoria.
2. Disconoscimento delle copie documentali
In tema di notificazione della cartella di pagamento (art. 26 DPR 602/1973), è principio consolidato che la prova dell'avvenuto perfezionamento possa essere fornita mediante copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, senza necessità della produzione dell'originale e senza che la cartella debba essere materialmente allegata all'intimazione.
Quanto al valore probatorio, le riproduzioni meccaniche e le copie fotostatiche sono utilizzabili ove non ritualmente disconosciute (artt. 2712 e 2719 c.c.); il disconoscimento deve essere formale, specifico e circostanziato, ed attenere alla conformità della copia all'originale, non al contenuto o alla validità dell'atto.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 13691/2024; Cass., ord. n.
24616/2024; Cass., ord. n. 30863/2023; Cass., ord. n. 1537/2022). Nel caso in esame, l'appellato non ha svolto alcun disconoscimento rituale, né ha indicato specifici profili di difformità tra le copie prodotte e gli originali. Ne discende la piena utilizzabilità delle relate e degli avvisi di ricevimento depositati dall'Ufficio; le copie, in difetto di disconoscimento, si reputano conformi all'originale
(art. 2719 c.c.) e, ove attestino attività di notificazione compiute da pubblico ufficiale, rifluiscono nella fede privilegiata dell'atto (art. 2700 c.c.) fino a querela di falso, quanto ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza.
3. Idoneità della produzione documentale in appello
L'Agenzia delle Entrate – nei termini perentori di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 – ha depositato:
(a) la relata di notifica della cartella n. 05720080037661191000 (anno 2009);
(b) la relata di notifica dell'intimazione n. 05720159007401484 (anno 2015).
Alla luce del regime previgente dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, la produzione è ammissibile e, non essendo stata ritualmente disconosciuta, è sufficiente a provare il perfezionamento delle notifiche e le relative date.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della prova della notifica, è sufficiente che l'atto prodotto consenta di individuare gli estremi essenziali della cartella e del destinatario (Cass., ord. n. 17234/2023; Cass., n.
28882/2019). Tali requisiti risultano soddisfatti.
4. Decadenza ex art. 25 DPR 602/1973
La cartella impugnata origina da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 per l'anno d'imposta
2005. L'art. 25 DPR 602/1973 stabilisce che, nei casi di cui all'art. 36-bis, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del quarto anno per i controlli di cui all'art. 36-ter).
Dagli atti risulta che la notifica è avvenuta nel 2009, entro il termine decadenziale. L'eccezione di decadenza
è, pertanto, infondata.
5. Prescrizione applicabile e interruzione
5.1. Termine di prescrizione
Per i crediti erariali, la prescrizione è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non rientrando essi tra le prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; il termine decennale si estende anche ad accessori
(sanzioni e interessi) in quanto dipendenti dall'obbligazione tributaria principale (Cass., n. 2086/2021; Cass., ord. n. 30174/2023).
5.2. Atti interruttivi
Ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine. È costante l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 integra atto idoneo a interrompere la prescrizione (Cass., ord. n. 16743/2024; Cass., ord. n. 18252/2021).
Nel caso di specie, l'intimazione notificata nel 2015 – ritualmente prodotta – ha efficacia interruttiva, con conseguente decorrenza di un nuovo termine decennale. La pretesa non è, dunque, prescritta.
6. Inammissibilità dei vizi “derivati” della cartella non impugnata
Accertata la regolare notifica della cartella, sono inammissibili le censure dell'appellato rivolte:
a) alla legittimità sostanziale dell'iscrizione a ruolo;
b) ai vizi propri della cartella di pagamento.
Per costante giurisprudenza, l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è atto meramente sollecitatorio, privo di autonomo contenuto impositivo, che è impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992 solo per vizi propri e non riapre i termini per contestare l'atto presupposto non tempestivamente impugnato. Il contribuente non può, quindi, recuperare in via mediata vizi della cartella attraverso l'impugnazione del solo atto consequenziale (Cass., n. 15554/2023; Cass., n. 28598/2021; Cass., n. 24297/2020).
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina;
riforma integralmente la sentenza n. 146/02/24 della CGT di Primo Grado di Latina;
dichiara legittime l'intimazione di pagamento n. 05720219002712861 e la cartella di pagamento n. 05720080037661191000; compensa integralmente le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, avuto riguardo alla produzione documentale avvenuta solo in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, Spese Compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3247/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 146/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219002712861 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 1 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina
(di seguito, “A.E.”), in persona del Direttore pro tempore, impugnava la sentenza n. 146/02/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 25 gennaio 2024 e non notificata, resa nel procedimento iscritto al n. R.G.R. 000742/2022.
L'impugnazione concerne l'intimazione di pagamento n. 05720219002712861, fondata sulla cartella di pagamento n. 05720080037661191000, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2005.
Si costituiva in appello il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1; veniva inoltre evocata in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione quale ulteriore parte.
Con ricorso notificato via PEC il 21 marzo 2022, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento deducendo:
a) la mancata notifica della cartella presupposta;
b) la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'intimazione era stata notificata il 10 febbraio 2022, per un importo complessivo di euro 16.793,33 a titolo di IRPEF e addizionali. Il contribuente dichiarava di aver appreso solo tramite l'intimazione dell'esistenza della cartella, eccependone la mancata notificazione e l'irregolarità della relativa prova, segnatamente per l'assenza di sottoscrizione nell'avviso di ricevimento.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che l'Agenzia delle Entrate non aveva depositato alcun documento a sostegno delle proprie difese, come risultante dall'elenco documentale in calce alla costituzione in giudizio. Conseguentemente, il Collegio annullava l'intimazione di pagamento, ravvisando anche i profili di decadenza e prescrizione prospettati dal contribuente.
L' Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della controparte alle spese.
All'atto di appello venivano allegati, tra l'altro, la relata di notifica della cartella e la relata di notifica di una ulteriore intimazione (n. 05720159007401484), ritenute dall'Ufficio indispensabili ai fini del decidere.
Con atto del 16 settembre 2024, il contribuente si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e deducendo:
a) l'inammissibilità delle produzioni documentali in appello, per difetto dei presupposti di cui all'art. 58 del d. lgs. 546/1992;
b) la prescrizione quinquennale e la decadenza del credito derivante da controllo automatizzato;
c) la nullità dell'intimazione per mancata prova della notifica della cartella;
d) in ogni caso, l'intervenuta prescrizione decennale tra la (asserita) notifica del 2009 e la successiva intimazione del 11 febbraio 2022.
Chiedeva la conferma della sentenza e la condanna dell'appellante alle spese.
L'A.E. invocava l'art. 58, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo la producibilità in secondo grado dei nuovi documenti in quanto indispensabili ai fini della decisione;
la prova della notifica della cartella costituirebbe elemento necessario, suscettibile di valutazione anche in appello.
Una volta dimostrata la notifica della cartella, l'Ufficio riteneva inammissibili le eccezioni relative al merito e ai vizi dell'atto presupposto, che avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate avverso la cartella stessa. Per l'anno d'imposta 2005, la cartella sarebbe stata notificata nel 2009, nel rispetto dei termini decadenziali previsti per i controlli automatizzati.
L'Ufficio affermava l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. ai crediti erariali, incluse sanzioni e interessi, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 18222/2022; n.
12740/2020; n. 10549/2019; ord. n. 13815/2021).
Richiamava altresì i principi delle Sezioni Unite n. 25790/2009 sull'unitarietà del termine in presenza di giudicato.
Secondo l'Ufficio, il decorso prescrizionale sarebbe stato interrotto dalla notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 05720159007401484.
L' Agenzia chiedeva la riforma della sentenza e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi.
Il contribuente ribadiva l'inammissibilità della documentazione prodotta solo in appello, insistendo sull'intervenuta prescrizione/decadenza del credito derivante dal controllo automatizzato e sulla mancata prova della notifica della cartella.
In ogni caso, veniva eccepito il decorso di oltre dieci anni tra la (asserita) notifica del 2009 e l'intimazione del 2022.
Chiedeva la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Regime transitorio dell'art. 58 d.lgs. 546/1992
Il ricorso di primo grado è stato introdotto anteriormente al 5 gennaio 2024, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 220/2023, che ha modificato l'art. 58 d.lgs. 546/1992 introducendo, al comma 2, il divieto di produrre nuovi documenti in appello. Opera, pertanto, ratione temporis il previgente art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, il quale consentiva la produzione documentale anche nel giudizio di secondo grado, in deroga all'art. 345
c.p.c., senza onere di dimostrare né l'indispensabilità della produzione né l'impossibilità della sua tempestiva allegazione in primo grado.
In conformità al principio del tempus regit actum (art. 11 disp. prel. c.c.), la Corte costituzionale – con sentenza n. 36/2025 – ha chiarito che: «Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, non trova applicazione con riferimento ai giudizi instaurati in primo grado anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma».
Ne consegue che, nel caso di specie, la produzione documentale eseguita dall'Agenzia delle Entrate in grado di appello è ammissibile, ferma la necessità del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 32, comma
1, d.lgs. 546/1992 (venti giorni liberi prima dell'udienza) e la successiva verifica della sua idoneità probatoria.
2. Disconoscimento delle copie documentali
In tema di notificazione della cartella di pagamento (art. 26 DPR 602/1973), è principio consolidato che la prova dell'avvenuto perfezionamento possa essere fornita mediante copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, senza necessità della produzione dell'originale e senza che la cartella debba essere materialmente allegata all'intimazione.
Quanto al valore probatorio, le riproduzioni meccaniche e le copie fotostatiche sono utilizzabili ove non ritualmente disconosciute (artt. 2712 e 2719 c.c.); il disconoscimento deve essere formale, specifico e circostanziato, ed attenere alla conformità della copia all'originale, non al contenuto o alla validità dell'atto.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 13691/2024; Cass., ord. n.
24616/2024; Cass., ord. n. 30863/2023; Cass., ord. n. 1537/2022). Nel caso in esame, l'appellato non ha svolto alcun disconoscimento rituale, né ha indicato specifici profili di difformità tra le copie prodotte e gli originali. Ne discende la piena utilizzabilità delle relate e degli avvisi di ricevimento depositati dall'Ufficio; le copie, in difetto di disconoscimento, si reputano conformi all'originale
(art. 2719 c.c.) e, ove attestino attività di notificazione compiute da pubblico ufficiale, rifluiscono nella fede privilegiata dell'atto (art. 2700 c.c.) fino a querela di falso, quanto ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza.
3. Idoneità della produzione documentale in appello
L'Agenzia delle Entrate – nei termini perentori di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 – ha depositato:
(a) la relata di notifica della cartella n. 05720080037661191000 (anno 2009);
(b) la relata di notifica dell'intimazione n. 05720159007401484 (anno 2015).
Alla luce del regime previgente dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, la produzione è ammissibile e, non essendo stata ritualmente disconosciuta, è sufficiente a provare il perfezionamento delle notifiche e le relative date.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della prova della notifica, è sufficiente che l'atto prodotto consenta di individuare gli estremi essenziali della cartella e del destinatario (Cass., ord. n. 17234/2023; Cass., n.
28882/2019). Tali requisiti risultano soddisfatti.
4. Decadenza ex art. 25 DPR 602/1973
La cartella impugnata origina da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 per l'anno d'imposta
2005. L'art. 25 DPR 602/1973 stabilisce che, nei casi di cui all'art. 36-bis, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del quarto anno per i controlli di cui all'art. 36-ter).
Dagli atti risulta che la notifica è avvenuta nel 2009, entro il termine decadenziale. L'eccezione di decadenza
è, pertanto, infondata.
5. Prescrizione applicabile e interruzione
5.1. Termine di prescrizione
Per i crediti erariali, la prescrizione è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non rientrando essi tra le prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; il termine decennale si estende anche ad accessori
(sanzioni e interessi) in quanto dipendenti dall'obbligazione tributaria principale (Cass., n. 2086/2021; Cass., ord. n. 30174/2023).
5.2. Atti interruttivi
Ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine. È costante l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 integra atto idoneo a interrompere la prescrizione (Cass., ord. n. 16743/2024; Cass., ord. n. 18252/2021).
Nel caso di specie, l'intimazione notificata nel 2015 – ritualmente prodotta – ha efficacia interruttiva, con conseguente decorrenza di un nuovo termine decennale. La pretesa non è, dunque, prescritta.
6. Inammissibilità dei vizi “derivati” della cartella non impugnata
Accertata la regolare notifica della cartella, sono inammissibili le censure dell'appellato rivolte:
a) alla legittimità sostanziale dell'iscrizione a ruolo;
b) ai vizi propri della cartella di pagamento.
Per costante giurisprudenza, l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è atto meramente sollecitatorio, privo di autonomo contenuto impositivo, che è impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992 solo per vizi propri e non riapre i termini per contestare l'atto presupposto non tempestivamente impugnato. Il contribuente non può, quindi, recuperare in via mediata vizi della cartella attraverso l'impugnazione del solo atto consequenziale (Cass., n. 15554/2023; Cass., n. 28598/2021; Cass., n. 24297/2020).
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina;
riforma integralmente la sentenza n. 146/02/24 della CGT di Primo Grado di Latina;
dichiara legittime l'intimazione di pagamento n. 05720219002712861 e la cartella di pagamento n. 05720080037661191000; compensa integralmente le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, avuto riguardo alla produzione documentale avvenuta solo in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, Spese Compensate.