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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/10/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1511/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ER AT
INTERVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 1205 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. RA GA presente e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv.
Per l'avv. COLANTONI ZI presente e l'avv. , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv.
. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti, e richiamo alle memorie autorizzate. . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RA GA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 78 00192 ROMApresso il difensore avv. RA GA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANTONI Controparte_1 P.IVA_1 ZI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MILLI N.15 64100 TERAMOpresso il difensore avv. COLANTONI ZI
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ER AT
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo, in Parte_1 funzione di giudice dell'esecuzione, di dichiarare inesistente o nulla la notifica dell'atto di precetto con cui il gli ha intimato il pagamento, per mancata identificabilità di chi ha CP_1 CP_1 rilasciato la procura alle liti, e quindi mancanza di procura valida, illegittimità del precetto per mancanza di elezione di domicilio della parte, duplicazione di titolo per lo stesso debito, oneri accessori e spese di risanamento del pavimento, pagamenti già effettuati con bonifici menzionati nell'atto di opposizione, interessi da computare sui singoli ratei e quindi non computati correttamente, liquidazione dei compensi effettuata come media e non come minima. Chiede la sospensione. Il
invoca la inammissibilità dell'opposizione già oggetto del procedimento esecutivo presso CP_1
pagina 2 di 3 terzi 655/18 tribunale di Teramo. In quella sede fu anche disposta l'assegnazione; l'opposizione proposta oltre i venti giorni è comunque inammissibile. L'ordinanza di assegnazione risulta non essere stata impugnata. È stata prodotta nuova procura. Unica procedura esecutiva per quei crediti è la presente. Le somme sono state a bilancio stornate dal precedente proprietario all'attuale proprietario. Chiede la condanna per responsabilità aggravata. Non concessa la sospensiva, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Rimessa in istruttoria, per avere chiarimenti dalle parti, è stata quindi discussa e decisa come da odierna sentenza. L'ispezione in cancelleria non riguarda il presente procedimento, e quindi per questo è irrilevante. La nella sua qualità di amministratore pro tempore del CP_2
delegò a rappresentare l'avv. Fabrizio Colantoni anche per questa causa. In Controparte_1 calce all'atto vi è la firma autenticata dall'avv. Fabrizio Colantoni. Come affermato da Parte_2 Cassazione, 6848/24, Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo". Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui è derivato il titolo qui azionato, la in persona del suo legale rappresentante CP_3 Rag. nella sua qualità di amministratore pro tempore, del condominio. Il quale ha Controparte_4 giurato di non sapere chi ha firmato nel 18 gennaio la procura;
all'epoca il legale rappresentante era il signor;
ha quindi negato di aver rinunciato al decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_3 sig. . Ai sensi di Cassazione, 10497/2006, L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla Parte_4 parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 617 c.p.c. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex art. 125 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie quindi le procure successivamente depositate e non tempestivamente contestate sanano l'originario difetto di procura ( a tacer d'altro non si afferma a mezzo di chi agisse la nella sua procura ). Così sanato il difetto asserito della CP_2 originaria procura ( sanabile trattandosi di atto sostanziale e non processuale ), non resta che uniformare la sentenza al giuramento decisorio prestato, e pertanto respingere la opposizione a precetto, con spese a carico dell'opponente; ben avendo potuto il giudice liquidare le spese medie e non minime nel precetto, non essendo andato oltre i massimi legali.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione a precetto, che conferma, e condanna l'opponente alle spese di lite, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo 20 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1511/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ER AT
INTERVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 1205 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. RA GA presente e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv.
Per l'avv. COLANTONI ZI presente e l'avv. , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv.
. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti, e richiamo alle memorie autorizzate. . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RA GA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 78 00192 ROMApresso il difensore avv. RA GA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANTONI Controparte_1 P.IVA_1 ZI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MILLI N.15 64100 TERAMOpresso il difensore avv. COLANTONI ZI
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ER AT
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo, in Parte_1 funzione di giudice dell'esecuzione, di dichiarare inesistente o nulla la notifica dell'atto di precetto con cui il gli ha intimato il pagamento, per mancata identificabilità di chi ha CP_1 CP_1 rilasciato la procura alle liti, e quindi mancanza di procura valida, illegittimità del precetto per mancanza di elezione di domicilio della parte, duplicazione di titolo per lo stesso debito, oneri accessori e spese di risanamento del pavimento, pagamenti già effettuati con bonifici menzionati nell'atto di opposizione, interessi da computare sui singoli ratei e quindi non computati correttamente, liquidazione dei compensi effettuata come media e non come minima. Chiede la sospensione. Il
invoca la inammissibilità dell'opposizione già oggetto del procedimento esecutivo presso CP_1
pagina 2 di 3 terzi 655/18 tribunale di Teramo. In quella sede fu anche disposta l'assegnazione; l'opposizione proposta oltre i venti giorni è comunque inammissibile. L'ordinanza di assegnazione risulta non essere stata impugnata. È stata prodotta nuova procura. Unica procedura esecutiva per quei crediti è la presente. Le somme sono state a bilancio stornate dal precedente proprietario all'attuale proprietario. Chiede la condanna per responsabilità aggravata. Non concessa la sospensiva, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Rimessa in istruttoria, per avere chiarimenti dalle parti, è stata quindi discussa e decisa come da odierna sentenza. L'ispezione in cancelleria non riguarda il presente procedimento, e quindi per questo è irrilevante. La nella sua qualità di amministratore pro tempore del CP_2
delegò a rappresentare l'avv. Fabrizio Colantoni anche per questa causa. In Controparte_1 calce all'atto vi è la firma autenticata dall'avv. Fabrizio Colantoni. Come affermato da Parte_2 Cassazione, 6848/24, Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo". Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui è derivato il titolo qui azionato, la in persona del suo legale rappresentante CP_3 Rag. nella sua qualità di amministratore pro tempore, del condominio. Il quale ha Controparte_4 giurato di non sapere chi ha firmato nel 18 gennaio la procura;
all'epoca il legale rappresentante era il signor;
ha quindi negato di aver rinunciato al decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_3 sig. . Ai sensi di Cassazione, 10497/2006, L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla Parte_4 parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 617 c.p.c. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex art. 125 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie quindi le procure successivamente depositate e non tempestivamente contestate sanano l'originario difetto di procura ( a tacer d'altro non si afferma a mezzo di chi agisse la nella sua procura ). Così sanato il difetto asserito della CP_2 originaria procura ( sanabile trattandosi di atto sostanziale e non processuale ), non resta che uniformare la sentenza al giuramento decisorio prestato, e pertanto respingere la opposizione a precetto, con spese a carico dell'opponente; ben avendo potuto il giudice liquidare le spese medie e non minime nel precetto, non essendo andato oltre i massimi legali.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione a precetto, che conferma, e condanna l'opponente alle spese di lite, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo 20 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
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