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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, letto l'art. 127 ter c.pc.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 17.9.2025 lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°5505 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Irtolo, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Lagana', giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. ex art.445 bis c.p.c Pensione di inabilità, in subordine Assegno mensile di assistenza ed Condizione di disabilità grave. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2024 parte ricorrente, ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai della prestazione sia della pensione di inabilità che dell'assegno quale invalido civile ai sensi dell'art. 12 e 13 della legge 118/1971 nonché la condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, chiedendo l'accertamento giudiziale alle prestazioni invocate.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetta. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c. – in parziale accoglimento delle istanze della parte ricorrente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
* * * * * *
Nel merito l'opposizione è fondata.
In particolare, il CTU, alla luce dell'esame della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo, ha accertato che le patologie di cui la ricorrente è affetta riducono la capacità in misura pari al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza da ottobre 2024. Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono in mancanza anche di specifici rilievi formulati al riguardo dalle parti, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Condividendo, pertanto, questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, consente al Giudicante di rilevare che sussistono i requisiti sanitari e giuridici per la concessione del diritto all'assegno mensile di assistenza da ottobre 2024.
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa ma non del presente ricorso, costituisce motivo per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n.388/2024, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara il diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza da ottobre 2024;
2) Compensa per 2/3 le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento al ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in € 530,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Avv.
Irtolo Antonella.
3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Reggio Calabria, 17.9.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, letto l'art. 127 ter c.pc.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 17.9.2025 lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°5505 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Irtolo, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Lagana', giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. ex art.445 bis c.p.c Pensione di inabilità, in subordine Assegno mensile di assistenza ed Condizione di disabilità grave. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2024 parte ricorrente, ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai della prestazione sia della pensione di inabilità che dell'assegno quale invalido civile ai sensi dell'art. 12 e 13 della legge 118/1971 nonché la condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, chiedendo l'accertamento giudiziale alle prestazioni invocate.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetta. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c. – in parziale accoglimento delle istanze della parte ricorrente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
* * * * * *
Nel merito l'opposizione è fondata.
In particolare, il CTU, alla luce dell'esame della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo, ha accertato che le patologie di cui la ricorrente è affetta riducono la capacità in misura pari al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza da ottobre 2024. Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono in mancanza anche di specifici rilievi formulati al riguardo dalle parti, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Condividendo, pertanto, questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, consente al Giudicante di rilevare che sussistono i requisiti sanitari e giuridici per la concessione del diritto all'assegno mensile di assistenza da ottobre 2024.
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa ma non del presente ricorso, costituisce motivo per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n.388/2024, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara il diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza da ottobre 2024;
2) Compensa per 2/3 le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento al ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in € 530,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Avv.
Irtolo Antonella.
3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Reggio Calabria, 17.9.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia