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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1232/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO Parte_1 P.IVA_1
ELEONORA, c.f. ; C.F._1
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, , c.f. , C.F._2 Controparte_2 C.F._3
quali ex soci della società estinta rappresentati e difesi, dall'avv. Parte_2
SALLEMI SEBASTIANO, ; C.F._4
Appellati
°°°°°
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Il proponeva appello avverso la sentenza n. 783/21 emessa dal Tribunale Parte_1
di Ragusa nella causa individuata dal n. 1824/16 R.G.
I fatti di causa sono i seguenti.
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2016 il conveniva in Parte_1
giudizio e nella qualità di ex soci e successori Controparte_1 Controparte_2
della impresa (già . Parte_3 Parte_4
Esponeva di aver stipulato con la società un contratto di appalto per il Parte_2
rifacimento della pavimentazione della sede viaria del corso Indipendenza nel Comune di lamentava che, terminati i lavori nel luglio del 2009, nel 2014 a seguito di Pt_1
copiose piogge invernali, si manifestarono i primi gravissimi difetti e vizi occulti della pavimentazione stradale a causa di irregolarità nell'esecuzione dei lavori.
Per tale ragione con lettera raccomandata dell'11.04.2014 il di diffidava Pt_1 Pt_1
l'appaltatore ed invitandolo a procedere ad un pronto intervento per ripristinare i dislivelli della strada creatisi.
Non avendo ottenuto l'intervento atteso, domandava la condanna della società convenuta alla eliminazione di tutti i vizi manifestatisi e l'esecuzione di tutti i lavori necessari ad integrare il ripristino dell'intero manto stradale del corso Indipendenza.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, quali successori, dell'impresa appaltatrice domandando il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 1669 c.c. per decorso del termine annuale dalla denunzia.
Il tribunale rigettava la domanda accertando l'intervenuta prescrizione nei seguenti termini “… ha allegato di avere denunziato i vizi con lettera racc.ta Parte_1 dell''11.IV.2014 e di avere quindi depositato ricorso ex art. 696 c.p.c. nel settembre
2015 (cfr. decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparazione del
20.X.2015, emesso in data 29/30.IX.2015), per modo che, in difetto di documentati intermedio atti interruttivi del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1669, comma secondo, c.c., deve ritenersi compiuto decorso e la conseguente estinzione del diritto vantato dal committente nei confronti della società”.
°°°
- 2 - La sentenza di primo grado è stata appellata dal assumendo che il Parte_1
termine per denunzia dei vizi può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il committente ha avuto precisa contezza dell'esistenza del vizio, fatto questo che nel caso si sarebbe verificato quando “… il sospetto della sussistenza dei vizi è stato confermato da opportuni accertamenti tecnici, che si identificano proprio con l'esperimento tecnico preventivo. Proprio attraverso l'accertamento tecnico si può individuare la scoperta, la conoscenza dei vizi e la loro gravità, non essendo sufficiente una manifestazione di scarsa rilevanza o dei semplici sospetti” (così l'appello), cioè nel febbraio del 1016
(con il deposito della relazione di consulenza). Nel merito è stata riproposta la domanda risarcitoria fondata sull'allegato inadempimento del contratto di appalto.
Resistono al gravame e domandandone il Controparte_2 Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 14.06.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
°°°
L'appello è infondato.
Il principio di diritto posto a fondamento del motivo di appello con il quale si nega che sia intervenuta la prescrizione del diritto, pur corretto in astratto, non giova nel caso concreto.
La lettera del 10.04.2014, inviata dal comune di all'impresa appaltatrice dei Pt_1
lavori, oltre a contenere precisa indicazione del vizio dell'opera che si contesta all'appaltatore, afferma testualmente “La presente contestazione al fine di far valere la responsabilità e la garanzia di cui all'art. 1669 del c.c.”.
A tale contestazione replicava l'appaltatore negando ogni responsabilità.
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo veniva depositato il 23.09.2015, senza che, come pacifico, venisse preceduto da altro atto idoneo a preservare il diritto alla garanzia.
- 3 - Il tenore della lettera del 10.4.2014 di denunzia dei vizi (sopra citata) è tale da non lasciare adito a dubbio alcuno in merito alla piena conoscenza che, già in quella data, il aveva non solo dell'esistenza dei vizi ma anche della loro attribuzione Parte_1 causale all'appaltatore (tanto che il comune diffidava l'appaltatore al ripristino della pavimentazione stradale).
La considerazione appena esposta, comune al primo giudice, palesa per un verso l'infondatezza della tesi secondo cui per avere idonea contezza del vizio occorreva attendere l'esito dell'accertamento tecnico preventivo e, per altro verso, che il termine di prescrizione annuale decorreva dalla denunzia dei vizi comunicata con la lettera del
10.04.2014 ed era decorso al momento del depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo.
°°°
L'appello proposto dal va, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sull'appello n. 1323/21
R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna il al pagamento delle Parte_1
spese del giudizio che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Dichiara il tenuto al pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
unificato versato.
Così deciso in Catania il 18.12.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1232/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO Parte_1 P.IVA_1
ELEONORA, c.f. ; C.F._1
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, , c.f. , C.F._2 Controparte_2 C.F._3
quali ex soci della società estinta rappresentati e difesi, dall'avv. Parte_2
SALLEMI SEBASTIANO, ; C.F._4
Appellati
°°°°°
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Il proponeva appello avverso la sentenza n. 783/21 emessa dal Tribunale Parte_1
di Ragusa nella causa individuata dal n. 1824/16 R.G.
I fatti di causa sono i seguenti.
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2016 il conveniva in Parte_1
giudizio e nella qualità di ex soci e successori Controparte_1 Controparte_2
della impresa (già . Parte_3 Parte_4
Esponeva di aver stipulato con la società un contratto di appalto per il Parte_2
rifacimento della pavimentazione della sede viaria del corso Indipendenza nel Comune di lamentava che, terminati i lavori nel luglio del 2009, nel 2014 a seguito di Pt_1
copiose piogge invernali, si manifestarono i primi gravissimi difetti e vizi occulti della pavimentazione stradale a causa di irregolarità nell'esecuzione dei lavori.
Per tale ragione con lettera raccomandata dell'11.04.2014 il di diffidava Pt_1 Pt_1
l'appaltatore ed invitandolo a procedere ad un pronto intervento per ripristinare i dislivelli della strada creatisi.
Non avendo ottenuto l'intervento atteso, domandava la condanna della società convenuta alla eliminazione di tutti i vizi manifestatisi e l'esecuzione di tutti i lavori necessari ad integrare il ripristino dell'intero manto stradale del corso Indipendenza.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, quali successori, dell'impresa appaltatrice domandando il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 1669 c.c. per decorso del termine annuale dalla denunzia.
Il tribunale rigettava la domanda accertando l'intervenuta prescrizione nei seguenti termini “… ha allegato di avere denunziato i vizi con lettera racc.ta Parte_1 dell''11.IV.2014 e di avere quindi depositato ricorso ex art. 696 c.p.c. nel settembre
2015 (cfr. decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparazione del
20.X.2015, emesso in data 29/30.IX.2015), per modo che, in difetto di documentati intermedio atti interruttivi del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1669, comma secondo, c.c., deve ritenersi compiuto decorso e la conseguente estinzione del diritto vantato dal committente nei confronti della società”.
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- 2 - La sentenza di primo grado è stata appellata dal assumendo che il Parte_1
termine per denunzia dei vizi può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il committente ha avuto precisa contezza dell'esistenza del vizio, fatto questo che nel caso si sarebbe verificato quando “… il sospetto della sussistenza dei vizi è stato confermato da opportuni accertamenti tecnici, che si identificano proprio con l'esperimento tecnico preventivo. Proprio attraverso l'accertamento tecnico si può individuare la scoperta, la conoscenza dei vizi e la loro gravità, non essendo sufficiente una manifestazione di scarsa rilevanza o dei semplici sospetti” (così l'appello), cioè nel febbraio del 1016
(con il deposito della relazione di consulenza). Nel merito è stata riproposta la domanda risarcitoria fondata sull'allegato inadempimento del contratto di appalto.
Resistono al gravame e domandandone il Controparte_2 Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 14.06.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello è infondato.
Il principio di diritto posto a fondamento del motivo di appello con il quale si nega che sia intervenuta la prescrizione del diritto, pur corretto in astratto, non giova nel caso concreto.
La lettera del 10.04.2014, inviata dal comune di all'impresa appaltatrice dei Pt_1
lavori, oltre a contenere precisa indicazione del vizio dell'opera che si contesta all'appaltatore, afferma testualmente “La presente contestazione al fine di far valere la responsabilità e la garanzia di cui all'art. 1669 del c.c.”.
A tale contestazione replicava l'appaltatore negando ogni responsabilità.
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo veniva depositato il 23.09.2015, senza che, come pacifico, venisse preceduto da altro atto idoneo a preservare il diritto alla garanzia.
- 3 - Il tenore della lettera del 10.4.2014 di denunzia dei vizi (sopra citata) è tale da non lasciare adito a dubbio alcuno in merito alla piena conoscenza che, già in quella data, il aveva non solo dell'esistenza dei vizi ma anche della loro attribuzione Parte_1 causale all'appaltatore (tanto che il comune diffidava l'appaltatore al ripristino della pavimentazione stradale).
La considerazione appena esposta, comune al primo giudice, palesa per un verso l'infondatezza della tesi secondo cui per avere idonea contezza del vizio occorreva attendere l'esito dell'accertamento tecnico preventivo e, per altro verso, che il termine di prescrizione annuale decorreva dalla denunzia dei vizi comunicata con la lettera del
10.04.2014 ed era decorso al momento del depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo.
°°°
L'appello proposto dal va, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sull'appello n. 1323/21
R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna il al pagamento delle Parte_1
spese del giudizio che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Dichiara il tenuto al pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
unificato versato.
Così deciso in Catania il 18.12.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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