Art. 3.
Le indennita' per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1 gennaio 1969.
Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'articolo 38 dell'allegato alla presente legge e' corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1 gennaio 1969, di lire 200 dal 1 gennaio 1970 e di lire 220 dal 1 gennaio 1971. Il compenso suppletivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima e' dovuto nella misura di lire 30 dal 1 gennaio 1969, di lire 60 dal 1 gennaio 1970 e di lire 90 dal 1 gennaio 1971.
I compensi di cui all'articolo 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.
Il compenso festivo di cui all'articolo 52 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1 gennaio 1969, di lire 440 dal 1 gennaio 1970 e di lire 660 dal 1 gennaio 1971.
Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Le indennita' per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1 gennaio 1969.
Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'articolo 38 dell'allegato alla presente legge e' corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1 gennaio 1969, di lire 200 dal 1 gennaio 1970 e di lire 220 dal 1 gennaio 1971. Il compenso suppletivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima e' dovuto nella misura di lire 30 dal 1 gennaio 1969, di lire 60 dal 1 gennaio 1970 e di lire 90 dal 1 gennaio 1971.
I compensi di cui all'articolo 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.
Il compenso festivo di cui all'articolo 52 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1 gennaio 1969, di lire 440 dal 1 gennaio 1970 e di lire 660 dal 1 gennaio 1971.
Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.