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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4484/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
OL NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4484 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Doglio, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
nato a [...] il 1° giugno 1958, c.f. Controparte_1
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Camedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto
e nei confronti di
c.f. , titolare dell'omonima ditta CP_2 C.F._4 individuale, con sede in Dolianova ed elettivamente domiciliato in Segariu presso lo studio dell'Avv. Ramona Palmas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
chiamato in giudizio
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: NEL MERITO
1. Accertare
e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, che la responsabilità dei danni cagionati all'immobile di cui i coniugi Parte_1
e sono, rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario, sito Parte_2 in Cagliari, via S. Tommaso d'Aquino, n. 12, nonché quelli causati agli arredi
e suppellettili di proprietà comune, è imputabile al sig. , Controparte_1 proprietario dell'abitazione sovrastante, per le ragioni evidenziate in fatto, sinteticamente riconducibili ad una condotta omissiva rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e, per l'effetto, condannare il sig. , al pagamento della somma di € Controparte_1
19.115,73 (diciannovemilacentoquindici/73) come sopra determinata
(€16.175,00 pari alla stima dei danni quantificati dal c.t.u., peraltro al netto degli oneri per la sicurezza e spese tecniche;
€ 1.268,58 per compenso corrisposto al CTU;
€ 1.672,00 per spese sostenute nel periodo 04.09-
16.10.2015), da maggiorarsi della somma di € 2.294,64 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività di consulenza tecnica e di quelle ulteriori per spese di consulenza di parte e di attività giudiziale relativa alla fase di istruzione preventiva/conciliativa ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del dovuto al saldo.
3. Con vittoria di spese e competenze di causa (ivi compresa la rifusione delle spese generali).”
Nell'interesse del convenuto: “SI CONCLUDE affinché il Tribunale
Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione
VOGLIA
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- Accertati i reali rapporti tra le parti, respingere le pretese formulate sia dagli attori-ricorrenti CA e , sia dalla convenuta chiamata in Pt_2 causa in quanto infondate per le causali indicate Controparte_3 nella comparsa di costituzione e risposta del 10/10/2016, sia nell'atto di citazione per chiamata in causa del 14/10/2016, con conseguente rigetto della domanda proposta dagli attori e di quella formulata dalla convenuta chiamata in causa perché infondate.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori- ricorrenti, condannare l' , P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_1 corrente in Dolianova (CA), Via Is Piscinas, 19, in persona del titolare
[...]
, C.F.: , a tenere indenne e manlevare il CP_3 C.F._4 convenuto per quanto la predetta impresa fosse Controparte_1 eventualmente tenuta a risarcire in favore dei ricorrenti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare il diritto di regresso del convenuto
[...]
nei confronti dell , P.IVA: , CP_1 Controparte_3 P.IVA_1 in persona del titolare, per quanto lo stesso fosse tenuto eventualmente a risarcire in favore dei ricorrenti.
IN VIA DI ULTERIORE ED ESTREMO SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicante ravvisasse un concorso di responsabilità tra e l' Controparte_1 Controparte_3 nella determinazione dei presunti danni lamentati dagli attori-ricorrenti, stabilisca la percentuale di responsabilità da attribuire ai predetti in relazione a quanto verrà accertato in corso di causa.
- In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G.
4275/14, con condanna degli attori al pagamento ulteriore a favore del
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convenuto di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc III° comma”.
Nell'interesse dell'intervenuto/chiamato in giudizio:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
Nel merito:
Respingere le domande risarcitorie formulate dai signori Parte_1
e perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte Parte_2 nella comparsa di costituzione e risposta.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori
e , respingere la domanda formulata da in Pt_1 Pt_2 Controparte_1 danno di e, per l'effetto, dichiarare che i danni per cui è causa si CP_3 sono verificati per fatto e colpa addebitabili alla esclusiva condotta di
[...]
, tenendo indenne da ogni avversa pretesa. CP_1 CP_3
In via di ulteriore subordine:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere il danno causato ai ricorrenti e da un concorso di responsabilità in capo Pt_1 Pt_2
a e , stabilire la quota di responsabilità in base Controparte_1 CP_3 alla dinamica dei fatti ricostruita e provata in corso di causa.
In ogni caso:
Respingere la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno lamentato da quale conseguenza della asserita errata realizzazione Controparte_1 dei lavori affidati alla impresa . CP_3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo distinto al n. RG
4275/2014.
Oneri di CT d'ufficio e di parte a carico delle controparti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29 aprile 2016, i signori e , rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario Parte_1 Parte_2 dell'unità immobiliare sita al V piano, scala G, del maggior fabbricato in
Cagliari, via San Tommaso D'Aquino n. 12, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il signor proprietario dell'unità Controparte_1 immobiliare sovrastante, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni verificatisi nella loro abitazione il 31 agosto 2013.
I ricorrenti hanno esposto che: nella data indicata si era verificato un violento temporale;
l'appartamento del in fase di ristrutturazione, CP_1 essendo privo di infissi e altre protezioni si era allagato;
l'acqua piovana era penetrata nel solaio ed era poi fuoriuscita nell'appartamento sottostante, adibito a casa familiare dei coniugi e , cagionando ingenti danni Pt_1 Pt_2 all'immobile stesso e agli arredi e suppellettili ivi contenuti;
rientrati a casa, i signori e avevano constatato l'accaduto e avevano Pt_1 Pt_2 immediatamente contattato i Vigili del Fuoco, un tecnico di fiducia e il signor il quale si era presentato con il titolare della Ditta incaricata di CP_1 eseguire la ristrutturazione del suo appartamento, il signor stante CP_2
l'impossibilità di raggiungere un accordo, i signori e avevano Pt_1 Pt_2 dovuto introdurre un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale erano stati accertati i danni e le relative cause, ed erano stati indicati i lavori necessari per il ripristino con i relativi esborsi;
non essendo stato possibile raggiunger un accordo con la controparte, i ricorrenti avevano dovuto introdurre il presente giudizio, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto ha eccepito che nel 2014 si era verificato un secondo fatto infiltrativo, questa volta non dipendente dalla sua proprietà ma dall'impianto idrico condominiale, e i relativi danni erano stati risarciti
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dall'assicurazione del;
nel corso dell'a.t.p. non era stato possibile CP_4 distinguere i danni causati dall'evento del 2013 da quelli verificatisi nel 2014.
Il convenuto ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del signor titolare della Ditta incaricata di eseguire i lavori CP_2 di ristrutturazione nell'immobile di sua proprietà, esponendo che la responsabilità per quanto avvenuto nell'appartamento dei ricorrenti debba Con ascriversi a negligenza del con conseguente sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in giudizio e il signor regolarmente citato, si è costituito nel processo. CP_2
Il precedente giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito.
