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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12340/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO UG, in esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 12340/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CT) alla via Pitagora n. 21, codice fiscale: rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Cunsolo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento giornate agricole anno 2021 e 2022 e indennità di disoccupazione agricola per i rispettivi anni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2023 parte ricorrente ha premesso di aver svolto attività di operaio agricolo a tempo determinato con la qualifica di bracciante agricolo di pagina 1 di 13 cui all'area 2, Livello C, del CCNL Operai Florovivaisti per 156 giornate complessive da giugno a dicembre del 2021 e 156 giornate complessive da luglio a dicembre del 2022 alle dipendenze della società cooperativa con sede in Adrano (CT), via Timoleonte n. CP_2
33, P.Iva/C. F. P.IVA_2
Ha asserito di aver svolto la mansione di raccoglitore di limoni in terreni di proprietà terzi in vari comuni della Provincia di Catania utilizzando i beni strumentali messi a disposizione dalla datrice di lavoro, sotto la direzione del legale rappresentante della società e disimpegnando quotidianamente la propria mansione dalle ore 7:00 alle 14:30 (ivi inclusa un'ora di pausa pranzo) dietro un corrispettivo giornaliero di € 70,00 circa.
Ha affermato di aver richiesto l'indennità di disoccupazione agricola, la quale gli è stata in un primo momento accolta limitatamente all'anno 2021.
Ha quindi sostenuto di aver ricevuto un provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole per l'anno 2021, con successivo atto di recupero dell'indebito relativo all'erogata prestazione, e un provvedimento di rigetto della disoccupazione agricola per l'anno 2022.
Ha dedotto pertanto il proprio interesse ad impugnare i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole, nonostante ne abbia ricevuto soltanto uno, rimanendo quello per l'anno
2022 implicito dal successivo rigetto della domanda di disoccupazione agricola in quanto portante la seguente motivazione: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
Ha dunque impugnato in via amministrativa il 26 settembre 2023 il provvedimento CP_
.2100.21/06/2023.0425562 riferendo che l' non ha fornito alcun riscontro al ricorso CP_1 amministrativo.
Ha dedotto la nullità dei provvedimenti per difetto assoluto di motivazione stante che dal contenuto degli stessi non si palesano le ragioni poste a fondamento del disconoscimento dei rapporti di lavoro con lesione del diritto di difesa e ha, inoltre, contestato la validità dei provvedimenti di disconoscimento per la veridicità dei rapporti di lavoro per come risultanti dalle buste paga, dalla comunicazione , dalla certificazione unica, dalle dichiarazioni Pt_2 trimestrali della manodopera agricola, dai bonifici effettuati dalla società datrice di lavoro per il pagamento della retribuzione.
Ha chiesto pertanto “previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. CP_1
1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 156 giornate lavorative in agricoltura prestate pagina 2 di 13 dal sig. nell'anno 2021 e 156 nel 2022, 1) dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 al riconoscimento e reinserimento delle predette giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
2) dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e CP_1 prestazioni accessorie in relazione all'anno 2021 e condannare, di conseguenza, l' a CP_1 restituire al sig. le somme già recuperate o che saranno recuperate nel Parte_1 corso del giudizio dal medesimo Istituto in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per tale annualità; 3) accertare il diritto del Sig. a percepire l'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola e prestazioni accessorie per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannare l' al relativo CP_1 pagamento in favore del ricorrente, con interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipante”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 28 maggio 2024 eccependo preliminarmente il decorso del termine decadenziale di cui all'articolo 22, comma
1, del d.l. n. 7/1970, convertito in l. n. 83/1970 e spiegando, nel merito, difese volte al rigetto del ricorso.
Ha rilevato che la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per gli anni in questione era il frutto degli accertamenti ispettivi espletati nei confronti della società datrice, all'esito dei quali si era disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla
Lemon Twist Soc. Coop, per gli anni 2021 (da giugno a dicembre) e 2022 (da gennaio a settembre), tra cui vi era anche quello dichiarato con il ricorrente.
Ha quindi concluso chiedendo “in via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso. In via principale: -dichiarare l'infondatezza della domanda di reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici otd per il periodo in esame, confermando il relativo provvedimento di disconoscimento dell' impugnato;
- ritenere e CP_1 dichiarare il ricorrente tenuto alla restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola indebitamente percepite, e la legittimità delle ritenute a tale titolo operate dall' sul CP_1 pagamento di altri emolumenti in suo favore;
-rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e/o infondata . Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 3 di 13 Con provvedimento del 10 giugno 2024, rilevata la mancata presentazione del ricorso amministrativo di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 in riferimento al provvedimento di disconoscimento delle giornate espletate in agricoltura nell'anno 2022, è stato sospeso il giudizio ex art. 443 c.p.c. per l'esperimento della condizione di procedibilità.
Con ricorso in riassunzione dell'11.1.2025 il ricorrente ha dato atto dell'impugnazione amministrativa con ricorso presentato in data 15.7.2024 sicché il giudizio è proseguito.
In esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 22, comma 1, del D.L.
3.02.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sollevata CP_ tempestivamente dall' nella propria memoria e comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tale norma prevede che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Al riguardo, in ordine alla decorrenza del termine di decadenza, la giurisprudenza di legittimità in via generale ha precisato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n.
