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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3128/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Palermo - Via Laurana 59 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 0 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110026932711000 CONTR. IVS-INPS 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110042272754000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120003236185000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120023493108000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130011021076000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057304087000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160104597423000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013633189000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180060523873000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025836573000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025836573000 TARI 2015
- AVVISO ADDEBITO n. 59620170004321355000, CONTR. IVS 2015
- AVVISO ADDEBITO n. 59620170004321355000, CONTR. IVS 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2467/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249017007845/000, notificatagli in data 21.05.2024, per il mancato pagamento della somma di € 56.358,68 portata dalle cartelle indicate in epigrafe.
Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo non si costituiva in giudizio.
La Camera di Commercio si costituiva in giudizio chiedendo la cessata materia del contendere in relazione alla cartella di sua pertinenza.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedeva il rigetto.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Le altre parti convenute in giudizio rimanevano contumaci.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
E' infatti fondata l'eccezione in tal senso sollevata dal Comune di Palermo non essendo stato il ricorso proposto nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso in esame l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 21.05.2024, fatto pacifico, ma è stata impugnata con ricorso notificato ai resistenti in data 12.06.2025.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Palermo e ad ADER per come indicato in dispositivo.
Tenuto conto della richiesta di cessata materia del contendere avanzata dalla Camera di Commercio sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti nelle misura di euro 2.500,00 e precisamente : €
1500,00, oltre accessori di legge, in favore di Ader;
€ 1.000,00 in favore del Comune di Palermo.
Compensa con la Camera di Commercio di Palermo. Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2025. Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3128/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Palermo - Via Laurana 59 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 0 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010926090000 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110026932711000 CONTR. IVS-INPS 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110042272754000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120003236185000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120023493108000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130011021076000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057304087000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160104597423000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013633189000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180060523873000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025836573000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025836573000 TARI 2015
- AVVISO ADDEBITO n. 59620170004321355000, CONTR. IVS 2015
- AVVISO ADDEBITO n. 59620170004321355000, CONTR. IVS 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2467/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249017007845/000, notificatagli in data 21.05.2024, per il mancato pagamento della somma di € 56.358,68 portata dalle cartelle indicate in epigrafe.
Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo non si costituiva in giudizio.
La Camera di Commercio si costituiva in giudizio chiedendo la cessata materia del contendere in relazione alla cartella di sua pertinenza.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedeva il rigetto.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Le altre parti convenute in giudizio rimanevano contumaci.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
E' infatti fondata l'eccezione in tal senso sollevata dal Comune di Palermo non essendo stato il ricorso proposto nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso in esame l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 21.05.2024, fatto pacifico, ma è stata impugnata con ricorso notificato ai resistenti in data 12.06.2025.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Palermo e ad ADER per come indicato in dispositivo.
Tenuto conto della richiesta di cessata materia del contendere avanzata dalla Camera di Commercio sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti nelle misura di euro 2.500,00 e precisamente : €
1500,00, oltre accessori di legge, in favore di Ader;
€ 1.000,00 in favore del Comune di Palermo.
Compensa con la Camera di Commercio di Palermo. Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2025. Il Presidente