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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 1275/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], residente in C.F._1
Aulla (MS), Via Marzabotto n. 24B, rappresentata e difesa dall'Avv. Corinna Valettini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Aulla (MS), Via Anacarsi Nardi n. 20
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], residente in C.F._2
SA (SP), Via dei Molini n. 305B, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Bini e domiciliato presso il suo indirizzo PEC Email_1
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza di comparizione in data 09.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 20.05.2025 e generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra di loro matrimonio concordatario in Castelnuovo Magra (SP) in data
10.08.2008, regolarmente trascritto nei Registri di detto Comune al n. 17, Parte II, Serie
C, anno 2008, concordando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio minore , in data 26.09.2009; Per_1 di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo stesso
Tribunale in data 23.01.2020 alle condizioni stabilite nel relativo ricorso congiunto;
2 che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso un periodo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, ciò che consente ex lege la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge primo dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n.
74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale degli stessi. Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità ben oltre il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 09.10.2025, dimostrano che l'unione materiale e spirituale non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono meritevoli di recepimento, risultando quelle inerenti all'affidamento congiunto, alla collocazione residenziale della prole
(presso l'abitazione materna) ed al diritto di visita della stessa da parte del genitore non collocatario aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettose dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del figlio minore;
Per_1 essendo del pari congrue quelle relative alla contribuzione al mantenimento di quest'ultimo da parte del padre, quale genitore non collocatario, in quanto rispondenti al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis comma 1 c.c., in rapporto alle capacità patrimoniali delle parti (quali desumibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti).
3 Tra le condizioni di divorzio concordate dai ricorrenti deve ragionevolmente considerarsi inclusa, pur non essendo stata espressamente contemplata, quella relativa al vivere separatamente, facoltà già compresa nelle condizioni di separazione omologate e della quale le medesime parti risultano essersi avvalse (come attestato dalla diversità delle rispettive residenze); ciò fatto salvo il reciproco obbligo di comunicazione dell'eventuale variazione di residenza o di domicilio, trattandosi di genitori di figlio minore, a norma dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c..
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che le parti hanno concordemente dichiarato regolato ogni rapporto economico tra le stesse già intercorso, in accoglimento del ricorso congiunto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
- 1) I SIg.ri e continueranno a vivere separati, liberi Parte_1 Parte_2 entrambi di stabilire ove ritengano la propria residenza, salvo l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio, ex art. 337 sexies comma 2
c.c..
- 2) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in Per_1 conformità alla disciplina di legge sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione madre e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione di quest'ultima, sita in Aulla (MS), Via Marzabotto n. 24B.
- 3) L'immobile già adibito a casa familiare, sito in Aulla (MS), Via Marzabotto n. 24B, è assegnato alla SI.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio Parte_1
. Per_1
- 4) In merito alla frequentazione del minore, il figlio trascorrerà con il padre almeno due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dal giovedì sera prima di cena al lunedì pomeriggio (pranzi dal venerdì al lunedì compresi) e, nelle settimane successive al fine settimana di competenza del padre, nella giornata di mercoledì, dalla sera fino al
4 giovedì mattina allorché lo stesso lo riaccompagnerà a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, fino alla tarda mattinata prima di pranzo allorché lo andrà a riprendere la madre.
Durante le festività Natalizie e Pasquali, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre, il 26 dicembre ed il 31 dicembre ad anni alterni con la madre e con il padre, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore ll figlio trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di due Per_1 settimane anche non consecutive;
nel periodo invernale potrà essere concordata tra i genitori una ulteriore settimana da trascorrere con ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Le condizioni relative al diritto di visita e di pernotto potranno subire variazioni in base ai desideri ed alle esigenze di studio e ricreative dello stesso figlio minore.
- 5) il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario di , la somma di € 470,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, mentre entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per il figlio, nella misura del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida del
C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale di Massa con atto del 22.10.2019, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
- 6) L'assegno unico per il figlio a carico, previsto dalla legge, sarà percepito dalla SI.ra e dal SI. nella misura del 50% ciascuno e le spese Parte_1 Parte_2 straordinarie, sostenute dagli stessi nell'interesse del figlio , saranno portate in Per_1 detrazione al 50% ciascuno.
Dà atto che i ricorrenti hanno prestato il loro reciproco consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità per l'espatrio e del passaporto per il figlio minore.
Dà atto che le parti hanno dichiarato concordemente di essere entrambi indipendenti economicamente, rinunciando ad ogni reciproco mantenimento tra loro.
5 Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . Parte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio in data 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 1275/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], residente in C.F._1
Aulla (MS), Via Marzabotto n. 24B, rappresentata e difesa dall'Avv. Corinna Valettini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Aulla (MS), Via Anacarsi Nardi n. 20
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], residente in C.F._2
SA (SP), Via dei Molini n. 305B, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Bini e domiciliato presso il suo indirizzo PEC Email_1
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza di comparizione in data 09.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 20.05.2025 e generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra di loro matrimonio concordatario in Castelnuovo Magra (SP) in data
10.08.2008, regolarmente trascritto nei Registri di detto Comune al n. 17, Parte II, Serie
C, anno 2008, concordando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio minore , in data 26.09.2009; Per_1 di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo stesso
Tribunale in data 23.01.2020 alle condizioni stabilite nel relativo ricorso congiunto;
2 che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso un periodo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, ciò che consente ex lege la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge primo dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n.
74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale degli stessi. Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità ben oltre il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 09.10.2025, dimostrano che l'unione materiale e spirituale non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono meritevoli di recepimento, risultando quelle inerenti all'affidamento congiunto, alla collocazione residenziale della prole
(presso l'abitazione materna) ed al diritto di visita della stessa da parte del genitore non collocatario aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettose dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del figlio minore;
Per_1 essendo del pari congrue quelle relative alla contribuzione al mantenimento di quest'ultimo da parte del padre, quale genitore non collocatario, in quanto rispondenti al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis comma 1 c.c., in rapporto alle capacità patrimoniali delle parti (quali desumibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti).
3 Tra le condizioni di divorzio concordate dai ricorrenti deve ragionevolmente considerarsi inclusa, pur non essendo stata espressamente contemplata, quella relativa al vivere separatamente, facoltà già compresa nelle condizioni di separazione omologate e della quale le medesime parti risultano essersi avvalse (come attestato dalla diversità delle rispettive residenze); ciò fatto salvo il reciproco obbligo di comunicazione dell'eventuale variazione di residenza o di domicilio, trattandosi di genitori di figlio minore, a norma dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c..
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che le parti hanno concordemente dichiarato regolato ogni rapporto economico tra le stesse già intercorso, in accoglimento del ricorso congiunto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
- 1) I SIg.ri e continueranno a vivere separati, liberi Parte_1 Parte_2 entrambi di stabilire ove ritengano la propria residenza, salvo l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio, ex art. 337 sexies comma 2
c.c..
- 2) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in Per_1 conformità alla disciplina di legge sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione madre e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione di quest'ultima, sita in Aulla (MS), Via Marzabotto n. 24B.
- 3) L'immobile già adibito a casa familiare, sito in Aulla (MS), Via Marzabotto n. 24B, è assegnato alla SI.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio Parte_1
. Per_1
- 4) In merito alla frequentazione del minore, il figlio trascorrerà con il padre almeno due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dal giovedì sera prima di cena al lunedì pomeriggio (pranzi dal venerdì al lunedì compresi) e, nelle settimane successive al fine settimana di competenza del padre, nella giornata di mercoledì, dalla sera fino al
4 giovedì mattina allorché lo stesso lo riaccompagnerà a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, fino alla tarda mattinata prima di pranzo allorché lo andrà a riprendere la madre.
Durante le festività Natalizie e Pasquali, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale con il padre, il 26 dicembre ed il 31 dicembre ad anni alterni con la madre e con il padre, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore ll figlio trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di due Per_1 settimane anche non consecutive;
nel periodo invernale potrà essere concordata tra i genitori una ulteriore settimana da trascorrere con ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Le condizioni relative al diritto di visita e di pernotto potranno subire variazioni in base ai desideri ed alle esigenze di studio e ricreative dello stesso figlio minore.
- 5) il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario di , la somma di € 470,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, mentre entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per il figlio, nella misura del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida del
C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale di Massa con atto del 22.10.2019, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
- 6) L'assegno unico per il figlio a carico, previsto dalla legge, sarà percepito dalla SI.ra e dal SI. nella misura del 50% ciascuno e le spese Parte_1 Parte_2 straordinarie, sostenute dagli stessi nell'interesse del figlio , saranno portate in Per_1 detrazione al 50% ciascuno.
Dà atto che i ricorrenti hanno prestato il loro reciproco consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità per l'espatrio e del passaporto per il figlio minore.
Dà atto che le parti hanno dichiarato concordemente di essere entrambi indipendenti economicamente, rinunciando ad ogni reciproco mantenimento tra loro.
5 Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . Parte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio in data 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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