Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2025, proposto da Costruzioni Generali Pepe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italferr S.p.A., non costituita in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Asi di Salerno, non costituito in giudizio;
Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L., Metrosalerno S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio VI Visone in Salerno, via Dogana Vecchia 40;
per l'annullamento:
a – del provvedimento di cui all’ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio n. 177 del 16.09.24 emessa dal Dirigente dell’Ufficio Territoriale delle Espropriazioni di RFI spa, conosciuto solo in data 07.11.2024, in uno ai relativi allegati;
b – della nota a firma del Project Manager di Metrosalerno s.c.a.r.l. e del Tecnico Incaricato del 05.11.2024, notificata in uno al decreto sub a) a mezzo racc. A/R in data 07.11.2024, recante comunicazione del decreto di occupazione temporanea ed avviso di immissione in possesso;
c – delle note del Consorzio Eteria scarl RMS-000141-2024/CF/gg del 08.08.2024 e RMS-000150-2024/CF/gg del 30.08.2024, richiamate nel provvedimento sub a) e non conosciute;
d – della nota di cui all’istanza di Italferr S.p.A. n. DIC.PES.0223314.24.U del 16.09.2024, richiamata nel provvedimento sub a) e non conosciuta;
e – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, ove occorra e se lesivi, gli atti approvativi del cronoprogramma dei lavori e delle operazioni da svolgersi sui luoghi occupati, nonché collegati, connessi e conseguenziali, ivi compreso il verbale di immissione in possesso del 03.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., della Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L. e della Metrosalerno S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IC Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27 maggio 2025 e depositato nelle forme e nei termini di rito in pari data, a seguito di trasposizione da ricorso straordinario, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: nell’ambito dell’intervento di ampliamento e prolungamento della linea metropolitana di Salerno fino all’aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi, la GENPA s.r.l. - cui è subentrata in virtù di “atto di fusione per incorporazione” rep. n. 782, racc. n. 582 dell’11.12.2024, a rogito del Notaio Rossella Sgambati – ha ricevuto, in data 07.11.2024, la notifica di una “ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio” n. 177, del 16.09.24, unitamente all’avviso di immissione in possesso per la data del 03.12.2024; le aree oggetto della disposta occupazione, per un totale di mq. 847, sono ricadenti catastalmente nelle particelle 740, 742, 755 e 756 del foglio 51, che identificano suoli inclusi in zona ASI e urbanisticamente classificati nel relativo Piano Regolatore Consortile vigente come zona D4, con destinazione a “Piccola industria – Artigianato – Commercio – Attività Terziarie” (cfr. ce.d.u. in atti di causa); tali particelle fanno a loro parte di un più ampio lotto, della consistenza complessiva di 13 mila mq. circa, interessato da un articolato intervento di trasformazione in corso, che contempla: - la costruzione di un parcheggio automatizzato, autolavaggio self-service, autonoleggio e navette NCC, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, impianto fotovoltaico, relativi uffici, servizi pubblici e spazi coperti per il personale addetto ai lavori, con antistanti aree scoperte destinate a parcheggi a servizio dei vari uffici; - la realizzazione di un opificio con annessi depositi e manufatti destinati a servizio delle attività della Costruzioni Generali Pepe s.r.l., destinato a divenirne la sede legale, amministrativa ed operativa oltre all’intera produzione e lavorazione (sono contemplati, infatti, impianti di frantumazione, depositi e rimesse per la custodia della strumentazione, dei veicoli e degli automezzi della società); l’intero lotto dispone di un unico accesso che si diparte dalla via Noce, tramite un varco carrabile limitato, da un lato, dal muro di confine con l’asse ferroviario e, dall’altro, dal muro delimitante la prospiciente proprietà dell’opificio Cartotecnica Camera, sicché la sua inibizione rappresenta causa di interdizione assoluta di ingresso al lotto; a fronte dello stato dei luoghi rappresentato, l’ordinanza di occupazione temporanea n. 177/2024, come si è potuto più chiaramente appurare in sede di immissione in possesso del 03.12.2024 attraverso le operazioni di picchettamento, dispone la presa di possesso di una fascia di terreno che, a partire dalla via Noce, ingloba l’intero accesso al lotto proseguendo fino alla fine della sua proprietà, longitudinalmente alla linea ferroviaria; l’apprensione temporanea viene espressamente fondata sulle previsioni dell’art. 49 TUEs ma non è dato di sapere quali interventi funzionali a realizzare l’allargamento dell’infrastruttura ferroviaria (scavi, demolizione muri esistenti, pali, tubazioni) siano previsti per realizzare le opere, né precise indicazioni in tal senso sono state fornite dai tecnici all’atto della presa di possesso; sta di fatto che l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio determinerà l’inglobamento nella cantierizzazione dell’area dell’intero accesso al suo lotto oltre ad una cospicua parte dell’area di proprietà, la quale in tal modo si vedrà non solo impedita nella possibilità di avere un ingresso franco e libero alla sua proprietà in conseguenza della perimetrazione dell’area di cantiere, ma anche inibita nella esecuzione degli interventi di trasformazione del lotto produttivo, con conseguente enorme pregiudizio negli investimenti già avviati e negli obiettivi programmati; malgrado la totale sottrazione della disponibilità e del godimento del bene, il provvedimento impugnato vincola all’occupazione tutti i lotti interessati, indistintamente, per un intero triennio, senza parcellizzare la cantierizzazione per lotti e per effettive esigenze di cantiere.
2. Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati, eccependo le seguenti doglianze in diritto:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE – Violazione e falsa applicazione artt. 3, 7 e 8 L. 241/90, artt. 11 e 49 Dpr 327/01 - ECCESSO DI POTERE (violazione giusto procedimento – difetto di istruttoria).
Con il motivo di ricorso in esame, la società ricorrente ha lamentato che, nella specie, non vi sarebbe stata la comunicazione personale dell’avvio del procedimento di occupazione temporanea e che sarebbe stato imposto un termine perentorio di 30 gg, per le osservazioni, decorrente dagli avvisi pubblici.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 49 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 6 E 9 BIS DPR 327/01) – INCOMPETENZA PER DIFETTO DI DELEGA – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO).
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che, nella specie, non risulterebbe richiamata la delega al Consorzio, né sarebbero stati identificati e perimetrati i contenuti ed i limiti della delega, malgrado per legge “vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo”.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 49 DPR 327/01 - ARTT. 1, CO. 2BIS, 3, 6 L. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO).
Con il terzo motivo di ricorso, deducendo eccesso di potere sotto il profilo della non proporzionalità, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento, la parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo non essendovi stata alcuna valutazione (e quindi, nessuna motivazione) circa la possibilità di stabilire una durata inferiore (corrispondente all’effettiva esigenza) della occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, né di scelte alternative.
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 49 E 50 DEL DPR 327/01) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)
Con ultimo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha impugnato e contestato la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea, che si fonderebbe su dati puramente desunti dalla classificazione catastale senza considerare che le aree oggetto della disposta occupazione sono suoli edificatori inclusi in comparto di sviluppo industriale a destinazione produttiva.
3. Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha chiesto l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituita Eteria Consorzio Stabile S.c. a r.l. eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato.
4.1. Si è, altresì, costituita Rete ferroviaria Italiana s.p.a., chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, perché infondata, in fatto e in diritto.
5. All’udienza camerale del 4 dicembre 2025, è emerso che la causa era matura per la decisione in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
6. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
7. In primo luogo, deve essere esaminata, secondo l’ordine di esame delle questioni stabilito da costante giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2011), la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione.
La doglianza è priva di pregio.
Sul punto, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione “…tuttavia, nel caso di specie è pacifico fra le parti che si tratti di occupazione non preordinata all'esproprio, per la quale le S.U. hanno ritenuto la giurisdizione del g.o. se l'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, art. 49, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti. Ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - sarebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, purchè la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo” (Cass. S.U. n. 3167/2011).
7.1. Ora, osserva il Collegio che, nel caso di specie, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che la presente controversia si incentra sulla questione della legittimità dell’utilizzo dell’istituto della occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, previsto dall’art. 49 comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico sulle Espropriazioni per pubblica utilità), alla fattispecie in esame.
Invero, oggetto del ricorso è l’illegittimità del decreto di occupazione temporanea non preordinato all’esproprio n. 177 del 16/09/24 emesso da RFI s.p.a..
“A cascata”, e non scevri di pretese illegittimità “proprie”, si sono impugnati anche gli atti esecutivi.
