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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
ES IA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 04/12/2025, lette le note depositate dall'avv. RAMETTA GIUSEPPE nell'interesse di parte opponente e dall'avv. INTURRISI
PAOLO nell'interesse di parte opposta, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2023 R.G., promossa
DA
, anche quale titolare della ditta AG COSTRUZIONI DI Parte_1
LA LO, (CF. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
RAMETTA GIUSEPPE
OPPONENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. INTURRISI PAOLO C.F._1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , anche quale titolare dell'omonima ditta AG ZI di Parte_1
EL NG, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2023 con il quale il Tribunale di Siracusa lo ha ingiunto al pagamento in favore di CP_1 dello stipendio del mese di settembre 2022 e del TFR per un totale, già al netto delle somme pacificamente ricevute in data 17.10.2022, di € 1.050,00 oltre interessi e spese del monitorio.
Il datore ha rappresentato di avere concesso al lavoratore, nel mese di luglio 2022, un piccolo prestito di € 500,00 per far fronte a degli imprevisti familiari nonché di avere estinto - previa domanda, supplica e preghiera da parte di quest'ultimo - le passività risalenti al mese di maggio 2022 per delle spese di riparazione del mezzo fiat Doblò targato CF 208
NA; ha quindi, eccepito in compensazione le suddette somme e ha, per l'effetto, convenuto in giudizio il lavoratore al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Previa sospensione dell'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, per le gravi ragioni sopra illustrate e puntualmente documentate, dichiarare inefficace o con qualsiasi altra formula annullare, revocare o dichiarare nullo e/o privo di effetti, anche nella misura corrispondente all'importo immediatamente e documentalmente provato, il Decreto Ingiuntivo n. 37/2023, emesso il 21.01.2023 dal Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Lavoro, Dr. Luca Gurrieri nel procedimento iscritto al n 69/2023 R.G. per la somma di Euro 1050,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione, spese del procedimento monitorio, spese generali, IVA, CPA e successive occorrende;
2. Conseguentemente ed in ogni caso, disporre la compensazione, totale e/o parziale, tra l'asserito ed eventuale credito vantato dal sig.
portato dal D.I. opposto, con le maggiori somme vantate dalla società/ditta CP_1 individuale attrice in forza della odierna domanda, ovvero quelle dovute per la riparazione dell'autocarro targato CF 208 NA intestato all'ingiungente (€. 671,00) e quelle ulteriori elargite in contanti per intercessione del di lui fratello (€. 500,00);
3. Spese e compensi di causa anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
2. , con memoria depositata in data 25.5.2023, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'opposizione, negando di avere richiesto al datore di lavoro tanto un prestito di € 500,00 quanto di saldare un debito di € 671,00; ha precisato, invero, che il datore di lavoro, interessato alla piena efficienza del furgone, per esigenze di trasporto delle attrezzature edili, aveva piuttosto manifestato la volontà di partecipare alle spese di riparazione per la sola manodopera pari ad € 550,00; ha chiesto, quindi, di “rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto sia nelle eccezioni che nel merito e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 37/2023”.
3. La causa, istruita con testi, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni tempestivamente formulate dalle parti con le note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter.
4. Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto, sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie, la odierna parte opposta ha chiesto ed ottenuto, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento di parte della retribuzione e del TFR dovuti in occasione del rapporto di lavoro dipanatosi tra il 7 Febbraio 2022 ed il 30 Settembre 2022.
L'opponente non ha contestato la correttezza dell'importo dovuto - di talché non è necessario svolgere alcuna attività istruttoria - ma ha eccepito esclusivamente la sussistenza di un controcredito dell'importo complessivo di euro 1.050,00.
5. Tanto premesso, con riferimento all'asserito versamento della somma di € 500,00, va preliminarmente osservato che con la locuzione prestito personale non può che intendersi la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che quest'ultimo restituisca la stessa entro un certo termine. Il termine, giova fin da subito ricordare, è un elemento naturale del prestito in quanto la funzione economica cui il contratto mira - ovvero quella di consentire al mutuatario l'utilizzazione della somma - implica necessariamente per poter essere attuata che intercorra un certo lasso di tempo tra la consegna e la restituzione, la quale, pertanto, non può essere immediata;
del resto, nel caso in cui non sia fissato un termine, esso è stabilito, ai sensi dell'art. 1616 c.c., dal giudice.
Va poi evidenziato che colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato che la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010, n.
9541).
Da ultimo, in tema di compensazione legale tra crediti omogenei, è noto che l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti spetta alla parte che li oppone in compensazione;
le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità; solo una volta verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice può dichiarare l'estinzione integrale o parziale del credito principale per compensazione.
Nel caso di specie, quantomeno tale ultimo onere non è stato sufficientemente assolto.
È vero che il teste , quand'anche volesse prescindersi dai dubbi circa Testimone_1
l'attendibilità dello stesso, ha dichiarato che “mio fratello si trovava in brutte acque e mi chiese se potevo chiedere ad di prestargli 500,00 euro;
io mi sono interessato e ho chiesto la Parte_1 somma per conto di mio fratello. si dichiarò disponibile a prestare questa somma con il Parte_1 patto che mio fratello avrebbe dovuto restituirgliela. La somma è stata consegnata in mia presenza da
a nel mese di luglio 2021-2022, non ricordo esattamente, quando Parte_1 Controparte_2 mio fratello ancora lavorava per la ditta AG ZI (…) Quando c'è stata la vicenda del prestito, nel mese di luglio 2022, con mio fratello eravamo ancora in buoni rapporti”; tuttavia, il suddetto teste nulla ha riferito in ordine alla tempistica della restituzione della somma mutuata di talché difetta la prova che l'eventuale credito, alla data di proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, fosse effettivamente esigibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 del codice di rito.
Tale ultima circostanza preclude, ancorché nella misura di un quinto ai sensi degli artt.
1236 cc. e 545 c.p.c., di dichiarare l'estinzione del credito principale.
6. Quanto all'asserito credito derivante dall'estinzione delle passività risalenti al mese di maggio 2022 per delle spese di riparazione del mezzo fiat Doblò targato CF 208 NA si osserva quanto segue.
L'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. - cui va ricondotto il pagamento da parte dell'odierna parte opposta del debito gravante su lavoratore - non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia allegata e comprovata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui (Cass. n. 23292/2007; Cass. n. 11471/2025).
Nella fattispecie, l'odierna parte opponente, anche a volere prescindere dai dubbi sulla legittimazione della stessa stante il pagamento delle somme da parte del di lui padre, non ha dimostrato l'esistenza di un contratto mutuo sottostante al rapporto o, comunque, la sussistenza di qualsiasi altro rapporto contrattuale con il lavoratore. In altri termini, ciò che
è rimasto completamente sfornito di prova è l'esistenza di un accordo restitutorio intervenuto tra parte e parte convenuta di talché l'eccezione di Parte_1 compensazione non può trovare accoglimento.
8. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. 10 marzo
2014 n. 55; b) del valore della controversia;
c) dei valori medi di cui alle citate tabelle
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
La domanda volta alla condanna di ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
96 c.p.c non va accolta, non ravvisandosi nella condotta datoriale del dolo o della colpa grave
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice ES IA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 840/2023:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 37/2023 del Tribunale di Siracusa;
3. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 37/2023 del Tribunale di Siracusa;
4. condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte opposta, che liquida in € 640,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
5. lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio
Così deciso in Siracusa, il 05/12/2025
IL GIUDICE
ES IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ES IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.