Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N° 428/23 r..gl.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nei procedimenti riuniti sub n° 428/23 R.G.L. e vertenti tra
TRA in persona del Presidente, (c.f. Parte_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, P.IVA_1 anche disgiuntamente, dalle avv. Michela Foti (c.f. – avv. C.F._1 [...] E
– fax 090 5724777) e Maria Cammaroto (c.f. Email_1
– t) dell'avvoca- C.F._2 Email_3 tura dell'Istituto, e con loro elettivamente domiciliato anche in Messina Via Arme- ria 1 – appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1
c/da Margio Di Carlo 80, c.f. , rappresentata e difesa da C.F._3 [...]
e per essa dall'avv. Sara Maria Gullotti del Foro Controparte_2 di PA (c.f. ; pec , ed elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Capo D'Orlando, via Consolare Antica 745, pec
– Fax 0941904013- Appellata Email_5
OGGETTO: elenchi anagrafici lavoratori agricoli- appelli avverso le sentenze del
Giudice del lavoro di PA nn° 2254 del 22 dicembre 2022 e 1058 del 24 maggio
2023.
CONCLUSIONI
riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto: - dichiarare controparte Pt_1 decaduta ex art. 22 del d.l. 7/70 (conv. l. 83/70) dal diritto all'iscrizione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2007 e 2008
e per l'effetto, stante l'assenza di uno dei requisiti voluti dalla legge per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola, dichiarare la legittimità e validità
degli indebiti alla signora che è tenuta alla re- Controparte_1 stituzione di quanto indebitamente erogatole a tal titolo. - Rigettare le domande spiegate da controparte nei confronti dell'ente previdenziale. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite e alle competenze professionali del primo e secondo grado di giudizio ex D.M. 147/2022 oltre pronuncia di condanna al risar- cimento del danno ex art. 96 del c.p.c.
:
1. dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello; 2. Controparte_1 confermare nel merito la sentenza impugnata;
3. condannare l' a riconoscere il Pt_1 diritto della appellata al trattamento di disoccupazione agricola per gli anni 2007 e
2008 con cancellazione del contestato indebito;
4. Condannare l' al pagamento Pt_1 delle spese del giudizio di appello, da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiara antistataria;
5. nella denegata ipotesi di soccombenza, compensare le spese di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di PA depositato l'8 settembre 2016 iscritto al n° r.g. 2564/2016, narrava di avere lavorato alle Controparte_1 dipendenze della ditta TE NE NO quale bracciante agricole nell'anno 2008 per 101 giornate da agosto a dicembre, e di avere ricevuto il tratta- mento di disoccupazione agricola anno 2008. Lamentava che, con lettera del 5 no- vembre 2015, l le aveva comunicato di avere accertato non essere dovuta la Pt_1 prestazione, chiedendo la restituzione dell'importo di 3.094,50 euro, per sopravve- nuta cancellazione delle giornate precedentemente iscritte negli elenchi dei lavora- tori agricoli.
Denunciava la tardività della ripetizione e rivendicava la genuinità del rapporto di lavoro con la ditta TE NE chiedendo affermarsi il suo diritto alla prestazione e non dovuta la somma ripetuta.
Nella resistenza dell espletata prova per testi, con sentenza n° 2254 pronun- Pt_1 ciata in data 22 dicembre 2022 il giudice di primo grado ha dichiarato che la ricor- rente aveva lavorato per le 101 giornate di cui in premessa condannando l alla Pt_1 reiscrizione di tale periodo negli elenchi nominativi e al rimborso delle spese di lite alla controparte.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 17 giugno 2023. Nella Pt_1 resistenza della appellata, con ordinanza del 10 ottobre 2024 è stata disposta la ve- rifica sul passaggio in giudicato di tre sentenze.
Con altro ricorso, depositato il 14 ottobre 2023 e iscritto al n° 1588/2017, l Pt_1 ha proposto appello contro la sentenza 1058/23, sempre nei confronti di
[...]
. Il giudizio nasceva da ricorso presentato innanzi sempre Parte_2 al tribunale di PA in data 27 aprile 2017 con il quale la lavoratrice si opponeva N° 428/23 r..gl.
alla ripetizione di indebito del 16 febbraio 2016 per 4.437,95 euro a titolo di inden- nità di malattia nel presupposto dell'avvenuta cancellazione del rapporto alle dipen- denze della ditta TE NE negli anni 2007 e 2008. Anche in detto giudizio il tribunale di PA ha accolto il ricorso e l propone appello, iscritto al Pt_1
n° 714/23 r.g.l., con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle sopra riassunte per l'appello del 17 giugno 2023. Con ordinanza del 13 dicembre 2023 questa Corte ha disposto che la causa venisse chiamata alla stessa data.
Depositate note di trattazione scritta in entrambe le cause entro l'11 marzo 2025, gli appelli sono stati riuniti e decisi mediante deposito del dispositivo entro il ter- mine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio sfociato nella sentenza 2254/2022 il tribunale ha interpretato la do- manda come intesa alla reiscrizione negli elenchi piuttosto che alla declaratoria del diritto alla prestazione temporanea. Ha poi escluso che la lavoratrice fosse incorsa nella decadenza ex art. 22 D.l. 7/1970 ritenendo che tale disciplina fosse stata abro- gata dall'art. 24 D.L. 112/2008. Nel merito ha ritenuto affidabile l'esito della prova per testi, favorevole alla lavoratrice.
Nel giudizio sfociato nella sentenza 1058/2023 il tribunale di PA ha invece dichiarato apoditticamente che non vi è decadenza e ha accolto nel merito basandosi esclusivamente sul contenuto della 2254/22 nonché di altra sentenza (200/2023) di contenuto analogo e riguardante anche l'iscrizione per il 2008.
Nella sentenza 2254/2022 il tribunale è incorso in un manifesto errore di applica- zione della disciplina, non tenendo conto della reintroduzione della decadenza l'art. 38 comma 5 D.L. 98/2011, conv. legge 111/2011, norma che ha diversamente re- golato la notifica dei provvedimenti di cancellazione, eliminando l'onere di comu- nicazione individuale e sostituendolo con quello della pubblicazione sul sito istitu- zionale. La carenza di motivazione di cui alla seconda sentenza non merita poi alcun commento.
In questa sede l evidenzia di avere pubblicato sul proprio sito dal 15 al 30 Pt_1 settembre 2014 la cancellazione attraverso il secondo elenco di variazione 2014.
Sostiene che la appellata non ha mai impugnato in via amministrativa tale provve- dimento, del quale aveva conoscenza legale.
Non risulta in effetti alcuna impugnazione amministrativa della cancellazione. In condizioni normali, la causa dovrebbe finire qui. Resta però il problema del rap- porto fra gli appelli qui riuniti e altri giudizi connessi.
La appellata sostiene che contro la cancellazione, all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, "era già pendente altro ed autonomo giudizio", cioè quello sfo- ciato nella citata sentenza 200/2023 con la quale è stato dichiarato il suo diritto al trattamento di malattia per gli anni 2008 e 2009, con rigetto dell'analoga eccezione N° 428/23 r..gl.
di decadenza.
Questa Corte ha dovuto pertanto ricostruire l'iter di detta sentenza, constatandone
(cfr. attestato art. 124 att. c.p.c. del 28 ottobre 2024) il passaggio in giudicato in data 8 agosto 2023 per mancata impugnazione entro sei mesi dalla pubblicazione avvenuta l'8 febbraio 2023.
L ha tuttavia a sua volta evidenziato che questa Corte si è nel frattempo pro- Pt_1 nunciata su altra sentenza del tribunale di PA (n° 2413/23 dell'11 dicembre 2023), relativo alla nota datata 5 novembre 2015 con la quale l aveva chiesto la resti- Pt_1 tuzione di 7.684,81 euro per prestazioni erogate sempre sulla base dei rapporti della appellata con la ditta TE NE negli anni 2007 e 2008.
In quella sede, con sentenza 608 del 9 luglio 2024, questa Corte, dato atto che l aveva proceduto alla ripetizione per cancellazione dei rapporti, ha accolto Pt_1
l'appello dell'istituto in ragione dell'accertata decadenza della appellata dall'impu- gnazione amministrativa. Neanche questa sentenza, di contenuto opposto a quello della 200/2023 trib. PA, è stata impugnata nei sei mesi ed è pertanto passata in giudicato il 9 gennaio 2025.
Il conflitto di giudicati va risolto in base alla regola della prevalenza del giudicato successivo (per tutte Cass. sez. lav. 27357/2020). Gli appelli vanno pertanto accolti e le domande della rigettate. Controparte_1
Riguardo alle spese, la appellata non può ottenere l'esonero ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c., avendo prodotto soltanto la dichiarazione di mancato superamento del più alto limite previsto per l'esonero dal contributo unificato. Si deve pertanto ap- plicare l'ordinaria regola della soccombenza.
L a sua volta, nel giudizio contro la sentenza 1058/23, ha denunciato l'abuso Pt_1 perpetrato dalla appellata che, per l'accertamento degli stessi rapporti di lavoro in agricoltura, ha moltiplicato i giudizi. Poiché tuttavia questo abuso è stato già ade- guatamente sanzionato da questa Corte con la sentenza 608/24, una nuova condanna costituirebbe un'ingiusta duplicazione.
Le spese vanno liquidate in dispositivo in base al secondo scaglione per entrambi i giudizi. La fase decisoria in appello, intervenuta dopo la riunione, va liquidata una sola volta. La relativa semplicità della controversia è in parte controbilanciata dalla confusione ingenerata dalla appellata con l'introduzione di più giudizi basati sugli stessi fatti, e i minimi tariffari vanno pertanto lievemente incrementati.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti dall contro Parte_1 [...]
, nei giudizi riuniti avverso le sentenze del Giudice del Controparte_3 lavoro di PA nn° 2254 pubblicata il 22 dicembre 2022 (appello del 17 giugno
2023) e 1058 pubblicata il 24 maggio 2023 (appello del 14 ottobre 2023), accoglie N° 428/23 r..gl.
gli appelli e, in riforma delle sentenze impugnate, rigetta le domande della appellata. Condanna a rimborsare all le Controparte_1 Pt_1 spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro quanto al giudizio trib. PA 2564/2016, altrettanti per il giudizio trib. PA 1588/2017 e 3.600,00 per il giudizio di appello.
Messina 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)