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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3802 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 18/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Roberto Sarra Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ), nel cui studio in Roma, Via Gregorio VII C.F._1 368, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avvocato Alessandro Trevisi, (C.F. ) nel cui studio C.F._2 in Milano, Viale Galvani 21, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.277 del 2022, del Tribunale di Rieti, pubblicata il 25/05/2022.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 19 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 4 marzo 2020 la conveniva dinanzi questo Parte_1 Tribunale la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni (come precisate in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.): “1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta e, dunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria in riferimento alle fatture nn. 25/19, 37/19, 48/19, 49/19 e 54/19 e pertanto che nulla è dovuto dall'Attrice per i titoli indicati;
- accettare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta in riferimento alle fatture nn. 21/18, 49/18, 6/19, 8/19, 12/19 e 13/19 e, per l'effetto, condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per la somma di € 108.570,12, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la nullità delle prestazioni asseritamente rese Convenuta in riferimento alle fatture nn. 3/18, 4/18 e 13/18, e per l'effetto condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 per la somma complessiva di € 49.750,01, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la malafede della Convenuta nel percepimento delle somme e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo, oltre i frutti di cui all'art. 2033 c.c.; - in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento ex art. 2033 c.c. della mala fede di Controparte, condannare la Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno della domanda e sino a quello di effettivo soddisfo;
2. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa in favore della Convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta ad indennizzare la della diminuzione patrimoniale subita Pt_1 quantificabile in € 158.320,13 ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo;
3. IN OGNI CASO dichiarare la compensazione dei crediti eventuali maturati dalla Convenuta con i debiti dalla stessa dovuti in favore dell'odierna Attrice, per le ragioni esposte in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato, il quale si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1 a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni (come precisate in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.): “in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito di Rieti a favore del Tribunale di Lodi;
nel merito, in via principale:
pag. 2 di 19 respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento a favore della convenuta dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa entro i limiti di competenza del giudice adito. in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, oltre oneri di legge”. Instaurato il contraddittorio, svolta la prova orale la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15 febbraio 2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 405/2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: Dispone lo stralcio dal presente fascicolo telematico dell'atto depositato dalla difesa attrice in data 31.01.2022 e dei relativi allegati;
Rigetta la domanda attorea;
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore , alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_2 da in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
, liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, Persona_1 per il giudizio di cognizione, in complessivi € 13.000,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario ed accessori come per legge;
In accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., condanna in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore , a Controparte_2 corrispondere a in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Persona_1 l'ulteriore importo di € 13.000,00.“
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'attrice, con il proprio atto introduttivo assumeva quanto segue:
- di operare prevalentemente nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici ed avvalersi della collaborazione di altre imprese onde far fronte a picchi di produttività attraverso il distacco di lavoratori;
- che in data 19.09.2017 sottoscriveva con la Olicar Gestione S.r.l. apposito contratto di subappalto (e successive integrazioni), avente ad oggetto la realizzazione degli impianti elettrici presso il Nuovo Ospedale di Alba - Bra (CN);
- che, in data 24.01.2018, necessitando di ulteriori maestranze per eseguire le lavorazioni in subappalto, sottoscriveva un contratto di distacco temporaneo di alcuni lavoratori (con decorrenza dal 29.01.2018 sino al 31.03.2018) con la che dichiarava espressamente quale Controparte_1 proprio esclusivo interesse la salvaguardia occupazionale;
pag. 3 di 19 - che in forza del predetto contratto corrispondeva alla Società distaccante la somma complessiva di € 49.750,01, giuste fatture nn. 3, 4 e 13/2018 e rispettivamente dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2018;
- che successivamente, in data 30.03.2018, le parti sottoscrivevano altro contratto di distacco temporaneo di personale sempre in relazione al cantiere sito in Alba – Bra (con decorrenza dal 01.04.2018 sino al 31.12.2018) a fronte del quale la corrispondeva alla Società Pt_1 distaccante la somma complessiva di € 303.320,28, giuste fatture nn. 14, 17, 19, 22, 25, 32, 37, 45 e 51/2018 e rispettivamente dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2018;
- Che, da ultimo, le parti sottoscrivevano un ulteriore contratto di distacco (con decorrenza dal 14.01.2019 sino al 30.06.2019) sempre in relazione al cantiere sito in Alba – Bra a fronte del quale la orrispondeva alla Pt_1 la somma di € 239.800,81, giuste fatture nn. 1, 7, 11, 15, 20, 23 e CP_1 41/2019;
- che, a seguito di una verifica contabile, riscontrava che l' aveva CP_1 emesso fatture per il maggiore importo di € 200.300,12 aventi ad oggetto prestazioni mai rese nei suoi confronti;
- che, in data 17.02.2020, la ontestava l'infondatezza dell'avversa Pt_1 pretesa creditoria, precisando di non aver mai usufruito delle prestazioni asseritamente erogate, ovvero di non aver ricevuto la merce asseritamente fornita e, per l'effetto, richiedeva la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, pari alla somma di € 108.570,12;
- che in data 26.02.2020 la dando Controparte_1 riscontro alla suddetta contestazione, insisteva per il pagamento delle fatture;
- che è interesse della ottenere la declaratoria di insussistenza Pt_1 della pretesa creditoria ex adverso vantata pari ad € 200.300,12, nonché la ripetizione delle somme di € 108.570,12 (relative a prestazioni mai rese) e di € 49.750,01 (recanti un oggetto ed una causa contra legem) in quanto percepite indebitamente dalla CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto nonché temeraria in quanto:
- I rapporti di distacco si sarebbero svolti regolarmente e nessuna contestazione sarebbe mai stata mossa;
- La causa intrapresa dall'attrice è temeraria ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. in quanto dinnanzi ai solleciti di pagamento ricevuti, ha incardinato una vertenza palesemente infondata in fatto e diritto costringendo la medesima convenuta a resistere in giudizio. In via preliminare, quanto alla causa pendente tra le stesse parti ed iscritta dinanzi a questo Tribunale al R.G. n. 1620/2021, si evidenzia come pag. 4 di 19 il giudice assegnatario di tale ultimo fascicolo abbia rimesso gli atti al Presidente del Tribunale ex art. 274 co. II c.p.c. e la domanda di riunione sia stata decisa, con esito negativo, in base alle motivazioni già espresse nel provvedimento del 03.03.2022. Deve peraltro disporsi lo stralcio dal presente fascicolo telematico dell'atto depositato dalla difesa attrice in data 31.01.2022 e dei relativi allegati, in quanto, pur recante il n.r.g. del presente procedimento, costituisce, a ben vedere, comparsa di costituzione e risposta in riassunzione con riguardo al giudizio di opposizione al provvedimento monitorio n. 764/2020 emesso dal Tribunale di Lodi – e dunque atto processuale avulso dal presente giudizio. Ancora, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa convenuta quanto alle domande relative alle fatture nn. 3, 4, 13 del 2018, in quanto aventi ad oggetto il distacco di manodopera in relazione al primo contratto del 24.01.2018 (cfr. all. n. 3 atto di citazione), recante, quale luogo della stipula, rilevante ex art. 1326 c.c. (cfr. C. 11974/1995; C. 6508/1990; C. 3270/1987; C. 100/1984; C. 2755/1984), il comune di Fiano Romano. Al riguardo, si ricorda il medesimo insegnamento invocato dalla difesa convenuta, in base al quale in relazione all'azione di ripetizione di indebito che postula la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso - inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria ed alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20, cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del forum destinatae solutionis e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l'art. 1182 c.c. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va fatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (cfr. C. 453/2007, e, più di recente, nella giurisprudenza di merito cfr. A. Firenze 15.9.2010; in termini, più di recente, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/10/2015, n. 20391; Cass. civ. Sez. III, 20/04/2005, n. 8248; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/05/2002, n. 7507). Tale criterio, peraltro, è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione - sia pure di tipo ipotetico - fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (cfr. C. 15110/2007; C. 17106/2003; C. 11183/1993; C. 341/1992).
pag. 5 di 19 Ne discende come, in relazione alle fatture sopra indicate, la competenza dell'intestato Tribunale risulta correttamente fondata sul criterio – facoltativo – del forum contractus, quale luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c. al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (C. ; C. 6508/1990; C. 3270/1987; C. 100/1984; C. 2755/1984). P.IVA_3 Quanto alle domande aventi ad oggetto le ulteriori fatture contestate nn. 12 e 13/2019 (all. nn. 13 e 14 atto di citazione), le quali sole risultano emesse in relazione, rispettivamente, agli Ordini di Acquisto nn. 3904 (cfr. all. n. 3 comparsa di costituzione) e 3988 (cfr. all. n. 4 comparsa di costituzione) – oggetto dello scambio via mail (di cui al documento all. n. 23 produzione attorea) – si ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto dalla attrice, in base all'orientamento attualmente dominante, al fine di garantire l'individuazione di un luogo più preciso e determinabile nel quale è avvenuto l'incontro di volontà delle parti, il forum contractus nell'ipotesi di scambio dei consensi via mail va identificato con quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica del proponente, ossia dove è avvenuta la registrazione (c.d. uploading) del messaggio sul server nel cui spazio di memoria è strutturato l'indirizzo virtuale sito Web o di posta elettronica. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, come parte attrice non abbia provveduto ad indicare l'ubicazione del server del provider contenente la sua casella postale telematica, limitandosi ad allegare la circostanza – non dirimente come sopra indicato – secondo la quale l'indirizzo mail coinciderebbe, ai fini e per gli effetti dell'art. 1326 c.c., con la sede legale della società cui afferisce. Inoltre, dalla lettura dei medesimi O.D.A., dal riferimento ivi indicato (“Vs. offerta del …”) nonché in base al medesimo scambio telematico tra gli uffici delle due società (cfr. all. n. 23 produzione attorea), apparrebbe, piuttosto, che il “proponente” quanto agli ordini ivi indicati vada individuato nella società fornitrice della manodopera – e, dunque, nella più che nella Controparte_1 Parte_1 Sicchè, considerata la tempestiva e circostanziata eccezione di incompetenza sollevata dalla odierna convenuta, avente sede legale in San Giuliano Milanese (MI), ed osservato che le fatture nn. 12 e 13/2019 recano ad oggetto la prestazione di manodopera presso le località di Fiumicino e Roma, le difese attoree sopra analizzate non appaiono dirimenti sul punto. In ogni caso, la questione preliminare quanto alle domande relative non solamente alle fatture nn. 12 e 13/2019 ma, altresì, alle fatture nn. 21 e 49/2018, 6, 8, 25, 37, 48, 49, 54/2019 deve essere vagliata alla luce di quanto emerso nel corso della istruttoria orale, quanto alle prestazioni ivi contabilizzate. Ed invero, le suddette fatture, che non risultano formalmente emesse in ragione dei contratti di distacco in atti (cfr. all. nn. 3, 5, 7 atto di citazione), riguardano, in base alle testimonianze rese, prestazioni svolte dalla odierna convenuta in favore della quanto al cantiere di Parte_1
pag. 6 di 19 Alba – Bra, presso il quale la distaccataria era assuntrice dei “lavori di fornitura e prestazioni necessarie al completamento degli impianti elettrici e speciali nell'ambito dei lavori di completamento del Nuovo Ospedale di Alba – Bra, CIG 01689806B3” (cfr. premesse del contratto all. n. 3 atto di citazione). Sul punto, il teste – il quale riferiva di avere lavorato per Testimone_1 la società attrice dal marzo del 2015 sino alla primavera del 2018 come gestore delle commesse relative al cantiere del Nuovo Ospedale di Alba – Bra, ove si occupava dei rapporti tra ed Parte_1 Controparte_1
– rappresentava che “con l' come con altre aziende,
[...] CP_1 in relazione agli appalti pubblici, si operava secondo il seguente sistema: si faceva un accordo di distacco, che prevede il pagamento dei costi sostenuti dalla distaccataria, però gli accordi verbali presi consistevano nel fatto che, oltre alla quota parte del distacco, la quota eccedente era imputata o a un altro cantiere oppure come noleggio attrezzature/materiali/rimborsi kilometrici. È un sistema adottato da tutte le società che operavano presso il cantiere dell'ospedale di Verduno (BRA), perché non si poteva fare il subappalto;
questo escamotage era adottato diffusamente ed anche nei rapporti tra ed (cfr. verbale dell'udienza del 09.09.2021). CP_1 Pt_1 Precisava, inoltre, il teste, che la gestione della contabilizzazione delle ore
“extra – distacco” era stabilita dai vertici della (ovvero Parte_1
e nonché ), i quali “dovevano CP_2 Parte_2 Persona_2 gestire questa eccedenza rispetto al distacco;
dovevano decidere come gestirla e su quali cantieri appoggiarla […]verbalmente o con whatsapp perché si tratta di una prassi non legittima”. Precisava, infine, il , Tes_1 di non avere mai visto le fatture nn. 25, 37, 48, 49, 54/2019, ma di poter dire “con certezza che se si tratta del periodo del distacco presso il cantiere di Bra, in relazione all'appalto pubblico del Nuovo Ospedale Verduno, sono le eccedenze rispetto alle ore di distacco, anche perché non mi risulta che operasse su questi altri cantieri, per quanto io ne sappia”. CP_1 Ritiene il Tribunale che tale testimonianza appaia particolarmente affidabile, in quanto proveniente da un soggetto all'epoca dei fatti impiegato presso la medesima quale gestore delle commesse Pt_1 inerenti il cantiere in oggetto e dei rapporti tra la società attrice ed
– ed in relazione al quale la medesima Controparte_1 difesa attorea non ha sollevato dubbi di inattendibilità o parzialità, non risultando peraltro contenziosi passati o in corso tra il e l'ex Tes_1 datrice di lavoro. Peraltro, la descrizione dei rapporti così operata trova ulteriore conferma nelle testimonianza di , dipendente di Tes_2 Controparte_1 negli anni 2018 e 2019 (quindi all'epoca dei fatti), la quale,
[...] riconoscendo gli O.D.A. (all. nn. 2, 3, 4 comparsa di costituzione e risposta), riferiva che “quando la faceva il distacco con Pt_1 CP_1 chiedeva di fatturare le eccedenze su altri cantieri” (cfr. verbale di udienza pag. 7 di 19 del 09.09.2021). Confermava, inoltre, la teste le modalità di gestione della contabilizzazione delle ore “extra – distacco” da parte dei vertici della come già descritte dal , precisando di avere Parte_1 Tes_1 personalmente letto i messaggi che arrivavano da , con i Parte_2 quali erano fornite le indicazioni su come redigere le fatture. E ancora, le circostanze riferite sono ulteriormente corroborate dai documenti allegati nn. 24 e 26 della produzione attorea, ovvero dai modelli UNILAV inerenti tutti i rapporti di distacco intercorsi tra le odierne parti, dai quali emerge come unica sede di lavoro “strada provinciale n. 7 c/o Nuovo Ospedale di Alba”. D'altra parte, si evidenzia come i medesimi testi di parte attrice Per_2
e (cui faceva espresso riferimento il , quali
[...] Parte_2 Tes_1 vertici di cfr. verbale dell'udienza del 09.09.2021) Parte_1 escludevano che i lavoratori distaccati dalla odierna convenuta lavorassero presso altri cantieri, se non quello di Alba – Bra (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). Di guisa che, sia che si acceda alla tesi di parte attrice, secondo la quale gli importi di cui alle indicate fatture non sarebbero dovuti in quanto aventi ad oggetto, in parte, prestazioni illecite ed, in parte, prestazioni mai rese, sia che si acceda alla tesi della convenuta, secondo la quale tutte le fatture sopra elencate avrebbero ad oggetto ore “extra contratto” relative al cantiere di Alba – Bra, in ogni caso le relative domande riguarderebbero i rapporti contrattuali intercorsi tra le due società, che sarebbero consistiti (ad avviso di entrambe le difese) nel solo distacco di manodopera per il cantiere del Nuovo Ospedale di Alba. Ed allora, in aderenza all'insegnamento sopra citato quanto all'azione di ripetizione di indebito (valevole, altresì, per l'azione di accertamento negativo), l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (cfr. C. 453/2007, e, più di recente, nella giurisprudenza di merito cfr. A. Firenze 15.9.2010; in termini, più di recente, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/10/2015, n. 20391; Cass. civ. Sez. III, 20/04/2005, n. 8248; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/05/2002, n. 7507). Ne discende che, in relazione alle fatture nn. 21 e 49/2018, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, dal momento che il forum contractus va nuovamente individuato in Fiano Romano, quale luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c. – dovendosi fare riferimento al rapporto obbligatorio in esecuzione del quale ratione temporis le prestazioni sarebbero (o non) state eseguite, di cui ai primi due contratti di distacco del 24.01.2018 e del 30.03.2018 (sottoscritti, come sopra visto, appunto in Fiano Romano).
pag. 8 di 19 L'eccezione di incompetenza ex artt. 19 e 20 c.p.c. deve, inoltre, essere rigettata in relazione alle ulteriori fatture nn. 6, 8, 12, 13, 25, 37, 48, 49, 54/2019 – seppure, con riguardo alla relativa collocazione temporale, il rapporto obbligatorio in esecuzione tra le parti cui deve farsi riferimento va rinvenuto nel terzo contratto di distacco con decorrenza dal 14.01.2019 al 30.06.2019, sottoscritto, ai fini dell'individuazione del forum contractus, in Verduno (CN) – cfr. all. n. 7 atto di citazione. Quanto, tuttavia, al forum destinatae solutionis, occorre individuare, secondo le regole generali, il luogo nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione del rapporto, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, ovvero, nella presente vicenda, l'obbligazione di pagamento da parte della società distaccataria. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1182 c.c., richiamato dall'art. 20 c.p.c., limita la regola della portabilità delle obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro alla sola ipotesi di obbligazioni aventi ad oggetto, sin dall'origine, una prestazione in danaro liquida ed esigibile (cfr. C., S.U., 17989/2016; C., S.U., 9214/1987; C. 403/1990; C. 7516/1986. Per un'applicazione concreta cfr. T. Catania 2.10.2019; T. Trieste 14.12.2011, G.d.P. Milano 17.10.2019). Nei crediti pecuniari liquidi si ricomprendono, cioè, esclusivamente quei crediti nei quali la somma di danaro sia già determinata nel suo ammontare ovvero sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico (cfr. da ultimo, C. 39028/2021) e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Quando, invece, la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l'art. 1182, 4° co., c.c. (cfr. C. 22326/2007; C. 6265/2004; C. 8121/2003; C. 7021/2002; C. 10226/2001). Al riguardo, si evidenzia che, in base al contratto in atti (cfr. all. n. 7 atto di citazione), le parti convenivano quanto segue:
Articolo 13 Il Distaccatario si obbliga a rimborsare al Distaccante tutti i costi da quest'ultimo sostenuti per il predetto personale distaccato (oneri diretti ed indiretti) secondo quanto risulterà, analiticamente, dalla relativa documentazione di spesa riferita all'effettiva presenza del personale distaccato presso l'Unità Produttiva del Distaccatario. La suddetta documentazione di spesa, sarà prodotta dal Distaccante ed accettata dal Distaccatario previa verifica della stessa. Oltre i citati costi il Distaccatario null'altro dovrà corrispondere al Distaccante per il distacco del personale. Le parti precisano che on ricorr una presazione soggetta ad IVA, in base all'art.15, comma 1, n.3 del DPR 633/72 e all'art.8, comma 35, L.67/88. Ebbene, dall'analisi della disposizione contrattuale di riferimento, emerge come l'obbligazione di pagamento non possa definirsi liquida, secondo l'insegnamento da ultimo impartito da Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-09- 2016, n. 17989, laddove l'ammontare della somma dovuta non risulta direttamente nè indirettamente dal titolo, giacchè le parti non indicano il pag. 9 di 19 criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata, limitandosi a fare rinvio a quanto indicato nella documentazione di spesa riferita all'effettiva presenza del personale distaccato presso l'unità produttiva. Siffatta dicitura, come evidente, non consente di ritenere l'obbligazione portabile ai sensi del co. III dell'art. 1182 c.c., nemmeno accedendo ad una lettura più ampia del concetto di “obbligazione liquida”, ove si evidenzia come, non essendo previsto nel contratto un coefficiente di spesa per ora/giornata impiegata presso l'unità produttiva, non è possibile determinare le somme dovute mediante un'operazione matematica, moltiplicando tale dato oggettivo per il numero di personale impiegato ed ore lavorate presso il cantiere, come risultante dalla documentazione di spesa. D'altronde, nel senso della natura non liquida del credito depongono, altresì, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società convenuta (cfr. verbale del 15.04.2019), il quale, con riguardo alle modalità di contabilizzazione delle ore ordinarie ed “extra distacco”, riferiva che
