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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22980/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Lo Presti Gabriella, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2
RIVOLI il 20/12/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 71 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: l'11.10.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 03.08.2021.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio diciassettenne resti affidato ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Pinerolo (TO), Via Asiago n. 8, continuando peraltro nella modalità già da tempo attuata secondo la quale trascorre una settimana con la madre ed una settimana con il padre, Per_1 prevedendosi altresì la facoltà di ciascuno dei genitori di recarsi presso l'abitazione dell'altro per fare visita al minore. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le parti si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o altro documento valido ai fini dell'espatrio con iscrizione del figlio minore sul documento di entrambi;
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo stesso è presso ciascuno di loro e così anche nei periodi di vacanza che, stante l'età di , verranno Per_1 concordati di volta in volta tenendo conto delle esigenze e degli impegni di quest'ultimo;
DISPONE che i genitori sostengano in pari misura le seguenti spese che si rendessero necessarie per il figlio rispettando le regole riguardanti le stesse, analiticamente di seguito precisate: Per_1 pagina 2 di 4 A. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, assicurazioni scolastiche, imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato a inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
B. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche;
rette ed assicurazioni, imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria
C. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli i in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente.
D. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
E. Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i geni tori altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti da pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore richiederà tempestivamente e metterà a disposizione dell'altro, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da consentire di utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato separatamente ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro ed essendo economicamente autosufficienti di non avere pretese di mantenimento da far valere nei reciproci confronti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22980/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Lo Presti Gabriella, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2
RIVOLI il 20/12/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 71 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: l'11.10.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 03.08.2021.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio diciassettenne resti affidato ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Pinerolo (TO), Via Asiago n. 8, continuando peraltro nella modalità già da tempo attuata secondo la quale trascorre una settimana con la madre ed una settimana con il padre, Per_1 prevedendosi altresì la facoltà di ciascuno dei genitori di recarsi presso l'abitazione dell'altro per fare visita al minore. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le parti si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o altro documento valido ai fini dell'espatrio con iscrizione del figlio minore sul documento di entrambi;
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo stesso è presso ciascuno di loro e così anche nei periodi di vacanza che, stante l'età di , verranno Per_1 concordati di volta in volta tenendo conto delle esigenze e degli impegni di quest'ultimo;
DISPONE che i genitori sostengano in pari misura le seguenti spese che si rendessero necessarie per il figlio rispettando le regole riguardanti le stesse, analiticamente di seguito precisate: Per_1 pagina 2 di 4 A. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, assicurazioni scolastiche, imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato a inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
B. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche;
rette ed assicurazioni, imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria
C. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli i in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente.
D. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
E. Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i geni tori altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti da pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore richiederà tempestivamente e metterà a disposizione dell'altro, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da consentire di utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato separatamente ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro ed essendo economicamente autosufficienti di non avere pretese di mantenimento da far valere nei reciproci confronti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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