Art. 23.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.