Art. 2. Emergenza ambientale in Calabria 1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall' articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 . ((In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.)) 2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, ((che cessa contestualmente dalle sue funzioni,)) anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 .
3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all' articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e' ridotto di 55 milioni di euro.
3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all' articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e' ridotto di 55 milioni di euro.