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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 ADD REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. TDY01T300668/2024, relativo all'anno d'imposta 2016, notificato in data 04.02.2025, e correlato ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società “Società_1 SRL.”, nella quale risultava essere socio di maggioranza nella misura del 55%.
Lamentava che l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società ricorrente per l'anno 2016 e conseguentemente il proprio reddito personale in qualità di socio.
Sosteneva che nel controllo fiscale eseguito, l'Agenzia aveva disconosciuto alcuni costi documentati con fatture d'acquisto, con differenti motivazioni.
Deduceva che i termini per la notifica degli accertamenti relativi all'anno 2016 scadevano il 31.12.2024 in quanto non operava la proroga prevista dall'art. 67 c.4 del D.L. 18/2020, ma posticipava i termini solo nel periodo dell'emergenza sanitaria ( e quindi per le annualità in scadenza nell'anno 2020).
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro spiegando che l'atto impugnato era stato redatto a seguito di notifica dello schema di atto TDYT210000234/2024 il 22/11/2024 al quale Controparte non aveva dato seguito nei termini e nelle modalità dallo stesso previste.
Precisava che l'atto impugnato era correlato all'accertamento n. TDY03T100008/2022 emesso nei confronti della società “Società_1 SRL.”, nella quale il ricorrente risultava essere socio di maggioranza nella misura del 55%, divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Con il provvedimento impositivo emesso nei confronti della società veniva accertato un reddito di
€ 120.777,00 che, per specifica opzione effettuata ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, veniva portato a tassazione per trasparenza fiscale, ai fini della tassazione dell'imposta principale, pro quota ai soci.
Deduceva che le questioni attinenti il merito della pretesa, relativamente all'atto emesso nei confronti della Società, oramai definitiva, non erano eccepibili nella presente controversia.
Deduceva poi, che l'accertamento era stato notificato nei termini decadenziali tenuto conto della proroga prevista dall'art. 67 comma 1 del D.L.18/2020
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza relativamente all'avviso di accertamento impugnato, sollevata dal ricorrente.
La proroga di 85 giorni dei termini di accertamento, introdotta dall'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia), ha avuto grande rilevanza negli anni successivi alla pandemia, prolungando i termini per notificare gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta ancora aperti al 17 marzo 2020.
La sospensione di 85 giorni opera per tutti gli accertamenti i cui termini erano ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020, con un effetto c.d. a cascata e quindi, in sintesi, alle rettifiche di tutte le dichiarazioni accertabili in tal periodo (relative, ad esempio, agli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018).
Da quanto sopra esposto ne discende che l'accertamento notificato in data 4.2.2025 è stato notificato nei termini .
Con l'art. 22 del DLgs 81/2025, dal 31 dicembre 2025 questa proroga non sarà più applicabile. Di fatto non si potranno più spostare in avanti di 85 giorni i termini di decadenza degli accertamenti in scadenza.
L'eccezione è quindi infondata.
Osserva la Corte che il presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n TDY03T100008/2022, con il quale l'Ufficio ha rettificato la posizione fiscale della società “Società_1 SRL”.
L'avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società per l'anno 2016 non risulta essere stato impugnato e dunque è divenuto definitivo.
Sulla base dell'accertamento sopra indicato, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento al socio Ricorrente_1 che risulta essere socio di maggioranza nella misura del 55%.
Con tale avviso di accertamento, pertanto, è stato quantificato il reddito di capitale in virtù della quota di partecipazione e sono state accertate le maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Quanto al merito, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cassazione, Ordinanza
n.4704 del 18 febbraio 2019 ) e ciò a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione.
L'accertamento emesso nei confronti di un contribuente - socio di una s.r.l. - per redditi provenienti da utili non dichiarati della società anzidetta a ristretta base partecipativa, non può ritenersi separato e autonomo rispetto all'accertamento svolto nei confronti della società (Cassazione, ordinanza n. 3980 del 18 febbraio
2020).
Inoltre, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti;
prova che nel caso di specie manca.
Di conseguenza il socio, a fronte di un avviso di accertamento emesso a carico della società divenuto definitivo, non ha titolo per contestarlo nel merito, in sede di giudizio sull'avviso di accertamento a lui notificato, in virtù della presunzione sopra indicata,stante l'accertamento operato nei confronti della società; ben può tuttavia vincere tale presunzione attraverso la prova che i maggiori utili extracontabili non sono stati da lui percepiti, in quanto non oggetto di distribuzione, ovvero che sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.(Cass. n. 15828 del 29/7/2016).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado d Catanzaro rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro.
Così deciso in Catanzaro lì 8 gennaio 2026
Il Presidente e Relatore
NA TO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 ADD REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300668/2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. TDY01T300668/2024, relativo all'anno d'imposta 2016, notificato in data 04.02.2025, e correlato ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società “Società_1 SRL.”, nella quale risultava essere socio di maggioranza nella misura del 55%.
Lamentava che l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società ricorrente per l'anno 2016 e conseguentemente il proprio reddito personale in qualità di socio.
Sosteneva che nel controllo fiscale eseguito, l'Agenzia aveva disconosciuto alcuni costi documentati con fatture d'acquisto, con differenti motivazioni.
Deduceva che i termini per la notifica degli accertamenti relativi all'anno 2016 scadevano il 31.12.2024 in quanto non operava la proroga prevista dall'art. 67 c.4 del D.L. 18/2020, ma posticipava i termini solo nel periodo dell'emergenza sanitaria ( e quindi per le annualità in scadenza nell'anno 2020).
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro spiegando che l'atto impugnato era stato redatto a seguito di notifica dello schema di atto TDYT210000234/2024 il 22/11/2024 al quale Controparte non aveva dato seguito nei termini e nelle modalità dallo stesso previste.
Precisava che l'atto impugnato era correlato all'accertamento n. TDY03T100008/2022 emesso nei confronti della società “Società_1 SRL.”, nella quale il ricorrente risultava essere socio di maggioranza nella misura del 55%, divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Con il provvedimento impositivo emesso nei confronti della società veniva accertato un reddito di
€ 120.777,00 che, per specifica opzione effettuata ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, veniva portato a tassazione per trasparenza fiscale, ai fini della tassazione dell'imposta principale, pro quota ai soci.
Deduceva che le questioni attinenti il merito della pretesa, relativamente all'atto emesso nei confronti della Società, oramai definitiva, non erano eccepibili nella presente controversia.
Deduceva poi, che l'accertamento era stato notificato nei termini decadenziali tenuto conto della proroga prevista dall'art. 67 comma 1 del D.L.18/2020
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza relativamente all'avviso di accertamento impugnato, sollevata dal ricorrente.
La proroga di 85 giorni dei termini di accertamento, introdotta dall'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia), ha avuto grande rilevanza negli anni successivi alla pandemia, prolungando i termini per notificare gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta ancora aperti al 17 marzo 2020.
La sospensione di 85 giorni opera per tutti gli accertamenti i cui termini erano ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020, con un effetto c.d. a cascata e quindi, in sintesi, alle rettifiche di tutte le dichiarazioni accertabili in tal periodo (relative, ad esempio, agli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018).
Da quanto sopra esposto ne discende che l'accertamento notificato in data 4.2.2025 è stato notificato nei termini .
Con l'art. 22 del DLgs 81/2025, dal 31 dicembre 2025 questa proroga non sarà più applicabile. Di fatto non si potranno più spostare in avanti di 85 giorni i termini di decadenza degli accertamenti in scadenza.
L'eccezione è quindi infondata.
Osserva la Corte che il presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n TDY03T100008/2022, con il quale l'Ufficio ha rettificato la posizione fiscale della società “Società_1 SRL”.
L'avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società per l'anno 2016 non risulta essere stato impugnato e dunque è divenuto definitivo.
Sulla base dell'accertamento sopra indicato, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento al socio Ricorrente_1 che risulta essere socio di maggioranza nella misura del 55%.
Con tale avviso di accertamento, pertanto, è stato quantificato il reddito di capitale in virtù della quota di partecipazione e sono state accertate le maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Quanto al merito, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cassazione, Ordinanza
n.4704 del 18 febbraio 2019 ) e ciò a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione.
L'accertamento emesso nei confronti di un contribuente - socio di una s.r.l. - per redditi provenienti da utili non dichiarati della società anzidetta a ristretta base partecipativa, non può ritenersi separato e autonomo rispetto all'accertamento svolto nei confronti della società (Cassazione, ordinanza n. 3980 del 18 febbraio
2020).
Inoltre, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti;
prova che nel caso di specie manca.
Di conseguenza il socio, a fronte di un avviso di accertamento emesso a carico della società divenuto definitivo, non ha titolo per contestarlo nel merito, in sede di giudizio sull'avviso di accertamento a lui notificato, in virtù della presunzione sopra indicata,stante l'accertamento operato nei confronti della società; ben può tuttavia vincere tale presunzione attraverso la prova che i maggiori utili extracontabili non sono stati da lui percepiti, in quanto non oggetto di distribuzione, ovvero che sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.(Cass. n. 15828 del 29/7/2016).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado d Catanzaro rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro.
Così deciso in Catanzaro lì 8 gennaio 2026
Il Presidente e Relatore
NA TO