83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.)” (Cass. civ. n. 29070/2011).
pagina 4 di 13 Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 relativo ai “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, prevede: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso Pt_3 alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma
1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, il disconoscimento CP_ delle giornate denunciate in favore del ricorrente nell'anno 2021 è avvenuto tramite nota con protocollo n. 0425562 datata 21 giugno 2023 che la parte ricorrente ha dichiarato essergli stata notificata in data 12 luglio 2023 e risulta essere stata tardivamente impugnata con ricorso alla Cisoa del 26 settembre 2023 sicché il provvedimento di disconoscimento è divenuto definitivo in data 11 agosto 2023 e parte ricorrente ha proposto ricorso già in data 3 dicembre
2023 e pertanto non si è verificata alcuna decadenza. Parimenti nessuna decadenza si è verificata con riguardo al disconoscimento delle giornate per l'anno 2022 che non risulta essere avvenuta espressamente con separata nota, essendo stato comunicato con la nota di reiezione della domanda di disoccupazione agricola del 17 luglio 2023, direttamente impugnata in giudizio con ricorso depositato in data 3 dicembre 2023.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
Deve darsi innanzitutto atto che in riferimento al contenzioso relativo ai rapporti di lavoro alle dipendenze della società cooperativa riginato a seguito del disconoscimento CP_2 dei suddetti rapporti a mezzo del verbale di accertamento ispettivo n. 2022008963/DDL del
21.2.2023, questo Ufficio ha già avuto modo di affrontare la questione con pronunce (cfr., tra pagina 5 di 13 le tante, sentenza n. 3502/2024 del 26.6.2024 – est. dott.ssa P. Mirenda -, sentenza n. 523/2025 del 4.2.2025 – est. dott.ssa F. Amoroso –, sentenza n. 4702/2024 del 22.10.2024 – est. dott. M.
Pennisi) alle cui motivazioni, per la loro condivisibilità e pertinenza al caso di specie, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n.
241/1990, risultando la disciplina delineata dal d.l. n. 7/1970 convertito nella legge n. 83/1970 speciale rispetto alle norme sul procedimento amministrativo;
ciò è peraltro strettamente connesso al fatto che il giudizio che si viene a incardinare non ha natura impugnativa del provvedimento amministrativo.
Infatti, deve sin da subito evidenziarsi come sebbene le conclusioni del ricorso siano dirette all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di disconoscimento delle giornate lavorative e al consequenziale riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, la causa petendi va individuata nell'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in quanto condizione preliminare per l'attribuzione della misura previdenziale controversa.
Al riguardo, giova rilevare che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo le ordinarie regole probatorie,
è colui che agisce a dover fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Più specificamente, in materia di indennità di disoccupazione agricola, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è onere del lavoratore provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
In tal senso, è stato chiarito che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (ex multis, da ultimo Cass. n.12001/2018).
pagina 6 di 13 E' bene altresì rammentare che “Nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura,
l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. n. 1949 del 1940 e successive modificazioni ed integrazioni, o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, oltre a rappresentare elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, possono spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, ancorché senza che la relativa certificazione integri una prova legale (ex art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che, qualora l'ente previdenziale deduca prove contrarie, rappresentate dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi) il giudice di merito deve comparare ed apprezzare prudentemente i contrapposti elementi così acquisiti” (Cass. n. 14437/2004).
E' altresì opportuno ricordare che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 3525/2015).
Ciò posto sul piano generale, deve adesso evidenziarsi che l'onere probatorio incombente su parte ricorrente non può ritenersi soddisfatto non essendo allegati al ricorso gli indici tipici della subordinazione, né tantomeno gli elementi cd. sintomatici, idonei a presumere l'esistenza di un siffatto rapporto (la cosiddetta eterodirezione del datore di lavoro si manifesta ad es. nella sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare, nell'assenza di autonomia organizzativa, nel controllo diffuso sull'esatto adempimento del dipendente).
Parte ricorrente si è limitata a dedurre, e ciò è invero insufficiente, di aver lavorato un certo numero di giornate annue, senza specifica alcuna dei giorni lavorativi, nemmeno con riferimento settimanale, avendo soltanto asserito di svolgere la propria prestazione “nei giorni di assunzione” dalle ore 07:00 alle 14:30; di aver rispettato le direttive del legale rappresentante della società, peraltro nemmeno individuato nominativamente, non curandosi di indicare in pagina 7 di 13 cosa consistessero gli ordini o quali fossero le conseguenze di una loro inosservanza;
di aver svolto l'attività di raccoglitore di limoni in diverse contrade della Provincia di Catania, genericamente individuate;
di essere stato retribuito con paga fissa giornaliera pari a € 70,00 circa.
In un contesto assertorio così lacunoso non sovvengono in ausilio nemmeno le prove documentali allegate, in quanto di formazione unilaterale, giacché tutte provenienti dal presunto datore di lavoro, e conseguentemente inidonee ad assumere efficacia probatoria in un contesto in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. n.
9290/2000; id. n. 10529/1996).
