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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2312/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18556/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione CA - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119131164000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2330/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia Delle Entrate - Riscossione, (con ricorso notificato alla pec: Email_2) e la Regione CA (con ricorso notificato alla pec:
Email_3) dopo avere ricevuto in data 23.10.2025 la notifica della cartella di pagamento n° 07120250119131164000 (atto prodromico avviso di accertamento n. 064013082987 - veicolo tg. Targa_1
- che si assume essere stato notificata il 07.07.2023 - l'importo di € 179,47, tassa auto 2020).
La ricorrente assume di non avere mai ricevuto alcuna regolare notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata ed eccepisce pertanto la nullità della stessa, la prescrizione del credito e conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Difensore 1.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - riscossione che ribadisce la legittimità del proprio operato sulla base del ruolo emesso dalla Regione ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza circa la mancata notifica dell'atto presupposto.
La Regione CA non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo risulta una notifica effettuata in maniera irregolare.
Invero, l'atto impugnato è stato notificato all'urp della regione CA e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (contenziosotributario@pec.regione. campania.it).
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente e non la semplice nullità; da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore della resistente Agenzia costituita
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18556/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione CA - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119131164000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2330/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia Delle Entrate - Riscossione, (con ricorso notificato alla pec: Email_2) e la Regione CA (con ricorso notificato alla pec:
Email_3) dopo avere ricevuto in data 23.10.2025 la notifica della cartella di pagamento n° 07120250119131164000 (atto prodromico avviso di accertamento n. 064013082987 - veicolo tg. Targa_1
- che si assume essere stato notificata il 07.07.2023 - l'importo di € 179,47, tassa auto 2020).
La ricorrente assume di non avere mai ricevuto alcuna regolare notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata ed eccepisce pertanto la nullità della stessa, la prescrizione del credito e conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Difensore 1.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - riscossione che ribadisce la legittimità del proprio operato sulla base del ruolo emesso dalla Regione ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza circa la mancata notifica dell'atto presupposto.
La Regione CA non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo risulta una notifica effettuata in maniera irregolare.
Invero, l'atto impugnato è stato notificato all'urp della regione CA e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (contenziosotributario@pec.regione. campania.it).
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente e non la semplice nullità; da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore della resistente Agenzia costituita