Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 5244
CASS
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Accolto
    Realizzazione di costruzione in violazione delle distanze e alterazione del regime di scolo delle acque

    La Corte di Appello ha ritenuto che il muro realizzato dalla convenuta abbia alterato il piano di campagna preesistente, il dislivello tra i fondi e il regime di scolo delle acque meteoriche, qualificandolo come nuova costruzione.

  • Accolto
    Richiesta di rimozione del terrapieno

    La Corte di Appello ha interpretato la domanda di rimozione del terrapieno come tesa ad ottenere la rimozione del muro di contenimento dello stesso, confermando le statuizioni del primo giudice in tema di ripristino.

  • Rigettato
    Nullità della CTU per acquisizione documenti d'ufficio

    La Corte ha ritenuto che il consulente tecnico possa acquisire direttamente presso gli uffici tutti i documenti necessari per rispondere al quesito, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Ha inoltre evidenziato che la documentazione acquisita era necessaria per verificare la sussistenza dei fatti allegati dalle attrici.

  • Rigettato
    Mancata certezza sulla modifica del piano di campagna e scolo acque

    La Corte ha ritenuto che la conclusione del CTU fosse espressa in termini di 'estrema probabilità', quasi-certezza, e che la differenza di altezza del muro rispetto ai piani di campagna sia stata ritenuta non naturale ma artificiale. Ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui il muro di contenimento tra fondi a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione soggetta agli obblighi di distanza.

  • Rigettato
    Il muro non è un muro di cinta ma una costruzione soggetta a distanze

    La Corte ha affermato che l'art. 878 c.c. esclude il muro di cinta dall'obbligo di rispettare le distanze solo se è un muro isolato. Quando il muro assolve la funzione di contenere un dislivello tra due fondi, esso si configura come costruzione ed è assoggettato al rispetto delle disposizioni in tema di distanze. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il muro di cinta posto sul confine tra due fondi a dislivello, quando l'andamento del piano di campagna è stato modificato dall'uomo, assolve la funzione di contenere un terrapieno artificiale e va equiparato a un muro di fabbrica.

  • Accolto
    Mancata indicazione della norma locale applicabile

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, poiché la Corte di Appello non ha dato conto della norma locale ritenuta applicabile, limitandosi ad affermare che il P.R.G. imponeva un distacco minimo di 5 metri, senza specificare la fonte né il contenuto della disposizione.

  • Rigettato
    Interpretazione della domanda come riferita al muro di contenimento

    La Corte di Appello ha interpretato la domanda di rimozione del terrapieno come riferita alla rimozione del muro di sostegno, poiché il terrapieno era stato descritto come 'costituito da un muro di sostegno'. Ha affermato che l'identificazione del 'bene della vita' in relazione al quale viene invocata tutela è attività riservata al giudice di merito.

  • Rigettato
    Modalità di ripristino assorbite dalla parziale accoglimento del terzo motivo

    La censura è stata ritenuta assorbita dal parziale accoglimento del terzo motivo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la legittimità dell'opera, individuare la normativa locale applicabile e, ove ne ravvisi la illegittimità, precisare le modalità del ripristino.

  • Rigettato
    Compensazione spese assorbita dall'accoglimento parziale del terzo motivo

    La doglianza è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento parziale del terzo motivo. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sul governo delle spese dell'intero giudizio di merito e di legittimità.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da Maria Antonietta Poggetti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale aveva parzialmente accolto l'appello della Poggetti contro una decisione del Tribunale di Viterbo. La controversia originava da una domanda delle sorelle Maria e Laura Faccini, proprietarie di un terreno confinante, volta a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi a causa della realizzazione da parte della Poggetti di un terrapieno artificiale con muro di contenimento e bocchette di scolo delle acque meteoriche. Le attrici lamentavano la violazione delle distanze legali e l'alterazione del regime di scolo delle acque. La convenuta, costituendosi, aveva resistito alla domanda, negando l'alterazione del piano di campagna e sostenendo che le opere avessero solo irregimentato le acque, e che il muro fosse di confine e non soggetto alle distanze se di altezza inferiore a tre metri. Il Tribunale aveva accolto la domanda delle attrici, condannando la Poggetti al ripristino. La Corte d'Appello, pur rigettando l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla Poggetti, aveva confermato la natura di nuova costruzione del manufatto, ritenendo che avesse alterato il piano di campagna, il dislivello e il regime di scolo delle acque, e interpretando la domanda di rimozione del terrapieno come volta alla rimozione del muro di contenimento. La Corte distrettuale aveva accolto l'appello solo in relazione alla pronuncia di ripristino del confine preesistente, non oggetto di specifica domanda. La Poggetti, nel suo ricorso per cassazione, aveva articolato sei motivi di impugnazione, lamentando, tra l'altro, la nullità della sentenza per errata gestione della CTU, la violazione delle norme sulle distanze e sui muri di cinta, l'errata interpretazione della domanda attorea e l'errata statuizione sulle spese.

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo infondata la censura sulla CTU e inammissibile, per doppia conforme, la deduzione del vizio di omesso esame. Ha altresì rigettato il secondo motivo, confermando la valutazione della Corte d'Appello circa l'alterazione del piano di campagna e del regime di scolo, e ribadendo che anche la semplice accentuazione del dislivello naturale comporta l'assoggettamento del muro alle norme sulle distanze. Il terzo motivo è stato parzialmente accolto, in quanto la Corte d'Appello non aveva indicato la norma locale applicabile, limitandosi a un richiamo generico. Tale accoglimento ha comportato l'assorbimento, in parte, del quarto e del quinto motivo, relativi alla rimozione del muro anziché del terrapieno e alla mancata indicazione delle modalità di ripristino. Il sesto motivo, concernente la compensazione delle spese, è stato dichiarato interamente assorbito. In definitiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la fattispecie alla luce della normativa locale applicabile e verifichi la legittimità dell'opera realizzata dalla ricorrente, precisando, se del caso, le modalità del ripristino.

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Commentario1

  • 1Distanze: non basta il riferimento ai “siti internet” per indicare la norma violataAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 5244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5244
Data del deposito : 9 marzo 2026

Testo completo