“ogni mese facevamo il conto del cantiere con il cliente, ovvero il conto delle ore fatte presso il cantiere per quel mese. Quindi, facevo il costo di distacco e le relative fatture;
attendevo quindi che mi chiedessero come fatturare i lavori extra, ovvero ore straordinarie svolte dagli stessi lavoratori distaccati (e comunque risultanti dagli orari di entrata e di uscita dei cantieri)” (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). In sostanza, sia con riferimento alle ore strettamente rientranti nel contratto di distacco, sia con riguardo alle ore (asseritamente) lavorate “extra distacco”, la quantificazione degli importi dovuti dalla era svolto in Parte_1 contraddittorio con la società convenuta, sulla base delle rilevazioni della presenza del personale in cantiere. Tuttavia, non essendo indicati nel contratto il coefficiente di spesa per ora/giornata impiegata presso l'unità produttiva per ogni lavoratore né i nominativi dei lavoratori, il numero, le relative mansioni, il contratto collettivo nazionale di riferimento, non è possibile determinare le somme dovute mediante un'operazione matematica. Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 1182 co. IV c.c. che fa riferimento al criterio del domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione (C. 2596/1994), ovvero alla sede legale della ubicata, anch'essa, in Fiano Romano, via del Commercio Parte_1 s.n.c. (cfr. visura all. n. 1 atto di citazione). Dalle soprastanti considerazioni, dunque, deriva il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale con riguardo a tutte le domande proposte dall'attrice. Nel merito, le odierne domande sono volte a dichiarare non dovute le somme relative alle fatture contestate, in base ad un triplice ordine di rilievi: (i) lavorazioni non eseguite, non essendo il personale distaccato mai stato presente presso i cantieri indicati;
(ii) oggetto illecito delle prestazioni pag. 10 di 19 di manodopera, in quanto svolte al di fuori dei requisiti di legge previsti per il distacco o la somministrazione;
(iii) prestazioni mai rese. Quanto al primo ordine di contestazioni – riguardante le fatture nn. 25/2019, 37/2019, 48/2019, 49/2019, 54/2019, 49/2018, 12/2019, 13/2019 – si richiama la ricostruzione sopra effettuata, quanto ai rapporti tra le due società ed alle modalità di fatturazione delle prestazioni effettuate, alla luce delle testimonianze rese dai testi e e dei riscontri Tes_1 Tes_2 offerti dai documenti allegati nn. 24 e 26 della produzione attorea, ovvero dai modelli UNILAV inerenti tutti i rapporti di distacco intercorsi tra le odierne parti. La circostanza che, con riguardo alla manodopera fornita da alla odierna attrice in relazione all'unità Controparte_1 produttiva di Alba – Bra, in base ad accordi verbali tra le parti ed alle conseguenti direttive orali o telefoniche impartite dalla dirigenza della la quota eccedente il distacco contrattualizzato fosse imputata Parte_1 ad un altro cantiere oppure come noleggio attrezzature/materiali/rimborsi kilometrici, rende assolutamente irrilevante – quale dato estintivo della pretesa creditoria portata dalle fatture contestate – il semplice fatto che gli impiegati della società convenuta non abbiano lavorato presso i cantieri indicati nei suddetti titoli. D'altronde, siffatta circostanza è ulteriormente confermata dal raffronto tra le fatture emesse ed il contenuto del documento all. n. 5 alla comparsa di costituzione, recante gli screenshot di una conversazione via whatsapp intercorsa tra (socio munito della procura Parte_2 Parte_1 per la firma per gli atti amministrativi;
cfr. verbale di udienza del 15.04.2021) e (l.r.p.t. di , Persona_3 Controparte_1 dalla quale emerge come il primo fornisse specifiche indicazioni quanto alle modalità di fatturazione delle prestazioni rese (indicazioni pedissequamente rispettate, come evidente dal confronto con l'imputazione delle fatture all. nn. 15 e 16 dell'atto di citazione). Sul punto, si osserva come le contestazioni sollevate dalla difesa attorea, in ordine al documento all. n. 5 alla comparsa di costituzione, siano state tardivamente svolte solamente in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., laddove il disconoscimento circa la provenienza e la genuinità dello screenshot avrebbe dovuto essere effettuato in sede di prima udienza di trattazione. Si ricorda, inoltre, che se la copia stampata della conversazione attraverso “screenshot” della stessa costituisce una “riproduzione meccanica” al pari di una fotocopia (cfr. Cass. n. 49016 del 2017) e può essere considerata prova solo se non viene contestata dalla controparte;
tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che tale contestazione deve essere accompagnata da specifiche motivazioni che la giustifichino (ad esempio, attinenti la mancanza di data ovvero l'incongruenza/contraffazione di alcune parti) – rilievi assolutamente non sollevati dalla difesa attorea né ricavabili d'ufficio dal Giudice. E ancora, preme evidenziare come la difesa attorea non abbia provveduto a contestare gli Ordini di Acquisto all. nn. 2, 3, 4 comparsa di costituzione, i pag. 11 di 19 quali recano – in maniera conforme alla ricostruzione dei rapporti sinora operata ed, in particolare, quanto all'O.D.A. n. 3904, al contenuto dei messaggi di cui allo screenshot all. n. 5 atto di citazione – l'imputazione della fatturazione delle lavorazioni “extra distacco” su cantieri diversi. Ed invero, siffatto modus operandi è reso evidente dal raffronto tra gli Ordini di Acquisto all. nn. 2, 3, 4 comparsa di costituzione, le corrispondenti fatture nn. 25 e 37/2019 (all. nn. 15 e 16 produzione attorea), lo scambio mail avene ad oggetto i medesimi O.D.A. come modificati su richiesta della distaccataria (all. n. 23 16 produzione attorea) e lo screenshot di cui al documento all. n. 5 comparsa di costituzione – i quali ulteriormente consentono di ritenere dimostrato che i vertici della fornivano Parte_1 oralmente o telefonicamente alla odierna convenuta le istruzioni concernenti la contabilizzazione e fatturazione delle ore di lavoro svolte dalla manodopera distaccata, recante l'indicazione di altri cantieri ovvero diversa causale, al fine di giustificare il monte ore in eccesso rispetto al contratto di distacco. Le numerose e coerenti risultanze sinora analizzate consentono di ritenere superabili, ad avviso del Tribunale, le testimonianze di e Persona_2
, entrambi soci della e, pertanto, portatori di Parte_2 Parte_1 un interesse personale che ne rende dubbia la piena attendibilità. D'altra parte, si ribadisce come entrambi i testi dell'attrice abbiano escluso la circostanza che lavoratori distaccati dalla Controparte_1 abbiano lavorato presso cantieri diversi da quello di Alba – Bra – dato coerente con quanto sinora riferito. Inoltre, il teste riferiva di non Per_2 occuparsi del lato amministrativo e, dunque, della fatturazione delle ore lavorate, del quale si occupava, tra gli altri addetti, Parte_2 precisando di “presumere” che, in relazione a talune fatture, potesse impartire istruzioni come mostrato nello screenshot all. n. 5 comparsa di costituzione. Quanto al conteggio delle ore, del quale il riferiva di Per_2 occuparsi personalmente, si evidenzia come il fatto che il teste abbia escluso che siano state effettuate ore extra rispetto a quelle registrate nel cantiere nulla rileva nella vicenda in esame – laddove la contestazione svolta dalla difesa convenuta attiene, piuttosto, alla modalità di imputazione in fattura di talune delle ore registrate (e non al monte ore in sé). In sostanza, la testimonianza del in parte conferma gli assunti della Per_2 ed in parte ha ad oggetto aspetti non Controparte_1 dirimenti della questione in esame. Quanto al , il medesimo socio affermava di “non ricordare” di Pt_2 avere inviato i messaggi di cui allo screenshot all. n. 5 comparsa di costituzione, specificando che “se li ho inviati l'indicazione della commessa era sbagliata in quanto non attinente al lavoro svolto dalla e che CP_1
“non ricordo questo scambio di messaggi;
c'erano anche altri cantieri, potrei aver sbagliato fornitori. Comunque era solo un messaggio whatsapp, non una vidimazione di ordine;
ho molte comunicazioni informali con i pag. 12 di 19 nostri fornitori” (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). Il teste, dunque, non ha disconosciuto formalmente lo screenshot prodotto, limitandosi a riferire di non ricordare lo specifico scambio e di essere probabilmente incorso in un errore – confermando, in ogni caso, la pratica di comunicazioni informale con i fornitori. D'altra parte, evidenzia il Tribunale come l'ipotesi di un errore riferita dal appaia Pt_2 scarsamente credibile, considerate le ulteriori e concordi risultanze istruttorie sopra analizzate, la qualità di socio munito di delega di firma per gli atti amministrativi del teste nonché il fatto che nello scambio di messaggi in questione l'imputazione asseritamente errata sul Centro Commerciale Da Vinci è svolta per ben due volte (nel luglio e nell'ottobre 2019) e trova preciso riscontro nelle fatture allegate dalla medesima difesa attorea (nn. 15, 16 e 17 atto di citazione). Quanto, infine, alle modalità di contabilizzazione delle ore, si ribadiscono le valutazioni già svolte con riguardo alla testimonianza del . Per_2 Le considerazioni che precedono, pertanto, conducono a ritenere infondato il primo ordine di contestazioni. Ancora, l'attrice ritiene non dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 3, 4, 13 e 49/2018 e 12, 13, 25, 37, 48, 49, 54/2019, – in ragione dell'asserito oggetto illecito delle prestazioni di manodopera, in quanto svolte al di fuori dei requisiti di legge previsti per il distacco o la somministrazione. Sul punto, si osserva, in primo luogo che, affinché si configuri un distacco, l'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 richiede la sussistenza di tre requisiti di legittimità: l'interesse del datore di lavoro distaccante a che il proprio dipendente presti la sua opera a favore di un terzo;
la temporaneità del distacco;
lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Quanto al primo requisito – la cui asserita insussistenza è lamentata dalla difesa attorea - l'art. 30 citato si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve “soddisfare un proprio interesse”, ovvero un interesse di natura economica e non, ad esempio morale o solidale, che non derivi da stabili esigenze produttive o organizzative. Al riguardo, e venendo alle specifiche censure mosse dalla difesa attorea quanto al dichiarato interesse alla salvaguardia occupazionale di cui al primo contratto di distacco (all. n. 3 atto di citazione), si osserva che il Ministero del Lavoro, con circolari n. 3/2004 e n. 28/2005, ha escluso che il distacco possa essere giustificato da un mero interesse lucrativo al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui (che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro), vietando che l'eventuale rimborso corrisposto dal distaccatario al distaccante dei costi afferenti al lavoratore possa superare “quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante”. Quanto, invece, alla “salvaguardia occupazionale”, la richiamata Circ. Min. Lavoro 24/6/2005, n. 28 ha ritenuto lecito il distacco del lavoratore in alternativa ad una procedura di cassa integrazione guadagni per pag. 13 di 19 contrazione dell'attività produttiva, al fine di salvaguardare il patrimonio professionale del lavoratore e, pare anche di scongiurare eventuali dimissioni da parte dei lavoratori. Tale impostazione è peraltro coerente con il parere che lo stesso Ministero ha dato in sede di Interpello, Min. Lav. 11/7/2005, Prot. n. 1006, in relazione alla compatibilità con la normativa sul distacco dell'art. 96 del C.C.N.L. – norma che prevede la possibilità del distacco del lavoratore, con il consenso del medesimo, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante anche con riguardo alla salvaguardia delle professionalità. Tale impostazione, peraltro, è stata di recente adottata dalla Corte Di Cassazione – Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18959, la quale ha ritenuto ravvisabile l'interesse del distaccante nella utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente. In sostanza, se certamente il distacco non può essere giustificato in ragione di un mero interesse lucrativo al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui – tanto che il rimborso dei costi afferenti al lavoratore non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante – tuttavia l'esigenza di impiegare i dipendenti a fronte della momentanea impossibilità di occuparli aliunde e, dunque, di una momentanea crisi dell'attività, può rappresentare il requisito soggettivo di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003. Tale esigenza appare correttamente manifestata nel contratto in atti, laddove, a pag. 1, è specificato quanto segue: Il Distaccante ha dimostrato la momentanea impossibilità occupazionale dei lavoratori dipendenti che, peraltro, trova giustificazione nell'allegato verbale di accordo ed il Distaccatario ha momentanea necessità di manodopera la sua Unità Produttiva;
E che: nella più ampia categoria degli interessi economici produttivi dell'impresa può rientrare la salvaguardia occupazionale delle professionalità dei lavoratori distaccati. Inoltre, si evidenzia ulteriormente: (i) come i medesimi lavoratori abbiano implicitamente avallato la bontà e la fondatezza dell'intento dichiarato, non opponendosi ai provvedimenti datoriali – non risulta, infatti, allegata né tantomeno documentata alcuna opposizione ad opera dei lavoratori distaccati;
(ii) che parte attrice non ha allegato né tantomeno documentato che il rimborso corrisposto al distaccante dei costi afferenti al lavoratore abbia in concreto superato quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante – sicchè le censure mosse dalla parte attrice (peraltro, parte del medesimo contratto di distacco, quale distaccataria) non appaiono fondate, quanto alla legittimità del distacco. In secondo luogo, non condivisibili si palesano le conseguenze, in punto di natura indebita dei rimborsi fatturati, che la difesa attrice trae dall'asserita illegittimità del distacco. Ed invero, dalla carenza dei requisiti di legittimità del distacco il legislatore fa discendere il diritto del lavoratore distaccato a pag. 14 di 19 chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze del datore di lavoro distaccatario che ne ha utilizzato la prestazione (ex art. 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003) nonché sanzioni pecuniarie in capo all'utilizzatore ed al somministratore (in seguito alla depenalizzazione disposta dal D.Lgs. n. 8/2016 a far data dal 6 febbraio 2016). Al contrario, l'illegittimità/irregolarità del distacco non comporta, nei rapporti tra le parti, la non debenza dei rimborsi per il costo dei lavoratori effettivamente distaccati (o somministrati), non essendo viceversa in discussione che i predetti lavoratori abbiano svolto attività presso il cantiere di Alba – Bra sotto le direttive di per effetto degli Parte_1 accordi tra le due società. In altre parole, l'eventuale irregolarità/illegittimità dello schema contrattuale cui entrambe le società hanno fatto ricorso non fa venire meno una giustificazione allo spostamento patrimoniale che si assume indebito e che risiede – in ogni caso – nell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti della distaccante in favore della società distaccataria, presso l'unità produttiva indicata nel contratto. Le medesime considerazioni devono richiamarsi con riguardo alla asserita nullità dei rapporti intercorsi tra le due società – come denunciato dalla difesa attrice in sede di comparsa conclusionale – per violazione dell'art. 118, D.Lgs. 163/06 e dell'art. 21, L. 646/1982. Anche in questo caso, infatti, l'eventuale illegittimità dello schema contrattuale cui entrambe le società hanno fatto ricorso non comporta la natura indebita del pagamento, la cui causa risiede – in ogni caso – nell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti della in favore della Controparte_1 società attrice, presso l'unità produttiva indicata nel contratto. Le considerazioni sinora svolte, dunque, conducono a ritenere infondato, altresì, il secondo ordine di contestazioni. Quanto, infine, alle prestazioni mai rese di cui alle fatture nn. 21/2018 e 6 e 8/2019, ritiene il Tribunale che la ricostruzione sopra esposta quanto alle modalità di imputazione delle fatture, alla luce di tutte le risultanze istruttorie vagliate, consenta di ritenere superabile l'eccezione relativa alla prima fattura, recante ad oggetto “vendita di materiale come da Vostro ordine di acquisto” (cfr. all. n. 10 atto di citazione) ad alla terza fattura, recante ad oggetto “esecuzione di lavori di montaggio di corpi illuminati presso il cantiere Centro Commerciale Fiumara – Genova” (cfr. all. n. 12 atto di citazione) – né, d'altronde, la difesa attorea ha articolato specifico capitolo di prova orale sul punto. In ordine alla fattura n. 6/2019, recante ad oggetto lo svolgimento di specifici lavori presso il cantiere di Alba – Bra (cfr. all. n. 11 bis atto di citazione), si osserva come il documento all. n. 22 produzione attorea (dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte) nulla rilevi ai presenti fini, posto che le lavorazioni svolte sul cantiere, presso il quale la era appaltatore di specifici lavori di fornitura e prestazioni, Parte_1
pag. 15 di 19 erano effettuate dalla esecutrice dell'impianto, avvalendosi, altresì, dei lavoratori distaccati dalla In altri termini, Controparte_1 la società quale appaltatrice di determinate lavorazioni, Parte_1 correttamente risultava esecutrice dell'impianto e, dunque, tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, indipendentemente dal fatto che si avvalesse o meno di manodopera distaccata. Vedasi, in questo senso, quanto ribadito dal teste di parte attrice , il quale precisava che “non Per_2 c'erano lavori svolti dalla ma lavori svolti dalla con CP_1 CP_3 (anche) personale distaccato (cfr. verbale di udienza del CP_1 15.04.2021). Inoltre, richiamata la ricostruzione sopra esposta quanto alle modalità di imputazione delle fatture, si evidenzia come il medesimo teste di parte attrice abbia riferito, quanto alle lavorazioni di cui alla fattura n. Per_2 6/2019, che “la si è occupata di tutte le lavorazioni dell'ospedale, CP_3 incluse quelle relative ai circuiti;
che poi alcuni operai distaccati siano stati adibiti a tali lavorazioni non lo escludo, ma sia queste come altre” (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). In conclusione, anche tale ultimo rilievo svolto dalla difesa attorea deve ritenersi infondato alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione sopra analizzata. Infine, è opportuno evidenziare come le censure mosse dalla odierna attrice siano ulteriormente sconfessate dalla tempistica con la quale sono state contestate le fatture oggetto della presente domanda – laddove la contestazione della con Parte_1 comunicazione del 17.02.2020 faceva seguito ai diversi solleciti di pagamento, per un totale pari ad € 198.682,84 per sorte capitale, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, svolti dalla odierna convenuta con pec del 08.11.2019, 04.12.2019, 08.01.2020 (cfr. all. n. 20 produzione attorea). Sicchè, la presente azione – volta a dichiarare come non dovuti gli importi complessivi di € 158.320,13 – appare effettivamente finalizzata ad ottenere una compensazione pressoché totale dei crediti ingiunti. Le soprastanti considerazioni conducono, pertanto, al rigetto della presente domanda ed alla condanna dell'istante ex art. 96 c.p.c. per avere ella stessa effettivamente proposto le odierne domande con mala fede o con colpa grave – alla luce di tutto quanto sopra osservato quanto alla contraddittorietà tra la ricostruzione fornita nell'atto di citazione e quanto emerso dal raffronto tra la documentazione fornita da entrambe le parti e le affermazioni dei testimoni;
quanto alla manifesta infondatezza della censura relativa alla illegittimità del contratto di distacco, peraltro sottoscritto dalla medesima attrice onde avvalersi, per l'esecuzione delle prestazioni di cui era assuntrice, della manodopera fornita dalla
[...]
quanto alla circostanza che la Controparte_1 Parte_1 provvedeva per la prima volta a contestare le fatture in oggetto solo in seguito ai numerosi solleciti di pagamento svolti dalla odierna convenuta. Sul punto, ritiene il Tribunale di fare ricorso, quanto alla liquidazione pag. 16 di 19 equitativa del danno, ai parametri di cui alle Tabelle Milanesi, che liquidano l'importo al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, eventualmente aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Collegio, accogliere il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 277/2022, resa inter partes, in data 23.05.2022 dal Tribunale Civile di Rieti, Giudice Dott.ssa Francesca Sbarra, depositata in Cancelleria in data 25.05.2016, 1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta e, dunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria in riferimento alle fatture nn. 25/19, 37/19, 48/19, 49/19 e 54/19 e pertanto che nulla è dovuto dall'Attrice per i titoli indicati;
- accettare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta in riferimento alle fatture nn. 21/18, 49/18, 6/19, 8/19, 12/19 e 13/19 e, per l'effetto, condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per la somma di € 108.570,12, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la nullità delle prestazioni asseritamente rese Convenuta in riferimento alle fatture nn. 3/18, 4/18 e 13/18, e per l'effetto condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 per la somma complessiva di € 49.750,01, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la malafede della Convenuta nel percepimento delle somme e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo, oltre i frutti di cui all'art. 2033 c.c.;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento ex art. 2033 c.c. della mala fede di Controparte, condannare la Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno della domanda e sino a quello di effettivo soddisfo;
1. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa in favore della Convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta ad indennizzare la della diminuzione patrimoniale subita Pt_1 quantificabile in € 158.320,13 ovvero nella misura, anche maggiore o pag. 17 di 19 minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO dichiarare la compensazione dei crediti eventuali maturati dalla Convenuta con i debiti dalla stessa dovuti in favore dell'odierna Attrice, per le ragioni esposte in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15,00%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'avv. Sarra antistatario di causa. Si insiste nelle istanze istruttorie formulate nel primo grado del presente giudizio”.
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il gravame proposto da poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza gravata n. 277/2022, pubblicata in data 25.05.2022, Tribunale di RIETI Sez. Civile, Dott.ssa SBARRA, RG 405/2020; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, oltre oneri di legge;
disponendo, ex art. 93 I comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.”
§ 4. – All'udienza dell'11/7/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Rieti, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 18/7/2025.
pag. 18 di 19 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3802 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 18/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Roberto Sarra Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ), nel cui studio in Roma, Via Gregorio VII C.F._1 368, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avvocato Alessandro Trevisi, (C.F. ) nel cui studio C.F._2 in Milano, Viale Galvani 21, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.277 del 2022, del Tribunale di Rieti, pubblicata il 25/05/2022.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 19 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 4 marzo 2020 la conveniva dinanzi questo Parte_1 Tribunale la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni (come precisate in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.): “1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta e, dunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria in riferimento alle fatture nn. 25/19, 37/19, 48/19, 49/19 e 54/19 e pertanto che nulla è dovuto dall'Attrice per i titoli indicati;
- accettare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta in riferimento alle fatture nn. 21/18, 49/18, 6/19, 8/19, 12/19 e 13/19 e, per l'effetto, condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per la somma di € 108.570,12, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la nullità delle prestazioni asseritamente rese Convenuta in riferimento alle fatture nn. 3/18, 4/18 e 13/18, e per l'effetto condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 per la somma complessiva di € 49.750,01, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la malafede della Convenuta nel percepimento delle somme e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo, oltre i frutti di cui all'art. 2033 c.c.; - in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento ex art. 2033 c.c. della mala fede di Controparte, condannare la Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno della domanda e sino a quello di effettivo soddisfo;
2. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa in favore della Convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta ad indennizzare la della diminuzione patrimoniale subita Pt_1 quantificabile in € 158.320,13 ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo;
3. IN OGNI CASO dichiarare la compensazione dei crediti eventuali maturati dalla Convenuta con i debiti dalla stessa dovuti in favore dell'odierna Attrice, per le ragioni esposte in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato, il quale si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1 a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni (come precisate in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.): “in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito di Rieti a favore del Tribunale di Lodi;
nel merito, in via principale:
pag. 2 di 19 respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento a favore della convenuta dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa entro i limiti di competenza del giudice adito. in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, oltre oneri di legge”. Instaurato il contraddittorio, svolta la prova orale la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15 febbraio 2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 405/2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: Dispone lo stralcio dal presente fascicolo telematico dell'atto depositato dalla difesa attrice in data 31.01.2022 e dei relativi allegati;
Rigetta la domanda attorea;
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore , alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_2 da in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
, liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, Persona_1 per il giudizio di cognizione, in complessivi € 13.000,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario ed accessori come per legge;
In accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., condanna in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore , a Controparte_2 corrispondere a in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Persona_1 l'ulteriore importo di € 13.000,00.“
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'attrice, con il proprio atto introduttivo assumeva quanto segue:
- di operare prevalentemente nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici ed avvalersi della collaborazione di altre imprese onde far fronte a picchi di produttività attraverso il distacco di lavoratori;
- che in data 19.09.2017 sottoscriveva con la Olicar Gestione S.r.l. apposito contratto di subappalto (e successive integrazioni), avente ad oggetto la realizzazione degli impianti elettrici presso il Nuovo Ospedale di Alba - Bra (CN);
- che, in data 24.01.2018, necessitando di ulteriori maestranze per eseguire le lavorazioni in subappalto, sottoscriveva un contratto di distacco temporaneo di alcuni lavoratori (con decorrenza dal 29.01.2018 sino al 31.03.2018) con la che dichiarava espressamente quale Controparte_1 proprio esclusivo interesse la salvaguardia occupazionale;
pag. 3 di 19 - che in forza del predetto contratto corrispondeva alla Società distaccante la somma complessiva di € 49.750,01, giuste fatture nn. 3, 4 e 13/2018 e rispettivamente dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2018;
- che successivamente, in data 30.03.2018, le parti sottoscrivevano altro contratto di distacco temporaneo di personale sempre in relazione al cantiere sito in Alba – Bra (con decorrenza dal 01.04.2018 sino al 31.12.2018) a fronte del quale la corrispondeva alla Società Pt_1 distaccante la somma complessiva di € 303.320,28, giuste fatture nn. 14, 17, 19, 22, 25, 32, 37, 45 e 51/2018 e rispettivamente dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2018;
- Che, da ultimo, le parti sottoscrivevano un ulteriore contratto di distacco (con decorrenza dal 14.01.2019 sino al 30.06.2019) sempre in relazione al cantiere sito in Alba – Bra a fronte del quale la orrispondeva alla Pt_1 la somma di € 239.800,81, giuste fatture nn. 1, 7, 11, 15, 20, 23 e CP_1 41/2019;
- che, a seguito di una verifica contabile, riscontrava che l' aveva CP_1 emesso fatture per il maggiore importo di € 200.300,12 aventi ad oggetto prestazioni mai rese nei suoi confronti;
- che, in data 17.02.2020, la ontestava l'infondatezza dell'avversa Pt_1 pretesa creditoria, precisando di non aver mai usufruito delle prestazioni asseritamente erogate, ovvero di non aver ricevuto la merce asseritamente fornita e, per l'effetto, richiedeva la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, pari alla somma di € 108.570,12;
- che in data 26.02.2020 la dando Controparte_1 riscontro alla suddetta contestazione, insisteva per il pagamento delle fatture;
- che è interesse della ottenere la declaratoria di insussistenza Pt_1 della pretesa creditoria ex adverso vantata pari ad € 200.300,12, nonché la ripetizione delle somme di € 108.570,12 (relative a prestazioni mai rese) e di € 49.750,01 (recanti un oggetto ed una causa contra legem) in quanto percepite indebitamente dalla CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto nonché temeraria in quanto:
- I rapporti di distacco si sarebbero svolti regolarmente e nessuna contestazione sarebbe mai stata mossa;
- La causa intrapresa dall'attrice è temeraria ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. in quanto dinnanzi ai solleciti di pagamento ricevuti, ha incardinato una vertenza palesemente infondata in fatto e diritto costringendo la medesima convenuta a resistere in giudizio. In via preliminare, quanto alla causa pendente tra le stesse parti ed iscritta dinanzi a questo Tribunale al R.G. n. 1620/2021, si evidenzia come pag. 4 di 19 il giudice assegnatario di tale ultimo fascicolo abbia rimesso gli atti al Presidente del Tribunale ex art. 274 co. II c.p.c. e la domanda di riunione sia stata decisa, con esito negativo, in base alle motivazioni già espresse nel provvedimento del 03.03.2022. Deve peraltro disporsi lo stralcio dal presente fascicolo telematico dell'atto depositato dalla difesa attrice in data 31.01.2022 e dei relativi allegati, in quanto, pur recante il n.r.g. del presente procedimento, costituisce, a ben vedere, comparsa di costituzione e risposta in riassunzione con riguardo al giudizio di opposizione al provvedimento monitorio n. 764/2020 emesso dal Tribunale di Lodi – e dunque atto processuale avulso dal presente giudizio. Ancora, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa convenuta quanto alle domande relative alle fatture nn. 3, 4, 13 del 2018, in quanto aventi ad oggetto il distacco di manodopera in relazione al primo contratto del 24.01.2018 (cfr. all. n. 3 atto di citazione), recante, quale luogo della stipula, rilevante ex art. 1326 c.c. (cfr. C. 11974/1995; C. 6508/1990; C. 3270/1987; C. 100/1984; C. 2755/1984), il comune di Fiano Romano. Al riguardo, si ricorda il medesimo insegnamento invocato dalla difesa convenuta, in base al quale in relazione all'azione di ripetizione di indebito che postula la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso - inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria ed alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20, cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del forum destinatae solutionis e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l'art. 1182 c.c. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va fatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (cfr. C. 453/2007, e, più di recente, nella giurisprudenza di merito cfr. A. Firenze 15.9.2010; in termini, più di recente, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/10/2015, n. 20391; Cass. civ. Sez. III, 20/04/2005, n. 8248; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/05/2002, n. 7507). Tale criterio, peraltro, è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione - sia pure di tipo ipotetico - fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (cfr. C. 15110/2007; C. 17106/2003; C. 11183/1993; C. 341/1992).
