Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 201
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza termini di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la proroga di 85 giorni dei termini di accertamento, introdotta dall'art. 67 del DL 18/2020, si applica anche agli accertamenti i cui termini erano pendenti alla data dell'8 marzo 2020, con effetto a cascata anche per le annualità successive, inclusa quella del 2016. Pertanto, l'accertamento notificato in data 4.2.2025 è stato ritenuto notificato nei termini.

  • Rigettato
    Merito della pretesa fiscale

    La Corte ha affermato che, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili. L'accertamento emesso nei confronti del socio non può ritenersi separato e autonomo rispetto a quello emesso nei confronti della società, divenuto definitivo per omessa impugnazione. Il socio non ha titolo per contestare nel merito l'accertamento a lui notificato, in virtù della presunzione di attribuzione pro quota degli utili, salva la prova contraria che i maggiori utili extracontabili non sono stati percepiti o sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, prova che nel caso di specie manca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 201
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 201
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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