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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/10/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 203/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il
11 gennaio 2023
da
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Matteo Beghin, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Mazzeo e Giuseppe Sapienza,
entrambi del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del 19 ottobre 2023
CONVENUTA OPPOSTA
con la chiamata in causa di
-, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
SS ES, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata
1 presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RZ MA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per parte attrice opponente: “Nel merito, per i motivi evidenziati, revocarsi e dichiararsi di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
per le ragioni esposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accertato l'inadempimento della alle obbligazioni assunte nei confronti Controparte_1
del in forza del contratto di appalto del 6/6/2018, Parte_1
dichiararsi che l'opponente nulla deve alla società opposta.
In via subordinata: dichiararsi il tenuto a corrispondere Parte_1
alla la minor somma che sarà determinata in corso di causa. Controparte_1
Nel merito in via riconvenzionale, per i motivi esposti, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accertato l'inadempimento della alle Controparte_1
obbligazioni assunte nei confronti del in forza del Parte_1
contratto di appalto del 6/6/2018, condannarsi la società opposta al risarcimento del danno provocato all'opponente, che si quantifica nella somma di €.47.066,68 o in quella diversa che sarà determinata in corso di causa anche in via equitativa, previa compensazione con l'importo che fosse eventualmente dovuto dal alla e fino Parte_1 Controparte_1
alla reciproca concorrenza.
Con gli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario”;
per parte convenuta opposta: “Nel merito, in via principale, confermare il d.i.
opposto o, in subordine, condannarsi l'attrice opponente a pagare alla
2 convenuta opposta la somma di € 17.460,00 di sorte capitale, o a quelle eventualmente diversa risultante in corso di causa, oltre agli interessi moratori ex artt.
3-6 D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo effettivo e alle spese esenti del procedimento monitorio per € 145,50 e di quelle conseguenti alla domanda riconvenzionale oggi svolta;
rigettare le domande ed eccezioni avversarie svolte anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa dell'atto ed altresì alla luce delle eccezioni riconvenzionali svolte nel contesto del presente atto;
in subordine,
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente, dichiarare tenuto il terzo chiamato a CP_2
EV e tenere indenne la società dalle domande Controparte_1
proposte da parte attrice opponente e/o a rifondere a l'ammontare CP_1
di cui in ipotesi quest'ultima dovesse essere tenuta a corrispondere a parte attrice opponente per i fatti di cui è causa;
in ogni caso, spese di lite, anche del monitorio interamente rifuse, con richiesta di distrazione in favore dello scrivente patrocinio antistatario ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria, chiede l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. dalla scrivente difesa e non ammessi”;
per la terza chiamata: “In via principale, dato atto della rinuncia alla domanda dell'attore nei confronti di dichiararsi Controparte_1 Controparte_2
l'estinzione del processo nel rapporto tra dette parti, ovvero dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia se così meglio visto, con condanna alle spese in favore di in via subordinata, Controparte_2
respingere le domande tutte avanzate da per i motivi sopra Controparte_1
esposti, conseguentemente, accertato che nessuna responsabilità va ascritta a per l'inadempimento di cui è causa, nemmeno in via solidale Controparte_2
3 e/o parziaria, dichiarare che nulla dalla stessa è dovuto alla Controparte_1
per i fatti di cui è causa. Spese di causa integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 3112/2022 del 6 dicembre 2022 il Tribunale di
Padova, in accoglimento della domanda di aveva ingiunto al Controparte_1
, il pagamento della somma di € 16.740,00, oltre ad € Parte_1
80,00 per spese notarili ed oltre agli interessi ed alle spese della procedura monitoria.
Secondo la prospettazione della ricorrente in monitorio, il detto importo di €
16.740,00 era dato dal saldo, pari a € 16.620,00 al netto di IV (come da fatture n. 65 del 30.9.2018 e n. 89 del 31.12.2018), quale corrispettivo della esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in base al contratto di appalto del 6 dicembre 2018 (per il periodo 1.01.2018-30.06.2018,
poi prorogato sino al 31.12.2018), oltre € 40,00 di indennizzo forfettario previsto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 231/2002 ed € 80,00 per spese notarili.
1.2 Avverso il detto decreto ingiuntivo è stata proposta l'opposizione che ci occupa da parte del , chiedendo nel merito la revoca Parte_1
del decreto n. 3112/2022 e, in via riconvenzionale, la condanna di CP_1
al risarcimento del danno quantificato in € 47.066,68.
