Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2312
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la notifica dell'atto presupposto è stata effettuata ad un indirizzo PEC errato, rendendo la notifica inesistente e non semplicemente nulla. La Corte ha citato giurisprudenza costante in materia (Cass. n. 13639 del 2010).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2312
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2312
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo