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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2253/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2253/2023, all'udienza del 18/12/2025, alle ore 13:02, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'opponente l'avv. CHIARA OLIVIERI in Parte_1 sostituzione dell'avv. SANTERINI RAFFAELE;
per la opposta l'avv. Controparte_1
AS CO anche per l'avv. MICHELE SUSINI.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in PCT in data 28.11.2025.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in
PCT in data 3.12.2025.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino N. R.G. 2253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2253 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
dell'avv. SANTERINI RAFFAELE, che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Ippolito Nievo 21,
Cascina (PI), presso lo studio dell'avv. AS CO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. SUSINI MICHELE, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 594/2023 emesso in data 20.04.2023 con il quale il
Tribunale di Pisa ha ingiunto la consegna di documentazione bancaria in favore di
. chiedendo all'intestato Controparte_1 CP_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e causali esposti in premessa al presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto alla consegna di documentazione bancaria per come prospettato dalla società “ in sede monitoria, Controparte_1
e pertanto ed in ogni caso revocare e/o dichiarare nullo e inefficace, anche solo parzialmente, il decreto ingiuntivo n. 594/2023, RG n. 1330/2023, pubblicato il 20 aprile 2023 dal Tribunale di Pisa in persona del Giudice dott.ssa Santa Spina, e conseguentemente anche quanto disposto dal Giudice ex art. 614 bis c.p.c.; sempre con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, rimb. forf. 15%, CAP
4%, IVA 22% come per legge e spese successive occorrende.”.
A sostegno dell'opposizione, l'istituto di credito ha dedotto: - la pendenza di un giudizio di secondo grado avente ad oggetto, tra l'altro, identica richiesta di produzione di documenti azionata in sede monitoria;
- l'improcedibilità della domanda, per essere la stessa già stata oggetto di sentenza di rigetto in primo grado all'esito del giudizio RG n. 703/2019; - il carattere illegittimo della domanda, formulata in modo generico ed indeterminato con riferimento a tutti i documenti emessi sin dall'inizio del rapporto, in violazione dell'art. 119 T.U.B.; - l'avvenuta consegna dell'originale dell'unico contratto del quale la controparte ha dimostrato l'esistenza; - che per gli altri rapporti non vi è prova della titolarità in capo alla società opposta;
- l'insussistenza, in capo alla banca, di un obbligo di conservare i documenti una volta decorso il decennio dalla loro emissione;
- la violazione, da parte dell'opposta, dei canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Con comparsa depositata il 7.12.2023 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite Controparte_1
(da distrarsi in favore dei difensori antistatari).
Preliminarmente, la difesa opposta ha eccepito: - che nel giudizio di primo grado concluso nel 2023 non è stata vagliata la richiesta posta a fondamento del ricorso monitorio in quanto, in quella sede, reputata tardiva;
- che, in ogni caso, le statuizioni di un diverso giudizio non precludono al correntista di richiedere la documentazione bancaria di spettanza;
- di avere puntualmente individuati i documenti richiesti;
- che è dunque l'istituto di credito a dover dimostrare che i rapporti per i quali è richiesta la documentazione non sono nella titolarità dell'istante; - che la documentazione prodotta ex adverso agli all. 5 e 5 bis è incompleta e incomprensibile, trattandosi di solo parte di pagine di contratti del 2012 e del 2007; - che il termine decennale di conservazione dei documenti decorre dalla chiusura del rapporto;
- che, nella specie, l'opponente ha negato per anni al correntista di visionare i documenti richiesti.
La causa, istruita documentalmente, all'esito di alcuni rinvii di ufficio è stata assegnata a questo giudice in data 5.08.2025. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza fissata in data odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note scritte nel termine in precedenza assegnato.
*****
1. La controversia trae origine dalla pretesa azionata in via monitoria dalla società
[...] avente ad oggetto la consegna, da parte di Controparte_1 CP_2 della documentazione inerente: i) al contratto di apertura del rapporto di conto corrente n.
[...]
631656.49 (già 1413.77); ii) al contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 631657.42 (già
1414.70); iii) al contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 632392.38 (già 61413.87); iv) ai contratti di apertura di credito relativi ai rapporti di conto corrente menzionati;
v) a tutti gli estratti conto e gli scalari relativi ai predetti rapporti.
Nel presente giudizio, la difesa opponente ha contestato il diritto alla consegna, ventilato dalla controparte, assumendone il carattere generico e pretestuoso, in quanto l'opposta non avrebbe dimostrato la titolarità dei rapporti ai quali la documentazione è riferita e comunque non avrebbe indicato con sufficiente precisione i documenti di interesse, estendendo la richiesta ad un periodo temporale indefinito, in violazione del limite decennale di cui all'art. 119 TUB.
La società ingiungente, di contro, ha dedotto di avere adeguatamente circostanziato i rapporti ai quali i documenti richiesti si riferiscono e ha altresì replicato all'eccezione di carenza della titolarità dei rapporti contrattuali sollevata dall'opponente, insistendo per la conferma del d.i. opposto.
2. Il thema decidendum verte pertanto dell'esistenza, in capo alla opposta, del diritto alla consegna – da parte della banca ingiunta – della documentazione bancaria poc'anzi indicata.
3. Prima di esaminare funditus le pretese dell'opposta, attrice in senso sostanziale, va dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità svolta dalla difesa opponente sull'assunto che la domanda di consegna della documentazione bancaria, sottoposta all'attenzione del giudice del monitorio, fosse stata già proposta, in termini analoghi, nel precedente giudizio a cognizione piena avente RG n. 703/2019.
Infatti, nel giudizio R.G. n. 703/2019 la aveva adito l'intestato Controparte_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna della lla rettifica del saldo finale del Controparte_2 conto corrente n. 631656.49; in quella sede la veva domandato, ex Controparte_1 art 210 c.p.c., al giudice l'ordine – diretto alla banca - di esibire la documentazione relativa ad uno specifico rapporto bancario, strumentale all'accoglimento della domanda restitutoria (ex art. 2033).
La richiesta istruttoria è stata ritenuta inammissibile sul piano processuale, in quanto genericamente formulata, ma nulla il Tribunale ha detto in merito all'esistenza, sul piano sostanziale, del ventilato diritto della ad ottenere la consegna della copia dei documenti bancari. CP_1 Non si registra pertanto una statuizione coperta da giudicato sull'esistenza/inesistenza del diritto sostanziale della opposta all'ostensione dei documenti bancari di interesse: il giudice di prime cure si è limitato ad una pronuncia di carattere processuale e, analogamente, il giudice dell'appello (sent.
Corte d'Appello di Firenze n. 1330/2025 pubblicata il 3.6.2025) ha confermato le conclusioni del
Tribunale sull'inammissibilità dell'ordine di esibizione, in materia bancaria, non preceduto dalla
(tempestiva) prova della richiesta stragiudiziale del cliente/correntista ai sensi dell'art. 119 TUB.
Anche la seconda pronuncia (depositata dall'avv. SANTERINI con le note conclusive depositate in data 28.11.2025) ha preso posizione sui presupposti per l'ammissibilità della domanda ex art. 210
c.p.c., non arrivando ad affermare – come vorrebbe la difesa opponente – l'infondatezza del diritto sostanziale della alla consegna della documentazione bancaria. CP_1
Dal momento che non si rinvengono, nel codice civile o nella disciplina di settore, disposizioni che prevedano per il cliente/correntista una decadenza dal diritto sostanziale a ricevere copia della documentazione bancaria in sede monitoria (e nel successivo giudizio di opposizione) pure a fronte di preclusioni processuali maturate nell'ambito di un precedente giudizio di cognizione, non è possibile concludere per l'inammissibilità della relativa domanda, la quale, pertanto, deve essere scrutinata nel merito (per la prima volta) nel presente giudizio a cognizione piena.
4. Ciò chiarito, in tema di diritto del cliente/correntista alla consegna della documentazione bancaria si richiama l'art. 119 T.U.B., che ha modificato – estendendola - la previgente tutela di cui all'art. 8
L. 154/1992.
Detta norma, al comma 4, testualmente prevede: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo
i costi di produzione di tale documentazione”.
E' pacifico che il diritto del correntista debba intendersi esteso anche alla documentazione contrattuale, in forza della lettura in combinato disposto degli artt. 117 e 119 T.U.B.
Sempre sul piano generale, l'obbligo di conservazione a carico della banca incontra il limite temporale del decennio, a mente dell'art. 119 TUB.
4.1. L'azione del correntista avente ad oggetto la consegna dei documenti bancari si fonda su alcuni presupposti (cumulativi), primo tra tutti l'essersi attivato diligentemente richiedendo all'istituto di credito la consegna di quanto di interesse in sede stragiudiziale.
Tale adempimento risulta essere stato soddisfatto nella specie, atteso che la , con CP_1 missiva del 17.02.2019, ha richiesto alla banca la documentazione riferibile ad alcuni rapporti bancari con essa intrattenuti. La difesa opponente, sul punto, non ha specificato (né dimostrato) di avere dato riscontro effettivo alla predetta richiesta, così sostanzialmente confermando di non avere mai evaso l'istanza presentata dal cliente.
Non vale ad escludere la diligenza del correntista il fatto che questi abbia presentato la richiesta nel
2019, salvo adire codesto Tribunale in via monitoria solo anni dopo. La circostanza, al più, può rilevare al fine di delimitare temporalmente l'obbligo della di conservazione dei documenti. Pt_1
4.2. Circa quest'ultimo profilo viene in rilievo il secondo dei requisiti richiesti dall'art. 119 T.U.B.
La richiesta di consegna deve avere ad oggetto, in particolare, documentazione attinente al decennio precedente la richiesta, atteso che oltre detto arco temporale non vi è obbligo alcuno di conservazione per l'istituto di credito (cfr Cass. civ. sez. I, 29.11.2022, n. 35039 “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.”.
Quanto detto vale anche per la conservazione della documentazione contrattuale in ragione del contemperamento di interessi delle parti coinvolte nel rapporto. Se, da una parte, il legislatore tutela il correntista riconoscendogli un diritto soggettivo alla consegna della documentazione contabile, dall'altro lato limita temporalmente l'obbligo di conservazione dell'istituto di credito, al fine di evitare un eccessivo dispendio di risorse per la conservazione di illimitate quantità di documenti. Ciò tenendo conto, altresì, dell'obbligo di consegna e comunicazione periodica che caratterizza il rapporto tra la e il cliente, in forza del quale quest'ultimo è sempre destinatario di una copia di tutti Pt_1 gli atti ad esso riferibili e con conseguente applicazione del principio di autoresponsabilità dello stesso.
4.3. Da ultimo, la legge impone che la domanda del correntista venga formulata in modo specifico e circostanziato, per consentire alla banca chiamata alla consegna un'attività di ricerca che non risulti eccessivamente dispendiosa.
5. Nel caso in esame, i requisiti ricorrono congiuntamente solo per parte della documentazione richiesta, con conseguente accoglimento dell'opposizione per parte della documentazione richiesta dalla opposta.
5.1. Si è detto poc'anzi che la si è attivata per la consegna della Controparte_1 documentazione, con comunicazione stragiudiziale (PEC), il 17.2.2019. Tuttavia, tale richiesta (così come quella pervenuta al Tribunale nello stesso anno e al giudice del monitorio nel 2023) non contiene indicazioni circa la collocazione temporale della sottoscrizione dei contratti nel decennio: dai documenti prodotti dalla con la Controparte_1 memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (doc. 1, 2 e 3 dell'opposta), relativi alle condizioni economiche dei rapporti nn. 1413.77, 1414.70 e 61413.87, si ricava che i primi due risalgono al lontano 31.12.2009 rispetto alla quale è pacificamente decorso il termine decennale di cui all'art. 119
T.U.B. Il documento relativo all'ultimo rapporto citato reca, invece, la data del 31.12.2013. Tutti, però, fanno riferimento a condizioni in vigore per il futuro, nonché alle “eventuali variazioni di condizioni economiche intervenute”, di talché si evince che trattasi di documenti di sintesi riferibili a rapporti la cui origine è da collocarsi in data ancora antecedente, dunque certamente oltre il decennio.
Per tali contratti il diritto del cliente/correntista incontra inevitabilmente lo sbarramento temporale del decennio, con conseguente accoglimento dell'opposizione in parte qua.
5.2. Diversamente, sussiste l'obbligo della i fornire la documentazione relativa Controparte_2 ai contratti di apertura di credito, a tutti gli estratti conto e a tutti gli scalari, atteso che sebbene la opposta non abbia individuato un arco temporale di riferimento, è in ogni caso possibile individuare il periodo temporale nel quale la era obbligata alla conservazione degli estratti conto, degli Pt_1 scalari, nonché delle aperture di credito relative ai rapporti di conto corrente per cui è causa.
Pur in difetto di specificità, la produzione documentale dell'opposta (doc. 1, 2 e 3 cit.) dimostra infatti la sussistenza dei rapporti di conto corrente ai quali la richiesta di consegna documentale è riferita;
del pari, la documentazione della parte opponente (doc. 7) non solo conferma la sussistenza di detti rapporti, ma anche la loro riferibilità all'odierna società opposta.
5.3. Quest'ultima, dunque, fermo il limite decennale di cui all'art. 119 T.U.B., ha diritto ad ottenere
– sostenendone i costi – copia di tutta la documentazione contabile riferita ai rapporti nn. 631656.49
(già 1413.77), 631657.42 (già 1414.70) e 632392.38 (già 61413.87) per i dieci anni antecedenti alla richiesta formulata con il ricorso per ingiunzione – notificato in data 10.06.2023 – e sino all'intervenuta estinzione dei rapporti.
La ingiungente non può, invece, richiedere documentazione antecedente al periodo temporale su precisato (anteriore al decennio dalla sottoscrizione), dovendosi fare applicazione del principio di autoresponsabilità del correntista il quale, in questa sede, non solo non ha mai lamentato la mancata comunicazione degli estratti conto e dei documenti contrattuali da parte della (di talché, Pt_1 deve ritenersi che l'opponente abbia nel tempo adempiuto a tale obbligo), ma ha altresì pacificamente ammesso di non aver più copia alcuna dei documenti oggetto di causa.
Sul punto, si richiama la recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze (sent. n. 627/2025 del 4.4.2025), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, secondo la quale “Né vi è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione “operazioni” dell'art. 119 TUB (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 TUB relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti (vedi Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”). La corretta applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati (onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) non può che condurre alle seguenti, ragionevoli conclusioni:
a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva,
a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo,
l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conserva- re, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”
6. In conclusione, l'opposizione va in parta accolta, con conseguente revoca del D.I. opposto e contestuale condanna della alla sola consegna della documentazione contabile Controparte_2
(aperture di credito, estratti conto e scalari) riferibile ai rapporti di conto corrente nn. 631656.49 (già 1413.77), 631657.42 (già 1414.70) e 632392.38 (già 61413.87) per il periodo dal 10.06.2013 sino all'intervenuta estinzione degli stessi.
7. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite (avuto riguardo all'accertamento del diritto alla consegna della documentazione limitato ai documenti sopra indicati), le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di ½, mentre il restante ½ deve essere posto a carico della opponente che con la propria condotta extraprocessuale (omessa consegna) ha reso necessario, per la
, ricorrere al giudice del monitorio. CP_1
Dette spese si liquidano in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa – complessità media, dei parametri minimi di riferimento (attesa la natura delle questioni esaminate e l'istruttoria meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 594/2023 emesso dal
Tribunale di Pisa in data 20.04.2023;
CO lla consegna in favore della società Parte_1 opposta dei documenti contabili (aperture di credito, estratti conto e scalari) riferita ai rapporti di conto corrente nn. 631656.49 (già 1413.77), 631657.42 (già 1414.70) e 632392.38 (già 61413.87) per il periodo dal 10.06.2013 sino all'intervenuta estinzione dei rapporti;
COMPENSA le spese di lite nella misura di ½ e CO la opponente alla refusione, in favore della parte opposta, del restante ½ che liquida, per detta parte, in € 2.715,50, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2253/2023, all'udienza del 18/12/2025, alle ore 13:02, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'opponente l'avv. CHIARA OLIVIERI in Parte_1 sostituzione dell'avv. SANTERINI RAFFAELE;
per la opposta l'avv. Controparte_1
AS CO anche per l'avv. MICHELE SUSINI.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in PCT in data 28.11.2025.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in
PCT in data 3.12.2025.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino N. R.G. 2253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2253 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
dell'avv. SANTERINI RAFFAELE, che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Ippolito Nievo 21,
Cascina (PI), presso lo studio dell'avv. AS CO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. SUSINI MICHELE, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 594/2023 emesso in data 20.04.2023 con il quale il
Tribunale di Pisa ha ingiunto la consegna di documentazione bancaria in favore di
. chiedendo all'intestato Controparte_1 CP_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e causali esposti in premessa al presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto alla consegna di documentazione bancaria per come prospettato dalla società “ in sede monitoria, Controparte_1
e pertanto ed in ogni caso revocare e/o dichiarare nullo e inefficace, anche solo parzialmente, il decreto ingiuntivo n. 594/2023, RG n. 1330/2023, pubblicato il 20 aprile 2023 dal Tribunale di Pisa in persona del Giudice dott.ssa Santa Spina, e conseguentemente anche quanto disposto dal Giudice ex art. 614 bis c.p.c.; sempre con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, rimb. forf. 15%, CAP
4%, IVA 22% come per legge e spese successive occorrende.”.
A sostegno dell'opposizione, l'istituto di credito ha dedotto: - la pendenza di un giudizio di secondo grado avente ad oggetto, tra l'altro, identica richiesta di produzione di documenti azionata in sede monitoria;
- l'improcedibilità della domanda, per essere la stessa già stata oggetto di sentenza di rigetto in primo grado all'esito del giudizio RG n. 703/2019; - il carattere illegittimo della domanda, formulata in modo generico ed indeterminato con riferimento a tutti i documenti emessi sin dall'inizio del rapporto, in violazione dell'art. 119 T.U.B.; - l'avvenuta consegna dell'originale dell'unico contratto del quale la controparte ha dimostrato l'esistenza; - che per gli altri rapporti non vi è prova della titolarità in capo alla società opposta;
- l'insussistenza, in capo alla banca, di un obbligo di conservare i documenti una volta decorso il decennio dalla loro emissione;
- la violazione, da parte dell'opposta, dei canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
Con comparsa depositata il 7.12.2023 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite Controparte_1
(da distrarsi in favore dei difensori antistatari).
Preliminarmente, la difesa opposta ha eccepito: - che nel giudizio di primo grado concluso nel 2023 non è stata vagliata la richiesta posta a fondamento del ricorso monitorio in quanto, in quella sede, reputata tardiva;
- che, in ogni caso, le statuizioni di un diverso giudizio non precludono al correntista di richiedere la documentazione bancaria di spettanza;
- di avere puntualmente individuati i documenti richiesti;
- che è dunque l'istituto di credito a dover dimostrare che i rapporti per i quali è richiesta la documentazione non sono nella titolarità dell'istante; - che la documentazione prodotta ex adverso agli all. 5 e 5 bis è incompleta e incomprensibile, trattandosi di solo parte di pagine di contratti del 2012 e del 2007; - che il termine decennale di conservazione dei documenti decorre dalla chiusura del rapporto;
- che, nella specie, l'opponente ha negato per anni al correntista di visionare i documenti richiesti.
La causa, istruita documentalmente, all'esito di alcuni rinvii di ufficio è stata assegnata a questo giudice in data 5.08.2025. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza fissata in data odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note scritte nel termine in precedenza assegnato.
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1. La controversia trae origine dalla pretesa azionata in via monitoria dalla società
[...] avente ad oggetto la consegna, da parte di Controparte_1 CP_2 della documentazione inerente: i) al contratto di apertura del rapporto di conto corrente n.
[...]
631656.49 (già 1413.77); ii) al contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 631657.42 (già
1414.70); iii) al contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 632392.38 (già 61413.87); iv) ai contratti di apertura di credito relativi ai rapporti di conto corrente menzionati;
v) a tutti gli estratti conto e gli scalari relativi ai predetti rapporti.
Nel presente giudizio, la difesa opponente ha contestato il diritto alla consegna, ventilato dalla controparte, assumendone il carattere generico e pretestuoso, in quanto l'opposta non avrebbe dimostrato la titolarità dei rapporti ai quali la documentazione è riferita e comunque non avrebbe indicato con sufficiente precisione i documenti di interesse, estendendo la richiesta ad un periodo temporale indefinito, in violazione del limite decennale di cui all'art. 119 TUB.
La società ingiungente, di contro, ha dedotto di avere adeguatamente circostanziato i rapporti ai quali i documenti richiesti si riferiscono e ha altresì replicato all'eccezione di carenza della titolarità dei rapporti contrattuali sollevata dall'opponente, insistendo per la conferma del d.i. opposto.
2. Il thema decidendum verte pertanto dell'esistenza, in capo alla opposta, del diritto alla consegna – da parte della banca ingiunta – della documentazione bancaria poc'anzi indicata.
3. Prima di esaminare funditus le pretese dell'opposta, attrice in senso sostanziale, va dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità svolta dalla difesa opponente sull'assunto che la domanda di consegna della documentazione bancaria, sottoposta all'attenzione del giudice del monitorio, fosse stata già proposta, in termini analoghi, nel precedente giudizio a cognizione piena avente RG n. 703/2019.
Infatti, nel giudizio R.G. n. 703/2019 la aveva adito l'intestato Controparte_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna della lla rettifica del saldo finale del Controparte_2 conto corrente n. 631656.49; in quella sede la veva domandato, ex Controparte_1 art 210 c.p.c., al giudice l'ordine – diretto alla banca - di esibire la documentazione relativa ad uno specifico rapporto bancario, strumentale all'accoglimento della domanda restitutoria (ex art. 2033).
La richiesta istruttoria è stata ritenuta inammissibile sul piano processuale, in quanto genericamente formulata, ma nulla il Tribunale ha detto in merito all'esistenza, sul piano sostanziale, del ventilato diritto della ad ottenere la consegna della copia dei documenti bancari. CP_1 Non si registra pertanto una statuizione coperta da giudicato sull'esistenza/inesistenza del diritto sostanziale della opposta all'ostensione dei documenti bancari di interesse: il giudice di prime cure si è limitato ad una pronuncia di carattere processuale e, analogamente, il giudice dell'appello (sent.
Corte d'Appello di Firenze n. 1330/2025 pubblicata il 3.6.2025) ha confermato le conclusioni del
Tribunale sull'inammissibilità dell'ordine di esibizione, in materia bancaria, non preceduto dalla
(tempestiva) prova della richiesta stragiudiziale del cliente/correntista ai sensi dell'art. 119 TUB.
Anche la seconda pronuncia (depositata dall'avv. SANTERINI con le note conclusive depositate in data 28.11.2025) ha preso posizione sui presupposti per l'ammissibilità della domanda ex art. 210
c.p.c., non arrivando ad affermare – come vorrebbe la difesa opponente – l'infondatezza del diritto sostanziale della alla consegna della documentazione bancaria. CP_1
Dal momento che non si rinvengono, nel codice civile o nella disciplina di settore, disposizioni che prevedano per il cliente/correntista una decadenza dal diritto sostanziale a ricevere copia della documentazione bancaria in sede monitoria (e nel successivo giudizio di opposizione) pure a fronte di preclusioni processuali maturate nell'ambito di un precedente giudizio di cognizione, non è possibile concludere per l'inammissibilità della relativa domanda, la quale, pertanto, deve essere scrutinata nel merito (per la prima volta) nel presente giudizio a cognizione piena.
4. Ciò chiarito, in tema di diritto del cliente/correntista alla consegna della documentazione bancaria si richiama l'art. 119 T.U.B., che ha modificato – estendendola - la previgente tutela di cui all'art. 8
L. 154/1992.
Detta norma, al comma 4, testualmente prevede: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo
i costi di produzione di tale documentazione”.