pag. 5 di 19 Ne discende come, in relazione alle fatture sopra indicate, la competenza dell'intestato Tribunale risulta correttamente fondata sul criterio – facoltativo – del forum contractus, quale luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c. al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (C. ; C. 6508/1990; C. 3270/1987; C. 100/1984; C. 2755/1984). P.IVA_3 Quanto alle domande aventi ad oggetto le ulteriori fatture contestate nn. 12 e 13/2019 (all. nn. 13 e 14 atto di citazione), le quali sole risultano emesse in relazione, rispettivamente, agli Ordini di Acquisto nn. 3904 (cfr. all. n. 3 comparsa di costituzione) e 3988 (cfr. all. n. 4 comparsa di costituzione) – oggetto dello scambio via mail (di cui al documento all. n. 23 produzione attorea) – si ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto dalla attrice, in base all'orientamento attualmente dominante, al fine di garantire l'individuazione di un luogo più preciso e determinabile nel quale è avvenuto l'incontro di volontà delle parti, il forum contractus nell'ipotesi di scambio dei consensi via mail va identificato con quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica del proponente, ossia dove è avvenuta la registrazione (c.d. uploading) del messaggio sul server nel cui spazio di memoria è strutturato l'indirizzo virtuale sito Web o di posta elettronica. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, come parte attrice non abbia provveduto ad indicare l'ubicazione del server del provider contenente la sua casella postale telematica, limitandosi ad allegare la circostanza – non dirimente come sopra indicato – secondo la quale l'indirizzo mail coinciderebbe, ai fini e per gli effetti dell'art. 1326 c.c., con la sede legale della società cui afferisce. Inoltre, dalla lettura dei medesimi O.D.A., dal riferimento ivi indicato (“Vs. offerta del …”) nonché in base al medesimo scambio telematico tra gli uffici delle due società (cfr. all. n. 23 produzione attorea), apparrebbe, piuttosto, che il “proponente” quanto agli ordini ivi indicati vada individuato nella società fornitrice della manodopera – e, dunque, nella più che nella Controparte_1 Parte_1 Sicchè, considerata la tempestiva e circostanziata eccezione di incompetenza sollevata dalla odierna convenuta, avente sede legale in San Giuliano Milanese (MI), ed osservato che le fatture nn. 12 e 13/2019 recano ad oggetto la prestazione di manodopera presso le località di Fiumicino e Roma, le difese attoree sopra analizzate non appaiono dirimenti sul punto. In ogni caso, la questione preliminare quanto alle domande relative non solamente alle fatture nn. 12 e 13/2019 ma, altresì, alle fatture nn. 21 e 49/2018, 6, 8, 25, 37, 48, 49, 54/2019 deve essere vagliata alla luce di quanto emerso nel corso della istruttoria orale, quanto alle prestazioni ivi contabilizzate. Ed invero, le suddette fatture, che non risultano formalmente emesse in ragione dei contratti di distacco in atti (cfr. all. nn. 3, 5, 7 atto di citazione), riguardano, in base alle testimonianze rese, prestazioni svolte dalla odierna convenuta in favore della quanto al cantiere di Parte_1
pag. 6 di 19 Alba – Bra, presso il quale la distaccataria era assuntrice dei “lavori di fornitura e prestazioni necessarie al completamento degli impianti elettrici e speciali nell'ambito dei lavori di completamento del Nuovo Ospedale di Alba – Bra, CIG 01689806B3” (cfr. premesse del contratto all. n. 3 atto di citazione). Sul punto, il teste – il quale riferiva di avere lavorato per Testimone_1 la società attrice dal marzo del 2015 sino alla primavera del 2018 come gestore delle commesse relative al cantiere del Nuovo Ospedale di Alba – Bra, ove si occupava dei rapporti tra ed Parte_1 Controparte_1
– rappresentava che “con l' come con altre aziende,
[...] CP_1 in relazione agli appalti pubblici, si operava secondo il seguente sistema: si faceva un accordo di distacco, che prevede il pagamento dei costi sostenuti dalla distaccataria, però gli accordi verbali presi consistevano nel fatto che, oltre alla quota parte del distacco, la quota eccedente era imputata o a un altro cantiere oppure come noleggio attrezzature/materiali/rimborsi kilometrici. È un sistema adottato da tutte le società che operavano presso il cantiere dell'ospedale di Verduno (BRA), perché non si poteva fare il subappalto;
questo escamotage era adottato diffusamente ed anche nei rapporti tra ed (cfr. verbale dell'udienza del 09.09.2021). CP_1 Pt_1 Precisava, inoltre, il teste, che la gestione della contabilizzazione delle ore
“extra – distacco” era stabilita dai vertici della (ovvero Parte_1
e nonché ), i quali “dovevano CP_2 Parte_2 Persona_2 gestire questa eccedenza rispetto al distacco;
dovevano decidere come gestirla e su quali cantieri appoggiarla […]verbalmente o con whatsapp perché si tratta di una prassi non legittima”. Precisava, infine, il , Tes_1 di non avere mai visto le fatture nn. 25, 37, 48, 49, 54/2019, ma di poter dire “con certezza che se si tratta del periodo del distacco presso il cantiere di Bra, in relazione all'appalto pubblico del Nuovo Ospedale Verduno, sono le eccedenze rispetto alle ore di distacco, anche perché non mi risulta che operasse su questi altri cantieri, per quanto io ne sappia”. CP_1 Ritiene il Tribunale che tale testimonianza appaia particolarmente affidabile, in quanto proveniente da un soggetto all'epoca dei fatti impiegato presso la medesima quale gestore delle commesse Pt_1 inerenti il cantiere in oggetto e dei rapporti tra la società attrice ed
– ed in relazione al quale la medesima Controparte_1 difesa attorea non ha sollevato dubbi di inattendibilità o parzialità, non risultando peraltro contenziosi passati o in corso tra il e l'ex Tes_1 datrice di lavoro. Peraltro, la descrizione dei rapporti così operata trova ulteriore conferma nelle testimonianza di , dipendente di Tes_2 Controparte_1 negli anni 2018 e 2019 (quindi all'epoca dei fatti), la quale,
[...] riconoscendo gli O.D.A. (all. nn. 2, 3, 4 comparsa di costituzione e risposta), riferiva che “quando la faceva il distacco con Pt_1 CP_1 chiedeva di fatturare le eccedenze su altri cantieri” (cfr. verbale di udienza pag. 7 di 19 del 09.09.2021). Confermava, inoltre, la teste le modalità di gestione della contabilizzazione delle ore “extra – distacco” da parte dei vertici della come già descritte dal , precisando di avere Parte_1 Tes_1 personalmente letto i messaggi che arrivavano da , con i Parte_2 quali erano fornite le indicazioni su come redigere le fatture. E ancora, le circostanze riferite sono ulteriormente corroborate dai documenti allegati nn. 24 e 26 della produzione attorea, ovvero dai modelli UNILAV inerenti tutti i rapporti di distacco intercorsi tra le odierne parti, dai quali emerge come unica sede di lavoro “strada provinciale n. 7 c/o Nuovo Ospedale di Alba”. D'altra parte, si evidenzia come i medesimi testi di parte attrice Per_2
e (cui faceva espresso riferimento il , quali
[...] Parte_2 Tes_1 vertici di cfr. verbale dell'udienza del 09.09.2021) Parte_1 escludevano che i lavoratori distaccati dalla odierna convenuta lavorassero presso altri cantieri, se non quello di Alba – Bra (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). Di guisa che, sia che si acceda alla tesi di parte attrice, secondo la quale gli importi di cui alle indicate fatture non sarebbero dovuti in quanto aventi ad oggetto, in parte, prestazioni illecite ed, in parte, prestazioni mai rese, sia che si acceda alla tesi della convenuta, secondo la quale tutte le fatture sopra elencate avrebbero ad oggetto ore “extra contratto” relative al cantiere di Alba – Bra, in ogni caso le relative domande riguarderebbero i rapporti contrattuali intercorsi tra le due società, che sarebbero consistiti (ad avviso di entrambe le difese) nel solo distacco di manodopera per il cantiere del Nuovo Ospedale di Alba. Ed allora, in aderenza all'insegnamento sopra citato quanto all'azione di ripetizione di indebito (valevole, altresì, per l'azione di accertamento negativo), l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (cfr. C. 453/2007, e, più di recente, nella giurisprudenza di merito cfr. A. Firenze 15.9.2010; in termini, più di recente, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/10/2015, n. 20391; Cass. civ. Sez. III, 20/04/2005, n. 8248; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/05/2002, n. 7507). Ne discende che, in relazione alle fatture nn. 21 e 49/2018, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, dal momento che il forum contractus va nuovamente individuato in Fiano Romano, quale luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c. – dovendosi fare riferimento al rapporto obbligatorio in esecuzione del quale ratione temporis le prestazioni sarebbero (o non) state eseguite, di cui ai primi due contratti di distacco del 24.01.2018 e del 30.03.2018 (sottoscritti, come sopra visto, appunto in Fiano Romano).
pag. 8 di 19 L'eccezione di incompetenza ex artt. 19 e 20 c.p.c. deve, inoltre, essere rigettata in relazione alle ulteriori fatture nn. 6, 8, 12, 13, 25, 37, 48, 49, 54/2019 – seppure, con riguardo alla relativa collocazione temporale, il rapporto obbligatorio in esecuzione tra le parti cui deve farsi riferimento va rinvenuto nel terzo contratto di distacco con decorrenza dal 14.01.2019 al 30.06.2019, sottoscritto, ai fini dell'individuazione del forum contractus, in Verduno (CN) – cfr. all. n. 7 atto di citazione. Quanto, tuttavia, al forum destinatae solutionis, occorre individuare, secondo le regole generali, il luogo nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione del rapporto, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, ovvero, nella presente vicenda, l'obbligazione di pagamento da parte della società distaccataria. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1182 c.c., richiamato dall'art. 20 c.p.c., limita la regola della portabilità delle obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro alla sola ipotesi di obbligazioni aventi ad oggetto, sin dall'origine, una prestazione in danaro liquida ed esigibile (cfr. C., S.U., 17989/2016; C., S.U., 9214/1987; C. 403/1990; C. 7516/1986. Per un'applicazione concreta cfr. T. Catania 2.10.2019; T. Trieste 14.12.2011, G.d.P. Milano 17.10.2019). Nei crediti pecuniari liquidi si ricomprendono, cioè, esclusivamente quei crediti nei quali la somma di danaro sia già determinata nel suo ammontare ovvero sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico (cfr. da ultimo, C. 39028/2021) e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Quando, invece, la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l'art. 1182, 4° co., c.c. (cfr. C. 22326/2007; C. 6265/2004; C. 8121/2003; C. 7021/2002; C. 10226/2001). Al riguardo, si evidenzia che, in base al contratto in atti (cfr. all. n. 7 atto di citazione), le parti convenivano quanto segue:
Articolo 13 Il Distaccatario si obbliga a rimborsare al Distaccante tutti i costi da quest'ultimo sostenuti per il predetto personale distaccato (oneri diretti ed indiretti) secondo quanto risulterà, analiticamente, dalla relativa documentazione di spesa riferita all'effettiva presenza del personale distaccato presso l'Unità Produttiva del Distaccatario. La suddetta documentazione di spesa, sarà prodotta dal Distaccante ed accettata dal Distaccatario previa verifica della stessa. Oltre i citati costi il Distaccatario null'altro dovrà corrispondere al Distaccante per il distacco del personale. Le parti precisano che on ricorr una presazione soggetta ad IVA, in base all'art.15, comma 1, n.3 del DPR 633/72 e all'art.8, comma 35, L.67/88. Ebbene, dall'analisi della disposizione contrattuale di riferimento, emerge come l'obbligazione di pagamento non possa definirsi liquida, secondo l'insegnamento da ultimo impartito da Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-09- 2016, n. 17989, laddove l'ammontare della somma dovuta non risulta direttamente nè indirettamente dal titolo, giacchè le parti non indicano il pag. 9 di 19 criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata, limitandosi a fare rinvio a quanto indicato nella documentazione di spesa riferita all'effettiva presenza del personale distaccato presso l'unità produttiva. Siffatta dicitura, come evidente, non consente di ritenere l'obbligazione portabile ai sensi del co. III dell'art. 1182 c.c., nemmeno accedendo ad una lettura più ampia del concetto di “obbligazione liquida”, ove si evidenzia come, non essendo previsto nel contratto un coefficiente di spesa per ora/giornata impiegata presso l'unità produttiva, non è possibile determinare le somme dovute mediante un'operazione matematica, moltiplicando tale dato oggettivo per il numero di personale impiegato ed ore lavorate presso il cantiere, come risultante dalla documentazione di spesa. D'altronde, nel senso della natura non liquida del credito depongono, altresì, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società convenuta (cfr. verbale del 15.04.2019), il quale, con riguardo alle modalità di contabilizzazione delle ore ordinarie ed “extra distacco”, riferiva che