Dunque, a fondamento del ricorso, la parte ricorrente ha lamentato, fra l’altro, vizi di illegittimità dell’impugnato decreto, eccependo: a) la violazione delle garanzie partecipative; b) la violazione del principio di proporzionalità, per essere stata disposta per una durata non coincidente, anzi esponenzialmente superiore, all’effettivo fabbisogno ed in ogni caso per essere stata pretermessa ogni indagine su soluzioni meno lesive; c) l’erroneità della determinazione dell’indennità di occupazione temporanea.
Pertanto, l’eccezione ad oggetto il difetto di giurisdizione deve essere respinta, avendo la ricorrente avanzato vizi di legittimità avverso l’atto impugnato.
8. Venendo al merito, è opportuno premettere brevi cenni ricostruttivi in tema di occupazione temporanea di cui all’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi, pacificamente, dell’istituto che l’Amministrazione ha inteso applicare nell’adottare il provvedimento impugnato.
La disposizione citata prevede al comma 1 che “L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”.
La disposizione menzionata disciplina una fattispecie di occupazione, contraddistinta dalla circostanza che l’area che ne è oggetto non è destinata all’ablazione definitiva (ed in ciò è l’essenziale tratto distintivo rispetto all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione di cui all’art. 22-bis), in quanto la caratteristica qualificante ed essenziale dell’occupazione ex art. 49 t.u. espr. è la “temporaneità”, connessa alla prospettiva del venir meno della necessità di utilizzazione strumentale del fondo occupato, sicché è nella normale fisiologia dell’istituto la prospettiva della restituzione del bene al titolare.
L’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, dunque, è funzionale alla realizzazione di un’opera pubblica; la “temporaneità” dell’occupazione è connessa con i caratteri della “strumentalità” e della “accessorietà”.
Occorre poi considerare che i requisiti condizionanti la legittimità di un provvedimento reso a norma dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 sono, secondo una giurisprudenza cui il Collegio intende uniformarsi, piuttosto che quelli di “strumentalità e necessarietà dell'occupazione delle aree di proprietà privata rispetto ai lavori da eseguire” come da tesi attorea, quelli della “della "strumentalità" e della "accessorietà", nel senso che, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 … i fondi occupati: a) devono essere strumentali alla esecuzione di lavori / opere pubblici svolti su altro fondo; b) all'esito dei lavori, devono essere restituiti ai legittimi proprietari; c) non devono subire diminuzioni di valore o limitazioni delle facoltà proprietarie senza adeguato indennizzo.
Tale ultima previsione, in particolare, discende da una interpretazione delle norme di cui si tratta alla luce dell'art. 1 del protocollo addizionale 20 marzo 1952 alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (in tema di interpretazione conforme alla CEDU, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 754)" (TAR Lombardia, sez. III, 27 maggio 2015, n. 1266)” [T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, sentenza 7 giugno 2016, n. 6553].
Secondo la linea di pensiero di cui alla predetta pronuncia, la sussistenza dei requisiti della strumentalità e della accessorietà può quindi essere indagata dal G.A. non già sostituendosi esso stesso agli apprezzamenti di merito dell’Amministrazione competente circa quale sia il fondo migliore per l’impianto di un cantiere (o strumentalmente, valutando ab intrinseco la adeguatezza dell’attività istruttoria svolta per pervenire alla scelta finale): bensì – e più limitatamente - soltanto verificando ab extrinseco che “non si tratt(i) di eseguire opere o lavori ben individuati ma piuttosto di mantenere, sui terreni delle ricorrenti, lo "status quo ante", ovvero che “non (sia) prevista nel decreto impugnato (…) l'esecuzione di specifiche opere entro un determinato termine” [ancora T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, sentenza 7 giugno 2016, n. 6553].
Tenuto altresì conto, mutatis mutandis. del formante giurisprudenziale prevalente, alla cui stregua “il merito della scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010 n. 6155), con la conseguenza che la P.A. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie”[ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5492].
9. Alla stregua del quadro legislativo e giurisprudenziale testè ricostruito, va detto che la domanda introduttiva si rivela meritevole di accoglimento.
9.1. Invero, la determinazione cui è pervenuta la R.F.I. s.p.a. deve essere stigmatizzata in nome del fondamentale principio di proporzionalità che deve sempre presiedere all’agire amministrativo.
Com’è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi (Consiglio (Sez. IV, sentenza 22 maggio 2013 n.964).
Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.
In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).
Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali.
In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedimentali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074).
Mentre la ragionevolezza attiene al bilanciamento qualitativo degli interessi (plausibilità e giustificabilità di esso), la proporzionalità riguarda il bilanciamento quantitativo, ossia la misura concreta del potere esercitato (T.a.r. Salerno, Sez. II, sent. 125/2011; n. 3933/2010).
La ragionevolezza, dunque, giustifica l’esercizio del potere in sé considerato (dunque, l’an di esso); la proporzionalità, invece, presupponendo già una scelta qualitativamente ragionevole, ne è parametro di legittimità sotto il profilo quantitativo, riferendosi alla necessità che la scelta sia concretamente posta in essere con l’esercizio di una quantità di potere che sia idonea al perseguimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio per il contrapposto interesse privato che ne è inciso.
La proporzionalità dell’azione amministrativa si connota, pertanto, degli elementi costitutivi della idoneità (in base al quale lo strumento utilizzato deve essere suscettibile di conseguire il risultato del soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito), della necessarietà (secondo cui l’azione deve conformarsi alla regola del mezzo più mite, dovendosi optare per la soluzione che consente di raggiungere il risultato con il minore sacrificio degli interessi coinvolti) e della adeguatezza.
Ragionevolezza e proporzionalità costituiscono, dunque, vincoli sostanziali dell’azione amministrativa, la cui osservanza è necessaria ai fini della legittimità dei provvedimenti in concreto adottati.
La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 3/1993) ha in proposito avuto modo di affermare che, ai fini del sindacato di legittimità, non ci si deve chiedere semplicemente se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve piuttosto chiedere se il sacrificio sia ragionevole, tenuto conto della pluralità di valori coinvolti e della necessità di stabilire un equilibrio tra loro.
9.2. Sulla base della disciplina normativa e dei principi giurisprudenziali sopra esposti, si rivela illegittimo il provvedimento impugnato.
9.3. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che lo scopo dell’occupazione in contestazione è quello di garantire una corretta esecuzione dei previsti lavori ferroviari.
Muovendo da tale premessa e come già statuito in analoga fattispecie (T.A.R. Campania Salerno, sentenza del 9/09/2025, n. 1449; 17/01/2025, n. 128), la scelta di vincolare indistintamente tutti i beni, tutti per l’intero frangente di tre anni e a prescindere dal tempo di concreto utilizzo, non solo non si appalesa idonea a recare un beneficio all’interesse pubblico ma, anzi, si rivela, in concreto, lesiva del predicato canone di proporzionalità in ragione dell’ingiustificata proiezione temporale del sacrificio imposto ai privati.
Vi è più che la presenza in loco di attività direttamente esercitate nei locali commerciali, indispensabili per l’esercizio delle attività insediate nel fabbricato, avrebbe dovuto suggerire una più attenta valutazione circa la percorribilità di strade alternative.
Tale conclusione viene ad essere ulteriormente corroborata dal fatto che la parte ricorrente, nel suo ultimo motivo di gravame, ha rimarcato, nei suoi tratti salienti, che non vi è stata alcuna valutazione (e, quindi, nessuna motivazione) circa la possibilità di stabilire una durata inferiore (corrispondente all’effettiva esigenza), né di scelte alternative.
Del resto, come statuito dalla consolidata giurisprudenza, l’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, nello stabilire che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, individua come presupposti per l’occupazione la strumentalità, la necessità e la provvisorietà: l’area da occupare deve essere strumentale all’esecuzione dell’opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 15/05/2018, n. 2874).
Ferma quindi la riserva di piena discrezionalità che le compete, la R.F.I. s.p.a. su questi profili dovrà motivatamente rideterminarsi, tenendo conto anche delle eventuali sopravvenienze nel frattempo intervenute.
Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato deve essere considerato illegittimo e, conseguentemente, annullato in parte qua.
10. Resta assorbito l’esame dei residui motivi di ricorso.
11. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni e del generale andamento del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti d’interesse di parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
IC Di IN, Referendario, Estensore
LA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di IN | AN AR |
IL SEGRETARIO