La richiesta di prova orale non può trovare accoglimento per la genericità e inconducenza dei capitoli di prova, formulati in termini generici a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che – come ora si evidenzierà – sono emerse all'esito delle attività ispettive e che avrebbero reso necessari riferimenti maggiormente circostanziati. Invero, i testi sono stati chiamati a deporre su circostanze aspecifiche in assenza: di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con mera enunciazione di un numero cumulativo di giornate distribuite in un semestre;
dei luoghi di svolgimento dell'attività, solo genericamente indicati;
di individuazione su chi fosse concretamente il soggetto a vigilare sul corretto adempimento della prestazione e quali fossero di fatto le conseguenze e i poteri disciplinari azionabili.
Neppure dalle risultanze della prova orale, dunque, sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia, come detto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
pagina 8 di 13 Conducenti appaiono, per converso, le risultanze del verbale ispettivo n.
2022008963/DDL del 21 febbraio 2023, depositato in atti.
Sulle emergenze dell'ispezione, ha già affermato questo Tribunale: “Premesso, in generale, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova - oltre che della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni
(ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente solo qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così
Cass. Sez. lav. 15073 del 06/06/2008), si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della società
Lemon Twist soc. coop.; contraddizioni e incongruenze, delle quali ora si darà conto, che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
6.1. Segnatamente è stato acclarato, in sede ispettiva, che la ditta risulta iscritta presso la CCIAA di Catania con n. REA 435225 a decorrere dal 18 febbraio 2021 con inizio attività il 22 gennaio 2021 per la coltivazione di agrumi.
L'azienda ha presentato denuncia di iscrizione in data 15 marzo 2021 quale “azienda senza terra”, richiamando, in sede di iscrizione, un contratto stipulato il 28/2/2021 con la ditta avente codice fiscale per la raccolta di arance;
quindi ha presentato una C.F._2 denuncia di variazione il 25/5/2021, richiamando un ulteriore contratto per la raccolta di arance stipulato il 14 maggio 2021 con l'azienda avente partita IVA in tali P.IVA_3 occasioni ha fornito due fatture attestanti l'acquisto da parte sua di arance sulla pianta, nonostante che il presidente del consiglio di amministrazione, , interrogato dai Testimone_1 funzionari ispettivi (v. il verbale delle dichiarazioni da questi rese, prodotto dall' , non CP_1 abbia fatto riferimento, nel descrivere l'attività svolta dall'azienda, consistente nell'acquistare varie partite di limoni sull'albero e nell'eseguire tutti i lavori necessari sui terreni fino alla raccolta del prodotto, ad altra tipologia di prodotto diversa dai limoni.
pagina 9 di 13 Ancora, è emerso in sede ispettiva che l'azienda si avvale di mezzi concessi da terzi in comodato d'uso gratuito, segnatamente di un autocarro Fiat il cui contratto di comodato d'uso
è stato accertato presentare due diverse date (1/2/2019 e 1/6/2021); un furgone 9 posti Ford concesso in comodato d'uso gratuito con contratto dell'1/5/2021 e un furgone 9 posti Fiat concesso in comodato gratuito l'1/1/2022 da un soggetto, , che non figura Parte_4 sulla relativa carta di circolazione.
È stato accertato che sono stati denunciati, nel 2021, 19 OTD per un totale di 2465 giornate da giugno a dicembre e, nel 2022, 32 OTD per un totale di 3710 giorni da gennaio a dicembre e che per il periodo oggetto dell'accertamento l'azienda risulta avere un insoluto contributivo pari al 99%, mentre dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate non è emersa documentazione fiscale se non il modello 770 per l'anno 2021, pur non potendosi considerare l'azienda quale contribuente minimo.
In tale contesto, i funzionari ispettivi hanno constatato, sulla base delle fatture prodotte, che per l'anno 2021 l'azienda avrebbe effettuato acquisto di limoni sulla pianta CP_2 per un importo totale di € 256.539,92 comprensivi di IVA e vendite per un importo totale di €
283.871,11 comprensivi di IVA;
acquisto di arance tarocco sulle piante per un importo totale di € 10.400,00 comprensivi di IVA, mentre non è stata prodotta alcuna fattura di vendita di arance. Nello stesso anno sono state effettuate spese per carburante e manutenzione veicoli per un totale di € 2.657,00 comprensivi di IVA.
Per l'anno 2022, è stato constatato che l'azienda avrebbe effettuato CP_2 acquisto di limoni sulla pianta per un importo totale di € 55.150,00 comprensivi di IVA e vendite per un importo totale di € 807.396,76; nello stesso anno sarebbero state acquistate pesche a strasatto per un importo totale di € 6.000,00 comprensivi di IVA, ma non è stata prodotta alcuna fattura di vendita di pesche. Sono state effettuate spese per carburante e manutenzione veicoli per un totale di € 9.200,93 comprensivi di IVA.
Dalle fatture esaminate è stato appurato che l'azienda vende solo ed CP_2 esclusivamente alla società acquista da diversi privati. Parte_5
Come osservato in sede ispettiva tra le spese dell'azienda vanno sicuramente annoverati i costi dei dipendenti pari ad € 175.754,00 per l'anno 2021 e ad € 266.271,00 per l'anno 2022;
a tali somme devono aggiungersi contributi e spese varie di gestione aziendale.
pagina 10 di 13 Già da una prima analisi dei dati sopra indicati emerge, come evidenziato dai funzionari ispettivi, una palese antieconomicità dell'azienda soprattutto per l'anno 2021. Considerando i costi totali dell'azienda (acquisti, spese di gestione e carburante, manutenzione mezzi, stipendi) pari ad € 445.350,92 -a cui vanno aggiunti anche i contributi- e i ricavi pari ad € 283.871,11
l'azienda sarebbe palesemente in perdita. Per l'anno 2022, a fronte di un apparente margine di ricavo per l'azienda, che, a fronte di € 336.621,93 di spese, avrebbe avuto entrate per vendite pari ad € 807.396,76, emergono delle incongruenze rese evidenti dal dato che, come risulta dalle fatture di acquisto di limoni relative all'anno 2022, la quantità di prodotto acquistato è del tutto irrisoria rispetto alle vendite effettuate.
Va, inoltre, evidenziato, come dichiarato dai funzionari ispettivi e come emerge dai verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti interrogati, che né il Presidente del Consiglio di amministrazione né alcuno dei presunti lavoratori interrogati hanno fatto menzione non solo di attività di raccolta di arance, ma neppure di pesche, prodotti dei quali sono state fornite le fatture di acquisto, ma non quelle di vendita.
Rileva, poi, il dato che su un controllo a campione delle fatture prodotte effettuato dai funzionari, nessuno dei venditori del prodotto sull'albero ha fatto riferimento al legale rappresentante o ad alcun altro soggetto riconducibile all'azienda Testimone_1 CP_2
avendo alcuni menzionato soggetti riconducibili alla società ; alcuni, poi,
[...] Parte_5 hanno fatto nomi di soggetti estranei all'azienda e altri hanno indicato erroneamente, storpiandolo, il cognome del legale rappresentante. Inoltre, non è stato possibile rintracciare alcuni fornitori/venditori perché sono risultati inesistenti gli indirizzi indicati in fattura.
Dall'esame delle fatture prodotte dal ricorrente risulta, inoltre, che tutte -tanto quelle emesse dai numerosi e diversi fornitori che vi figurano, quanto quelle di vendita emesse da
Lemon Twist soc. coop. alla società presentano uguale formato e Parte_5 impaginazione e se ciò è plausibile con riguardo alle fatture che figurano come emesse da non lo è quanto alle fatture emesse dagli oltre 50 fornitori elencati in ricorso;
CP_2 non è verosimile che oltre 50 diversi fornitori si avvalgano per la predisposizione delle fatture del medesimo gestionale e che questo sia peraltro lo stesso che ha usato per le CP_2 fatture dalla stessa emesse (cfr. le fatture di acquisto e di vendita allegate al ricorso).
Ancora, hanno dichiarato i funzionari ispettivi nel verbale, e tanto risulta dall'esame delle dichiarazioni rese dai soggetti interrogati, che alcuni dei presunti lavoratori non hanno pagina 11 di 13 ricordato il nome delle aziende per le quali avrebbero lavorato negli anni e se addirittura avessero lavorato;
che in altri casi non è stata ravvisata coincidenza tra i periodi in cui hanno dichiarato di aver reso la prestazione lavorativa per l'azienda e quelli denunciati CP_2 mediante i modelli DMAG;
che non sono stati specificati con esattezza i luoghi e i colleghi di lavoro;
che rispetto all'attività svolta alcuni hanno dichiarato che tutti i lavoratori della società hanno eseguito solo ed esclusivamente la raccolta dei limoni mentre altri, invece, CP_2 hanno fatto riferimento non solo alla potatura ma anche alla sistemazione del terreno;
che, quanto ai terreni ove è stata prestata l'attività lavorativa, sono stati indicati Comuni della provincia di Catania, quali Acireale, Giarre, Riposto, Santa Venerina, Fiumefreddo, ma nessuno ha specificato il percorso per raggiungere i luoghi, la distanza di eventuali caselli autostradali presenti nel percorso rispetto ai terreni, l'estensione dei terreni, numero di piante ed eventuale presenza di caseggiati;
che nessuno ha fatto riferimento ai Comuni di Giardini
Naxos, Calatabiano, Mascali, sebbene siano stati indicati nelle fatture prodotte dall'azienda.
Quanto alle giornate di lavoro hanno affermato i funzionari ispettivi, come del resto emerge dall'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai soggetti interrogati, di avere ricevuto dichiarazioni tra loro non coerenti, qualcuno avendo riferito di avere lavorato dal lunedì al venerdì, qualcuno dal lunedì al sabato, qualcuno anche il sabato non più di due giorni al mese e qualcuno anche la domenica;
altri non hanno saputo riferire se la settimana lavorativa era da lunedì a sabato o da lunedì a venerdì (cfr. le dichiarazioni in atti).
6.2. In definitiva, tutto quanto sopra evidenziato ha motivatamente indotto l' CP_3 resistente a ritenere che la cooperativa non abbia fornito la dimostrazione della esistenza di una effettiva attività economica agricola. Ne è disceso il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati.” (Trib. Catania sent. 20 settembre 2024, n. 4226, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 1153/2024 R.G.).
Ne consegue che, in difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato per cui è causa, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. di att. al c.p.c., vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la pagina 12 di 13 conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Tuttavia, per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che CP_1
“L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 3 dicembre 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 6 dicembre 2025 il giudice del lavoro
CO UG
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO UG, in esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 12340/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
(CT) alla via Pitagora n. 21, codice fiscale: rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Cunsolo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento giornate agricole anno 2021 e 2022 e indennità di disoccupazione agricola per i rispettivi anni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2023 parte ricorrente ha premesso di aver svolto attività di operaio agricolo a tempo determinato con la qualifica di bracciante agricolo di pagina 1 di 13 cui all'area 2, Livello C, del CCNL Operai Florovivaisti per 156 giornate complessive da giugno a dicembre del 2021 e 156 giornate complessive da luglio a dicembre del 2022 alle dipendenze della società cooperativa con sede in Adrano (CT), via Timoleonte n. CP_2
33, P.Iva/C. F. P.IVA_2
Ha asserito di aver svolto la mansione di raccoglitore di limoni in terreni di proprietà terzi in vari comuni della Provincia di Catania utilizzando i beni strumentali messi a disposizione dalla datrice di lavoro, sotto la direzione del legale rappresentante della società e disimpegnando quotidianamente la propria mansione dalle ore 7:00 alle 14:30 (ivi inclusa un'ora di pausa pranzo) dietro un corrispettivo giornaliero di € 70,00 circa.
Ha affermato di aver richiesto l'indennità di disoccupazione agricola, la quale gli è stata in un primo momento accolta limitatamente all'anno 2021.
Ha quindi sostenuto di aver ricevuto un provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole per l'anno 2021, con successivo atto di recupero dell'indebito relativo all'erogata prestazione, e un provvedimento di rigetto della disoccupazione agricola per l'anno 2022.
Ha dedotto pertanto il proprio interesse ad impugnare i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole, nonostante ne abbia ricevuto soltanto uno, rimanendo quello per l'anno
2022 implicito dal successivo rigetto della domanda di disoccupazione agricola in quanto portante la seguente motivazione: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
Ha dunque impugnato in via amministrativa il 26 settembre 2023 il provvedimento CP_
.2100.21/06/2023.0425562 riferendo che l' non ha fornito alcun riscontro al ricorso CP_1 amministrativo.
Ha dedotto la nullità dei provvedimenti per difetto assoluto di motivazione stante che dal contenuto degli stessi non si palesano le ragioni poste a fondamento del disconoscimento dei rapporti di lavoro con lesione del diritto di difesa e ha, inoltre, contestato la validità dei provvedimenti di disconoscimento per la veridicità dei rapporti di lavoro per come risultanti dalle buste paga, dalla comunicazione , dalla certificazione unica, dalle dichiarazioni Pt_2 trimestrali della manodopera agricola, dai bonifici effettuati dalla società datrice di lavoro per il pagamento della retribuzione.
Ha chiesto pertanto “previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. CP_1
1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 156 giornate lavorative in agricoltura prestate pagina 2 di 13 dal sig. nell'anno 2021 e 156 nel 2022, 1) dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 al riconoscimento e reinserimento delle predette giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
2) dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e CP_1 prestazioni accessorie in relazione all'anno 2021 e condannare, di conseguenza, l' a CP_1 restituire al sig. le somme già recuperate o che saranno recuperate nel Parte_1 corso del giudizio dal medesimo Istituto in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per tale annualità; 3) accertare il diritto del Sig. a percepire l'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola e prestazioni accessorie per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannare l' al relativo CP_1 pagamento in favore del ricorrente, con interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipante”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 28 maggio 2024 eccependo preliminarmente il decorso del termine decadenziale di cui all'articolo 22, comma
1, del d.l. n. 7/1970, convertito in l. n. 83/1970 e spiegando, nel merito, difese volte al rigetto del ricorso.
Ha rilevato che la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per gli anni in questione era il frutto degli accertamenti ispettivi espletati nei confronti della società datrice, all'esito dei quali si era disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla
Lemon Twist Soc. Coop, per gli anni 2021 (da giugno a dicembre) e 2022 (da gennaio a settembre), tra cui vi era anche quello dichiarato con il ricorrente.
Ha quindi concluso chiedendo “in via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso. In via principale: -dichiarare l'infondatezza della domanda di reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici otd per il periodo in esame, confermando il relativo provvedimento di disconoscimento dell' impugnato;
- ritenere e CP_1 dichiarare il ricorrente tenuto alla restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola indebitamente percepite, e la legittimità delle ritenute a tale titolo operate dall' sul CP_1 pagamento di altri emolumenti in suo favore;
-rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e/o infondata . Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 3 di 13 Con provvedimento del 10 giugno 2024, rilevata la mancata presentazione del ricorso amministrativo di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 in riferimento al provvedimento di disconoscimento delle giornate espletate in agricoltura nell'anno 2022, è stato sospeso il giudizio ex art. 443 c.p.c. per l'esperimento della condizione di procedibilità.
Con ricorso in riassunzione dell'11.1.2025 il ricorrente ha dato atto dell'impugnazione amministrativa con ricorso presentato in data 15.7.2024 sicché il giudizio è proseguito.
In esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 22, comma 1, del D.L.
3.02.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sollevata CP_ tempestivamente dall' nella propria memoria e comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tale norma prevede che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Al riguardo, in ordine alla decorrenza del termine di decadenza, la giurisprudenza di legittimità in via generale ha precisato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n.
83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.)” (Cass. civ. n. 29070/2011).
pagina 4 di 13 Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 relativo ai “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, prevede: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso Pt_3 alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma
1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, il disconoscimento CP_ delle giornate denunciate in favore del ricorrente nell'anno 2021 è avvenuto tramite nota con protocollo n. 0425562 datata 21 giugno 2023 che la parte ricorrente ha dichiarato essergli stata notificata in data 12 luglio 2023 e risulta essere stata tardivamente impugnata con ricorso alla Cisoa del 26 settembre 2023 sicché il provvedimento di disconoscimento è divenuto definitivo in data 11 agosto 2023 e parte ricorrente ha proposto ricorso già in data 3 dicembre
2023 e pertanto non si è verificata alcuna decadenza. Parimenti nessuna decadenza si è verificata con riguardo al disconoscimento delle giornate per l'anno 2022 che non risulta essere avvenuta espressamente con separata nota, essendo stato comunicato con la nota di reiezione della domanda di disoccupazione agricola del 17 luglio 2023, direttamente impugnata in giudizio con ricorso depositato in data 3 dicembre 2023.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
Deve darsi innanzitutto atto che in riferimento al contenzioso relativo ai rapporti di lavoro alle dipendenze della società cooperativa riginato a seguito del disconoscimento CP_2 dei suddetti rapporti a mezzo del verbale di accertamento ispettivo n. 2022008963/DDL del
21.2.2023, questo Ufficio ha già avuto modo di affrontare la questione con pronunce (cfr., tra pagina 5 di 13 le tante, sentenza n. 3502/2024 del 26.6.2024 – est. dott.ssa P. Mirenda -, sentenza n. 523/2025 del 4.2.2025 – est. dott.ssa F. Amoroso –, sentenza n. 4702/2024 del 22.10.2024 – est. dott. M.
Pennisi) alle cui motivazioni, per la loro condivisibilità e pertinenza al caso di specie, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n.
241/1990, risultando la disciplina delineata dal d.l. n. 7/1970 convertito nella legge n. 83/1970 speciale rispetto alle norme sul procedimento amministrativo;
ciò è peraltro strettamente connesso al fatto che il giudizio che si viene a incardinare non ha natura impugnativa del provvedimento amministrativo.
Infatti, deve sin da subito evidenziarsi come sebbene le conclusioni del ricorso siano dirette all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di disconoscimento delle giornate lavorative e al consequenziale riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, la causa petendi va individuata nell'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in quanto condizione preliminare per l'attribuzione della misura previdenziale controversa.
Al riguardo, giova rilevare che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo le ordinarie regole probatorie,
è colui che agisce a dover fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Più specificamente, in materia di indennità di disoccupazione agricola, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è onere del lavoratore provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
In tal senso, è stato chiarito che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (ex multis, da ultimo Cass. n.12001/2018).
pagina 6 di 13 E' bene altresì rammentare che “Nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura,
l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. n. 1949 del 1940 e successive modificazioni ed integrazioni, o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, oltre a rappresentare elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, possono spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, ancorché senza che la relativa certificazione integri una prova legale (ex art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che, qualora l'ente previdenziale deduca prove contrarie, rappresentate dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi) il giudice di merito deve comparare ed apprezzare prudentemente i contrapposti elementi così acquisiti” (Cass. n. 14437/2004).
E' altresì opportuno ricordare che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 3525/2015).
Ciò posto sul piano generale, deve adesso evidenziarsi che l'onere probatorio incombente su parte ricorrente non può ritenersi soddisfatto non essendo allegati al ricorso gli indici tipici della subordinazione, né tantomeno gli elementi cd. sintomatici, idonei a presumere l'esistenza di un siffatto rapporto (la cosiddetta eterodirezione del datore di lavoro si manifesta ad es. nella sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare, nell'assenza di autonomia organizzativa, nel controllo diffuso sull'esatto adempimento del dipendente).
Parte ricorrente si è limitata a dedurre, e ciò è invero insufficiente, di aver lavorato un certo numero di giornate annue, senza specifica alcuna dei giorni lavorativi, nemmeno con riferimento settimanale, avendo soltanto asserito di svolgere la propria prestazione “nei giorni di assunzione” dalle ore 07:00 alle 14:30; di aver rispettato le direttive del legale rappresentante della società, peraltro nemmeno individuato nominativamente, non curandosi di indicare in pagina 7 di 13 cosa consistessero gli ordini o quali fossero le conseguenze di una loro inosservanza;
di aver svolto l'attività di raccoglitore di limoni in diverse contrade della Provincia di Catania, genericamente individuate;
di essere stato retribuito con paga fissa giornaliera pari a € 70,00 circa.
In un contesto assertorio così lacunoso non sovvengono in ausilio nemmeno le prove documentali allegate, in quanto di formazione unilaterale, giacché tutte provenienti dal presunto datore di lavoro, e conseguentemente inidonee ad assumere efficacia probatoria in un contesto in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. n.
9290/2000; id. n. 10529/1996).
La richiesta di prova orale non può trovare accoglimento per la genericità e inconducenza dei capitoli di prova, formulati in termini generici a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che – come ora si evidenzierà – sono emerse all'esito delle attività ispettive e che avrebbero reso necessari riferimenti maggiormente circostanziati. Invero, i testi sono stati chiamati a deporre su circostanze aspecifiche in assenza: di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con mera enunciazione di un numero cumulativo di giornate distribuite in un semestre;
dei luoghi di svolgimento dell'attività, solo genericamente indicati;
di individuazione su chi fosse concretamente il soggetto a vigilare sul corretto adempimento della prestazione e quali fossero di fatto le conseguenze e i poteri disciplinari azionabili.
Neppure dalle risultanze della prova orale, dunque, sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia, come detto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
pagina 8 di 13 Conducenti appaiono, per converso, le risultanze del verbale ispettivo n.
2022008963/DDL del 21 febbraio 2023, depositato in atti.
Sulle emergenze dell'ispezione, ha già affermato questo Tribunale: “Premesso, in generale, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova - oltre che della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni
(ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente solo qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così
Cass. Sez. lav. 15073 del 06/06/2008), si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della società
Lemon Twist soc. coop.; contraddizioni e incongruenze, delle quali ora si darà conto, che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
6.1. Segnatamente è stato acclarato, in sede ispettiva, che la ditta risulta iscritta presso la CCIAA di Catania con n. REA 435225 a decorrere dal 18 febbraio 2021 con inizio attività il 22 gennaio 2021 per la coltivazione di agrumi.
L'azienda ha presentato denuncia di iscrizione in data 15 marzo 2021 quale “azienda senza terra”, richiamando, in sede di iscrizione, un contratto stipulato il 28/2/2021 con la ditta avente codice fiscale per la raccolta di arance;
quindi ha presentato una C.F._2 denuncia di variazione il 25/5/2021, richiamando un ulteriore contratto per la raccolta di arance stipulato il 14 maggio 2021 con l'azienda avente partita IVA in tali P.IVA_3 occasioni ha fornito due fatture attestanti l'acquisto da parte sua di arance sulla pianta, nonostante che il presidente del consiglio di amministrazione, , interrogato dai Testimone_1 funzionari ispettivi (v. il verbale delle dichiarazioni da questi rese, prodotto dall' , non CP_1 abbia fatto riferimento, nel descrivere l'attività svolta dall'azienda, consistente nell'acquistare varie partite di limoni sull'albero e nell'eseguire tutti i lavori necessari sui terreni fino alla raccolta del prodotto, ad altra tipologia di prodotto diversa dai limoni.
pagina 9 di 13 Ancora, è emerso in sede ispettiva che l'azienda si avvale di mezzi concessi da terzi in comodato d'uso gratuito, segnatamente di un autocarro Fiat il cui contratto di comodato d'uso
è stato accertato presentare due diverse date (1/2/2019 e 1/6/2021); un furgone 9 posti Ford concesso in comodato d'uso gratuito con contratto dell'1/5/2021 e un furgone 9 posti Fiat concesso in comodato gratuito l'1/1/2022 da un soggetto, , che non figura Parte_4 sulla relativa carta di circolazione.
È stato accertato che sono stati denunciati, nel 2021, 19 OTD per un totale di 2465 giornate da giugno a dicembre e, nel 2022, 32 OTD per un totale di 3710 giorni da gennaio a dicembre e che per il periodo oggetto dell'accertamento l'azienda risulta avere un insoluto contributivo pari al 99%, mentre dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate non è emersa documentazione fiscale se non il modello 770 per l'anno 2021, pur non potendosi considerare l'azienda quale contribuente minimo.
In tale contesto, i funzionari ispettivi hanno constatato, sulla base delle fatture prodotte, che per l'anno 2021 l'azienda avrebbe effettuato acquisto di limoni sulla pianta CP_2 per un importo totale di € 256.539,92 comprensivi di IVA e vendite per un importo totale di €
283.871,11 comprensivi di IVA;
acquisto di arance tarocco sulle piante per un importo totale di € 10.400,00 comprensivi di IVA, mentre non è stata prodotta alcuna fattura di vendita di arance. Nello stesso anno sono state effettuate spese per carburante e manutenzione veicoli per un totale di € 2.657,00 comprensivi di IVA.
Per l'anno 2022, è stato constatato che l'azienda avrebbe effettuato CP_2 acquisto di limoni sulla pianta per un importo totale di € 55.150,00 comprensivi di IVA e vendite per un importo totale di € 807.396,76; nello stesso anno sarebbero state acquistate pesche a strasatto per un importo totale di € 6.000,00 comprensivi di IVA, ma non è stata prodotta alcuna fattura di vendita di pesche. Sono state effettuate spese per carburante e manutenzione veicoli per un totale di € 9.200,93 comprensivi di IVA.