A seguito di provvedimento di trasferimento del precedente g.i. ad altro ufficio la causa è stata assegnata a questo giudice.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prova per testi e acquisizione del fascicolo dell'a.t.p. r.g. n.
4275/2014, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'art. 2051 c.c., il custode è colui che ha un potere di fatto sulla cosa ed è titolare del potere di vigilanza sulla cosa stessa;
non è necessario che la cosa in custodia abbia una sua specifica pericolosità, essendo sufficiente che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, alla quale il custode non abbia posto rimedio, sempre che sia accertata la derivazione diretta dalla cosa e salva la prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel caso in esame, è pacifico che il è proprietario CP_1 dell'appartamento sovrastante la proprietà degli attori;
è pacifico che aveva incaricato la di eseguire i lavori di ristrutturazione;
non è stato CP_5 CP_3 dimostrato che avesse trasferito la custodia dell'immobile, nel corso dei lavori, all'appaltatore, per i motivi che di seguito si vanno a esporre.
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Con È incontroverso che il aveva incaricato il in qualità di CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, di eseguire i lavori di ristrutturazione del suo appartamento. L'esistenza del contratto dal mese di maggio del 2013 è confermata dalle fatture e dai bonifici in atti. Con Il contratto di appalto tra il e il è un contratto verbale, non CP_1
è noto il termine finale per l'ultimazione dei lavori.
Con lettera raccomandata a.r. del 25/9/2013 il aveva CP_1
Con comunicato al di voler risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore; in particolare, il aveva lamentato CP_1
Con l'abbandono del cantiere da parte del a far data dal 12/08/2013 e aveva Con ritenuto responsabile il per l'allagamento del 31/8/2013.
Attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che i lavori erano stati sospesi intorno al 12/8/2013, anche se non è stata dimostrata la causa della sospensione, in quanto alcuni testi hanno dichiarato che il Con cantiere era chiuso per ferie mentre altri testi hanno dichiarato che il sig. si era rifiutato di proseguire i lavori in seguito a dissidi economici con il sig.
CP_1
Dalle dichiarazioni dei testi risulta inoltre che nel cantiere erano impiegati, oltre agli operai della anche alcuni elettricisti per il Parte_3 rifacimento dell'impianto elettrico incaricati direttamente dal sig. CP_1
(testi ud. 29/3/2021 e , ud. 8/1182021). Vi era Tes_1 Testimone_2 poi un'altra ditta che doveva occuparsi degli infissi (testi Testimone_3 ud. 14/2/2022e ud. 23/5/2022; i testi hanno Testimone_4 riferito di essersi rapportati con la per concordare le dimensioni Parte_3 effettive degli infissi).
I testi (ud. 23/5/2022), e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
(ud. 10/10/2022) hanno dichiarato che il era presente
[...] CP_1 quotidianamente in cantiere per impartire indicazioni all'appaltatore, mentre il teste ha riferito che il sig. si presentava raramente in Testimone_8 CP_1 cantiere;
deve però tenersi conto che quest'ultimo teste si era occupato solo
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dell'impianto elettrico mentre gli altri testi citati si erano occupati delle opere murarie;
deve quindi ritenersi che siano più attendibili per avere trascorso più tempo nel cantiere de quo. Con Non è dimostrato che il sig. avesse consegnato al sig. le CP_1 chiavi dell'appartamento.
In conclusione, tenuto conto che il era assiduamente presente CP_1 nel cantiere, era solito impartire indicazioni all'appaltatore, si occupava di reperire altre maestranze per l'esecuzione di determinati lavori, oltre che del fatto che la aveva lasciato il cantiere (per ferie o altro motivo) ben Parte_3 prima dell'evento contestato, è dimostrato che il sig. non aveva CP_1 demandato la custodia dell'appartamento all'appaltatore ma aveva conservato il controllo e la custodia dell'immobile ai fini di cui all'art. 2051 c.c. Con Al momento del fatto il non era in cantiere da tempo e il CP_1 ben avrebbe potuto adottare gli accorgimenti necessari a prevenire l'evento.
E' sostanzialmente incontroverso che: il 31 agosto 2013 sulla città di
Cagliari si era abbattuto un violento temporale (si veda in proposito il doc. 3 attori); in quella circostanza, l'immobile di proprietà del signor era in CP_1 fase di ristrutturazione ed era privo di infissi e di altre protezioni, oltre che della pavimentazione;
l'appartamento del si era allagato e le acque CP_1 meteoriche avevano impregnato il solaio ed erano fuoriuscite nell'appartamento sottostante, adibito ad abitazione della famiglia Per_1
. Le stesse circostanze sono state confermate dai testi e
[...] Tes_9
. Tes_10
Nel corso dell'interrogatorio formale reso in data 7 ottobre 2019 il convenuto ha ammesso che le riproduzioni fotografiche prodotte come doc.
23 dagli attori rappresentano lo stato dell'appartamento di loro proprietà dopo l'evento del 31 agosto 2013 e che nella stessa data aveva visionato l'appartamento degli attori constatando che “vi erano delle chiazze e nel soffitto del bagno gocciolava dell'acqua, nel salone vi era un tappeto bagnato”; il teste sentito all'udienza del 24 febbraio 2020, ha Tes_9
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confermato che il 31 agosto 2013 l'appartamento del a seguito di un CP_1 violento temporale, si era allagato e l'acqua era gocciolata nell'appartamento sottostante fuoriuscendo in tutti gli ambienti;
il teste ha ricordato di avere fornito lui stesso agli attori bacinelle e stracci per asciugare;
infine, ha ricordato di essersi recato anche nell'appartamento del e di avere CP_1 constatato che era privo di infissi e pavimento oltre che di protezioni;
il teste ha infatti precisato che non erano presenti teloni;
le stesse circostanze sono state riferite dal teste , sentito alla stessa udienza. Tes_10
È incontroverso (e comunque è emerso anche dalle produzioni documentali in atti e dalla prova per testi) che alla data dell'evento l'appartamento del si presentava allo stato di cantiere, senza infissi, CP_1 massetto e pavimenti;
attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che l'immobile era privo di protezioni (es. teli) eccetto una rete apposta al fine di evitare l'ingresso di voltatili ma inidonea a impedire il passaggio delle acque meteoriche (testi udienza del 23 Testimone_5 maggio 2022, udienza del 10 ottobre 2022). Solo un teste del Testimone_7
Con
(udienza 10 ottobre 2022), ha dichiarato che Testimone_6
“l'appartamento era stato messo in sicurezza contro gli eventi atmosferici” ma la sua testimonianza su questo punto è del tutto inattendibile perché generica, non avendo indicato quali accorgimenti erano stati adottati a protezione dell'immobile, e in contrasto con le altre risultanze istruttorie. La comparsa di costituzione del terzo chiamato è contraddittoria perché a pagina
3 riferisce di un telo che sarebbe stato rimosso da nubifragio mentre nella pagina successiva riferisce che la struttura era “priva di infissi ma comunque dotata di rete di protezione”.
Dalla documentazione in atti risulta che la compagnia di CP_6 assicurazioni del non aveva accolto la richiesta di risarcimento danni CP_1 in relazione al sinistro de quo perché, tra le condizioni di esclusione della garanzia, rientravano “i danni derivanti dalle attività di manutenzione dell'abitazione”.
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Il perito dell'assicurazione, pur non riconoscendo il diritto al risarcimento in forza della sopra citata clausola contrattuale, ha ritenuto che le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori provenissero dall'appartamento del convenuto (doc. a) memoria n. 2 convenuto).
Anche il perito di parte convenuta, l'Ing. nella relazione Persona_2 agli atti del procedimento di a.t.p., ha riferito che l'appartamento del CP_1 era in fase di ristrutturazione e le acque meteoriche erano defluite verso l'interno del cantiere, privo delle necessarie protezioni oltre che del massetto e della pavimentazione.
Dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che il c.t.u. ha ritenuto
“compatibili le chiazze ed in generale i guasti edilizi rilevati con un allagamento avvenuto all'interno dell'immobile situato al piano superiore (di proprietà del convenuto principale) e posto in corrispondenza delle stanze di cui ai paragrafi precedenti. Le dinamiche idrauliche avvenute nella maniera indicata all'interno degli atti di causa sono assolutamente compatibili con le macchie rilevate sulle superfici interne dei locali di proprietà del ricorrente.
Una perdita di tali caratteristiche ha generato la contaminazione delle finiture deteriorandone irrimediabilmente l'aspetto nella maniera rilevata all'interno dei sopralluoghi effettuati”. […] Con altrettanta certezza lo scrivente sottolinea che i danni rilevati sulle finiture dell'immobile di proprietà di parte attrice sono derivanti da infiltrazioni provenienti dal piano superiore (ove in coincidenza è situato l'appartamento del convenuto principale). Lo scrivente reputa lo stato delle finiture deteriorate compatibile con una infiltrazione di grosse proporzioni generata da una grande quantità
d'acqua proveniente dal piano superiore”.
Solo per completezza, deve osservarsi che è notorio, a livello locale, che temporali estivi di forte intensità con conseguenti allagamenti non sono
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eventi eccezionali e imprevedibili nell'ultima decade di agosto, tanto che si ripetono nelle cronache locali le polemiche per i conseguenti allagamenti.
È quindi dimostrato che il nella sua qualità di proprietario e CP_1 custode, non aveva preso le misure necessarie a prevenire eventi quale quello che si era verificato il 31agosto 2013 e, in seguito all'allagamento del suo appartamento, si erano verificate copiose infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori, con danni all'unità immobiliare e agli arredi.
Il convenuto ha eccepito che nell'appartamento degli attori si erano verificate altre infiltrazioni nel mese di maggio del 2014, di cui sarebbe responsabile il condominio, per cui il nesso causale tra l'allagamento dell'appartamento del e i danni patiti dagli attori non sussisterebbe, CP_1 almeno con riguardo a una parte dei danni
È incontroverso che altre infiltrazioni si erano verificate il 1° e il 3 maggio 2014; gli stessi attori ne hanno dato atto nel ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo e nell'atto di citazione.
I testi di parte convenuta , sentita all'udienza del 11 Testimone_11 gennaio 2021, e , amministratore del condominio, Testimone_12 sentito all'udienza del 29 marzo 2021 e , manutentore del Testimone_13 condominio, hanno sostanzialmente dichiarato che gli attori in diverse occasioni a far data dal maggio 2014 avevano denunciato l'esistenza di infiltrazioni nel loro appartamento chiedendo l'intervento del condominio.
Dalle produzioni documentali in atti risulta che gli attori avevano ricevuto un risarcimento di € 632,00 dall'assicurazione del condominio in relazione a un sinistro denunciato dall'amministratore il 17 maggio 2014 e che in quell'occasione anche il signor aveva ottenuto un risarcimento CP_1
(doc. D convenuto). Dalla documentazione in atti risulta che si era verificata una perdita d'acqua proveniente dall'appartamento del sig. ma non è CP_1 stato chiarito da dove esattamente provenisse la perdita, quali fossero gli ambienti interessati e i danni provocati.
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Mentre il nesso di causalità utile ai fini di cui all'art. 2051 c.c. è dimostrato con riguardo all'evento del 31 agosto 2013, non è invece dimostrato con riguardo agli eventi successivi. Non è stata dimostrata la causa di infiltrazioni verificatesi successivamente al 31 agosto 2013 e quindi non è dimostrata la responsabilità del convenuto anche perché, come è stato detto sopra, è intervenuta l'assicurazione del . CP_4
Il c.t.u. ha iniziato le operazioni peritali dopo che gli eventi del 2014 si erano già verificati (il primo sopralluogo è stato svolto il 31 marzo 2015).
Nella relazione il c.t.u. ha descritto l'immobile nello stato in cui si trovava alla data del sopralluogo e ha descritto i danni causati da infiltrazioni senza, ovviamente, poter distinguere tra quelli derivati dall'evento del 2013 e quelli derivati da eventi successivi.
Ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni occorre quindi tenere conto anche di quanto emerge dalle perizie di parte in atti (del perito degli attori e del perito della compagnia di assicurazioni di parte convenuta) delle produzioni documentali e della prova per testi.
La perizia di parte convenuta dell'Ing. risulta di scarsa Persona_2 utilità in quanto l'incarico professionale conferitogli era descrivere i danni esclusivamente in relazione alle pareti e al soffitto;
l'Ing. quindi non Per_2 ha tenuto conto di altri eventuali danni perché non rientravano nel suo incarico;
il perito, inoltre, si è soffermato in particolar modo sulle modalità di svolgimento dell'evento in relazione alla struttura del solaio ma non ha descritto le condizioni dell'appartamento degli attori dopo l'evento e ha indicato una cifra per il risarcimento dei danni, senza spiegare i criteri applicati per la quantificazione.
