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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 6058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6058 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 2 luglio 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17842/2024 R.G. vertente tra
“ in persona del legale rapp.te p.t. CF con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti CAPONE ERSILIO LUCA, FELACO FABIO, CHIARA MARIA
VINCENZA e LAURO GIANLUCA;
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ARDOLINO DIODATA ,
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MARINO FABRIZIO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2007 0148878154 000, presuntivamente notificata in data 06/11/2007, relativa a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale 2006, con ente creditore sede di Pozzuoli, per la CP_1 somma complessiva di € 6.715,98.
L'istante evidenziava l'ammissibilità dell'opposizione in quanto pur se relativa a estratto di ruolo concerneva ai sensi dell'art. 12, comma IV BIS, DPR 602/1973, un'ipotesi di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, cioé la sussistenza dei requisiti utili al mantenimento dell'iscrizione presso l'Albo Nazionale degli Autotrasporti.
Eccepiva nel merito l'omessa notifica della cartella e in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi della stessa dalla notifica della cartella al deposito del ricorso.
Pertanto chiedeva al Tribunale di Napoli di : Accertare e Dichiarare, ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ovvero ovvero in subordine ex artt. 442 e ss. cpc ovvero in subordine ex art. 615 cpc, per le ragioni di cui in parte motiva, totalmente e/o parzialmente, nulla e/o illegittima e/o priva di efficacia e/o prescritte e/o decadute ovvero annullare ovvero ridurre nella misura ritenuta conforme a Giustizia, totalmente ovvero in subordine parzialmente, le poste debitorie portate dalla Cartella di pagamento
n. 07120070148878154000, presuntivamente notificata in data 06/11/2007, a titolo di contributi previdenziali; vinte le spese di lite.
Si costituiva l' evocato in giudizio che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso CP_1 estratto di ruolo e la carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione avendo dopo la notifica della cartella di pagamento il concessionario provveduto a notificare atti interruttivi della prescrizione .
Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
quest'ultima si CP_3 costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo provveduto alla notifica di atti di intimazione .
Disposta trattazione cartolare la causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Ritiene il giudicante di decidere la causa in relazione alla ragione più liquida della prescrizione, pur proposta in subordine a quella dell'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
Ciò posto , va detto l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella richiamata dall'estratto di ruolo prodotto è priva di fondamento.
Invero dalla documentazione prodotta da , regolarmente costituitasi dopo l'ordine di CP_3 integrazione del contraddittorio , risulta che la cartella relativa ai contributivi previdenziali dovuti dalla società per l'anno 2006 (DM 10 insoluti) veniva regolarmente notificata in data 6.11.2007 a mani di addetto alla ricezione così qualificatosi. Persona_1
Successivamente a detta notifica , fermo restando il regime di prescrizione quinquennale applicabile al credito di specie , assume di aver notificato atti interruttivi della prescrizione;
in CP_3 particolare risulta notificato a mezzo pec in data 18.10.2022 atto di intimazione n. 071 2022 9021568048000 ricomprendente , tra gli altri, anche il riferimento alla cartella oggetto di contestazione in questa sede (vedi produzione con allegazione relata notifica in formato eml). CP_3
Orbene l'istante aveva l'onere di far valere la prescrizione quinquennale eventualmente maturata tra la notifica della cartella (6.11.2007) e la notifica dell'atto di intimazione ( 18.10.2022) impugnando tale atto. In proposito la Suprema Corte (di recente Cass. 6436/2025) ha stabilito che l'intimazione di pagamento non è facoltativa, ma è un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle. Non impugnarla entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito e precludendo ogni eccezione futura. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di un contribuente ha posto l'accento sulla natura giuridica dell'intimazione di pagamento (l'avviso previsto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973) e sulle conseguenze della sua mancata impugnazione. La
Cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento, pur avendo una denominazione specifica e diversa da altri atti, è sostanzialmente assimilabile all'"avviso di mora" di cui all'articolo 46 del vecchio D.P.R. n. 602 del 1973 (e ora, più genericamente, agli atti che precedono l'esecuzione forzata).
Orbene l'odierno giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte per cui la società non può far valere in via di azione la prescrizione del credito attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo laddove , come nel caso di specie, aveva ricevuto in precedenza la notifica dell'atto di intimazione ed aveva omesso di contestarlo così da determinare la cristallizzazione della pretesa dell' . CP_1
Rimane assorbita la questione dell'eccezione sollevata in ordine alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo in relazione all'art.
3-bis del d.l. n. 146/21.
