TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC CE Presidente dott.ssa LL AM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1147/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Ines Trapani, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Caterina D'Amato, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26/11/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo normativamente previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 12-
15/3/2021 del Tribunale di Palermo, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la
1 ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. e rimettere la causa in istruttoria per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e la definizione delle ulteriori domande.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 15/6/1996 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996 al n. 46, parte II, serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa, in copia autentica, al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 27 novembre 2025.
Il Presidente
SC CE
Il Giudice rel. ed est.
LL AM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
2