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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1623 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, via Parte_1
Po n. 26, presso lo studio legale dell'abogado Martina Iachetta, che la rappresenta e difende, agendo d'intesta con l'avv. Martina Stirpe, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione opponente e
Controparte_1 opposta contumace oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione di servizi.
Motivi della decisione
1. I fatti di causa. Con L' (di seguito solo “ ) ha richiesto ed Parte_2 ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del per la somma di € 10.908,33, Parte_1 nonché per l'importo di € 7.615,24, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati dal giorno del dovuto sino al 21.03.2024, oltre gli ulteriori interessi nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal 22.3.2024 e fino all'effettivo pagamento ed alle spese del procedimento monitorio. La pretesa creditoria si fondava sul mancato pagamento di fatture Con relative a prestazioni di assistenza sanitaria in RSA rese dall nel mese di gennaio 2020 in regime di accreditamento.
1 L'ingiunto ha proposto opposizione e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo di aver integralmente pagato le fatture emesse dalla struttura sanitaria con i mandati di pagamento depositati in atti. In particolare, ha esposto di aver provveduto ai seguenti versamenti:
• mandato di pagamento n. 2202 del 26/07/2016 avente a oggetto la fattura n. 467 CBP del 31/12/2015 dell'importo di € 4.877,23;
• mandati di pagamento n. 3154 e 3155 del 13/11/2017 aventi a oggetto la fattura n. 203
CBP del 01/07/2015 dell'importo di € 4.719,23;
• mandato di pagamento n. 2944 del 11/09/2017 avente a oggetto la fattura n. 95 CBP del 01/04/2016 dell'importo di € 3.149,60;
• mandati di pagamento n. 2144 e 2145 del 11/09/2017 aventi a oggetto la fattura n. 144
CBP del 02/05/2016 dell'importo di € 3.048,00;
• mandati di pagamento n. 2147 e 2146 del 11/09/2017 aventi a oggetto la fattura n. 173
CBP del 01/06/2016 dell'importo di € 3.944,44.
Inoltre, ha eccepito che la n. 82 CBP del 31/03/2017 dell'importo di € 106,33 è una mera nota di credito relativa alla fattura n. 456 del 31/12/2016.
In sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. il giudice, rilevata la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, ha disposto la rinnovazione della citazione.
Dichiarata la contumacia della parte opposta, la causa, di natura documentale, è stata rinvia per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 26.9.2025 la parte opponente ha discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
1. I motivi della decisione.
La controversia trae origine dalla domanda di pagamento formulata con ricorso monitorio dall' nei confronti del per gli importi dovuti da quest'ultimo a titolo di CP_1 Parte_1 corrispettivo delle rette ospedaliere per le prestazioni di assistenza sanitaria in RSA erogate in favore di utenti del bacino territoriale dell'ente.
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo di aver estinto il Pt_1 debito prima dell'introduzione del giudizio monitorio, mediante i mandati di pagamento versati in atti.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore che agisce, per vedere soddisfatto il proprio credito, è gravato del solo onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza
2 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. s.u.
n. 13533/2001; Cass. n. 24815/2005). Con Orbene, essendo pacifico e non contestato che l' abbia reso le prestazioni sanitarie di cui al ricorso e legittimamente emesso le fatture per cui è causa, incombeva sull'ente debitore fornire la dimostrazione di avere corrisposto le somme idonee a estinguere il debito per il quale è stato convenuto in giudizio (cfr. Cass. n. 18442/2025).
Per costante orientamento giurisprudenziale la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, che di per sé è insufficiente a rendere disponibile per il creditore la somma ivi indicata. Infatti, affinché l'ente possa fondatamente eccepire l'estinzione del debito è indispensabile che l'emissione dell'ordinativo di pagamento sia comunicata dalla Tesoreria, cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, R.D. n. 827/1924, da intendersi quale atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente (cfr. Cass. n.
29776/2020; Cass. n. 15504/2022).
Nel presente procedimento, l'opponente ha prodotto i mandati recanti l'indicazione del
“bonifico bancario” quale modalità di pagamento. Da ciò consegue che, sebbene la tesoreria fosse esonerata dall'obbligo di comunicare l'ordinativo al creditore, l'amministrazione può ritenersi liberata dalla prestazione solo nel momento in cui le somme sono effettivamente trasferite in favore del creditore o, comunque, adempiute le formalità previste dall'art. 651, comma 6, R.D. n.
827/1924. Invero, la richiamata disposizione prescrive che, nell'ipotesi di somme da accreditare su conti correnti bancari o postali, la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti.
Ne consegue che “il mandato di pagamento ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso, costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio” (Cass. Sez. Un., Sentenza
n. 2627 del 30.5.1989; cfr. anche Trib. Cuneo, 7.4.2023, 244, De Jure: “Il mandato di pagamento è
l'ordinativo, impartito al tesoriere del competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore dell'ente pubblico;
esso
3 costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e pertanto la sua mera emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio, a meno che il mandato non risulti quietanzato dalla tesoreria”).
Ciò posto, si osserva che l'opponente avrebbe dovuto produrre in giudizio la documentazione comprovante la concreta corresponsione degli importi autorizzati, come, ad esempio, la contabile attestante l'avvenuta esecuzione dei bonifici ovvero l'attestazione rilasciata dalla banca incaricata in calce ai mandati. Tale prova non è stata fornita.
Giova, poi, rilevare che, sul punto, non può neppure trarsi argomento dalla mancata costituzione in giudizio dell'opposto, poiché il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. Infatti, il dato letterale della norma e il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità riferiscono tale principio alla sola parte che costituendosi abbia riconosciuto anche implicitamente quando eccepito e dedotto dalla controparte ovvero non lo abbia contestato specificamente (cfr. Cass. n. 25/2025; Cass. n. 14372/2023; Cass. n. 461/2015; Cass. n.
4161/2014; Cass. n. 14623/2009).
Infine, la nota di credito cui si riferisce l'opponente all'evidenza è stata già conteggiata nell'importo dovuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 430/2024, emesso dal
Tribunale di Frosinone in data 11.6.2024;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Frosinone il giorno 1.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1623 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone, via Parte_1
Po n. 26, presso lo studio legale dell'abogado Martina Iachetta, che la rappresenta e difende, agendo d'intesta con l'avv. Martina Stirpe, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione opponente e
Controparte_1 opposta contumace oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione di servizi.
Motivi della decisione
1. I fatti di causa. Con L' (di seguito solo “ ) ha richiesto ed Parte_2 ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del per la somma di € 10.908,33, Parte_1 nonché per l'importo di € 7.615,24, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati dal giorno del dovuto sino al 21.03.2024, oltre gli ulteriori interessi nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal 22.3.2024 e fino all'effettivo pagamento ed alle spese del procedimento monitorio. La pretesa creditoria si fondava sul mancato pagamento di fatture Con relative a prestazioni di assistenza sanitaria in RSA rese dall nel mese di gennaio 2020 in regime di accreditamento.
1 L'ingiunto ha proposto opposizione e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo di aver integralmente pagato le fatture emesse dalla struttura sanitaria con i mandati di pagamento depositati in atti. In particolare, ha esposto di aver provveduto ai seguenti versamenti:
• mandato di pagamento n. 2202 del 26/07/2016 avente a oggetto la fattura n. 467 CBP del 31/12/2015 dell'importo di € 4.877,23;
• mandati di pagamento n. 3154 e 3155 del 13/11/2017 aventi a oggetto la fattura n. 203
CBP del 01/07/2015 dell'importo di € 4.719,23;
• mandato di pagamento n. 2944 del 11/09/2017 avente a oggetto la fattura n. 95 CBP del 01/04/2016 dell'importo di € 3.149,60;
• mandati di pagamento n. 2144 e 2145 del 11/09/2017 aventi a oggetto la fattura n. 144
CBP del 02/05/2016 dell'importo di € 3.048,00;
• mandati di pagamento n. 2147 e 2146 del 11/09/2017 aventi a oggetto la fattura n. 173
CBP del 01/06/2016 dell'importo di € 3.944,44.
Inoltre, ha eccepito che la n. 82 CBP del 31/03/2017 dell'importo di € 106,33 è una mera nota di credito relativa alla fattura n. 456 del 31/12/2016.
In sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. il giudice, rilevata la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, ha disposto la rinnovazione della citazione.
Dichiarata la contumacia della parte opposta, la causa, di natura documentale, è stata rinvia per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 26.9.2025 la parte opponente ha discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
1. I motivi della decisione.
La controversia trae origine dalla domanda di pagamento formulata con ricorso monitorio dall' nei confronti del per gli importi dovuti da quest'ultimo a titolo di CP_1 Parte_1 corrispettivo delle rette ospedaliere per le prestazioni di assistenza sanitaria in RSA erogate in favore di utenti del bacino territoriale dell'ente.
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo di aver estinto il Pt_1 debito prima dell'introduzione del giudizio monitorio, mediante i mandati di pagamento versati in atti.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore che agisce, per vedere soddisfatto il proprio credito, è gravato del solo onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza
2 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. s.u.
n. 13533/2001; Cass. n. 24815/2005). Con Orbene, essendo pacifico e non contestato che l' abbia reso le prestazioni sanitarie di cui al ricorso e legittimamente emesso le fatture per cui è causa, incombeva sull'ente debitore fornire la dimostrazione di avere corrisposto le somme idonee a estinguere il debito per il quale è stato convenuto in giudizio (cfr. Cass. n. 18442/2025).
Per costante orientamento giurisprudenziale la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, che di per sé è insufficiente a rendere disponibile per il creditore la somma ivi indicata. Infatti, affinché l'ente possa fondatamente eccepire l'estinzione del debito è indispensabile che l'emissione dell'ordinativo di pagamento sia comunicata dalla Tesoreria, cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, R.D. n. 827/1924, da intendersi quale atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente (cfr. Cass. n.
29776/2020; Cass. n. 15504/2022).
Nel presente procedimento, l'opponente ha prodotto i mandati recanti l'indicazione del
“bonifico bancario” quale modalità di pagamento. Da ciò consegue che, sebbene la tesoreria fosse esonerata dall'obbligo di comunicare l'ordinativo al creditore, l'amministrazione può ritenersi liberata dalla prestazione solo nel momento in cui le somme sono effettivamente trasferite in favore del creditore o, comunque, adempiute le formalità previste dall'art. 651, comma 6, R.D. n.
827/1924. Invero, la richiamata disposizione prescrive che, nell'ipotesi di somme da accreditare su conti correnti bancari o postali, la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti.
Ne consegue che “il mandato di pagamento ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso, costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio” (Cass. Sez. Un., Sentenza
n. 2627 del 30.5.1989; cfr. anche Trib. Cuneo, 7.4.2023, 244, De Jure: “Il mandato di pagamento è
l'ordinativo, impartito al tesoriere del competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore dell'ente pubblico;
esso
3 costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e pertanto la sua mera emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio, a meno che il mandato non risulti quietanzato dalla tesoreria”).
Ciò posto, si osserva che l'opponente avrebbe dovuto produrre in giudizio la documentazione comprovante la concreta corresponsione degli importi autorizzati, come, ad esempio, la contabile attestante l'avvenuta esecuzione dei bonifici ovvero l'attestazione rilasciata dalla banca incaricata in calce ai mandati. Tale prova non è stata fornita.
Giova, poi, rilevare che, sul punto, non può neppure trarsi argomento dalla mancata costituzione in giudizio dell'opposto, poiché il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. Infatti, il dato letterale della norma e il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità riferiscono tale principio alla sola parte che costituendosi abbia riconosciuto anche implicitamente quando eccepito e dedotto dalla controparte ovvero non lo abbia contestato specificamente (cfr. Cass. n. 25/2025; Cass. n. 14372/2023; Cass. n. 461/2015; Cass. n.
4161/2014; Cass. n. 14623/2009).
Infine, la nota di credito cui si riferisce l'opponente all'evidenza è stata già conteggiata nell'importo dovuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 430/2024, emesso dal
Tribunale di Frosinone in data 11.6.2024;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Frosinone il giorno 1.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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