Le spese di lite in ragione della peculiarità della questione affronta e del contrasto giurisprudenziale in tema vanno compensate per intero.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso.Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Napoli,29/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 2 luglio 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17842/2024 R.G. vertente tra
“ in persona del legale rapp.te p.t. CF con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti CAPONE ERSILIO LUCA, FELACO FABIO, CHIARA MARIA
VINCENZA e LAURO GIANLUCA;
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ARDOLINO DIODATA ,
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MARINO FABRIZIO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2007 0148878154 000, presuntivamente notificata in data 06/11/2007, relativa a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale 2006, con ente creditore sede di Pozzuoli, per la CP_1 somma complessiva di € 6.715,98.
L'istante evidenziava l'ammissibilità dell'opposizione in quanto pur se relativa a estratto di ruolo concerneva ai sensi dell'art. 12, comma IV BIS, DPR 602/1973, un'ipotesi di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, cioé la sussistenza dei requisiti utili al mantenimento dell'iscrizione presso l'Albo Nazionale degli Autotrasporti.
Eccepiva nel merito l'omessa notifica della cartella e in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi della stessa dalla notifica della cartella al deposito del ricorso.
Pertanto chiedeva al Tribunale di Napoli di : Accertare e Dichiarare, ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ovvero ovvero in subordine ex artt. 442 e ss. cpc ovvero in subordine ex art. 615 cpc, per le ragioni di cui in parte motiva, totalmente e/o parzialmente, nulla e/o illegittima e/o priva di efficacia e/o prescritte e/o decadute ovvero annullare ovvero ridurre nella misura ritenuta conforme a Giustizia, totalmente ovvero in subordine parzialmente, le poste debitorie portate dalla Cartella di pagamento
n. 07120070148878154000, presuntivamente notificata in data 06/11/2007, a titolo di contributi previdenziali; vinte le spese di lite.
Si costituiva l' evocato in giudizio che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso CP_1 estratto di ruolo e la carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di prescrizione avendo dopo la notifica della cartella di pagamento il concessionario provveduto a notificare atti interruttivi della prescrizione .
Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
quest'ultima si CP_3 costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo provveduto alla notifica di atti di intimazione .
Disposta trattazione cartolare la causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Ritiene il giudicante di decidere la causa in relazione alla ragione più liquida della prescrizione, pur proposta in subordine a quella dell'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
Ciò posto , va detto l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella richiamata dall'estratto di ruolo prodotto è priva di fondamento.
Invero dalla documentazione prodotta da , regolarmente costituitasi dopo l'ordine di CP_3 integrazione del contraddittorio , risulta che la cartella relativa ai contributivi previdenziali dovuti dalla società per l'anno 2006 (DM 10 insoluti) veniva regolarmente notificata in data 6.11.2007 a mani di addetto alla ricezione così qualificatosi. Persona_1
Successivamente a detta notifica , fermo restando il regime di prescrizione quinquennale applicabile al credito di specie , assume di aver notificato atti interruttivi della prescrizione;
in CP_3 particolare risulta notificato a mezzo pec in data 18.10.2022 atto di intimazione n. 071 2022 9021568048000 ricomprendente , tra gli altri, anche il riferimento alla cartella oggetto di contestazione in questa sede (vedi produzione con allegazione relata notifica in formato eml). CP_3
Orbene l'istante aveva l'onere di far valere la prescrizione quinquennale eventualmente maturata tra la notifica della cartella (6.11.2007) e la notifica dell'atto di intimazione ( 18.10.2022) impugnando tale atto. In proposito la Suprema Corte (di recente Cass. 6436/2025) ha stabilito che l'intimazione di pagamento non è facoltativa, ma è un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle. Non impugnarla entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito e precludendo ogni eccezione futura. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di un contribuente ha posto l'accento sulla natura giuridica dell'intimazione di pagamento (l'avviso previsto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973) e sulle conseguenze della sua mancata impugnazione. La
Cassazione ha chiarito che l'intimazione di pagamento, pur avendo una denominazione specifica e diversa da altri atti, è sostanzialmente assimilabile all'"avviso di mora" di cui all'articolo 46 del vecchio D.P.R. n. 602 del 1973 (e ora, più genericamente, agli atti che precedono l'esecuzione forzata).
Orbene l'odierno giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte per cui la società non può far valere in via di azione la prescrizione del credito attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo laddove , come nel caso di specie, aveva ricevuto in precedenza la notifica dell'atto di intimazione ed aveva omesso di contestarlo così da determinare la cristallizzazione della pretesa dell' . CP_1
Rimane assorbita la questione dell'eccezione sollevata in ordine alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo in relazione all'art.
3-bis del d.l. n. 146/21.
Le spese di lite in ragione della peculiarità della questione affronta e del contrasto giurisprudenziale in tema vanno compensate per intero.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso.Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Napoli,29/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella