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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1759/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 agosto 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], c.f. e residente in Parte_1 C.F._1
Argenta (FE), via Giacomo Matteotti n. 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Merighi del Foro di Ferrara - C.F. , con fax 0532-318137 e indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata , ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Argenta (FE), Via Gramsci n. 28
e nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(FE), via Giacomo Matteotti n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bicheddu del Foro di
Ravenna - C.F. on fax 0544.583606 e indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Russi Email_2
(RA), Corso Farini 28
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le minori verranno affidate secondo il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori e questi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le minori con sé. a) Le minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi. b) Al contempo le parti si impegnano a tenere indenni le minori da qualsivoglia contegno finalizzato a denigrare e/o squalificare l'immagine ed il ruolo dell'altro genitore e ad assecondare i loro desideri nel voler frequentare l'altro genitore.
2. A titolo di concorso al mantenimento delle minori (Ferrara, 23.03.2011) ed Persona_1 [...]
(Ferrara, 04.08.2019) il signor si obbliga alla corresponsione della somma Per_2 Parte_2 di € 1.300,00 mensili, rivalutabili secondo ISTAT come per legge, da far pervenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario disposto in favore della Signora al Parte_1 seguente IBAN: [...] acceso presso l'Istituto di Credito BCC
Emilbanca.
3. Il Signor altresì si obbliga a partecipare direttamente ed in quota pari al 100% Parte_2 delle spese straordinarie destinate alle minori per come previste e disciplinate dal protocollo in vigore adottato dal Consiglio Nazionale Forense che le parti dichiarano di ben conoscere.
4. Stante il regime di affidamento condiviso delle figlie eletto dalle parti come modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerata la collocazione prevalente dei minori presso la madre
Sig.ra il diritto di visita e frequentazione in capo al signor salvo diverso Pt_1 Parte_2
e gradito accordo, viene così disciplinato A. Scansione infrasettimanale: − tutti i venerdì, sino al sabato mattina, le bambine staranno dalla nonna materna e ivi pernotteranno, come da prassi invalsa tra i genitori;
nel caso in cui la nonna materna fosse impossibilitata ad ospitare le minori, le parti concordano che le figlie delle parti staranno, dalle ore 19.00 o altro diverso e gradito orario, dal genitore presso cui trascorreranno il fine settimana. − la prima settimana, il padre potrà tenere le figlie con sé il lunedì pomeriggio dalle ore 19.00, ritirandole presso l'abitazione della madre e con pernotto presso di lui, sino al giorno successivo, quando le accompagnerà a scuola e, con le stesse modalità, il martedì seguente dal pomeriggio dalle ore 19.00, sino al giorno successivo, riaccompagnandole a Per_ scuola;
il mercoledì e il giovedì e staranno con la madre e nel fine settimana ovvero il Per_2 sabato e la domenica, le minori staranno con il papà, che le accompagnerà a scuola il lunedì mattina. − La seconda settimana, dopo che le minori avranno trascorso con il padre il sabato e domenica, come predetto, la madre potrà tenere le figlie con sé il lunedì pomeriggio ritirandole dalla scuola, con pernotto presso di lei, sino al giorno successivo, quando le accompagnerà a scuola e, con le stesse modalità, il martedì sino al giorno successivo, riaccompagnandole a scuola;
il mercoledì e il giovedì Per_ e staranno con il padre e nel fine settimana ovvero il sabato e la domenica, le minori Per_2 staranno con la madre;
nel periodo in cui le minori non frequenteranno la scuola, fermo ed impregiudicato il calendario di incontri per come sopra disciplinato, le parti concordano che l'orario di riconsegna delle minori viene fissato nelle ore 10.30 o altro diverso e gradito orario;
qualora le minori avessero impegni extrascolastici e, pertanto, abbiano necessità di essere trasportate presso altra destinazione diversa dalle residenze dei genitori, sarà cura del genitore che le ha tenute con sè per la notte provvedere all'incombente qualora esso inizi prima dell'orario concordato per la riconsegna delle minori (10.30) mentre l'altro genitore provvederà al ritiro nel luogo in cui le minori svolgono l'attività. − Nel caso in cui, per ragioni di salute, fossero impossibilitate ad essere trasportate, le minori resteranno presso il genitore che le tiene con sè fino a quando le condizioni di salute saranno compatibili con il trasporto;
resta d'intesa che l'altro genitore potrà recuperare i giorni di visita non consumati in ragione delle avverse condizioni di salute delle figliole nei giorni immediatamente successivi alla ripresa della turnazione ordinaria. B. Vacanze estive: − Le parti si obbligano a concordare le date in cui intendono trascorrere le proprie vacanze con le minori entro e non oltre il giorno 30 aprile 2025; − Le minori trascorreranno con ciascun genitore perlomeno quindici giorni anche non continuativi, ma con continuità non inferiore ai sette giorni. C. Vacanze di
Natale: − Ad anni alterni, le minori trascorreranno le vacanze di Natale e di Capodanno, e con ciò si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, presso ciascun genitore in modo che trascorrano i giorni natalizi con un genitore e quelli in concomitanza con il Capodanno con l'altro, indicando come data di consegna delle minori il giorno 31 dicembre, di ogni anno, alle ore 18.00. D. Vacanze di
Pasqua/Lunedì dell'Angelo − Parimenti, le minori trascorreranno le vacanze pasquali, e con ciò sempre si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, ad anni alterni presso ciascun genitore frazionando il periodo in tre giorni consecutivi presso ciascuno di loro, in modo che le minori trascorrano il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
5. Le parti concordano a ché l'assegno unico universale per le figlie venga percepito interamente dalla sig.ra ed il signor fin d'ora garantisce massima disponibilità e partecipazione ad Pt_1 Pt_2 ogni eventuale pratica e/o procedura che si renderà necessaria per il perfezionamento della ridetta percezione esclusiva.
6. Le parti si conferiscono reciprocamente fin d'ora consenso per l'espatrio, al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per le minori.
7. La casa famigliare resta assegnata al signor unico proprietario, avendo la signora Parte_2 già provveduto a reperire altro alloggio adatto alle minori, sito in Argenta (FE), via Crocetta Pt_1
n. 12/3 ove ella provvederà a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Per_
8. Parimenti, ai soli fini anagrafici, le minori ed fisseranno la propria residenza Persona_2 presso la madre nell'immobile tratto in locazione in Argenta (FE) nella via Crocetta 12/3.
****** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 ottobre 2025.
In data 9 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1759/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 agosto 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], c.f. e residente in Parte_1 C.F._1
Argenta (FE), via Giacomo Matteotti n. 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Merighi del Foro di Ferrara - C.F. , con fax 0532-318137 e indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata , ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Argenta (FE), Via Gramsci n. 28
e nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(FE), via Giacomo Matteotti n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bicheddu del Foro di
Ravenna - C.F. on fax 0544.583606 e indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Russi Email_2
(RA), Corso Farini 28
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le minori verranno affidate secondo il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori e questi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le minori con sé. a) Le minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi. b) Al contempo le parti si impegnano a tenere indenni le minori da qualsivoglia contegno finalizzato a denigrare e/o squalificare l'immagine ed il ruolo dell'altro genitore e ad assecondare i loro desideri nel voler frequentare l'altro genitore.
2. A titolo di concorso al mantenimento delle minori (Ferrara, 23.03.2011) ed Persona_1 [...]
(Ferrara, 04.08.2019) il signor si obbliga alla corresponsione della somma Per_2 Parte_2 di € 1.300,00 mensili, rivalutabili secondo ISTAT come per legge, da far pervenire entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario disposto in favore della Signora al Parte_1 seguente IBAN: [...] acceso presso l'Istituto di Credito BCC
Emilbanca.
3. Il Signor altresì si obbliga a partecipare direttamente ed in quota pari al 100% Parte_2 delle spese straordinarie destinate alle minori per come previste e disciplinate dal protocollo in vigore adottato dal Consiglio Nazionale Forense che le parti dichiarano di ben conoscere.
4. Stante il regime di affidamento condiviso delle figlie eletto dalle parti come modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerata la collocazione prevalente dei minori presso la madre
Sig.ra il diritto di visita e frequentazione in capo al signor salvo diverso Pt_1 Parte_2
e gradito accordo, viene così disciplinato A. Scansione infrasettimanale: − tutti i venerdì, sino al sabato mattina, le bambine staranno dalla nonna materna e ivi pernotteranno, come da prassi invalsa tra i genitori;
nel caso in cui la nonna materna fosse impossibilitata ad ospitare le minori, le parti concordano che le figlie delle parti staranno, dalle ore 19.00 o altro diverso e gradito orario, dal genitore presso cui trascorreranno il fine settimana. − la prima settimana, il padre potrà tenere le figlie con sé il lunedì pomeriggio dalle ore 19.00, ritirandole presso l'abitazione della madre e con pernotto presso di lui, sino al giorno successivo, quando le accompagnerà a scuola e, con le stesse modalità, il martedì seguente dal pomeriggio dalle ore 19.00, sino al giorno successivo, riaccompagnandole a Per_ scuola;
il mercoledì e il giovedì e staranno con la madre e nel fine settimana ovvero il Per_2 sabato e la domenica, le minori staranno con il papà, che le accompagnerà a scuola il lunedì mattina. − La seconda settimana, dopo che le minori avranno trascorso con il padre il sabato e domenica, come predetto, la madre potrà tenere le figlie con sé il lunedì pomeriggio ritirandole dalla scuola, con pernotto presso di lei, sino al giorno successivo, quando le accompagnerà a scuola e, con le stesse modalità, il martedì sino al giorno successivo, riaccompagnandole a scuola;
il mercoledì e il giovedì Per_ e staranno con il padre e nel fine settimana ovvero il sabato e la domenica, le minori Per_2 staranno con la madre;
nel periodo in cui le minori non frequenteranno la scuola, fermo ed impregiudicato il calendario di incontri per come sopra disciplinato, le parti concordano che l'orario di riconsegna delle minori viene fissato nelle ore 10.30 o altro diverso e gradito orario;
qualora le minori avessero impegni extrascolastici e, pertanto, abbiano necessità di essere trasportate presso altra destinazione diversa dalle residenze dei genitori, sarà cura del genitore che le ha tenute con sè per la notte provvedere all'incombente qualora esso inizi prima dell'orario concordato per la riconsegna delle minori (10.30) mentre l'altro genitore provvederà al ritiro nel luogo in cui le minori svolgono l'attività. − Nel caso in cui, per ragioni di salute, fossero impossibilitate ad essere trasportate, le minori resteranno presso il genitore che le tiene con sè fino a quando le condizioni di salute saranno compatibili con il trasporto;
resta d'intesa che l'altro genitore potrà recuperare i giorni di visita non consumati in ragione delle avverse condizioni di salute delle figliole nei giorni immediatamente successivi alla ripresa della turnazione ordinaria. B. Vacanze estive: − Le parti si obbligano a concordare le date in cui intendono trascorrere le proprie vacanze con le minori entro e non oltre il giorno 30 aprile 2025; − Le minori trascorreranno con ciascun genitore perlomeno quindici giorni anche non continuativi, ma con continuità non inferiore ai sette giorni. C. Vacanze di
Natale: − Ad anni alterni, le minori trascorreranno le vacanze di Natale e di Capodanno, e con ciò si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, presso ciascun genitore in modo che trascorrano i giorni natalizi con un genitore e quelli in concomitanza con il Capodanno con l'altro, indicando come data di consegna delle minori il giorno 31 dicembre, di ogni anno, alle ore 18.00. D. Vacanze di
Pasqua/Lunedì dell'Angelo − Parimenti, le minori trascorreranno le vacanze pasquali, e con ciò sempre si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, ad anni alterni presso ciascun genitore frazionando il periodo in tre giorni consecutivi presso ciascuno di loro, in modo che le minori trascorrano il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
5. Le parti concordano a ché l'assegno unico universale per le figlie venga percepito interamente dalla sig.ra ed il signor fin d'ora garantisce massima disponibilità e partecipazione ad Pt_1 Pt_2 ogni eventuale pratica e/o procedura che si renderà necessaria per il perfezionamento della ridetta percezione esclusiva.
6. Le parti si conferiscono reciprocamente fin d'ora consenso per l'espatrio, al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per le minori.
7. La casa famigliare resta assegnata al signor unico proprietario, avendo la signora Parte_2 già provveduto a reperire altro alloggio adatto alle minori, sito in Argenta (FE), via Crocetta Pt_1
n. 12/3 ove ella provvederà a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Per_
8. Parimenti, ai soli fini anagrafici, le minori ed fisseranno la propria residenza Persona_2 presso la madre nell'immobile tratto in locazione in Argenta (FE) nella via Crocetta 12/3.
****** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 ottobre 2025.
In data 9 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri