Articolo 23 della Legge 2 aprile 1968, n. 475
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 maggio 1968
Art. 23.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968