“ogni mese facevamo il conto del cantiere con il cliente, ovvero il conto delle ore fatte presso il cantiere per quel mese. Quindi, facevo il costo di distacco e le relative fatture;
attendevo quindi che mi chiedessero come fatturare i lavori extra, ovvero ore straordinarie svolte dagli stessi lavoratori distaccati (e comunque risultanti dagli orari di entrata e di uscita dei cantieri)” (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). In sostanza, sia con riferimento alle ore strettamente rientranti nel contratto di distacco, sia con riguardo alle ore (asseritamente) lavorate “extra distacco”, la quantificazione degli importi dovuti dalla era svolto in Parte_1 contraddittorio con la società convenuta, sulla base delle rilevazioni della presenza del personale in cantiere. Tuttavia, non essendo indicati nel contratto il coefficiente di spesa per ora/giornata impiegata presso l'unità produttiva per ogni lavoratore né i nominativi dei lavoratori, il numero, le relative mansioni, il contratto collettivo nazionale di riferimento, non è possibile determinare le somme dovute mediante un'operazione matematica. Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 1182 co. IV c.c. che fa riferimento al criterio del domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione (C. 2596/1994), ovvero alla sede legale della ubicata, anch'essa, in Fiano Romano, via del Commercio Parte_1 s.n.c. (cfr. visura all. n. 1 atto di citazione). Dalle soprastanti considerazioni, dunque, deriva il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale con riguardo a tutte le domande proposte dall'attrice. Nel merito, le odierne domande sono volte a dichiarare non dovute le somme relative alle fatture contestate, in base ad un triplice ordine di rilievi: (i) lavorazioni non eseguite, non essendo il personale distaccato mai stato presente presso i cantieri indicati;
(ii) oggetto illecito delle prestazioni pag. 10 di 19 di manodopera, in quanto svolte al di fuori dei requisiti di legge previsti per il distacco o la somministrazione;
(iii) prestazioni mai rese. Quanto al primo ordine di contestazioni – riguardante le fatture nn. 25/2019, 37/2019, 48/2019, 49/2019, 54/2019, 49/2018, 12/2019, 13/2019 – si richiama la ricostruzione sopra effettuata, quanto ai rapporti tra le due società ed alle modalità di fatturazione delle prestazioni effettuate, alla luce delle testimonianze rese dai testi e e dei riscontri Tes_1 Tes_2 offerti dai documenti allegati nn. 24 e 26 della produzione attorea, ovvero dai modelli UNILAV inerenti tutti i rapporti di distacco intercorsi tra le odierne parti. La circostanza che, con riguardo alla manodopera fornita da alla odierna attrice in relazione all'unità Controparte_1 produttiva di Alba – Bra, in base ad accordi verbali tra le parti ed alle conseguenti direttive orali o telefoniche impartite dalla dirigenza della la quota eccedente il distacco contrattualizzato fosse imputata Parte_1 ad un altro cantiere oppure come noleggio attrezzature/materiali/rimborsi kilometrici, rende assolutamente irrilevante – quale dato estintivo della pretesa creditoria portata dalle fatture contestate – il semplice fatto che gli impiegati della società convenuta non abbiano lavorato presso i cantieri indicati nei suddetti titoli. D'altronde, siffatta circostanza è ulteriormente confermata dal raffronto tra le fatture emesse ed il contenuto del documento all. n. 5 alla comparsa di costituzione, recante gli screenshot di una conversazione via whatsapp intercorsa tra (socio munito della procura Parte_2 Parte_1 per la firma per gli atti amministrativi;
cfr. verbale di udienza del 15.04.2021) e (l.r.p.t. di , Persona_3 Controparte_1 dalla quale emerge come il primo fornisse specifiche indicazioni quanto alle modalità di fatturazione delle prestazioni rese (indicazioni pedissequamente rispettate, come evidente dal confronto con l'imputazione delle fatture all. nn. 15 e 16 dell'atto di citazione). Sul punto, si osserva come le contestazioni sollevate dalla difesa attorea, in ordine al documento all. n. 5 alla comparsa di costituzione, siano state tardivamente svolte solamente in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., laddove il disconoscimento circa la provenienza e la genuinità dello screenshot avrebbe dovuto essere effettuato in sede di prima udienza di trattazione. Si ricorda, inoltre, che se la copia stampata della conversazione attraverso “screenshot” della stessa costituisce una “riproduzione meccanica” al pari di una fotocopia (cfr. Cass. n. 49016 del 2017) e può essere considerata prova solo se non viene contestata dalla controparte;
tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che tale contestazione deve essere accompagnata da specifiche motivazioni che la giustifichino (ad esempio, attinenti la mancanza di data ovvero l'incongruenza/contraffazione di alcune parti) – rilievi assolutamente non sollevati dalla difesa attorea né ricavabili d'ufficio dal Giudice. E ancora, preme evidenziare come la difesa attorea non abbia provveduto a contestare gli Ordini di Acquisto all. nn. 2, 3, 4 comparsa di costituzione, i pag. 11 di 19 quali recano – in maniera conforme alla ricostruzione dei rapporti sinora operata ed, in particolare, quanto all'O.D.A. n. 3904, al contenuto dei messaggi di cui allo screenshot all. n. 5 atto di citazione – l'imputazione della fatturazione delle lavorazioni “extra distacco” su cantieri diversi. Ed invero, siffatto modus operandi è reso evidente dal raffronto tra gli Ordini di Acquisto all. nn. 2, 3, 4 comparsa di costituzione, le corrispondenti fatture nn. 25 e 37/2019 (all. nn. 15 e 16 produzione attorea), lo scambio mail avene ad oggetto i medesimi O.D.A. come modificati su richiesta della distaccataria (all. n. 23 16 produzione attorea) e lo screenshot di cui al documento all. n. 5 comparsa di costituzione – i quali ulteriormente consentono di ritenere dimostrato che i vertici della fornivano Parte_1 oralmente o telefonicamente alla odierna convenuta le istruzioni concernenti la contabilizzazione e fatturazione delle ore di lavoro svolte dalla manodopera distaccata, recante l'indicazione di altri cantieri ovvero diversa causale, al fine di giustificare il monte ore in eccesso rispetto al contratto di distacco. Le numerose e coerenti risultanze sinora analizzate consentono di ritenere superabili, ad avviso del Tribunale, le testimonianze di e Persona_2
, entrambi soci della e, pertanto, portatori di Parte_2 Parte_1 un interesse personale che ne rende dubbia la piena attendibilità. D'altra parte, si ribadisce come entrambi i testi dell'attrice abbiano escluso la circostanza che lavoratori distaccati dalla Controparte_1 abbiano lavorato presso cantieri diversi da quello di Alba – Bra – dato coerente con quanto sinora riferito. Inoltre, il teste riferiva di non Per_2 occuparsi del lato amministrativo e, dunque, della fatturazione delle ore lavorate, del quale si occupava, tra gli altri addetti, Parte_2 precisando di “presumere” che, in relazione a talune fatture, potesse impartire istruzioni come mostrato nello screenshot all. n. 5 comparsa di costituzione. Quanto al conteggio delle ore, del quale il riferiva di Per_2 occuparsi personalmente, si evidenzia come il fatto che il teste abbia escluso che siano state effettuate ore extra rispetto a quelle registrate nel cantiere nulla rileva nella vicenda in esame – laddove la contestazione svolta dalla difesa convenuta attiene, piuttosto, alla modalità di imputazione in fattura di talune delle ore registrate (e non al monte ore in sé). In sostanza, la testimonianza del in parte conferma gli assunti della Per_2 ed in parte ha ad oggetto aspetti non Controparte_1 dirimenti della questione in esame. Quanto al , il medesimo socio affermava di “non ricordare” di Pt_2 avere inviato i messaggi di cui allo screenshot all. n. 5 comparsa di costituzione, specificando che “se li ho inviati l'indicazione della commessa era sbagliata in quanto non attinente al lavoro svolto dalla e che CP_1
“non ricordo questo scambio di messaggi;
c'erano anche altri cantieri, potrei aver sbagliato fornitori. Comunque era solo un messaggio whatsapp, non una vidimazione di ordine;
ho molte comunicazioni informali con i pag. 12 di 19 nostri fornitori” (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). Il teste, dunque, non ha disconosciuto formalmente lo screenshot prodotto, limitandosi a riferire di non ricordare lo specifico scambio e di essere probabilmente incorso in un errore – confermando, in ogni caso, la pratica di comunicazioni informale con i fornitori. D'altra parte, evidenzia il Tribunale come l'ipotesi di un errore riferita dal appaia Pt_2 scarsamente credibile, considerate le ulteriori e concordi risultanze istruttorie sopra analizzate, la qualità di socio munito di delega di firma per gli atti amministrativi del teste nonché il fatto che nello scambio di messaggi in questione l'imputazione asseritamente errata sul Centro Commerciale Da Vinci è svolta per ben due volte (nel luglio e nell'ottobre 2019) e trova preciso riscontro nelle fatture allegate dalla medesima difesa attorea (nn. 15, 16 e 17 atto di citazione). Quanto, infine, alle modalità di contabilizzazione delle ore, si ribadiscono le valutazioni già svolte con riguardo alla testimonianza del . Per_2 Le considerazioni che precedono, pertanto, conducono a ritenere infondato il primo ordine di contestazioni. Ancora, l'attrice ritiene non dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 3, 4, 13 e 49/2018 e 12, 13, 25, 37, 48, 49, 54/2019, – in ragione dell'asserito oggetto illecito delle prestazioni di manodopera, in quanto svolte al di fuori dei requisiti di legge previsti per il distacco o la somministrazione. Sul punto, si osserva, in primo luogo che, affinché si configuri un distacco, l'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 richiede la sussistenza di tre requisiti di legittimità: l'interesse del datore di lavoro distaccante a che il proprio dipendente presti la sua opera a favore di un terzo;
la temporaneità del distacco;
lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Quanto al primo requisito – la cui asserita insussistenza è lamentata dalla difesa attorea - l'art. 30 citato si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve “soddisfare un proprio interesse”, ovvero un interesse di natura economica e non, ad esempio morale o solidale, che non derivi da stabili esigenze produttive o organizzative. Al riguardo, e venendo alle specifiche censure mosse dalla difesa attorea quanto al dichiarato interesse alla salvaguardia occupazionale di cui al primo contratto di distacco (all. n. 3 atto di citazione), si osserva che il Ministero del Lavoro, con circolari n. 3/2004 e n. 28/2005, ha escluso che il distacco possa essere giustificato da un mero interesse lucrativo al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui (che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro), vietando che l'eventuale rimborso corrisposto dal distaccatario al distaccante dei costi afferenti al lavoratore possa superare “quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante”. Quanto, invece, alla “salvaguardia occupazionale”, la richiamata Circ. Min. Lavoro 24/6/2005, n. 28 ha ritenuto lecito il distacco del lavoratore in alternativa ad una procedura di cassa integrazione guadagni per pag. 13 di 19 contrazione dell'attività produttiva, al fine di salvaguardare il patrimonio professionale del lavoratore e, pare anche di scongiurare eventuali dimissioni da parte dei lavoratori. Tale impostazione è peraltro coerente con il parere che lo stesso Ministero ha dato in sede di Interpello, Min. Lav. 11/7/2005, Prot. n. 1006, in relazione alla compatibilità con la normativa sul distacco dell'art. 96 del C.C.N.L. – norma che prevede la possibilità del distacco del lavoratore, con il consenso del medesimo, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante anche con riguardo alla salvaguardia delle professionalità. Tale impostazione, peraltro, è stata di recente adottata dalla Corte Di Cassazione – Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18959, la quale ha ritenuto ravvisabile l'interesse del distaccante nella utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente. In sostanza, se certamente il distacco non può essere giustificato in ragione di un mero interesse lucrativo al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui – tanto che il rimborso dei costi afferenti al lavoratore non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante – tuttavia l'esigenza di impiegare i dipendenti a fronte della momentanea impossibilità di occuparli aliunde e, dunque, di una momentanea crisi dell'attività, può rappresentare il requisito soggettivo di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003. Tale esigenza appare correttamente manifestata nel contratto in atti, laddove, a pag. 1, è specificato quanto segue: Il Distaccante ha dimostrato la momentanea impossibilità occupazionale dei lavoratori dipendenti che, peraltro, trova giustificazione nell'allegato verbale di accordo ed il Distaccatario ha momentanea necessità di manodopera la sua Unità Produttiva;
E che: nella più ampia categoria degli interessi economici produttivi dell'impresa può rientrare la salvaguardia occupazionale delle professionalità dei lavoratori distaccati. Inoltre, si evidenzia ulteriormente: (i) come i medesimi lavoratori abbiano implicitamente avallato la bontà e la fondatezza dell'intento dichiarato, non opponendosi ai provvedimenti datoriali – non risulta, infatti, allegata né tantomeno documentata alcuna opposizione ad opera dei lavoratori distaccati;
(ii) che parte attrice non ha allegato né tantomeno documentato che il rimborso corrisposto al distaccante dei costi afferenti al lavoratore abbia in concreto superato quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante – sicchè le censure mosse dalla parte attrice (peraltro, parte del medesimo contratto di distacco, quale distaccataria) non appaiono fondate, quanto alla legittimità del distacco. In secondo luogo, non condivisibili si palesano le conseguenze, in punto di natura indebita dei rimborsi fatturati, che la difesa attrice trae dall'asserita illegittimità del distacco. Ed invero, dalla carenza dei requisiti di legittimità del distacco il legislatore fa discendere il diritto del lavoratore distaccato a pag. 14 di 19 chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze del datore di lavoro distaccatario che ne ha utilizzato la prestazione (ex art. 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003) nonché sanzioni pecuniarie in capo all'utilizzatore ed al somministratore (in seguito alla depenalizzazione disposta dal D.Lgs. n. 8/2016 a far data dal 6 febbraio 2016). Al contrario, l'illegittimità/irregolarità del distacco non comporta, nei rapporti tra le parti, la non debenza dei rimborsi per il costo dei lavoratori effettivamente distaccati (o somministrati), non essendo viceversa in discussione che i predetti lavoratori abbiano svolto attività presso il cantiere di Alba – Bra sotto le direttive di per effetto degli Parte_1 accordi tra le due società. In altre parole, l'eventuale irregolarità/illegittimità dello schema contrattuale cui entrambe le società hanno fatto ricorso non fa venire meno una giustificazione allo spostamento patrimoniale che si assume indebito e che risiede – in ogni caso – nell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti della distaccante in favore della società distaccataria, presso l'unità produttiva indicata nel contratto. Le medesime considerazioni devono richiamarsi con riguardo alla asserita nullità dei rapporti intercorsi tra le due società – come denunciato dalla difesa attrice in sede di comparsa conclusionale – per violazione dell'art. 118, D.Lgs. 163/06 e dell'art. 21, L. 646/1982. Anche in questo caso, infatti, l'eventuale illegittimità dello schema contrattuale cui entrambe le società hanno fatto ricorso non comporta la natura indebita del pagamento, la cui causa risiede – in ogni caso – nell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti della in favore della Controparte_1 società attrice, presso l'unità produttiva indicata nel contratto. Le considerazioni sinora svolte, dunque, conducono a ritenere infondato, altresì, il secondo ordine di contestazioni. Quanto, infine, alle prestazioni mai rese di cui alle fatture nn. 21/2018 e 6 e 8/2019, ritiene il Tribunale che la ricostruzione sopra esposta quanto alle modalità di imputazione delle fatture, alla luce di tutte le risultanze istruttorie vagliate, consenta di ritenere superabile l'eccezione relativa alla prima fattura, recante ad oggetto “vendita di materiale come da Vostro ordine di acquisto” (cfr. all. n. 10 atto di citazione) ad alla terza fattura, recante ad oggetto “esecuzione di lavori di montaggio di corpi illuminati presso il cantiere Centro Commerciale Fiumara – Genova” (cfr. all. n. 12 atto di citazione) – né, d'altronde, la difesa attorea ha articolato specifico capitolo di prova orale sul punto. In ordine alla fattura n. 6/2019, recante ad oggetto lo svolgimento di specifici lavori presso il cantiere di Alba – Bra (cfr. all. n. 11 bis atto di citazione), si osserva come il documento all. n. 22 produzione attorea (dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte) nulla rilevi ai presenti fini, posto che le lavorazioni svolte sul cantiere, presso il quale la era appaltatore di specifici lavori di fornitura e prestazioni, Parte_1
pag. 15 di 19 erano effettuate dalla esecutrice dell'impianto, avvalendosi, altresì, dei lavoratori distaccati dalla In altri termini, Controparte_1 la società quale appaltatrice di determinate lavorazioni, Parte_1 correttamente risultava esecutrice dell'impianto e, dunque, tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, indipendentemente dal fatto che si avvalesse o meno di manodopera distaccata. Vedasi, in questo senso, quanto ribadito dal teste di parte attrice , il quale precisava che “non Per_2 c'erano lavori svolti dalla ma lavori svolti dalla con CP_1 CP_3 (anche) personale distaccato (cfr. verbale di udienza del CP_1 15.04.2021). Inoltre, richiamata la ricostruzione sopra esposta quanto alle modalità di imputazione delle fatture, si evidenzia come il medesimo teste di parte attrice abbia riferito, quanto alle lavorazioni di cui alla fattura n. Per_2 6/2019, che “la si è occupata di tutte le lavorazioni dell'ospedale, CP_3 incluse quelle relative ai circuiti;
che poi alcuni operai distaccati siano stati adibiti a tali lavorazioni non lo escludo, ma sia queste come altre” (cfr. verbale di udienza del 15.04.2021). In conclusione, anche tale ultimo rilievo svolto dalla difesa attorea deve ritenersi infondato alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione sopra analizzata. Infine, è opportuno evidenziare come le censure mosse dalla odierna attrice siano ulteriormente sconfessate dalla tempistica con la quale sono state contestate le fatture oggetto della presente domanda – laddove la contestazione della con Parte_1 comunicazione del 17.02.2020 faceva seguito ai diversi solleciti di pagamento, per un totale pari ad € 198.682,84 per sorte capitale, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, svolti dalla odierna convenuta con pec del 08.11.2019, 04.12.2019, 08.01.2020 (cfr. all. n. 20 produzione attorea). Sicchè, la presente azione – volta a dichiarare come non dovuti gli importi complessivi di € 158.320,13 – appare effettivamente finalizzata ad ottenere una compensazione pressoché totale dei crediti ingiunti. Le soprastanti considerazioni conducono, pertanto, al rigetto della presente domanda ed alla condanna dell'istante ex art. 96 c.p.c. per avere ella stessa effettivamente proposto le odierne domande con mala fede o con colpa grave – alla luce di tutto quanto sopra osservato quanto alla contraddittorietà tra la ricostruzione fornita nell'atto di citazione e quanto emerso dal raffronto tra la documentazione fornita da entrambe le parti e le affermazioni dei testimoni;
quanto alla manifesta infondatezza della censura relativa alla illegittimità del contratto di distacco, peraltro sottoscritto dalla medesima attrice onde avvalersi, per l'esecuzione delle prestazioni di cui era assuntrice, della manodopera fornita dalla
[...]
quanto alla circostanza che la Controparte_1 Parte_1 provvedeva per la prima volta a contestare le fatture in oggetto solo in seguito ai numerosi solleciti di pagamento svolti dalla odierna convenuta. Sul punto, ritiene il Tribunale di fare ricorso, quanto alla liquidazione pag. 16 di 19 equitativa del danno, ai parametri di cui alle Tabelle Milanesi, che liquidano l'importo al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, eventualmente aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Collegio, accogliere il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 277/2022, resa inter partes, in data 23.05.2022 dal Tribunale Civile di Rieti, Giudice Dott.ssa Francesca Sbarra, depositata in Cancelleria in data 25.05.2016, 1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta e, dunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria in riferimento alle fatture nn. 25/19, 37/19, 48/19, 49/19 e 54/19 e pertanto che nulla è dovuto dall'Attrice per i titoli indicati;
- accettare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni asseritamente rese dalla Convenuta in riferimento alle fatture nn. 21/18, 49/18, 6/19, 8/19, 12/19 e 13/19 e, per l'effetto, condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per la somma di € 108.570,12, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la nullità delle prestazioni asseritamente rese Convenuta in riferimento alle fatture nn. 3/18, 4/18 e 13/18, e per l'effetto condannare la Convenuta medesima alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 per la somma complessiva di € 49.750,01, ovvero nella misura, anche maggiore o minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia;
- accettare e dichiarare la malafede della Convenuta nel percepimento delle somme e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo, oltre i frutti di cui all'art. 2033 c.c.;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento ex art. 2033 c.c. della mala fede di Controparte, condannare la Convenuta al pagamento degli interessi a decorrere dal giorno della domanda e sino a quello di effettivo soddisfo;
1. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa in favore della Convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima Convenuta ad indennizzare la della diminuzione patrimoniale subita Pt_1 quantificabile in € 158.320,13 ovvero nella misura, anche maggiore o pag. 17 di 19 minore, accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi a decorrere dal giorno del pagamento e sino a quello di effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO dichiarare la compensazione dei crediti eventuali maturati dalla Convenuta con i debiti dalla stessa dovuti in favore dell'odierna Attrice, per le ragioni esposte in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15,00%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'avv. Sarra antistatario di causa. Si insiste nelle istanze istruttorie formulate nel primo grado del presente giudizio”.
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il gravame proposto da poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza gravata n. 277/2022, pubblicata in data 25.05.2022, Tribunale di RIETI Sez. Civile, Dott.ssa SBARRA, RG 405/2020; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, oltre oneri di legge;
disponendo, ex art. 93 I comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.”
§ 4. – All'udienza dell'11/7/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Rieti, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 18/7/2025.
pag. 18 di 19 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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