È invece utile la perizia dell'Ing. per la Persona_3 [...]
redatta il 17/9/2013 nell'immediatezza del fatto. Controparte_7
Dal raffronto tra la relazione di c.t.u. e le perizie di parte risulta dimostrato che, a seguito dell'evento del 2013, i soffitti e le pareti dell'appartamento degli attori risultavano danneggiati;
in particolare, i
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controsoffitti dell'appartamento di proprietà degli attori presentavano spaccature e macchie generate dalle infiltrazioni di acque meteoriche;
le chiazze si presentavano anche nei soffitti delle zone non dotate di controsoffitto, in alcune zone con deterioramento dello strato di tinteggiatura e in altre con interessamento anche degli intonaci;
il pavimento in parquet risultava essere deteriorato, in particolare nel salotto, dove era deformato tanto da risultare in parte incongruente rispetto al piano di calpestio;
due porte erano state danneggiate;
come è stato confermato attraverso la prova testimoniale espletata (teste udienza del 24/2/2020) l'acqua era Tes_9 fuoriuscita anche attraverso il tubo in corrugato del punto luce a soffitto, depositandosi nella plafoniera;
deve quindi ritenersi che anche l'impianto elettrico sia stato danneggiato e abbia dovuto essere rimesso in sicurezza.
Il perito di parte attrice e il perito della non menzionano danni CP_7 al rivestimento dei bagni;
deve quindi ritenersi che tali danni ulteriori individuati dal c.t.u. siano da ricollegarsi ad eventi successivi.
Quanto ai danni agli arredi, le relazioni concordano sui danni riportati da un tavolo da cm 140x85, allungabile, modello “Luigi XVI” e da una della quattro sedie nello stesso stile abbinate al tavolo;
l'Ing. ha riscontrato Per_3 anche danni a un comodino, un materasso, alcune plafoniere e alcuni tappeti.
Non è dimostrato che i danni alla parete attrezzata della cucina siano stati causati dall'evento de quo, anche perché non è noto lo stato precedente di tali arredi, l'età d'uso, la qualità e così via. Deve anche considerarsi che si tratta di arredi più esposti di altri a vapori, condensa e altri fenomeni potenzialmente dannosi per cui relativamente a tali arredi manca la prova del danno e del nesso causale.
Si può quindi procedere alla quantificazione dei danni.
Non è possibile utilizzare a tal fine le fatture prodotte dagli attori (doc.
4 memoria n. 2) seppure riconosciute dai testi (ud. 11/1/2021) Testimone_14
e (stessa udienza) per diversi motivi: le fatture Testimone_15 descrivono genericamente lavori di ristrutturazione dell'immobile che vanno
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ben oltre i danni causati dall'allagamento in discorso (sono previsti la demolizione e il rifacimento di due bagni, l'intero rifacimento della pavimentazione e così via). Inoltre, non vi è prova dei relativi esborsi. La fattura prodotta come doc. 5 non è stata neanche confermata in sede di prova per testi.
Deve inoltre tenersi conto che il risarcimento ha la funzione di ripristinare la situazione precedente all'evento dannoso: gli attori devono quindi essere ristorati dei danni subiti dall'immobile che però, all'epoca dei fatti, era edificato da circa trent'anni e si trovava in condizioni normali di manutenzione;
l'entità del risarcimento deve quindi tenere conto degli esborsi necessari per riportarlo nella stessa situazione e non per rifarlo interamente a nuovo.
Non è stato dimostrato il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori.
Non sono rimborsabili le fatture relative alla fornitura di energia elettrica, alcune neanche relative al periodo considerato;
in ogni caso, gli attori avrebbero dovuto pagare la somministrazione dell'energia elettrica anche se non si fossero dovuti spostare dalla loro abitazione.
Tanto premesso, per liquidare i danni occorre tenere partire dalla liquidazione effettuata dall'Ing. nella misura di € 8.700,00, a cui Per_3 vanno aggiunti € 457,44 quantificati dal c.t.u. per il controllo e la verifica dell'impianto elettrico. La relazione di c.t.u. non può essere utilizzata per le altre voci di danno perché non è possibile distinguere i danni riconducibili all'evento in discorso da altri danni presenti nell'immobile.
L'importo dei danni risarcibili ammonta quindi a € 9.157,44.
Trattandosi di un debito di valore, è dovuta la rivalutazione.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi per il ritardo nel pagamento, da liquidarsi sull'importo rivalutato annualmente dalla data del sinistro alla data della sentenza.
Si deve quindi dichiarare che la responsabilità dei danni cagionati all'immobile di cui i coniugi e sono, Parte_1 Parte_2
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rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario, sito in Cagliari, via S.
Tommaso d'Aquino, n. 12, nonché quelli causati agli arredi e suppellettili di proprietà comune, è imputabile al sig. proprietario Controparte_1 dell'abitazione sovrastante, per avere tenuto una condotta omissiva rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È accertato il diritto degli attori al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e, per l'effetto, il sig. deve pertanto essere Controparte_1 condannato al pagamento in favore dei signori e di Parte_1 Parte_2
€ 12.548,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo. Con Le domande proposte dal nei confronti del devono essere CP_1 rigettate: per le ragioni già esposte, era il ad avere la custodia CP_1
Con dell'appartamento; inoltre, al momento del fatto il aveva lasciato il cantiere da una ventina di giorni;
lo stesso legale del aveva contestato CP_1
Con al l'abbandono del cantiere. Dal momento dell'asserito abbandono del cantiere alla data del sinistro erano trascorsi, come si è detto, circa venti giorni, e quindi un arco temporale che avrebbe consentito al di dotare CP_1 il suo appartamento delle protezioni necessarie contro il mal tempo. Non può Con pertanto ravvisarsi una responsabilità, neanche concorrente, in capo al
In considerazione della soccombenza, il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore degli attori e del terzo chiamato delle spese del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. n. 4275/2014. Le spese devono essere calcolate sullo scaglione fino a € 26.000, valori medi, con aumento per gli attori per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. Il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore degli attori anche delle spese per il consulente tecnico di parte, da qualificare come spese per allegazioni tecniche difensive.
Le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p., già liquidate, devono essere poste a carico del convenuto.
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L'esito della lite comporta, inevitabilmente, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Accerta e dichiara, per i motivi indicati nella superiore parte motiva, che la responsabilità dei danni cagionati all'immobile di cui i coniugi Pt_1
e sono, rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario,
[...] Parte_2 sito in Cagliari, via S. Tommaso d'Aquino, n. 12, nonché quelli causati agli arredi e suppellettili di proprietà comune, è imputabile al sig. CP_1
proprietario dell'abitazione sovrastante;
[...]
2. Accerta e dichiara il diritto degli attori al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e, per l'effetto, condanna il sig. al Controparte_1 pagamento in favore dei signori e di € 12.548,00 Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
3. Rigetta tutte le domande proposte dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
4. Condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 1.341,49 per esborsi (comprese le spese per il perito di parte), € 6.600,00 per la presente fase e € 2.890,00 per il procedimento di a.t.p. a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. Condanna il convenuto alla rifusione in favore del terzo chiamato delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 ed € 2.225,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
6. Pone le spese per la c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p., già liquidate, a carico del convenuto;
7. Rigetta la domanda proposta dal convenuto ex art. 96 c.p.c.
Cagliari, 5 dicembre 2025 Il Giudice
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OL NE
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
OL NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4484 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Doglio, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
nato a [...] il 1° giugno 1958, c.f. Controparte_1
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Camedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto
e nei confronti di
c.f. , titolare dell'omonima ditta CP_2 C.F._4 individuale, con sede in Dolianova ed elettivamente domiciliato in Segariu presso lo studio dell'Avv. Ramona Palmas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
chiamato in giudizio
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: NEL MERITO
1. Accertare
e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, che la responsabilità dei danni cagionati all'immobile di cui i coniugi Parte_1
e sono, rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario, sito Parte_2 in Cagliari, via S. Tommaso d'Aquino, n. 12, nonché quelli causati agli arredi
e suppellettili di proprietà comune, è imputabile al sig. , Controparte_1 proprietario dell'abitazione sovrastante, per le ragioni evidenziate in fatto, sinteticamente riconducibili ad una condotta omissiva rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e, per l'effetto, condannare il sig. , al pagamento della somma di € Controparte_1
19.115,73 (diciannovemilacentoquindici/73) come sopra determinata
(€16.175,00 pari alla stima dei danni quantificati dal c.t.u., peraltro al netto degli oneri per la sicurezza e spese tecniche;
€ 1.268,58 per compenso corrisposto al CTU;
€ 1.672,00 per spese sostenute nel periodo 04.09-
16.10.2015), da maggiorarsi della somma di € 2.294,64 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività di consulenza tecnica e di quelle ulteriori per spese di consulenza di parte e di attività giudiziale relativa alla fase di istruzione preventiva/conciliativa ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del dovuto al saldo.
3. Con vittoria di spese e competenze di causa (ivi compresa la rifusione delle spese generali).”
Nell'interesse del convenuto: “SI CONCLUDE affinché il Tribunale
Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione
VOGLIA
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- Accertati i reali rapporti tra le parti, respingere le pretese formulate sia dagli attori-ricorrenti CA e , sia dalla convenuta chiamata in Pt_2 causa in quanto infondate per le causali indicate Controparte_3 nella comparsa di costituzione e risposta del 10/10/2016, sia nell'atto di citazione per chiamata in causa del 14/10/2016, con conseguente rigetto della domanda proposta dagli attori e di quella formulata dalla convenuta chiamata in causa perché infondate.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori- ricorrenti, condannare l' , P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_1 corrente in Dolianova (CA), Via Is Piscinas, 19, in persona del titolare
[...]
, C.F.: , a tenere indenne e manlevare il CP_3 C.F._4 convenuto per quanto la predetta impresa fosse Controparte_1 eventualmente tenuta a risarcire in favore dei ricorrenti.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare il diritto di regresso del convenuto
[...]
nei confronti dell , P.IVA: , CP_1 Controparte_3 P.IVA_1 in persona del titolare, per quanto lo stesso fosse tenuto eventualmente a risarcire in favore dei ricorrenti.
IN VIA DI ULTERIORE ED ESTREMO SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicante ravvisasse un concorso di responsabilità tra e l' Controparte_1 Controparte_3 nella determinazione dei presunti danni lamentati dagli attori-ricorrenti, stabilisca la percentuale di responsabilità da attribuire ai predetti in relazione a quanto verrà accertato in corso di causa.
- In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G.
4275/14, con condanna degli attori al pagamento ulteriore a favore del
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convenuto di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc III° comma”.
Nell'interesse dell'intervenuto/chiamato in giudizio:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
Nel merito:
Respingere le domande risarcitorie formulate dai signori Parte_1
e perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte Parte_2 nella comparsa di costituzione e risposta.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori
e , respingere la domanda formulata da in Pt_1 Pt_2 Controparte_1 danno di e, per l'effetto, dichiarare che i danni per cui è causa si CP_3 sono verificati per fatto e colpa addebitabili alla esclusiva condotta di
[...]
, tenendo indenne da ogni avversa pretesa. CP_1 CP_3
In via di ulteriore subordine:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere il danno causato ai ricorrenti e da un concorso di responsabilità in capo Pt_1 Pt_2
a e , stabilire la quota di responsabilità in base Controparte_1 CP_3 alla dinamica dei fatti ricostruita e provata in corso di causa.
In ogni caso:
Respingere la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno lamentato da quale conseguenza della asserita errata realizzazione Controparte_1 dei lavori affidati alla impresa . CP_3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo distinto al n. RG
4275/2014.
Oneri di CT d'ufficio e di parte a carico delle controparti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29 aprile 2016, i signori e , rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario Parte_1 Parte_2 dell'unità immobiliare sita al V piano, scala G, del maggior fabbricato in
Cagliari, via San Tommaso D'Aquino n. 12, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il signor proprietario dell'unità Controparte_1 immobiliare sovrastante, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni verificatisi nella loro abitazione il 31 agosto 2013.
I ricorrenti hanno esposto che: nella data indicata si era verificato un violento temporale;
l'appartamento del in fase di ristrutturazione, CP_1 essendo privo di infissi e altre protezioni si era allagato;
l'acqua piovana era penetrata nel solaio ed era poi fuoriuscita nell'appartamento sottostante, adibito a casa familiare dei coniugi e , cagionando ingenti danni Pt_1 Pt_2 all'immobile stesso e agli arredi e suppellettili ivi contenuti;
rientrati a casa, i signori e avevano constatato l'accaduto e avevano Pt_1 Pt_2 immediatamente contattato i Vigili del Fuoco, un tecnico di fiducia e il signor il quale si era presentato con il titolare della Ditta incaricata di CP_1 eseguire la ristrutturazione del suo appartamento, il signor stante CP_2
l'impossibilità di raggiungere un accordo, i signori e avevano Pt_1 Pt_2 dovuto introdurre un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale erano stati accertati i danni e le relative cause, ed erano stati indicati i lavori necessari per il ripristino con i relativi esborsi;
non essendo stato possibile raggiunger un accordo con la controparte, i ricorrenti avevano dovuto introdurre il presente giudizio, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto ha eccepito che nel 2014 si era verificato un secondo fatto infiltrativo, questa volta non dipendente dalla sua proprietà ma dall'impianto idrico condominiale, e i relativi danni erano stati risarciti
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dall'assicurazione del;
nel corso dell'a.t.p. non era stato possibile CP_4 distinguere i danni causati dall'evento del 2013 da quelli verificatisi nel 2014.
Il convenuto ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del signor titolare della Ditta incaricata di eseguire i lavori CP_2 di ristrutturazione nell'immobile di sua proprietà, esponendo che la responsabilità per quanto avvenuto nell'appartamento dei ricorrenti debba Con ascriversi a negligenza del con conseguente sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in giudizio e il signor regolarmente citato, si è costituito nel processo. CP_2
Il precedente giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito.
A seguito di provvedimento di trasferimento del precedente g.i. ad altro ufficio la causa è stata assegnata a questo giudice.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prova per testi e acquisizione del fascicolo dell'a.t.p. r.g. n.
4275/2014, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'art. 2051 c.c., il custode è colui che ha un potere di fatto sulla cosa ed è titolare del potere di vigilanza sulla cosa stessa;
non è necessario che la cosa in custodia abbia una sua specifica pericolosità, essendo sufficiente che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, alla quale il custode non abbia posto rimedio, sempre che sia accertata la derivazione diretta dalla cosa e salva la prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel caso in esame, è pacifico che il è proprietario CP_1 dell'appartamento sovrastante la proprietà degli attori;
è pacifico che aveva incaricato la di eseguire i lavori di ristrutturazione;
non è stato CP_5 CP_3 dimostrato che avesse trasferito la custodia dell'immobile, nel corso dei lavori, all'appaltatore, per i motivi che di seguito si vanno a esporre.
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Con È incontroverso che il aveva incaricato il in qualità di CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, di eseguire i lavori di ristrutturazione del suo appartamento. L'esistenza del contratto dal mese di maggio del 2013 è confermata dalle fatture e dai bonifici in atti. Con Il contratto di appalto tra il e il è un contratto verbale, non CP_1
è noto il termine finale per l'ultimazione dei lavori.
Con lettera raccomandata a.r. del 25/9/2013 il aveva CP_1
Con comunicato al di voler risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore; in particolare, il aveva lamentato CP_1
Con l'abbandono del cantiere da parte del a far data dal 12/08/2013 e aveva Con ritenuto responsabile il per l'allagamento del 31/8/2013.
Attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che i lavori erano stati sospesi intorno al 12/8/2013, anche se non è stata dimostrata la causa della sospensione, in quanto alcuni testi hanno dichiarato che il Con cantiere era chiuso per ferie mentre altri testi hanno dichiarato che il sig. si era rifiutato di proseguire i lavori in seguito a dissidi economici con il sig.
CP_1
Dalle dichiarazioni dei testi risulta inoltre che nel cantiere erano impiegati, oltre agli operai della anche alcuni elettricisti per il Parte_3 rifacimento dell'impianto elettrico incaricati direttamente dal sig. CP_1
(testi ud. 29/3/2021 e , ud. 8/1182021). Vi era Tes_1 Testimone_2 poi un'altra ditta che doveva occuparsi degli infissi (testi Testimone_3 ud. 14/2/2022e ud. 23/5/2022; i testi hanno Testimone_4 riferito di essersi rapportati con la per concordare le dimensioni Parte_3 effettive degli infissi).
I testi (ud. 23/5/2022), e Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
(ud. 10/10/2022) hanno dichiarato che il era presente
[...] CP_1 quotidianamente in cantiere per impartire indicazioni all'appaltatore, mentre il teste ha riferito che il sig. si presentava raramente in Testimone_8 CP_1 cantiere;
deve però tenersi conto che quest'ultimo teste si era occupato solo
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dell'impianto elettrico mentre gli altri testi citati si erano occupati delle opere murarie;
deve quindi ritenersi che siano più attendibili per avere trascorso più tempo nel cantiere de quo. Con Non è dimostrato che il sig. avesse consegnato al sig. le CP_1 chiavi dell'appartamento.
In conclusione, tenuto conto che il era assiduamente presente CP_1 nel cantiere, era solito impartire indicazioni all'appaltatore, si occupava di reperire altre maestranze per l'esecuzione di determinati lavori, oltre che del fatto che la aveva lasciato il cantiere (per ferie o altro motivo) ben Parte_3 prima dell'evento contestato, è dimostrato che il sig. non aveva CP_1 demandato la custodia dell'appartamento all'appaltatore ma aveva conservato il controllo e la custodia dell'immobile ai fini di cui all'art. 2051 c.c. Con Al momento del fatto il non era in cantiere da tempo e il CP_1 ben avrebbe potuto adottare gli accorgimenti necessari a prevenire l'evento.
E' sostanzialmente incontroverso che: il 31 agosto 2013 sulla città di
Cagliari si era abbattuto un violento temporale (si veda in proposito il doc. 3 attori); in quella circostanza, l'immobile di proprietà del signor era in CP_1 fase di ristrutturazione ed era privo di infissi e di altre protezioni, oltre che della pavimentazione;
l'appartamento del si era allagato e le acque CP_1 meteoriche avevano impregnato il solaio ed erano fuoriuscite nell'appartamento sottostante, adibito ad abitazione della famiglia Per_1
. Le stesse circostanze sono state confermate dai testi e
[...] Tes_9
. Tes_10
Nel corso dell'interrogatorio formale reso in data 7 ottobre 2019 il convenuto ha ammesso che le riproduzioni fotografiche prodotte come doc.
23 dagli attori rappresentano lo stato dell'appartamento di loro proprietà dopo l'evento del 31 agosto 2013 e che nella stessa data aveva visionato l'appartamento degli attori constatando che “vi erano delle chiazze e nel soffitto del bagno gocciolava dell'acqua, nel salone vi era un tappeto bagnato”; il teste sentito all'udienza del 24 febbraio 2020, ha Tes_9
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confermato che il 31 agosto 2013 l'appartamento del a seguito di un CP_1 violento temporale, si era allagato e l'acqua era gocciolata nell'appartamento sottostante fuoriuscendo in tutti gli ambienti;
il teste ha ricordato di avere fornito lui stesso agli attori bacinelle e stracci per asciugare;
infine, ha ricordato di essersi recato anche nell'appartamento del e di avere CP_1 constatato che era privo di infissi e pavimento oltre che di protezioni;
il teste ha infatti precisato che non erano presenti teloni;
le stesse circostanze sono state riferite dal teste , sentito alla stessa udienza. Tes_10
È incontroverso (e comunque è emerso anche dalle produzioni documentali in atti e dalla prova per testi) che alla data dell'evento l'appartamento del si presentava allo stato di cantiere, senza infissi, CP_1 massetto e pavimenti;
attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che l'immobile era privo di protezioni (es. teli) eccetto una rete apposta al fine di evitare l'ingresso di voltatili ma inidonea a impedire il passaggio delle acque meteoriche (testi udienza del 23 Testimone_5 maggio 2022, udienza del 10 ottobre 2022). Solo un teste del Testimone_7
Con
(udienza 10 ottobre 2022), ha dichiarato che Testimone_6
“l'appartamento era stato messo in sicurezza contro gli eventi atmosferici” ma la sua testimonianza su questo punto è del tutto inattendibile perché generica, non avendo indicato quali accorgimenti erano stati adottati a protezione dell'immobile, e in contrasto con le altre risultanze istruttorie. La comparsa di costituzione del terzo chiamato è contraddittoria perché a pagina
3 riferisce di un telo che sarebbe stato rimosso da nubifragio mentre nella pagina successiva riferisce che la struttura era “priva di infissi ma comunque dotata di rete di protezione”.
Dalla documentazione in atti risulta che la compagnia di CP_6 assicurazioni del non aveva accolto la richiesta di risarcimento danni CP_1 in relazione al sinistro de quo perché, tra le condizioni di esclusione della garanzia, rientravano “i danni derivanti dalle attività di manutenzione dell'abitazione”.
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Il perito dell'assicurazione, pur non riconoscendo il diritto al risarcimento in forza della sopra citata clausola contrattuale, ha ritenuto che le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori provenissero dall'appartamento del convenuto (doc. a) memoria n. 2 convenuto).
Anche il perito di parte convenuta, l'Ing. nella relazione Persona_2 agli atti del procedimento di a.t.p., ha riferito che l'appartamento del CP_1 era in fase di ristrutturazione e le acque meteoriche erano defluite verso l'interno del cantiere, privo delle necessarie protezioni oltre che del massetto e della pavimentazione.
Dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che il c.t.u. ha ritenuto
“compatibili le chiazze ed in generale i guasti edilizi rilevati con un allagamento avvenuto all'interno dell'immobile situato al piano superiore (di proprietà del convenuto principale) e posto in corrispondenza delle stanze di cui ai paragrafi precedenti. Le dinamiche idrauliche avvenute nella maniera indicata all'interno degli atti di causa sono assolutamente compatibili con le macchie rilevate sulle superfici interne dei locali di proprietà del ricorrente.
Una perdita di tali caratteristiche ha generato la contaminazione delle finiture deteriorandone irrimediabilmente l'aspetto nella maniera rilevata all'interno dei sopralluoghi effettuati”. […] Con altrettanta certezza lo scrivente sottolinea che i danni rilevati sulle finiture dell'immobile di proprietà di parte attrice sono derivanti da infiltrazioni provenienti dal piano superiore (ove in coincidenza è situato l'appartamento del convenuto principale). Lo scrivente reputa lo stato delle finiture deteriorate compatibile con una infiltrazione di grosse proporzioni generata da una grande quantità
d'acqua proveniente dal piano superiore”.
Solo per completezza, deve osservarsi che è notorio, a livello locale, che temporali estivi di forte intensità con conseguenti allagamenti non sono
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eventi eccezionali e imprevedibili nell'ultima decade di agosto, tanto che si ripetono nelle cronache locali le polemiche per i conseguenti allagamenti.
È quindi dimostrato che il nella sua qualità di proprietario e CP_1 custode, non aveva preso le misure necessarie a prevenire eventi quale quello che si era verificato il 31agosto 2013 e, in seguito all'allagamento del suo appartamento, si erano verificate copiose infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori, con danni all'unità immobiliare e agli arredi.
Il convenuto ha eccepito che nell'appartamento degli attori si erano verificate altre infiltrazioni nel mese di maggio del 2014, di cui sarebbe responsabile il condominio, per cui il nesso causale tra l'allagamento dell'appartamento del e i danni patiti dagli attori non sussisterebbe, CP_1 almeno con riguardo a una parte dei danni
È incontroverso che altre infiltrazioni si erano verificate il 1° e il 3 maggio 2014; gli stessi attori ne hanno dato atto nel ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo e nell'atto di citazione.
I testi di parte convenuta , sentita all'udienza del 11 Testimone_11 gennaio 2021, e , amministratore del condominio, Testimone_12 sentito all'udienza del 29 marzo 2021 e , manutentore del Testimone_13 condominio, hanno sostanzialmente dichiarato che gli attori in diverse occasioni a far data dal maggio 2014 avevano denunciato l'esistenza di infiltrazioni nel loro appartamento chiedendo l'intervento del condominio.
Dalle produzioni documentali in atti risulta che gli attori avevano ricevuto un risarcimento di € 632,00 dall'assicurazione del condominio in relazione a un sinistro denunciato dall'amministratore il 17 maggio 2014 e che in quell'occasione anche il signor aveva ottenuto un risarcimento CP_1
(doc. D convenuto). Dalla documentazione in atti risulta che si era verificata una perdita d'acqua proveniente dall'appartamento del sig. ma non è CP_1 stato chiarito da dove esattamente provenisse la perdita, quali fossero gli ambienti interessati e i danni provocati.
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Mentre il nesso di causalità utile ai fini di cui all'art. 2051 c.c. è dimostrato con riguardo all'evento del 31 agosto 2013, non è invece dimostrato con riguardo agli eventi successivi. Non è stata dimostrata la causa di infiltrazioni verificatesi successivamente al 31 agosto 2013 e quindi non è dimostrata la responsabilità del convenuto anche perché, come è stato detto sopra, è intervenuta l'assicurazione del . CP_4
Il c.t.u. ha iniziato le operazioni peritali dopo che gli eventi del 2014 si erano già verificati (il primo sopralluogo è stato svolto il 31 marzo 2015).
Nella relazione il c.t.u. ha descritto l'immobile nello stato in cui si trovava alla data del sopralluogo e ha descritto i danni causati da infiltrazioni senza, ovviamente, poter distinguere tra quelli derivati dall'evento del 2013 e quelli derivati da eventi successivi.
Ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni occorre quindi tenere conto anche di quanto emerge dalle perizie di parte in atti (del perito degli attori e del perito della compagnia di assicurazioni di parte convenuta) delle produzioni documentali e della prova per testi.
La perizia di parte convenuta dell'Ing. risulta di scarsa Persona_2 utilità in quanto l'incarico professionale conferitogli era descrivere i danni esclusivamente in relazione alle pareti e al soffitto;
l'Ing. quindi non Per_2 ha tenuto conto di altri eventuali danni perché non rientravano nel suo incarico;
il perito, inoltre, si è soffermato in particolar modo sulle modalità di svolgimento dell'evento in relazione alla struttura del solaio ma non ha descritto le condizioni dell'appartamento degli attori dopo l'evento e ha indicato una cifra per il risarcimento dei danni, senza spiegare i criteri applicati per la quantificazione.
È invece utile la perizia dell'Ing. per la Persona_3 [...]
redatta il 17/9/2013 nell'immediatezza del fatto. Controparte_7
Dal raffronto tra la relazione di c.t.u. e le perizie di parte risulta dimostrato che, a seguito dell'evento del 2013, i soffitti e le pareti dell'appartamento degli attori risultavano danneggiati;
in particolare, i
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controsoffitti dell'appartamento di proprietà degli attori presentavano spaccature e macchie generate dalle infiltrazioni di acque meteoriche;
le chiazze si presentavano anche nei soffitti delle zone non dotate di controsoffitto, in alcune zone con deterioramento dello strato di tinteggiatura e in altre con interessamento anche degli intonaci;
il pavimento in parquet risultava essere deteriorato, in particolare nel salotto, dove era deformato tanto da risultare in parte incongruente rispetto al piano di calpestio;
due porte erano state danneggiate;
come è stato confermato attraverso la prova testimoniale espletata (teste udienza del 24/2/2020) l'acqua era Tes_9 fuoriuscita anche attraverso il tubo in corrugato del punto luce a soffitto, depositandosi nella plafoniera;
deve quindi ritenersi che anche l'impianto elettrico sia stato danneggiato e abbia dovuto essere rimesso in sicurezza.
Il perito di parte attrice e il perito della non menzionano danni CP_7 al rivestimento dei bagni;
deve quindi ritenersi che tali danni ulteriori individuati dal c.t.u. siano da ricollegarsi ad eventi successivi.
Quanto ai danni agli arredi, le relazioni concordano sui danni riportati da un tavolo da cm 140x85, allungabile, modello “Luigi XVI” e da una della quattro sedie nello stesso stile abbinate al tavolo;
l'Ing. ha riscontrato Per_3 anche danni a un comodino, un materasso, alcune plafoniere e alcuni tappeti.
Non è dimostrato che i danni alla parete attrezzata della cucina siano stati causati dall'evento de quo, anche perché non è noto lo stato precedente di tali arredi, l'età d'uso, la qualità e così via. Deve anche considerarsi che si tratta di arredi più esposti di altri a vapori, condensa e altri fenomeni potenzialmente dannosi per cui relativamente a tali arredi manca la prova del danno e del nesso causale.
Si può quindi procedere alla quantificazione dei danni.
Non è possibile utilizzare a tal fine le fatture prodotte dagli attori (doc.
4 memoria n. 2) seppure riconosciute dai testi (ud. 11/1/2021) Testimone_14
e (stessa udienza) per diversi motivi: le fatture Testimone_15 descrivono genericamente lavori di ristrutturazione dell'immobile che vanno
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ben oltre i danni causati dall'allagamento in discorso (sono previsti la demolizione e il rifacimento di due bagni, l'intero rifacimento della pavimentazione e così via). Inoltre, non vi è prova dei relativi esborsi. La fattura prodotta come doc. 5 non è stata neanche confermata in sede di prova per testi.
Deve inoltre tenersi conto che il risarcimento ha la funzione di ripristinare la situazione precedente all'evento dannoso: gli attori devono quindi essere ristorati dei danni subiti dall'immobile che però, all'epoca dei fatti, era edificato da circa trent'anni e si trovava in condizioni normali di manutenzione;
l'entità del risarcimento deve quindi tenere conto degli esborsi necessari per riportarlo nella stessa situazione e non per rifarlo interamente a nuovo.
Non è stato dimostrato il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori.
Non sono rimborsabili le fatture relative alla fornitura di energia elettrica, alcune neanche relative al periodo considerato;
in ogni caso, gli attori avrebbero dovuto pagare la somministrazione dell'energia elettrica anche se non si fossero dovuti spostare dalla loro abitazione.
Tanto premesso, per liquidare i danni occorre tenere partire dalla liquidazione effettuata dall'Ing. nella misura di € 8.700,00, a cui Per_3 vanno aggiunti € 457,44 quantificati dal c.t.u. per il controllo e la verifica dell'impianto elettrico. La relazione di c.t.u. non può essere utilizzata per le altre voci di danno perché non è possibile distinguere i danni riconducibili all'evento in discorso da altri danni presenti nell'immobile.
L'importo dei danni risarcibili ammonta quindi a € 9.157,44.
Trattandosi di un debito di valore, è dovuta la rivalutazione.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi per il ritardo nel pagamento, da liquidarsi sull'importo rivalutato annualmente dalla data del sinistro alla data della sentenza.
Si deve quindi dichiarare che la responsabilità dei danni cagionati all'immobile di cui i coniugi e sono, Parte_1 Parte_2
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rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario, sito in Cagliari, via S.
Tommaso d'Aquino, n. 12, nonché quelli causati agli arredi e suppellettili di proprietà comune, è imputabile al sig. proprietario Controparte_1 dell'abitazione sovrastante, per avere tenuto una condotta omissiva rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È accertato il diritto degli attori al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e, per l'effetto, il sig. deve pertanto essere Controparte_1 condannato al pagamento in favore dei signori e di Parte_1 Parte_2
€ 12.548,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo. Con Le domande proposte dal nei confronti del devono essere CP_1 rigettate: per le ragioni già esposte, era il ad avere la custodia CP_1
Con dell'appartamento; inoltre, al momento del fatto il aveva lasciato il cantiere da una ventina di giorni;
lo stesso legale del aveva contestato CP_1
Con al l'abbandono del cantiere. Dal momento dell'asserito abbandono del cantiere alla data del sinistro erano trascorsi, come si è detto, circa venti giorni, e quindi un arco temporale che avrebbe consentito al di dotare CP_1 il suo appartamento delle protezioni necessarie contro il mal tempo. Non può Con pertanto ravvisarsi una responsabilità, neanche concorrente, in capo al
In considerazione della soccombenza, il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore degli attori e del terzo chiamato delle spese del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. n. 4275/2014. Le spese devono essere calcolate sullo scaglione fino a € 26.000, valori medi, con aumento per gli attori per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. Il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore degli attori anche delle spese per il consulente tecnico di parte, da qualificare come spese per allegazioni tecniche difensive.
Le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p., già liquidate, devono essere poste a carico del convenuto.
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L'esito della lite comporta, inevitabilmente, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Accerta e dichiara, per i motivi indicati nella superiore parte motiva, che la responsabilità dei danni cagionati all'immobile di cui i coniugi Pt_1
e sono, rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario,
[...] Parte_2 sito in Cagliari, via S. Tommaso d'Aquino, n. 12, nonché quelli causati agli arredi e suppellettili di proprietà comune, è imputabile al sig. CP_1
proprietario dell'abitazione sovrastante;
[...]
2. Accerta e dichiara il diritto degli attori al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e, per l'effetto, condanna il sig. al Controparte_1 pagamento in favore dei signori e di € 12.548,00 Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
3. Rigetta tutte le domande proposte dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
4. Condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 1.341,49 per esborsi (comprese le spese per il perito di parte), € 6.600,00 per la presente fase e € 2.890,00 per il procedimento di a.t.p. a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. Condanna il convenuto alla rifusione in favore del terzo chiamato delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 ed € 2.225,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
6. Pone le spese per la c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p., già liquidate, a carico del convenuto;
7. Rigetta la domanda proposta dal convenuto ex art. 96 c.p.c.
Cagliari, 5 dicembre 2025 Il Giudice
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