Dalle fatture esaminate è stato appurato che l'azienda vende solo ed CP_2 esclusivamente alla società acquista da diversi privati. Parte_5
Come osservato in sede ispettiva tra le spese dell'azienda vanno sicuramente annoverati i costi dei dipendenti pari ad € 175.754,00 per l'anno 2021 e ad € 266.271,00 per l'anno 2022;
a tali somme devono aggiungersi contributi e spese varie di gestione aziendale.
pagina 10 di 13 Già da una prima analisi dei dati sopra indicati emerge, come evidenziato dai funzionari ispettivi, una palese antieconomicità dell'azienda soprattutto per l'anno 2021. Considerando i costi totali dell'azienda (acquisti, spese di gestione e carburante, manutenzione mezzi, stipendi) pari ad € 445.350,92 -a cui vanno aggiunti anche i contributi- e i ricavi pari ad € 283.871,11
l'azienda sarebbe palesemente in perdita. Per l'anno 2022, a fronte di un apparente margine di ricavo per l'azienda, che, a fronte di € 336.621,93 di spese, avrebbe avuto entrate per vendite pari ad € 807.396,76, emergono delle incongruenze rese evidenti dal dato che, come risulta dalle fatture di acquisto di limoni relative all'anno 2022, la quantità di prodotto acquistato è del tutto irrisoria rispetto alle vendite effettuate.
Va, inoltre, evidenziato, come dichiarato dai funzionari ispettivi e come emerge dai verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti interrogati, che né il Presidente del Consiglio di amministrazione né alcuno dei presunti lavoratori interrogati hanno fatto menzione non solo di attività di raccolta di arance, ma neppure di pesche, prodotti dei quali sono state fornite le fatture di acquisto, ma non quelle di vendita.
Rileva, poi, il dato che su un controllo a campione delle fatture prodotte effettuato dai funzionari, nessuno dei venditori del prodotto sull'albero ha fatto riferimento al legale rappresentante o ad alcun altro soggetto riconducibile all'azienda Testimone_1 CP_2
avendo alcuni menzionato soggetti riconducibili alla società ; alcuni, poi,
[...] Parte_5 hanno fatto nomi di soggetti estranei all'azienda e altri hanno indicato erroneamente, storpiandolo, il cognome del legale rappresentante. Inoltre, non è stato possibile rintracciare alcuni fornitori/venditori perché sono risultati inesistenti gli indirizzi indicati in fattura.
Dall'esame delle fatture prodotte dal ricorrente risulta, inoltre, che tutte -tanto quelle emesse dai numerosi e diversi fornitori che vi figurano, quanto quelle di vendita emesse da
Lemon Twist soc. coop. alla società presentano uguale formato e Parte_5 impaginazione e se ciò è plausibile con riguardo alle fatture che figurano come emesse da non lo è quanto alle fatture emesse dagli oltre 50 fornitori elencati in ricorso;
CP_2 non è verosimile che oltre 50 diversi fornitori si avvalgano per la predisposizione delle fatture del medesimo gestionale e che questo sia peraltro lo stesso che ha usato per le CP_2 fatture dalla stessa emesse (cfr. le fatture di acquisto e di vendita allegate al ricorso).
Ancora, hanno dichiarato i funzionari ispettivi nel verbale, e tanto risulta dall'esame delle dichiarazioni rese dai soggetti interrogati, che alcuni dei presunti lavoratori non hanno pagina 11 di 13 ricordato il nome delle aziende per le quali avrebbero lavorato negli anni e se addirittura avessero lavorato;
che in altri casi non è stata ravvisata coincidenza tra i periodi in cui hanno dichiarato di aver reso la prestazione lavorativa per l'azienda e quelli denunciati CP_2 mediante i modelli DMAG;
che non sono stati specificati con esattezza i luoghi e i colleghi di lavoro;
che rispetto all'attività svolta alcuni hanno dichiarato che tutti i lavoratori della società hanno eseguito solo ed esclusivamente la raccolta dei limoni mentre altri, invece, CP_2 hanno fatto riferimento non solo alla potatura ma anche alla sistemazione del terreno;
che, quanto ai terreni ove è stata prestata l'attività lavorativa, sono stati indicati Comuni della provincia di Catania, quali Acireale, Giarre, Riposto, Santa Venerina, Fiumefreddo, ma nessuno ha specificato il percorso per raggiungere i luoghi, la distanza di eventuali caselli autostradali presenti nel percorso rispetto ai terreni, l'estensione dei terreni, numero di piante ed eventuale presenza di caseggiati;
che nessuno ha fatto riferimento ai Comuni di Giardini
Naxos, Calatabiano, Mascali, sebbene siano stati indicati nelle fatture prodotte dall'azienda.
Quanto alle giornate di lavoro hanno affermato i funzionari ispettivi, come del resto emerge dall'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai soggetti interrogati, di avere ricevuto dichiarazioni tra loro non coerenti, qualcuno avendo riferito di avere lavorato dal lunedì al venerdì, qualcuno dal lunedì al sabato, qualcuno anche il sabato non più di due giorni al mese e qualcuno anche la domenica;
altri non hanno saputo riferire se la settimana lavorativa era da lunedì a sabato o da lunedì a venerdì (cfr. le dichiarazioni in atti).
6.2. In definitiva, tutto quanto sopra evidenziato ha motivatamente indotto l' CP_3 resistente a ritenere che la cooperativa non abbia fornito la dimostrazione della esistenza di una effettiva attività economica agricola. Ne è disceso il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati.” (Trib. Catania sent. 20 settembre 2024, n. 4226, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 1153/2024 R.G.).
Ne consegue che, in difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato per cui è causa, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. di att. al c.p.c., vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la pagina 12 di 13 conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Tuttavia, per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che CP_1
“L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 3 dicembre 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 6 dicembre 2025 il giudice del lavoro
CO UG
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