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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'11/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4303/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/02/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
BOGNANNI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA PONCHIELLI 6 MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
CORBINI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Cesano Maderno (MB), Corso Roma, n. 132, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: agenzia e transazione.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'11/02/2025 e, per l'opponente, come da citazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13/7/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, in subordine domandando la limitazione della condanna all'importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna della controparte all'importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'11/02/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Premessa la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, si deve evidenziare l'esorbitanza della controversia de qua da quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria. Non solo il presente giudizio non afferisce all'opera professionale, non essendo sussumibile a quest'ultima nemmeno l'originario rapporto negoziale da cui hanno avuto scaturigine i crediti azionati monitoriamente, ma in ogni caso l'opera intellettuale non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010: infatti, come già ritenuto da questo Tribunale (così, ex multis,
2 Trib. Bergamo, sent. n. 1736 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n.
2172 del 2024),
1) nella novellata disciplina dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n.
28 del 2010 è riportato testualmente il negozio di “opera” e non già di “opera intellettuale”, sicché quest'ultima è esclusa sulla base di un criterio esegetico letterale che deve ritenersi necessariamente prevalente ex art. 12 delle preleggi (in tal senso ed ex multis, Sez. Un., Sentenza n.
23051 del 25/07/2022, Rv. 665453 - 01),
2) le fattispecie di condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 sono necessariamente tassative, in quanto temperanti il (generale) diritto di azione ex art. 24 Cost. (ex multis, Trib. Napoli nord, ord. dell'11/7/2016 e pag. 18 di Sez. Un., Sentenza n.
3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 - 01),
3) le disposizioni che concernono il contratto d'opera propriamente detto non si estendono automaticamente a quello di natura intellettuale, “attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale” (così, circa l'art. 2226, comma 2, c.c., ex multis, Sez. Un., Sentenza n. 15781 del 28/07/2005).
3. Nel merito, l'opposizione, le eccezioni e le domande dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Quanto alla titolarità attuale dei crediti azionati monitoriamente, non risulta specificatamente contestata l'allegazione di parte opposta circa la cessione, in proprio favore, dell'azienda dell'originario creditore Parte_2
3.2. Quanto agli elementi oggettivi dei medesimi, gli stessi parimenti devono ritenersi pacifici ex art. 115 c.p.c., visto che, al di fuori di quanto sotto indicato circa la transazione,
l'opponente censura insufficientemente “an e quantum” del credito azionato monitoriamente (pag. 2 della citazione) e si duole solamente dell'inosservanza dell'onere probatorio della
3 controparte, in merito al quale la giurisprudenza ha evidenziato come “(…) la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così, ex multis, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01).
3.2. Agli esiti suesposti non osta nemmeno la transazione stipulata tra l'opponente e l'originario creditore, dovendo disporsi, previa affermazione della successione dell'opposta a seguito della suesposta cessione d'azienda, la risoluzione per inadempimento di quest'ultimo negozio, con i relativi effetti retroattivi ex art. 1458 c.c. che, unitamente ai principi di Cass.
Sez. 2, sent. del 24/05/2004, n. 9927, Rv. 573071 – 01, concorrono ad escludere il venire meno del decreto monitorio. Rammentato, infatti, che “La volontà di risolvere un contratto (…) per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (così, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. del
18/09/2020, n. 19513, Rv. 659132 – 01), quest'ultima è stata tacitamente formulata, in quanto l'opposta agisce in base ai crediti originari e transatti, non già a quelli aventi scaturigine dalla transazione, proprio facendo leva sulla reviviscenza degli stessi dopo l'effetto risolutivo sul negozio transattivo (in tema,
Cass. Sez. 3, ord. dell'08/01/2024, n. 645, Rv. 669851 - 01), rilevando come l'opponente sia “decaduta dai benefici concessi con la scrittura privata” di transazione dopo l'inadempimento delle obbligazioni ivi regolamentate, alla stregua di quanto indicato a pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo ed a pag. 4 della comparsa.
3.2.1. A fronte di siffatta azione, degli oneri probatori sanciti da S.U., sent. n. 13533 del 2001 e dell'allegazione dell'inadempimento, da parte dell'opponente, delle obbligazioni sorte dalla transazione, non può che seguire la risoluzione di quest'ultima, non essendo stati allegati e provati l'adempimento
4 delle stesse o l'oggettiva impossibilità sopravvenuta delle corrispondenti prestazioni.
3.2.2. Al sopraindicato decisum di risoluzione non ostano nemmeno i limiti alla reconventio reconventionis da parte dell'opposta.
Anche prima dei più laschi principi di S.U., sent. n. 26727 del
2024 in tema – più specificatamente - di modificazione della domanda e di c.d. domanda complanare da parte dell'opposto, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la nuova azione di questi, che dipenda “dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione (…)” (così Cass.
Sez. 2, sent. del 25/02/2019, n. 5415, Rv. 652929 - 02), quand'anche in senso lato (così, ex multis, Cass., ord. n. 9633 del 2022). Orbene, quest'ultimo perimetro è quello pertinente nel caso di specie, avendo l'opponente eccepito proprio la transazione come fatto estintivo o modificativo dei crediti azionati monitoriamente, così fondando la legittimità della implicita azione di risoluzione da parte dell'opposta.
4. La complessità delle questioni processuali suesposte, anche in rapporto alla transazione, esclude che le difese di parte opponente, pur infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Nondimeno, le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda monitoria, in € 3.387,00 per compensi
(fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
5
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Risolve la transazione indicata in atti, intercorrente tra e Parte_1 Controparte_1
2. Rigetta l'opposizione, le eccezioni e le domande di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del Tribunale civile di
Bergamo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali della fase di Controparte_1 opposizione, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 11/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'11/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4303/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/02/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
BOGNANNI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA PONCHIELLI 6 MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
CORBINI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Cesano Maderno (MB), Corso Roma, n. 132, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: agenzia e transazione.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'11/02/2025 e, per l'opponente, come da citazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13/7/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, in subordine domandando la limitazione della condanna all'importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna della controparte all'importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'11/02/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Premessa la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, si deve evidenziare l'esorbitanza della controversia de qua da quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria. Non solo il presente giudizio non afferisce all'opera professionale, non essendo sussumibile a quest'ultima nemmeno l'originario rapporto negoziale da cui hanno avuto scaturigine i crediti azionati monitoriamente, ma in ogni caso l'opera intellettuale non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010: infatti, come già ritenuto da questo Tribunale (così, ex multis,
2 Trib. Bergamo, sent. n. 1736 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n.
2172 del 2024),
1) nella novellata disciplina dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n.
28 del 2010 è riportato testualmente il negozio di “opera” e non già di “opera intellettuale”, sicché quest'ultima è esclusa sulla base di un criterio esegetico letterale che deve ritenersi necessariamente prevalente ex art. 12 delle preleggi (in tal senso ed ex multis, Sez. Un., Sentenza n.
23051 del 25/07/2022, Rv. 665453 - 01),
2) le fattispecie di condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 sono necessariamente tassative, in quanto temperanti il (generale) diritto di azione ex art. 24 Cost. (ex multis, Trib. Napoli nord, ord. dell'11/7/2016 e pag. 18 di Sez. Un., Sentenza n.
3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 - 01),
3) le disposizioni che concernono il contratto d'opera propriamente detto non si estendono automaticamente a quello di natura intellettuale, “attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale” (così, circa l'art. 2226, comma 2, c.c., ex multis, Sez. Un., Sentenza n. 15781 del 28/07/2005).
3. Nel merito, l'opposizione, le eccezioni e le domande dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Quanto alla titolarità attuale dei crediti azionati monitoriamente, non risulta specificatamente contestata l'allegazione di parte opposta circa la cessione, in proprio favore, dell'azienda dell'originario creditore Parte_2
3.2. Quanto agli elementi oggettivi dei medesimi, gli stessi parimenti devono ritenersi pacifici ex art. 115 c.p.c., visto che, al di fuori di quanto sotto indicato circa la transazione,
l'opponente censura insufficientemente “an e quantum” del credito azionato monitoriamente (pag. 2 della citazione) e si duole solamente dell'inosservanza dell'onere probatorio della
3 controparte, in merito al quale la giurisprudenza ha evidenziato come “(…) la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così, ex multis, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01).
3.2. Agli esiti suesposti non osta nemmeno la transazione stipulata tra l'opponente e l'originario creditore, dovendo disporsi, previa affermazione della successione dell'opposta a seguito della suesposta cessione d'azienda, la risoluzione per inadempimento di quest'ultimo negozio, con i relativi effetti retroattivi ex art. 1458 c.c. che, unitamente ai principi di Cass.
Sez. 2, sent. del 24/05/2004, n. 9927, Rv. 573071 – 01, concorrono ad escludere il venire meno del decreto monitorio. Rammentato, infatti, che “La volontà di risolvere un contratto (…) per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (così, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. del
18/09/2020, n. 19513, Rv. 659132 – 01), quest'ultima è stata tacitamente formulata, in quanto l'opposta agisce in base ai crediti originari e transatti, non già a quelli aventi scaturigine dalla transazione, proprio facendo leva sulla reviviscenza degli stessi dopo l'effetto risolutivo sul negozio transattivo (in tema,
Cass. Sez. 3, ord. dell'08/01/2024, n. 645, Rv. 669851 - 01), rilevando come l'opponente sia “decaduta dai benefici concessi con la scrittura privata” di transazione dopo l'inadempimento delle obbligazioni ivi regolamentate, alla stregua di quanto indicato a pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo ed a pag. 4 della comparsa.
3.2.1. A fronte di siffatta azione, degli oneri probatori sanciti da S.U., sent. n. 13533 del 2001 e dell'allegazione dell'inadempimento, da parte dell'opponente, delle obbligazioni sorte dalla transazione, non può che seguire la risoluzione di quest'ultima, non essendo stati allegati e provati l'adempimento
4 delle stesse o l'oggettiva impossibilità sopravvenuta delle corrispondenti prestazioni.
3.2.2. Al sopraindicato decisum di risoluzione non ostano nemmeno i limiti alla reconventio reconventionis da parte dell'opposta.
Anche prima dei più laschi principi di S.U., sent. n. 26727 del
2024 in tema – più specificatamente - di modificazione della domanda e di c.d. domanda complanare da parte dell'opposto, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la nuova azione di questi, che dipenda “dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione (…)” (così Cass.
Sez. 2, sent. del 25/02/2019, n. 5415, Rv. 652929 - 02), quand'anche in senso lato (così, ex multis, Cass., ord. n. 9633 del 2022). Orbene, quest'ultimo perimetro è quello pertinente nel caso di specie, avendo l'opponente eccepito proprio la transazione come fatto estintivo o modificativo dei crediti azionati monitoriamente, così fondando la legittimità della implicita azione di risoluzione da parte dell'opposta.
4. La complessità delle questioni processuali suesposte, anche in rapporto alla transazione, esclude che le difese di parte opponente, pur infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Nondimeno, le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda monitoria, in € 3.387,00 per compensi
(fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Risolve la transazione indicata in atti, intercorrente tra e Parte_1 Controparte_1
2. Rigetta l'opposizione, le eccezioni e le domande di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del Tribunale civile di
Bergamo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali della fase di Controparte_1 opposizione, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 11/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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