[...]
A fondamento dell'opposizione il ha dedotto di avere Parte_1
affidato a il servizio di raccolta porta a porta e di trasporto Controparte_1
rifiuti solidi urbani per il periodo 1/1/2018-30/6/2018 (al corrispettivo di €
94.800,00 oltre IV) poi prorogato al 31/12/2018, precisando che, in forza del contratto di appalto del 6 giugno 2018, i rifiuti indifferenziati qualificabili come
“secco” dovevano essere consegnati a per lo smaltimento Controparte_3
tramite termovalorizzatore, laddove i rifiuti differenziati dovevano essere
4 conferiti, ad opera dell'appaltatrice, a filiere per il riciclo convenzionate;
ha precisato, altresì, di avere trasmesso alla società la delega a CP_1
sottoscrivere con il consorzio una convenzione per il riciclaggio dei CP_4
rifiuti in plastica, evidenziando anche che, in base all'accordo e CP_5
C.O.N.A.I. dell'1 aprile 2014, il recupero dei materiali plastici non comportava costi a carico del Pt_1
Il opponente ha dedotto, inoltre, che non aveva Pt_1 Controparte_1
sottoscritto la convenzione ed aveva conferito a anche i Controparte_3
rifiuti di plastica, facendo in tal modo lievitare i costi per lo smaltimento dei
“rifiuti solidi urbani – secco” (€ 124.319,38 per l'anno 2018 a fronte di una media di € 77.252,70 all'anno nel triennio precedente) ed ha concluso ravvisando la non debenza dell'importo portato dalla fattura n. 89/2018 e deducendo il già avvenuto pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 65 del
30.9.2018 (di € 820,00), afferendo essa ad un servizio non rientrante nel contratto in questione.
L'attore opponente ha, quindi, esposto di nulla dovere alla società CP_1
a saldo del contratto di appalto, in ragione dell'inadempimento a
[...]
quest'ultima imputabile nella gestione dell'affidato servizio di smaltimento dei rifiuti differenziati in plastica;
ha, inoltre, proposto, nei confronti dell'appaltatrice, domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno, individuato nell'incremento della spesa connessa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (visto l'inclusione anche dei costi connessi allo smaltimento dei materiali plastici conferiti nell'impianto termovalorizzatore gestito da , per un totale di € 47.066,68. Controparte_3
1.3 Nel giudizio così incardinato si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna proposta dal opponente. Pt_1
5 La società ha, in particolare, dedotto di avere, a sua volta, CP_1
delegato - in conformità al disposto dettato dall'art. 6 dell'accordo quadro –
l'incarico riguardante la stipula della convenzione attuativa per il riciclo degli imballaggi in platica, dapprima alla società Punto Riciclo s.r.l. (missiva del
18.7.2017), e successivamente a (comunicazione inviata via p.e.c. CP_2
il 3.11.2017); ha, dunque, evidenziato l'esclusiva responsabilità della delegata in ordine all'inadempimento dell'obbligo di conferimento presso filiera convenzionata con l'amministrazione comunale, risultante dal sottoscritto contratto di appalto, così come integrato dall'accordo dell'1.4.2014 fra e CP_5
C.o.n.a.i, insistendo, al contempo, per la chiamata in causa di al CP_2
fine di essere tenuta indenne e manlevata in caso di condanna.
ha dedotto la debenza dell'importo di € 15.800,00 più IV al Controparte_1
10% (per un totale di € 17.380,00) portato dalla fattura n. 89/2018, trattandosi dell'importo mensile dovuto in forza degli accordi contrattuali in base ai quali il corrispettivo per i primi sei mesi del 2018 (poi prorogati) era stato fissato in €
94.800,00 oltre IV;
infine, ha proposto domanda di condanna nei confronti dell'attore opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c.
1.4 Costituitasi in giudizio, ha rilevato la rinuncia alla domanda di CP_2
manleva proposta nei propri confronti, non avendo Controparte_1
provveduto a reiterare l'azione nelle conclusioni dell'atto introduttivo;
essa ha,
in ogni caso, evidenziato l'infondatezza della domanda formulata dall'opposta,
in considerazione dell'irrilevanza probatoria della dimessa comunicazione del
3.11.2017 (per mancanza di dimostrazione in relazione alla relativa ricezione),
e tenuto conto degli impegni dalla stessa esclusivamente assunti con la stipula del contratto di appalto del 6 giugno 2018.
1.5 Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà con ordinanza del 5 maggio c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del
19 giugno 2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3112/2022 va accolta per i motivi di seguito precisati.
2.1 Come già enunciato, la vicenda che ci occupa trae origine dal contratto di appalto stipulato il 6 giugno 2018 tra il committente e Parte_1
l'appaltatrice avente ad oggetto il servizio di raccolta e CP_1 CP_1
trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo modalità porta a porta (raccolta differenziata spinta), con decorrenza dall'1.1.2018 sino al 30.6.2018,
successivamente prorogata al 31.12.2018, come da dimessa delibera comunale n. 74 del 26.9.2018 (doc. 2 di parte attrice opponente) -.
La gestione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani risulta essere stato affidato alla società già a partire dal Controparte_1
16.12.2009 (determinazione dirigenziale n. 409) e detto affidamento risulta essere stato oggetto di plurime proroghe (determinazioni dirigenziali n. 268 del
27.9.2010, n. 385 del 28.12.2011, n. 21 del 6.3.2017), seguite da una prima sottoscrizione del contratto avvenuta in data 5.10.2017 e dal rinnovo tecnico del servizio, mediante la conclusione di un nuovo contratto fino al 30.6.2018,
disposto per effetto della determinazione dirigenziale n. 94 del 4.4.2018 (cfr.
pag. 1-6, premesse al contratto di appalto di cui al doc. 1 di parte attrice opponente).
Sulla base della determinazione comunale da ultimo menzionata è stato stipulato il contratto di appalto per cui è causa, il quale prevede, relativamente al prelievo dei rifiuti urbani differenziati, l'obbligo in capo all'appaltatrice di conferire gli stessi presso filiere per il riciclo, con relativa assunzione del costo
7 di conferimento e di divisione dei materiali (<10. La ditta di Controparte_1
Sandrigo si impegna a conferire alle filiere i rifiuti differenziati, alla tenuta dei
registri di carico e scarico qualora necessari, a pagare il costo di conferimento
e di divisione dei materiali ed in conseguenza di ciò introiterà gli eventuali
contributi>> - cit. doc. 1, art. 10).
Tale obbligo risulta, a ben vedere, circoscritto al solo conferimento dei rifiuti di imballaggio in plastica. Ciò emerge sia dalla disamina del prodotto accordo quadro intercorso fra sistema rappresentanza dei Comuni, e C.o.n.a.i., CP_5
Consorzio Nazionale imballaggi, nell'ottica di assicurare il ritiro e il recupero del materiale apportato al servizio pubblico tramite l'ausilio dei consorzi di filiera territorialmente competenti (pagg. 10 e 11 dell'accordo dell'1.4.2014 -
doc. 4 di parte attrice opponente); sia dalla delega a sottoscrivere la convenzione attuativa con il consorzio rilasciata dal Comune di CP_4
in data 4.11.2017 (e comunicata a mezzo p.e.c. all'appaltatrice il Parte_1
27.2.2018 - cfr. doc. 3 di parte attrice opponente).
Mette conto osservare che, in effetti, l'art 5 dell'accordo quadro così stabilisce:
<i Comuni, anche in forma associata, realizzano adeguati sistemi di raccolta
differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2, del
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, adottando modalità di raccolta dei
rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle successive attività di
riciclaggio, e comunque secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza di gestione del servizio. Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di
filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ed
eventualmente da altre modalità di intercettazione che presentino
caratteristiche di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base del
Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Il
8 Conai si impegna altresì a corrispondere, tramite i Consorzi di filiera, sulla
base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il
pagamento di corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio. Ogni Comune può chiedere a ciascun Consorzio di filiera
di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente accordo e dei relativi
allegati tecnici. (…) La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico
Consorzio impegna il a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che Pt_1
attengono a quella filiera al relativo Consorzio secondo le modalità previste
dallo specifico allegato tecnico, parimenti impegnando i Consorzi di filiera al
ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori
oneri connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio>>.
La stipula della convenzione attuativa per l'avvio al riciclaggio degli imballaggi in plastica è stata, invero, delegata a quale affidataria del Controparte_1
servizio di raccolta dei rifiuti urbani, prevedendo, al contempo, la facoltà di subdelega dell'attività: <con la presente vi autorizziamo a sottoscrivere con il
Co.Re.Pla la convenzione attuativa del vigente accordo quadro ANCI/CONAI
per l'avvio del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo
differenziato nell'ambito territoriale di nostra competenza per la durata di 12
mesi. (…) La presente delega potrà essere a sua volta conferita ad uno o più
subdelegato/i da voi scelto;
ogni subdelega, che obbligatoriamente dovrà
contenere gli stessi obblighi qui posti a carico del delegato, dovrà essere
tempestivamente comunicata a Noi ed al Consorzio di filiera Co.Re.Pla
mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno>> (cit. doc. 3).
2.2 Tanto chiarito, ha agito in giudizio per vedere Controparte_1
condannato il al pagamento dell'importo di € Parte_1
16.620,00, IV esclusa (di cui € 820,00 a saldo della fornitura antilarvale di cui alla fattura n. 65 del 30.9.2018 ed € 15.800,00 quale corrispettivo relativo al
9 servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti svolto per il mese di dicembre
2018, come da dimessa fattura n. 89 del 31.12.2018 - cfr. docc.
5-6 del fascicolo monitorio), oltre spese ed interessi.
Nello svolgere l'opposizione, il anzitutto ha eccepito Parte_1
l'integrale pagamento della fattura n. 65/2018 azionata in via monitoria da
[...]
inoltre ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice nella CP_1
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in plastica, per mancato conferimento degli stessi ad apposite filiere per il riciclo, ravvisando di avere patito un danno quantificato in € 47.066,68; ha anche lamentato l'erroneità
dell'importo ingiunto, non essendo stata fornita la prova del pagamento di €
80,00 per spese notarili;
non essendo dovuta l'IV sulle competenze del
Notaio, trattandosi di imposta che la società può portare in detrazione ed ammontando ad € 145,50 e non ad € 146,00 le anticipazioni pagate per la procedura di ingiunzione.
2.2.1 Partendo dal primo aspetto sopra esposto, è fondata l'eccezione dell'odierno attore opponente in ordine al pagamento della fattura n. 65 del
30.9.20118 (doc. 5 del fascicolo monitorio).
Dal documento n. 60 si evince, infatti, la liquidazione operata dall'amministrazione comunale della relativa voce di spesa (€ 820,00), con conseguente autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento.
Peraltro, è stato lo stesso difensore di a precisare a pag. 5 Controparte_1
della propria comparsa di costituzione e risposta il saldo della ridetta fattura,
limitando la propria pretesa creditoria alla fattura n. 89 del 31.12.2018 (doc. 6
del fascicolo monitorio).
Già per tale motivo il decreto ingiuntivo n. 3112/2022 va revocato.
2.2.2 Quanto alla somma di € 15.800,00, oltre IV, di cui alla fattura da ultimo richiamata, va, invece, osservato che, relativamente alla mensilità di dicembre
10 2018 ivi considerata, l'erogazione del servizio di gestione e trasporto rifiuti,
oltre a non essere oggetto di specifica contestazione a cura dell'opponente,
risulta comprovata dagli ordini di servizio prodotti dall'opposta con il documento n.
5. Questi ultimi offrono, infatti, contezza dell'attività prestata dall'appaltatrice in favore del nel periodo dicembre Parte_1
2018 - gennaio 2019, con individuazione anche del numero di ore di lavoro impiegate nella raccolta dei rifiuti urbani (plastica, secco, vetro, umido, carta e verde).
Non si può, inoltre, non evidenziare la corrispondenza tra l'importo ingiunto e l'ammontare del canone mensile dovuto dalla committente alla luce del contratto di appalto, posto che gli artt. 1 e 5 statuiscono che: <
1. il prezzo
netto di appalto per l'intero periodo è pattuito in complessivi € 94.800,00, oltre
IV al 10 per cento. (…) 5. I pagamenti alla ditta verranno Controparte_1
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la società ai sensi Controparte_6
dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura mensile il cui importo sarà pari a un sesto del canone
semestrale come sopra stabilito>> (doc. 1 di parte attrice opponente). La
fatturata somma di € 15.800,00, per il <servizio di raccolta e trasporto RSU
porta a porta>> (cit. doc. 6 fascicolo monitorio) costituisce proprio l'1/6 del corrispettivo previsto.
Appurata, pertanto, la debenza dell'importo di € 15.800,00, oltre IV, per un totale di € 17.380,00, si osserva che le altre voci di credito richieste nella fase monitoria e oggetto di contestazione da parte del opponente (€ 80,00 Pt_1
a titolo di spese notarili, oltre ad IV, ed € 145,50 a titolo di spese anticipate per l'iscrizione a ruolo) non risultano dovute per l'assorbente considerazione
11 che trattasi di poste strettamente correlate al procedimento monitorio esitato in un decreto ingiuntivo che va revocato per le motivazioni sopra esposte.
3.1 Se, per un verso, non è contestato che la società abbia CP_1
effettivamente eseguito il servizio, per altro verso occorre evidenziare che la parte opponente ha eccepito il non esatto adempimento da parte di
[...]
con riferimento alla prestazione di gestione e raccolta dei rifiuti CP_1
urbani in plastica apportati dagli utenti al servizio pubblico.
Sostiene il opponente che la società anziché Pt_1 CP_1
consegnare tali rifiuti ad apposite filiere per il riciclo (come da contratto e in virtù della delega alla stipula con il consorzio del 27.2.2018), CP_4
avrebbe rimesso gli imballaggi a conferendoli nell'impianto Controparte_3
termovalorizzatore da quest'ultima gestito, cagionando in tal modo un considerevole aumento, a carico dell'amministrazione comunale, dei costi legati allo smaltimento, unitamente al secco residuo, del materiale differenziato.
si è difesa deducendo di avere, a sua volta, delegato la Controparte_1
sottoscrizione della convenzione attuativa dell'allora vigente accordo quadro
-C (per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica – senza oneri a carico del committente –) alla terza chiamata (pec del CP_2
3.11.2017, doc. 6 di parte convenuta opposta). Quest'ultima società, sempre secondo la prospettazione della convenuta opposta, non avrebbe esercitato la delega conferita, di qui l'esclusiva responsabilità in ordine all'inadempimento lamentato da parte opponente (pag.
4-5 della seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c.).
La società pertanto, non contesta di avere ricevuto da parte del CP_1
l'incarico alla stipula della convenzione attuativa in Parte_1
tema di riciclo dei rifiuti urbani in plastica, così come non contesta il mancato
12 godimento, da parte del committente, dei benefici legati al loro recupero ad opera delle filiere convenzionate (<l'Associazione Nazionale dei Comuni
AL (c.d. ha sottoscritto un accordo quadro con CONAI il 01.04.2014 CP_5
prevendo la facoltà agli Enti di stipulare direttamente le Convenzioni con i
Consorzi di filiera al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri sostenuti
per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi. Tale accordo, all'art. 6,
prevede anche la facoltà di delegare la stipula delle predette Convenzioni
anche ai soggetti incaricati dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
nel caso de quo a Per tornare nell'alveo della questione che Controparte_1
oggi ci interessa, tale delega è stata conferita dal Comune attoreo a
[...]
con missiva datata 04.11.2017 (cfr. doc.3 avversario), ricevuta a mani CP_1
dal precedente l.r. della società convenuta e poi inviata a mezzo pec alle
destinatarie il 27.02.2018. Come per i precedenti contratti di appalto di cui si è
fatta sopra menzione, anche il tale delegava a sua volta - CP_1
possibilità espressamente prevista all'interno dell'accordo ANCI-CONAI, art 6
- altra società alla sottoscrizione di Convenzione locale con la filiera del riciclo.
Difatti, con missiva del 18.07.2017, subdelegava Punto Riciclo srl. CP_1
Purtroppo, a causa di un evento non imputabile alla convenuta - incendio che
ha colpito Punto Riciclo - , si vedeva costretta in data 03.11.2017 a Parte_2
rivolgersi ad altra società, ovvero alla Quanto sopra dimostra che CP_2
la convenuta si è fatta parte diligente nell'adempiere alle modalità di
esecuzione della propria obbligazione>> cfr. pag. 3, 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Il conferimento della delega per la sottoscrizione della convenzione emerge proprio dalla citata pec datata 4.11.2017 ed inviata il 27.2.2018 (doc. 3 attore opponente) e la convenuta opposta non contesta di non avere dato esecuzione a tale delega;
essa, infatti, si difende deducendo di avere, a sua
13 volta, subdelegato per la sottoscrizione della convenzione (doc. 6 CP_2
convenuta opposta). E dalle difese svolte dalla società emerge il suo CP_2
coinvolgimento nel servizio di gestione dei rifiuti differenziati, attesa la confermata disponibilità degli imballaggi raccolti nel Parte_1
(pag. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Poiché dagli atti di causa è emerso che neppure ha provveduto a CP_2
sottoscrivere la convenzione, mette conto osservare che il solo fatto di avvalersi dell'opera di un terzo per l'adempimento dell'obbligazione non esclude la responsabilità dell'appaltatrice e che, più in generale,
l'inadempimento del terzo del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità,
in quanto il contraente, in forza del disposto dell'art. 1228 c.c., risponde anche del fatto doloso o colposo dell'ausiliario, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, pure con riguardo al comportamento mantenuto da quest'ultimo. Peraltro, secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per fatto dell'ausiliario richiede che il debitore si avvalga dell'opera del terzo nell'attuazione dell'obbligazione, con conseguente inserimento della stessa nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio
(Cass.
6.6.2014 n. 12833). La responsabilità del debitore riposa, quindi, sul principio <cuius commoda eius et incomoda>>, per cui dall'avvalimento dell'attività altrui discende l'assunzione da parte sua del rischio connesso all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione.
Si aggiunga, con precipuo riguardo al caso di specie, che lo stesso accordo quadro di programma dell'1.4.2014 ha chiarito come la facoltà di cedere la delega conferita dall'amministrazione comunale debba essere esercitata sotto la responsabilità del primo delegato: < soggetto delegato, sotto propria
responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al/ai Consorzio/i di
14 filiera di volta in volta interessato/i, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o PEC, può cedere in tutto o in parte la propria delega ad uno o più
soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi. I
Consorzi di filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con
il soggetto delegato o subdelegato in mancanza delle predette comunicazioni
da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di
comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte nei due
periodi che precedono>> (doc. 4 di parte attrice opponente). Inoltre, la società
non ha fornito alcuna prova volta ad escludere la non imputabilità CP_1
a sé della mancata attuazione della ridetta delega.
Infine, si osserva che i capitoli di prova testimoniale articolati da parte convenuta (cap.
1-4 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.), anche ove ammessi e confermati, avrebbero dimostrato il coinvolgimento di CP_2
nell'attività di raccolta e trasporto degli imballaggi in plastica, e, quindi, il ruolo di ausiliaria dell'appaltatrice, senza, tuttavia comprovare il caso fortuito o la forza maggiore ostativi all'attuazione del rapporto obbligatorio per cui è causa.
A fronte di un tanto, deve, dunque, ritenersi, dimostrato l'inadempimento di alla previsione dettata dall'art. 10 del contratto di appalto, in Controparte_1
rapporto alla delega trasmessa il 4.11.2017/27.2.2018 dal Parte_1
, con conseguente obbligo di risarcire i danni patiti dall'attore
[...]
opponente nei limiti di seguito precisati.
3.2 Il ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1
consistente nel maggiore corrispettivo versato a per lo Controparte_3
smaltimento anche degli imballaggi in plastica, che, diversamente da quanto sarebbe dovuto avvenire, furono destinati, insieme al secco residuo,
all'impianto di termovalorizzazione.
15 A riprova dell'asserito danno, l'attore opponente ha dimesso la documentazione fiscale riferita alle annualità 2015-2018, evidenziando l'incremento della quantità di rifiuto secco conferita nell'anno 2018, con conseguente aumento dei costi pari a € 124.319,38 a fronte di un costo medio di € 77.252,70 per le tre annualità precedenti (dal 2015 al 2017); ha, quindi,
chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € CP_1
47.066,68 pari alla differenza tra i ridetti € 124.319,38 ed € 77.252,70.
Secondo la prospettazione della convenuta opposta, la dimessa documentazione fiscale non rileverebbe ai fini della dimostrazione della voce di danno lamentata da parte attrice, giacché non sarebbe possibile evincere l'inerenza con il contratto di appalto di cui si discute, né le prestazioni eventualmente rese. Le fatture riguarderebbero, poi, soggetti passivi diversi dal oltre a riferirsi a Controparte_7
società terze (Acegaspamga s.p.a., , e a varie tipologie di Controparte_3
contratto.
Così sintetizzate le difese, si osserva che, prendendo in considerazione le sole fatture del 2017 in rapporto con quelle del 2018, non si può non notare che le stesse vertono tutte sul contratto n. 40257545 con l'operatore e contengono specifici richiami, per quantità e prezzo Controparte_3
praticato, proprio al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati in favore del . Parte_1
Il fatto che le fatture qui esaminate risultino emesse in favore della società
– e non nei confronti di - è legato alla Controparte_3 Controparte_1
prestazione eseguita da quest'ultima in favore dell'amministrazione comunale,
e al funzionamento della filiera inerente alla gestione del servizio pubblico:
dalle allegazioni attoree emerge che l'attività dell'appaltatrice era limitata alla sola raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (vedasi anche l'art. 1 del doc. 1
16 di parte attrice opponente); lo smaltimento dei rifiuti (nella specie, tramite termovalorizzatore) competeva, invece, ad un diverso soggetto, da qui la fatturazione operata direttamente da E non si può Controparte_3
omettere di considerare come tale “riparto di competenze” nell'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non sia stato contestato da parte della convenuta opposta.
Tanto chiarito, dal confronto tra le quantità dei rifiuti differenziati conferiti a nel 2017 e quelli apportati nel 2018 - sempre con Controparte_3
riferimento al medesimo contratto concluso dal (n. Parte_1
40257545, cfr. docc. 30 - 52 di parte attrice opponente) – emerge un incremento dei corrispondenti costi per un totale di € 97.207,04, IV esclusa, –
docc. 41-52 - (rispetto all'importo di € 56.868,45, IV esclusa, risultante dalla sommatoria dei prezzi delle fatture da maggio a dicembre del 2017, docc. 30-
40 di parte attrice opponente). Più nello specifico, mentre le quantità registrate per l'anno 2017 si assestano su valori costanti compresi fra 30.000-40.000 kg
(con un massimo di 47.880,00 kg, doc. 40), quelle riferite al 2018 raggiungono picchi di 177.220,00 – 104.450,00 kg (cfr. docc. 48, 46).
Ritiene, pertanto, questo Giudice di riconoscere in favore del Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari alla differenza
[...]
tra i costi maturati nell'anno 2018 ed i costi mediani delle tre annualità
precedenti. Posto, infatti, che, in ragione della natura della prestazione di cui si discute, il quantitativo dei rifiuti raccolti e da conferire è fisiologicamente variabile, si ritiene fondata la prospettazione dell'attore opponente di considerare la differenza tra i costi inerenti l'anno 2018, pari ad € 124.319,38,
e la media dei costi delle ultime tre annualità, pari ad € 77.252,70 e, dunque, €
47.066,68.
17 4.1 L'accertato credito sussistente in capo a e l'accertato Controparte_1
credito sussistente in capo a hanno origine dal Parte_1
medesimo rapporto e sono suscettibili di dare luogo ad un accertamento di dare e avere, con elisione automatica delle rispettive pretese fino alla reciproca concorrenza (Cass. 21.5.2024 n. 14156), cosicché, operata la compensazione, residua in favore del un credito di € Parte_1
29.686,68 al cui pagamento è tenuta Controparte_1
5.1 Quantificato il credito risarcitorio in favore del , Parte_1
bisogna stabilire la fondatezza della domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti della terza chiamata CP_1 Controparte_2
( .
[...] CP_2
Va subito esaminata, per il suo carattere potenzialmente assorbente,
l'eccezione di rinuncia all'azione di garanzia sollevata dalla difesa di
[...]
sin dalla sua costituzione in giudizio, deducendo che, dalla mancata CP_2
formulazione della domanda di manleva nelle conclusioni dell'atto introduttivo dell'opposta, si desumerebbe il tacito abbandono della pretesa fatta valere dalla convenuta.
Si rileva, però, che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è alla stregua dell'intero contesto degli atti processuali che il giudice del merito deve valutare se l'omessa riproduzione della domanda nelle conclusioni definitive concreti o meno una vera e propria rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta (fra le tante, vedasi
Cass.
3.7.2014 n. 15214).
Ora, poiché a pag. 4 della propria comparsa, ha Controparte_1
precisato:<la chiamata in causa di si rende necessaria per CP_2
EV (che ha adempiuto alla propria obbligazione) nella CP_1
denegata ipotesi di condanna della convenuta a corrispondere alcunché
18 all'attrice opponente>>, deve ritenersi che la mancata enunciazione della domanda nelle conclusioni dell'atto non equivalga a tacito abbandono dell'azione, attese anche le difese nel complesso articolate da parte opposta e le istanze istruttorie avanzate nei confronti di (capitoli 3-4 della CP_2
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
L'eccezione de qua va, pertanto, respinta.
Venendo al merito, va, anzitutto, osservato che, nel costituirsi in giudizio,
[...]
aveva eccepito di non avere ricevuto alcuna delega da parte di CP_2 [...]
(tesi ribadita anche nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. CP_1
2 c.p.c.), escludendo, pertanto, qualsiasi imputabilità a sé dell'aumento dei costi derivanti dal mancato conferimento della plastica nel circuito del riciclo.
Tali assunti hanno, però trovato smentita nella documentazione dimessa dalla società la quale in allegato alla seconda memoria ex art. 183, CP_1
comma 6, c.p.c. ha dimesso la pec con cui fu inoltrata a la CP_2
subdelega per la sottoscrizione della convenzione (doc. 6 convenuta opposta).
Detta circostanza è stata, per giunta, riconosciuta (contrariamente a quanto sino a quel momento dedotto) dalla stessa difesa di in sede Controparte_1
di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., nella parte in cui ha affermato:
<come indicato dalla delega rilasciata dal Comune di , con la Parte_1
sottoscrizione della convenzione il delegato assume tutti gli obblighi e i diritti in
essa previsti in capo al convenzionato, così come si è verificato per >> CP_2
pag. 2).
A fronte del comprovato incarico, la società non ha assolto all'onere CP_2
probatorio (a suo carico) di avere esercitato la delega, non potendosi,
anzitutto, non notare come la stessa terza chiamata si sia limitata a rappresentare di avere “indicato” il alle “filiere per il Parte_1
riciclo”, quale soggetto da “inserire tra i Comuni del Bacino nella convenzione
19 ” (pag. 3 della terza memoria). Tale affermazione, però, risulta del CP_4
tutto generica, non avendo nemmeno indicato gli enti competenti CP_2
asseritamente contattati nell'interesse del Comune attoreo. Inoltre, non è
possibile prendere in considerazione la documentazione dimessa dalla terza chiamata in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., deputata,
come noto, alla eventuale produzione e formulazione di prova contraria.
Essendo, invece, la documentazione in questione funzionale a fornire una prova diretta, se ne deve dichiarare l'inammissibilità per tardività e ciò anche alla luce del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:
<le norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processo
civile sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è
sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte
legittimata a dolersene>> - per tutte Cass. 18.3.2008 n. 7270.
5.2 Appurato che la società è stata evocata in giudizio sulla base CP_2
dell'incarico conferitole il 3.11.2017 (cit. doc. 6 convenuta opposta) ed appurato che essa non ha provato di avere dato corso alla delega, mette conto osservare che la terza chiamata rimane “estranea” alla domanda riconvenzionale svolta dal Comune opponente nei confronti di CP_1
ma deve rispondere nei confronti di in forza della
[...] Controparte_1
domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
<l'estensione automatica della domanda originaria dell'attore nei confronti del
chiamato ha quale indispensabile presupposto l'unicità del rapporto
controverso; tale presupposto non ricorre se il chiamante faccia valere nei
confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come
"causa petendi" della domanda e, nel caso di azione risarcitoria, se il
chiamante deduca un titolo di responsabilità differente da quello dedotto
20 dall'attore>>, Cass. 28.1.2005 n. 1748; in senso conforme Cass.
5.3.2013 n.
5400 e Cass. 27.4.2016 n. 8411).
è, pertanto, tenuta a corrispondere a quanto CP_2 Controparte_1
quest'ultima deve pagare al a titolo di risarcimento Parte_1
danni.
6.1 Per quanto concerne le spese di lite, quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico di Controparte_1
Con riferimento alle spese del presente giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza valutato il risultato della compensazione delle rispettive poste di debito/credito nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
in base alla liquidazione di cui al dispositivo nei valori medi per le fasi di
[...]
studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Secondo i medesimi suddetti parametri, la terza chiamata va condannata a rifondere le spese di lite in favore di tenuto conto del fatto Controparte_1
che quest'ultima è soccombente nei confronti della chiamante avendo resistito all'accolta domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 203/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3112/2022, emesso dal Tribunale di Padova in data 2 dicembre 2022 con spese del procedimento monitorio definitivamente a carico di CP_1
[...]
2) condanna pagare al la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 29.686,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
21 3) accoglie la domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1
, e, per l'effetto, Controparte_2
condanna - a Controparte_8
tenere indenne e EV di quanto quest'ultima pagherà Controparte_1
al in forza del punto 2) della presente sentenza;
Parte_1
4) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IV e c.p.a., se dovuti per legge;
5) condanna a Controparte_2
rifondere a le spese di lite che si liquidano in € 6.713,00, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, IV e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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2023 e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6,
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