E' pacifico che il diritto del correntista debba intendersi esteso anche alla documentazione contrattuale, in forza della lettura in combinato disposto degli artt. 117 e 119 T.U.B.
Sempre sul piano generale, l'obbligo di conservazione a carico della banca incontra il limite temporale del decennio, a mente dell'art. 119 TUB.
4.1. L'azione del correntista avente ad oggetto la consegna dei documenti bancari si fonda su alcuni presupposti (cumulativi), primo tra tutti l'essersi attivato diligentemente richiedendo all'istituto di credito la consegna di quanto di interesse in sede stragiudiziale.
Tale adempimento risulta essere stato soddisfatto nella specie, atteso che la , con CP_1 missiva del 17.02.2019, ha richiesto alla banca la documentazione riferibile ad alcuni rapporti bancari con essa intrattenuti. La difesa opponente, sul punto, non ha specificato (né dimostrato) di avere dato riscontro effettivo alla predetta richiesta, così sostanzialmente confermando di non avere mai evaso l'istanza presentata dal cliente.
Non vale ad escludere la diligenza del correntista il fatto che questi abbia presentato la richiesta nel
2019, salvo adire codesto Tribunale in via monitoria solo anni dopo. La circostanza, al più, può rilevare al fine di delimitare temporalmente l'obbligo della di conservazione dei documenti. Pt_1
4.2. Circa quest'ultimo profilo viene in rilievo il secondo dei requisiti richiesti dall'art. 119 T.U.B.
La richiesta di consegna deve avere ad oggetto, in particolare, documentazione attinente al decennio precedente la richiesta, atteso che oltre detto arco temporale non vi è obbligo alcuno di conservazione per l'istituto di credito (cfr Cass. civ. sez. I, 29.11.2022, n. 35039 “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.”.
Quanto detto vale anche per la conservazione della documentazione contrattuale in ragione del contemperamento di interessi delle parti coinvolte nel rapporto. Se, da una parte, il legislatore tutela il correntista riconoscendogli un diritto soggettivo alla consegna della documentazione contabile, dall'altro lato limita temporalmente l'obbligo di conservazione dell'istituto di credito, al fine di evitare un eccessivo dispendio di risorse per la conservazione di illimitate quantità di documenti. Ciò tenendo conto, altresì, dell'obbligo di consegna e comunicazione periodica che caratterizza il rapporto tra la e il cliente, in forza del quale quest'ultimo è sempre destinatario di una copia di tutti Pt_1 gli atti ad esso riferibili e con conseguente applicazione del principio di autoresponsabilità dello stesso.
4.3. Da ultimo, la legge impone che la domanda del correntista venga formulata in modo specifico e circostanziato, per consentire alla banca chiamata alla consegna un'attività di ricerca che non risulti eccessivamente dispendiosa.
5. Nel caso in esame, i requisiti ricorrono congiuntamente solo per parte della documentazione richiesta, con conseguente accoglimento dell'opposizione per parte della documentazione richiesta dalla opposta.
5.1. Si è detto poc'anzi che la si è attivata per la consegna della Controparte_1 documentazione, con comunicazione stragiudiziale (PEC), il 17.2.2019. Tuttavia, tale richiesta (così come quella pervenuta al Tribunale nello stesso anno e al giudice del monitorio nel 2023) non contiene indicazioni circa la collocazione temporale della sottoscrizione dei contratti nel decennio: dai documenti prodotti dalla con la Controparte_1 memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (doc. 1, 2 e 3 dell'opposta), relativi alle condizioni economiche dei rapporti nn. 1413.77, 1414.70 e 61413.87, si ricava che i primi due risalgono al lontano 31.12.2009 rispetto alla quale è pacificamente decorso il termine decennale di cui all'art. 119
T.U.B. Il documento relativo all'ultimo rapporto citato reca, invece, la data del 31.12.2013. Tutti, però, fanno riferimento a condizioni in vigore per il futuro, nonché alle “eventuali variazioni di condizioni economiche intervenute”, di talché si evince che trattasi di documenti di sintesi riferibili a rapporti la cui origine è da collocarsi in data ancora antecedente, dunque certamente oltre il decennio.
Per tali contratti il diritto del cliente/correntista incontra inevitabilmente lo sbarramento temporale del decennio, con conseguente accoglimento dell'opposizione in parte qua.
5.2. Diversamente, sussiste l'obbligo della i fornire la documentazione relativa Controparte_2 ai contratti di apertura di credito, a tutti gli estratti conto e a tutti gli scalari, atteso che sebbene la opposta non abbia individuato un arco temporale di riferimento, è in ogni caso possibile individuare il periodo temporale nel quale la era obbligata alla conservazione degli estratti conto, degli Pt_1 scalari, nonché delle aperture di credito relative ai rapporti di conto corrente per cui è causa.
Pur in difetto di specificità, la produzione documentale dell'opposta (doc. 1, 2 e 3 cit.) dimostra infatti la sussistenza dei rapporti di conto corrente ai quali la richiesta di consegna documentale è riferita;
del pari, la documentazione della parte opponente (doc. 7) non solo conferma la sussistenza di detti rapporti, ma anche la loro riferibilità all'odierna società opposta.
5.3. Quest'ultima, dunque, fermo il limite decennale di cui all'art. 119 T.U.B., ha diritto ad ottenere
– sostenendone i costi – copia di tutta la documentazione contabile riferita ai rapporti nn. 631656.49
(già 1413.77), 631657.42 (già 1414.70) e 632392.38 (già 61413.87) per i dieci anni antecedenti alla richiesta formulata con il ricorso per ingiunzione – notificato in data 10.06.2023 – e sino all'intervenuta estinzione dei rapporti.
La ingiungente non può, invece, richiedere documentazione antecedente al periodo temporale su precisato (anteriore al decennio dalla sottoscrizione), dovendosi fare applicazione del principio di autoresponsabilità del correntista il quale, in questa sede, non solo non ha mai lamentato la mancata comunicazione degli estratti conto e dei documenti contrattuali da parte della (di talché, Pt_1 deve ritenersi che l'opponente abbia nel tempo adempiuto a tale obbligo), ma ha altresì pacificamente ammesso di non aver più copia alcuna dei documenti oggetto di causa.
Sul punto, si richiama la recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze (sent. n. 627/2025 del 4.4.2025), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, secondo la quale “Né vi è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione “operazioni” dell'art. 119 TUB (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 TUB relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti (vedi Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”). La corretta applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati (onere a carico del correntista che agisce in ripetizione di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negativi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, dimostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) non può che condurre alle seguenti, ragionevoli conclusioni:
a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva,
a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo,
l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conserva- re, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”
6. In conclusione, l'opposizione va in parta accolta, con conseguente revoca del D.I. opposto e contestuale condanna della alla sola consegna della documentazione contabile Controparte_2
(aperture di credito, estratti conto e scalari) riferibile ai rapporti di conto corrente nn. 631656.49 (già 1413.77), 631657.42 (già 1414.70) e 632392.38 (già 61413.87) per il periodo dal 10.06.2013 sino all'intervenuta estinzione degli stessi.
7. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite (avuto riguardo all'accertamento del diritto alla consegna della documentazione limitato ai documenti sopra indicati), le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di ½, mentre il restante ½ deve essere posto a carico della opponente che con la propria condotta extraprocessuale (omessa consegna) ha reso necessario, per la
, ricorrere al giudice del monitorio. CP_1
Dette spese si liquidano in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa – complessità media, dei parametri minimi di riferimento (attesa la natura delle questioni esaminate e l'istruttoria meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 594/2023 emesso dal
Tribunale di Pisa in data 20.04.2023;
CO lla consegna in favore della società Parte_1 opposta dei documenti contabili (aperture di credito, estratti conto e scalari) riferita ai rapporti di conto corrente nn. 631656.49 (già 1413.77), 631657.42 (già 1414.70) e 632392.38 (già 61413.87) per il periodo dal 10.06.2013 sino all'intervenuta estinzione dei rapporti;
COMPENSA le spese di lite nella misura di ½ e CO la opponente alla refusione, in favore della parte opposta, del restante ½ che liquida, per detta parte, in € 2.715,50, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino