TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PROSECUZIONE VERBALE DEL 20.3.2025
R.G. n. 57661/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione orale all'udienza del
20.3.2025, ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 57661 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) E in proprio (c.f. ) P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Racanicchi del Foro di Roma (c.f.
e dall'Avv. Simona Testa del Foro di Roma (c.f. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma C.F._3
alla Via Gegorio XI n. 13, giusta procura a margine dell'Atto di Citazione in Appello
APPELLANTI
E
P.I. ), in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_2
Direzione Sinistri e Procuratore Speciale Dott. , elettivamente domiciliata Persona_1 in Roma alla via di Monte Verde n. 162 presso lo Studio Legale Controparte_2
dell'Avv. Giorgio Marcelli e dell'Avv. Barbara Ceccarelli e
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Marcelli come da delega in atti di primo grado;
APPELLATA
E
(c.f. ) residente in [...] C.F._4
Castagnito n.11 sc. U int.1, dichiarato contumace all'udienza del 19.09.2020
APPELLATO CONTUMACE
) residente in [...] C.F._5
Castagnito n.11 sc. U int.1., dichiarata contumace all'udienza del 19.09.2020
APPELLATA CONUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 16961/2019 resa dal Giudice di Pace di Roma in data 31.03.2019, depositata il 19.06.2019 e non notificata
Conclusioni appellanti: come da conclusioni in atti.
Conclusioni appellata: come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, venivano incardinate due procedure proposte da soggetti diversi, ma nei confronti dei medesimi convenuti ed aventi per oggetto lo stesso sinistro stradale, che pertanto venivano riunite.
L'oggetto della controversia riguardava il sinistro stradale avvenuto in data 30.06.2015 alle ore 9.00 circa. L''autovettura FO US targata CC388PV, con alla guida il SI.
e di proprietà del SI. (Assicurata con Controparte_3 Persona_2 [...]
polizza n.15169570) percorrendo Via Buggiano, in Roma, in CP_1 direzione Via degli Orti della Magliana, all'altezza del civico n. 11, urtava la fiancata destra della Opel Meriva tg. ET519VD, di proprietà del SI. e la fiancata Parte_2
sinistra della Chevrolet Matiz tg. DC684YE, di proprietà del SI. , Parte_3
parcheggiate in posizione parallela al marciapiede, a ridosso di esso, sullo stesso lato, ma in direzione opposte.
Nella procedura, RG 69820/2016, (che verrà riunita alla proc. RG 14667/2016) parte attrice, SI. notificava Atto di Citazione a: Parte_2
1. notifica andata a buon fine, avvenuta a mezzo Controparte_1
servizio postale ex 149 cpc, in data 16.17.2016;
2. SI. notifica, andata a buon fine avvenuta con consegna a mani di Controparte_3
(qualificatasi madre al ritiro) in data 15.07.2016; Controparte_4
3. SI. notifica non andata a buon fine in quanto, come riportato Persona_2
nella relazione di notifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario in data 15.07.2016 “non potuto notificare, deceduto, come appreso sul posto”;
4. SI.ra : in qualità di erede del SI. notifica Controparte_4 Persona_2
andata a buon fine avvenuta con consegna a mani della medesima in data
01.08.2016; infatti in data 15.07.2016, mediante relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario, parte attrice, veniva a conoscenza del decesso del proprietario della macchina e provvedeva a rinnovare la notifica nei confronti della SI.ra
[...]
n.q. di erede. Parte_4
All'udienza del 3.02.2017, l'avvocato di parte attrice SI. chiedeva la Parte_2
dichiarazione di contumacia di tutti i convenuti. Nell'immediatezza si costituiva in udienza l che chiedeva preliminarmente la riunione della causa Controparte_1
in corso con la causa RG. 14667/16, pendente dinanzi alla 5^ sez. in quanto avente ad oggetto il medesimo sinistro stradale.
Altresì parte attrice, depositava: certificato di morte del SI. Persona_2
DECEDUTO IN DATA 2.7.2015, certificato di residenza del SI. Persona_2
al momento del decesso, Stato di famiglia alla data del decesso del SI. Per_2 da cui risultava che la sua famiglia era composta da e
[...] Controparte_3
Controparte_4
Il Giudice nulla disponeva sulla contumacia del SI. e della SI.ra Controparte_3 [...]
e trasmetteva il fascicolo al Presidente dell'Ufficio per decidere sulla CP_4
richiesta di riunione.
Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in data 22.02.2017 disponeva la riunione del procedimento RG n. 69820/16 al procedimento RG. n. 14667/17, per il proseguimento del giudizio e per i provvedimenti di sua competenza e la causa veniva rinviata all' udienza del 17.3.2017.
A tale udienza, il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti.
Nella procedura RG 14667/2016, parte attrice era l Parte_1
, la quale agiva in qualità di cessionaria del credito del SI.
[...] Parte_3
, il quale, proprietario dell'autovettura Chevrolet Matiz targata DC 684YE, in
[...]
data 23.07.2015, le aveva ceduto il credito derivante dal sinistro di cui sopra e pertanto l'attrice aveva notificato l'atto di Citazione a:
1. notifica andata a buon fine, avvenuta a mezzo servizio Controparte_1
postale ex 149 cpc, in data 12.11.2015;
2. SI. notifica andata a buon fine, avvenuta con consegna a mani Controparte_3
di (qualificatasi madre al ritiro) in data 11.01.2015; Controparte_4
3. SI. notifica non andata a buon fine in quanto, come Persona_2
riportato sulla relazione di notifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario in data
11.11.2015 “non potuto notificare, deceduto, come appreso sul posto”;
4. SI.ra in qualità di erede del SI. CP_4 CP_4 Persona_2
notifica andata a buon fine avvenuta con consegna a mani della medesima in data 11.12.2015;
All'udienza del 12.04.2016 si costituiva Controparte_1
All'udienza del 16.09.2016 il G.d.P. dichiarava la contumacia di Controparte_3
ritualmente citato e non comparso ed erroneamente anche di pur Persona_2
essendo quest'ultimo deceduto in data 2.7.2015 e non dichiarava la contumacia della sig.ra , ritualmente citata e non comparsa. Altresì, si riservava Controparte_4
riguardo all'eccezione sollevata da , in “ordine all'improcedibilità Controparte_1
della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/14”
Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva, emetteva ordinanza con la quale concedeva alle parti 15 giorni per procedere alla negoziazione assistita, poi regolarmente attivata.
All'udienza del 15.02.2019, il G.d.P. tratteneva la causa in decisione e in data
31.03.2019 emetteva la sentenza n. 16961/2019 oggetto del presente appello, tra l' , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, (deceduto), senza menzionare Controparte_3 Persona_2 Controparte_4
rigettando la domanda delle parti attrici e condannandole alle spese di lite in favore della convenuta costituita, , unitamente alle spese di CTU. Controparte_1
Il Giudice di prime cure, rigettava la domanda ritenendola non fondata, in quanto, pur rilevando che il sinistro poteva ritenersi provato sulla base del modello CAI e dell'ammissione di responsabilità resa in sede di interrogatorio formale dal conducente della FO US ( , tuttavia, poichè il CTU non si era espresso in termini Controparte_3
di certezza sulla compatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica del sinistro, riteneva non provati i danni.
Il G.d.P. motivava la sua decisione, sul presupposto che il CTU aveva precisato, che non avendo potuto esaminare la FO US, bensì un autoveicolo simile, aveva dovuto concludere nel modo che segue: “… lo scrivente può enunciare che il sinistro potrebbe essersi verificato con tali modalità e circostanze come menzionato nel modello CAI e potrebbe essere compatibile con la dinamica denunciata…” aggiungendo a corollario che in ogni caso, “… non può dare assoluta certezza dell'avvenuta collisione dei mezzi…”.
Pertanto, il G.d.P., ritenuta non provata la riferibilità dei danni al sinistro, aveva rigettato la domanda in quanto non provato il . CP_5
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello l e Parte_1 [...]
ed il sig. Parte_1 Parte_2 L'atto di citazione in appello veniva notificata a:
1. – notifica andata a buon fine avvenuta Controparte_1
mediante consegna di copia conforme all'originale a mani– in data 12.09.2019;
2. SI. – consegna a mani – non notificata in quanto trasferito come Parte_5
dichiarato dall' Ufficiale Giudiziario in data 14.09.2019
3. in qualità di erede di , non notificata in Controparte_4 Persona_2
quanto trasferita come dichiarato dall' Ufficiale Giudiziario in data 14.09.2019
All'udienza del 23.01.2020, si costituiva ed il Giudice Controparte_1
disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di Appello nei confronti degli appellati e (deceduto). Parte_5 Persona_2
All'udienza del 19.09.2020, il Giudice, rilevato che l'atto di appello era stato ritualmente notificato a e nella qualità di eredi di Parte_5 Controparte_4
, ne dichiarava la contumacia e rinviava per la precisazione delle Persona_2
conclusioni all'udienza del 15 settembre 2022.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
Solo con le note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza a trattazione scritta del 15.09.2022, gli appellanti dichiaravano di depositare copia certificato di morte di , copia certificato di stato di famiglia di Persona_2
e copia rinuncia all'eredità datata 29.9.2015 dei sig.ri Persona_2 CP_3
e in realtà depositati solo il 20.9.2022.
[...] Controparte_4
Va osservato che il G.d.P. nella sentenza impugnata, per mero errore materiale, ha indicato come convenuto deceduto e non anche Persona_2 Controparte_4
correttamente convenuta in qualità di erede di quest'ultimo e non costituitasi.
Trattandosi di mero errore materiale, si può procedere alla correzione del suddetto errore materiale in questa sede.
Ciò premesso, L'Autocarrozzeria Parte_6
impugnavano la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16961/2019, con tre motivi di appello:
1. Errata insufficiente ed incompleta valutazione del materiale probatorio in relazione all'accertamento del fatto storico, della dinamica del sinistro, della responsabilità e dei danni conseguenti.
Con il primo motivo, gli Appellanti censurano la motivazione del giudice di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non provata la domanda, sul presupposto che il
CTU, essendo stati riparati i veicoli, non aveva potuto affermare con certezza che i danni descritti, ma non più presenti sulle vetture riparate, fossero compatibili con la dinamica del sinistro.
Gli Appellanti osservano che il fatto era provato dal modello CAI e dal reso interrogatorio formale del conducente della FO US, che confermava interamente i fatti di causa.
In particolare, sul valore probatorio del modello CAI, richiamano la sentenza n. 29146 del 6.12.2017 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la sottoscrizione del modello CAI costituisce prova valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità in esso indicate.
Gli appellanti, rilevano che tale presunzione, non sia stata superata, non essendo stata provata una diversa dinamica del fatto.
Inoltre, parte Appellante sostiene che l'Appellata, aveva depositato la propria perizia stragiudiziale, dalla quale emergeva che non vi era una sostanziale incompatibilità fra i danni e l'evento ed anzi aveva accertato il nesso causale fra i danni e l'evento e li aveva quantificati in una cifra non troppo lontana da quella stimata dalla parte danneggiata.
2. Errata, insufficiente ed incompatibile valutazione del materiale probatorio in relazione all'accertamento ed alla quantificazione dei danni. Errata valutazione delle conclusioni del CTU.
Gli appellanti censurano la sentenza, ritenendola errata in relazione alla valutazione delle conclusioni del CTU, peraltro non contestate dalle parti.
In relazione a quanto scritto dal giudice di primo grado in motivazione, sull' uso da parte del CTU, del “condizionale”, quale conclusione dubitativa dell'evento, ritengono che l'utilizzazione del verbo “potere” anzichè del verbo “essere”, sia stata correttamente utilizzata, proprio perché la relazione non è un mezzo di prova, bensì una valutazione astratta e tecnica di compatibilità.
Ritengono che invece la CTU confermi da un punto di vista tecnico la compatibilità dei danni.
3.Errata statuizione sul regolamento delle spese di lite.
Parte appellante contesta al Giudice di non aver tenuto conto della scarsa collaborazione della Compagnia Assicurativa in fase stragiudiziale, giudiziale e di negoziazione assistita e soprattutto di non aver tenuto conto della prova raggiunta sull' an debeatur.
Pertanto, concludevano nel modo che segue:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza N. 16961/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Roma e in accoglimento dello spiegato appello: 1) in via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) nel merito in accoglimento dello spiegato appello, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte conducente del mezzo FO US indicato nella causazione del sinistro de quo;
3) per l'effetto, condannare le predette parti appellate e convenute in solido fra di loro, alla liquidazione integrale dell'indennizzo dei danni tutti subiti dagli appellanti, nella qualità spiegata, nella misura di euro 2.991,50 per
l'Autocarrozzeria e e di euro 2.962,13 per il sig. Parte_1 Parte_2
ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che si riterranno dovute, con
[...]
lucro cessante o danno da ritardo e ogni ulteriore somma accessoria, e con gli interessi legali dal sinistro al soddisfo;
4) comunque in ogni caso, condannare le medesime parti appellate e convenute, in solido fra loro, alla refusione integrale delle spese e compensi della fase stragiudiziale e del primo grado di giudizio, così come quantificato nelle nota-spese in atti, ovvero nella misura, maggiore o minore, che si riterrà equa, oltre alla refusione integrale delle spese e compensi del presente secondo grado di giudizio;
il tutto con distrazione a favore dell'avvocato che è anticipatario delle spese: 5) in via subordinata, nella denegata e non giustificata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare comunque la compensazione integrale delle spese e compensi delle due fasi di giudizio.”
Si costituiva la quale così concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
- rigettare l'appello proposto da ed , in Parte_1 Parte_1
qualità di cessionaria del credito di , e da avverso la Parte_3 Parte_2
sentenza n. 16961/19 pronunciata in data 31.03.2019 dal Giudice di Pace Dott.
Edoardo Cacioni della 5^ Sezione Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 19.06.2019, resa inter partes e non notificata, con conseguente integrale conferma della sentenza stessa;
- condannare, in solido tra loro, la , in Controparte_6
qualità di cessionaria del credito di e in proprio, al Parte_3 Parte_2
pagamento delle spese processuali e del compenso per l'attività professionale svolta dall'Avv. Giorgio Marcelli nell'interesse della , anche nel Controparte_7
secondo grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e può trovare accoglimento in totale riforma della sentenza n. 16961/2019 emessa dal Giudice di Pace di Roma, per le ragioni di seguito precisate.
Innanzitutto va rilevato che nonostante il deposito da parte degli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni e precisamente solo il 20.9.2022, della rinuncia all'eredità degli appellati e datata 29.9.2015, il Controparte_3 Controparte_4
contraddittorio deve ritenersi regolare sia in primo, sia in secondo grado, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la suddetta rinuncia all'eredità, sebbene avvenuta prima della notifica degli atti di citazione in primo grado, in quanto non depositata dai convenuti, rimasti contumaci, non conosciuta e non conoscibile dagli attori e depositata infatti da questi ultimi solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello.
Sul punto merita di essere richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione n.
17445/19, la quale ha dettato un principio generale, che nasce dalla lettura e dalla ratio dell'art.303 comma 2 c.p.c. La citata sentenza infatti così afferma: “Per rispondere alla questione di diritto, sottesa ad entrambi i ricorsi, appare opportuno in primo luogo esaminare l'art. 303 comma 2 c.p.c. Detta disposizione prevede che, in caso di morte di una parte, il ricorso in riassunzione può essere notificato entro un anno dal decesso agli eredi personalmente ovvero agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Trattasi di una disposizione processuale che, consentendo una notifica impersonale e collettiva a prescindere dalla prova dell'acquisizione della qualità di erede, è di indubbio favore per colui che deve riassumere il processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sul presupposto della mancata definizione delle dinamiche successorie entro l'anno dal decesso (per il periodo successivo, invece, gli eredi devono essere chiamati in giudizio personalmente sulla base del diverso presupposto dell'avvenuta definizione della fase successoria). Orbene - se è vero che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenze n. 27274 del 14/11/2008, n. 13751 del 12/6/2006 e n. 8391 del 24/8/1998), nell' ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legittimatio ad causam si trasmette
(non al semplice chiamato all'eredità) bensì all'erede, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nell' ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de culus", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita (artt. 476 e 485, secondo 10 comma, cod. civ.) - è altresì vero che questa Corte ha già avuto modo di precisare: - con sentenza n. 13571 del 1276/2006, che la legittimatio ad causam si trasmette al semplice chiamato all'eredità nel caso di cui all'art. 460 c.c. (cioè nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia esercitato azioni possessorie o abbia compiuto atti conservati dei beni ereditari e non si sia provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità), la cui ratio è quella di evitare che, nel periodo intercorrente tra la delazione dell'eredità e l'accettazione del chiamato, i terzi possano impossessarsi e disporre indebitamente dei beni ereditari;
nonché nel caso di cui all'art. 486 c.p.c.
(cioè nel caso in cui il chiamato all'eredità, durante la pendenza del termine di 3 mesi stabilito dall'art. 485 c.p.c., abbia esercitato uno dei poteri indicati nell'art. 460 c.c. ovvero sia stato in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità), la cui ratio riposa nell'esigenza di garantire che, pendente il suddetto termine, il chiamato possa compiere determinati atti a tutela dell'eredità, senza che tale comportamento assuma il significato di accettazione della stessa;
- con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e 7517 del 31/3/2011, che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità (art. 486 cod. proc. civ.), è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ. In tal caso, la parte che procede alla riassunzione, ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità. Ne consegue che, pur non assumendo i chiamati all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione;
- con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e n. 21287 del 14/10/2011 che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta
- o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). La funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo successorio non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi
(registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione
è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti (sent. n. 13738 del 27/6/2005). Dando seguito ai principi che precedono, va qui ribadito che: - nel caso in cui ci si avvalga della notifica impersonale e collettiva, prevista dall'art. 383 comma 2 c.p.c., non si pone questione di identificazione e verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, in quanto l'agevolazione probatoria ivi prevista affranca il notificante dall'onere di eseguire siffatta ricerca specifica ed individuale;
mentre nel caso in cui si proceda, com'è avvenuto nel caso di specie, alla notifica individuale nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, la riattivazione del processo ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica (a prescindere che intervenga entro ovvero oltre l'anno dall'evento interruttivo), se quest'ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
Sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni (prescrivendosi per l'appunto in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene mediante la legittimatio ad causam del semplice chiamato). Infine, sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub- procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinuncia all'eredità; -in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato
l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato. I suddetti principi operano non soltanto nell'ipotesi di prosecuzione del processo a seguito di interruzione, ma in tutte le ipotesi di morte di una parte e di necessità di proseguire il processo nei confronti degli eredi. In tutti i suddetti casi, invero, il processo deve essere proseguito nei confronti degli "eredi", come per
l'appunto dispone il menzionato art. 303 comma 2 c.p.c.”.
Nella fattispecie di cui è causa, i SI.ri e , pur avendo Controparte_3 Controparte_4
rinunciato all'eredità già in data 29.09.2015, hanno ricevuto la notifica degli atti di citazione innanzi al G.d.P. in data successiva e precisamente in uno dei Controparte_3
due procedimenti il 15.7.2016 e la signora in entrambi i procedimenti CP_4
rispettivamente l'11.12.2015 ed il 1.8.2016.
Tuttavia, proprio in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, pur essendo stati regolarmente chiamati in causa, non si sono costituiti né in primo, né in secondo grado, con ciò non contestando la loro qualità di erede. Né gli attori potevano essere a conoscenza della rinuncia all'eredità.
Pertanto, in ossequio dei dettami della giurisprudenza sopra citata, sussiste la legittimazione passiva di e in qualità di eredi del Controparte_3 Controparte_4
responsabile civile, non avendo mai contestato tale loro qualità. Ciò premesso e passando al merito della causa, in ordine al primo motivo, si ritiene accertata l'esclusiva responsabilità della parte conducente del veicolo FO US, targato CC8PV, sig. in quanto tale responsabilità esclusiva risulta dal Controparte_3
modulo CAI, dal quale emerge che questi, percorrendo Via Buggiano in direzione Via degli Orti della Magliana, all'altezza del civico n. 11, urtava la fiancata destra della
Opel Meriva tg. ET519VD e la fiancata sinistra della Chevrolet Matiz tg. DC684YE, parcheggiate in posizione parallela al marciapiede, a ridosso di esso, sullo stesso lato, ma in direzione opposte. Tale fatto veniva confermato dal conducente in sede di interrogatorio formale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15431 del 3 giugno 2024, ha confermato il valore probatorio del modulo CAI, sul presupposto che l'art. 143 C.d.A. è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5 del D. L. n. 857/76, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 39/77.
La Corte precisa che: “la presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria, non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che
l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame”.
Nel caso di specie, l'Assicurazione non ha dato alcuna prova contraria della CP_1
dinamica descritta e sottoscritta nel modulo CAI da tutti i conducenti e precisamente da e da Inoltre, la dinamica descritta nel Controparte_3 Parte_3 Parte_2
modulo CAI, è stata confermata da quanto dichiarato da Controparte_3 nell'interrogatorio formale, nel corso del quale così testualmente si esprimeva
“…mentre ero alla guida della mia vettura a causa di un veicolo che proveniva da un senso contrario al mio, ho deviato, urtando due veicoli che erano posteggiati sulla destra. Per quel che ricordo una delle vetture aveva i danni sulla parte anteriore destra
e l'altra sulla fiancata sinistra. La strada che percorrevo era leggermente in discesa”.
D'altro canto, un'attenta lettura della CTU, conferma invece la compatibilità dei danni periziati con la dinamica del sinistro, risultando irrilevante l'uso del verbo “potere” utilizzato dal CTU, che è stato utilizzato solo, perché i danni erano stati già riparati e dunque non aveva potuto fare una verifica diretta, ma solo su un veicolo simile e dunque tramite una valutazione indiretta.
In ordine al secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione dei danni, l'attenta analisi effettuata dal CTU sui costi di riparazione, può essere pienamente condivisa.
D'altra parte, dette conclusioni, erano state condivise anche dagli appellanti, che in sede di conclusioni avevano ridotto il quantum richiesto in primo grado ai valori indicati dal
CTU.
In ordine al terzo motivo, lo stesso resta assorbito dalla riforma integrale della sentenza di primo grado.
Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata, essendo stato provato dagli attori sia il sinistro, sia i danni subiti. Ne consegue, che devono essere condannate le parti appellate, in solido fra loro, al risarcimento integrale dei danni subiti sia dall' autovettura Chevrolet Matiz tg. DC684YE, quantificati dal CTU nella misura di euro
2.991,50 e da versare a favore dell , sia Parte_1
dei danni tutti subiti dall' autovettura Opel Meriva tg. ET519VD, quantificati dal CTU nella misura di euro 2.962,13 e da versare a favore del sig. Parte_2
Ebbene, le somme di euro 2.991,50 e di euro 2.962,13 sono state quantificate dal CTU nel 2018.
Pertanto, dette somme vanno devalutate al momento dell'illecito (30.6.2015) e via via rivalutata ad anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del fatto alla sentenza. Su tali somme, vanno poi computati gli interessi “compensativi”, dalla data del fatto alla sentenza. Da questo momento il debito di valore si converte in debito di valuta, pertanto dalla sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale.
Infatti, va osservato, che i danni sono stati liquidati tre anni dopo l'illecito, mentre la liquidazione doveva essere fatta all'epoca del sinistro, ai sensi dell'art. 1219 comma 2
n.1 c.c., trattandosi di mora ex re. Invero, i danneggiati avevano diritto ad avere al momento stesso del sinistro il risarcimento dei danni subiti, quantificati però secondo i valori di mercato di quel momento.
Per questo motivo le somme quantificate in un momento successivo, vanno devalutate al costo di riparazione che i danneggiati hanno dovuto effettivamente sopportare nel riparare subito le proprie vetture nel 2015. Tale somma va poi rivalutata, in considerazione del momento successivo in cui gli stessi vengono risarciti (danno emergente).
Tuttavia, il danno da ritardo con il quale i danneggiati ricevono il risarcimento di quei danni, va anch'esso considerato (lucro cessante). La Corte di Cassazione sul punto si è così espressa;
“il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata “. In pratica “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè, al valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso ) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. Sez. Unite 1712/95; conf. Cass.5317/22).
Questo Giudice ritiene equo adottare, come risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute, quello degli interessi “compensativi” nella misura del 2,5%, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro.
Le somme di euro 2.991,50 e di euro 2.962,13 devalutate al 30.6.2015 (pari ad euro
2.478,46 ed euro 2.454,13), vanno dunque rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat dal 30.6.2015 sino alla sentenza e sulle somme via via rivalutate anno per anno, vanno computati anche gli interessi compensativi del 2,5% dal dì del fatto alla sentenza, così pervenendo alle somme rispettivamente di euro 3.326,54 e di euro
3.277,31.
Solo una volta liquidata la somma dovuta, il debito di valore si converte in debito di valuta e sulle somme come sopra liquidate, decorreranno gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono a carico delle parti appellate in solido tra loro, oltre alle spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui a DM
147/22, scaglione 5.200,00-26.000,00.
Va poi disposta la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il G.d.P. nella sentenza appellata, così come esposto in motivazione, nel modo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e dal SI. Parte_1 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16961/19 così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado n.
16961/2019 emessa dal Giudice di Pace di Roma, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo FO US, sig. nella Controparte_3
causazione del sinistro de quo e per l'effetto condanna gli appellati Controparte_8
( nuova denominazione di , in solido con e Controparte_1 Controparte_3
nella qualità di eredi di al pagamento della Controparte_4 Persona_2
somma di euro 3.326,54 a favore dell a Parte_1 Pt_1
e di euro 3.277,31 a favore di oltre interessi legali dalla sentenza Parte_2
all'effettivo soddisfo;
2) Condanna , in solido con e nella Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4
qualità, alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori in primo grado, che si liquidano in € 1.990,00 ciascuno, per competenze di giudizio ed euro 250,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dagli appellanti nel secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 4.835,00 per competenze di giudizio ed euro € 362,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, tutte da distrarre in favore del procuratore antistatario, ponendo a carico delle parti appellate in solido tra loro, anche le spese di CTU in favore di , liquidate in euro 700,00 Parte_7
oltre accessori;
3) dispone la correzione dell'errore materiale sia nell'intestazione della sentenza impugnata, laddove in luogo del convenuto deceduto deve Persona_2
sostituirsi nella qualità di erede ed accanto al convenuto Controparte_4 [...]
deve aggiungersi a dicitura anche nella qualità di erede, nonché nel CP_3
dispositivo, laddove al capo 3) in luogo di deve sostituirsi Persona_2
. Controparte_4
Roma 20.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
R.G. n. 57661/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito della discussione orale all'udienza del
20.3.2025, ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 57661 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) E in proprio (c.f. ) P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Racanicchi del Foro di Roma (c.f.
e dall'Avv. Simona Testa del Foro di Roma (c.f. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma C.F._3
alla Via Gegorio XI n. 13, giusta procura a margine dell'Atto di Citazione in Appello
APPELLANTI
E
P.I. ), in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_2
Direzione Sinistri e Procuratore Speciale Dott. , elettivamente domiciliata Persona_1 in Roma alla via di Monte Verde n. 162 presso lo Studio Legale Controparte_2
dell'Avv. Giorgio Marcelli e dell'Avv. Barbara Ceccarelli e
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Marcelli come da delega in atti di primo grado;
APPELLATA
E
(c.f. ) residente in [...] C.F._4
Castagnito n.11 sc. U int.1, dichiarato contumace all'udienza del 19.09.2020
APPELLATO CONTUMACE
) residente in [...] C.F._5
Castagnito n.11 sc. U int.1., dichiarata contumace all'udienza del 19.09.2020
APPELLATA CONUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 16961/2019 resa dal Giudice di Pace di Roma in data 31.03.2019, depositata il 19.06.2019 e non notificata
Conclusioni appellanti: come da conclusioni in atti.
Conclusioni appellata: come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, venivano incardinate due procedure proposte da soggetti diversi, ma nei confronti dei medesimi convenuti ed aventi per oggetto lo stesso sinistro stradale, che pertanto venivano riunite.
L'oggetto della controversia riguardava il sinistro stradale avvenuto in data 30.06.2015 alle ore 9.00 circa. L''autovettura FO US targata CC388PV, con alla guida il SI.
e di proprietà del SI. (Assicurata con Controparte_3 Persona_2 [...]
polizza n.15169570) percorrendo Via Buggiano, in Roma, in CP_1 direzione Via degli Orti della Magliana, all'altezza del civico n. 11, urtava la fiancata destra della Opel Meriva tg. ET519VD, di proprietà del SI. e la fiancata Parte_2
sinistra della Chevrolet Matiz tg. DC684YE, di proprietà del SI. , Parte_3
parcheggiate in posizione parallela al marciapiede, a ridosso di esso, sullo stesso lato, ma in direzione opposte.
Nella procedura, RG 69820/2016, (che verrà riunita alla proc. RG 14667/2016) parte attrice, SI. notificava Atto di Citazione a: Parte_2
1. notifica andata a buon fine, avvenuta a mezzo Controparte_1
servizio postale ex 149 cpc, in data 16.17.2016;
2. SI. notifica, andata a buon fine avvenuta con consegna a mani di Controparte_3
(qualificatasi madre al ritiro) in data 15.07.2016; Controparte_4
3. SI. notifica non andata a buon fine in quanto, come riportato Persona_2
nella relazione di notifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario in data 15.07.2016 “non potuto notificare, deceduto, come appreso sul posto”;
4. SI.ra : in qualità di erede del SI. notifica Controparte_4 Persona_2
andata a buon fine avvenuta con consegna a mani della medesima in data
01.08.2016; infatti in data 15.07.2016, mediante relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario, parte attrice, veniva a conoscenza del decesso del proprietario della macchina e provvedeva a rinnovare la notifica nei confronti della SI.ra
[...]
n.q. di erede. Parte_4
All'udienza del 3.02.2017, l'avvocato di parte attrice SI. chiedeva la Parte_2
dichiarazione di contumacia di tutti i convenuti. Nell'immediatezza si costituiva in udienza l che chiedeva preliminarmente la riunione della causa Controparte_1
in corso con la causa RG. 14667/16, pendente dinanzi alla 5^ sez. in quanto avente ad oggetto il medesimo sinistro stradale.
Altresì parte attrice, depositava: certificato di morte del SI. Persona_2
DECEDUTO IN DATA 2.7.2015, certificato di residenza del SI. Persona_2
al momento del decesso, Stato di famiglia alla data del decesso del SI. Per_2 da cui risultava che la sua famiglia era composta da e
[...] Controparte_3
Controparte_4
Il Giudice nulla disponeva sulla contumacia del SI. e della SI.ra Controparte_3 [...]
e trasmetteva il fascicolo al Presidente dell'Ufficio per decidere sulla CP_4
richiesta di riunione.
Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in data 22.02.2017 disponeva la riunione del procedimento RG n. 69820/16 al procedimento RG. n. 14667/17, per il proseguimento del giudizio e per i provvedimenti di sua competenza e la causa veniva rinviata all' udienza del 17.3.2017.
A tale udienza, il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti.
Nella procedura RG 14667/2016, parte attrice era l Parte_1
, la quale agiva in qualità di cessionaria del credito del SI.
[...] Parte_3
, il quale, proprietario dell'autovettura Chevrolet Matiz targata DC 684YE, in
[...]
data 23.07.2015, le aveva ceduto il credito derivante dal sinistro di cui sopra e pertanto l'attrice aveva notificato l'atto di Citazione a:
1. notifica andata a buon fine, avvenuta a mezzo servizio Controparte_1
postale ex 149 cpc, in data 12.11.2015;
2. SI. notifica andata a buon fine, avvenuta con consegna a mani Controparte_3
di (qualificatasi madre al ritiro) in data 11.01.2015; Controparte_4
3. SI. notifica non andata a buon fine in quanto, come Persona_2
riportato sulla relazione di notifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario in data
11.11.2015 “non potuto notificare, deceduto, come appreso sul posto”;
4. SI.ra in qualità di erede del SI. CP_4 CP_4 Persona_2
notifica andata a buon fine avvenuta con consegna a mani della medesima in data 11.12.2015;
All'udienza del 12.04.2016 si costituiva Controparte_1
All'udienza del 16.09.2016 il G.d.P. dichiarava la contumacia di Controparte_3
ritualmente citato e non comparso ed erroneamente anche di pur Persona_2
essendo quest'ultimo deceduto in data 2.7.2015 e non dichiarava la contumacia della sig.ra , ritualmente citata e non comparsa. Altresì, si riservava Controparte_4
riguardo all'eccezione sollevata da , in “ordine all'improcedibilità Controparte_1
della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/14”
Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva, emetteva ordinanza con la quale concedeva alle parti 15 giorni per procedere alla negoziazione assistita, poi regolarmente attivata.
All'udienza del 15.02.2019, il G.d.P. tratteneva la causa in decisione e in data
31.03.2019 emetteva la sentenza n. 16961/2019 oggetto del presente appello, tra l' , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, (deceduto), senza menzionare Controparte_3 Persona_2 Controparte_4
rigettando la domanda delle parti attrici e condannandole alle spese di lite in favore della convenuta costituita, , unitamente alle spese di CTU. Controparte_1
Il Giudice di prime cure, rigettava la domanda ritenendola non fondata, in quanto, pur rilevando che il sinistro poteva ritenersi provato sulla base del modello CAI e dell'ammissione di responsabilità resa in sede di interrogatorio formale dal conducente della FO US ( , tuttavia, poichè il CTU non si era espresso in termini Controparte_3
di certezza sulla compatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica del sinistro, riteneva non provati i danni.
Il G.d.P. motivava la sua decisione, sul presupposto che il CTU aveva precisato, che non avendo potuto esaminare la FO US, bensì un autoveicolo simile, aveva dovuto concludere nel modo che segue: “… lo scrivente può enunciare che il sinistro potrebbe essersi verificato con tali modalità e circostanze come menzionato nel modello CAI e potrebbe essere compatibile con la dinamica denunciata…” aggiungendo a corollario che in ogni caso, “… non può dare assoluta certezza dell'avvenuta collisione dei mezzi…”.
Pertanto, il G.d.P., ritenuta non provata la riferibilità dei danni al sinistro, aveva rigettato la domanda in quanto non provato il . CP_5
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello l e Parte_1 [...]
ed il sig. Parte_1 Parte_2 L'atto di citazione in appello veniva notificata a:
1. – notifica andata a buon fine avvenuta Controparte_1
mediante consegna di copia conforme all'originale a mani– in data 12.09.2019;
2. SI. – consegna a mani – non notificata in quanto trasferito come Parte_5
dichiarato dall' Ufficiale Giudiziario in data 14.09.2019
3. in qualità di erede di , non notificata in Controparte_4 Persona_2
quanto trasferita come dichiarato dall' Ufficiale Giudiziario in data 14.09.2019
All'udienza del 23.01.2020, si costituiva ed il Giudice Controparte_1
disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di Appello nei confronti degli appellati e (deceduto). Parte_5 Persona_2
All'udienza del 19.09.2020, il Giudice, rilevato che l'atto di appello era stato ritualmente notificato a e nella qualità di eredi di Parte_5 Controparte_4
, ne dichiarava la contumacia e rinviava per la precisazione delle Persona_2
conclusioni all'udienza del 15 settembre 2022.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
Solo con le note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza a trattazione scritta del 15.09.2022, gli appellanti dichiaravano di depositare copia certificato di morte di , copia certificato di stato di famiglia di Persona_2
e copia rinuncia all'eredità datata 29.9.2015 dei sig.ri Persona_2 CP_3
e in realtà depositati solo il 20.9.2022.
[...] Controparte_4
Va osservato che il G.d.P. nella sentenza impugnata, per mero errore materiale, ha indicato come convenuto deceduto e non anche Persona_2 Controparte_4
correttamente convenuta in qualità di erede di quest'ultimo e non costituitasi.
Trattandosi di mero errore materiale, si può procedere alla correzione del suddetto errore materiale in questa sede.
Ciò premesso, L'Autocarrozzeria Parte_6
impugnavano la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16961/2019, con tre motivi di appello:
1. Errata insufficiente ed incompleta valutazione del materiale probatorio in relazione all'accertamento del fatto storico, della dinamica del sinistro, della responsabilità e dei danni conseguenti.
Con il primo motivo, gli Appellanti censurano la motivazione del giudice di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non provata la domanda, sul presupposto che il
CTU, essendo stati riparati i veicoli, non aveva potuto affermare con certezza che i danni descritti, ma non più presenti sulle vetture riparate, fossero compatibili con la dinamica del sinistro.
Gli Appellanti osservano che il fatto era provato dal modello CAI e dal reso interrogatorio formale del conducente della FO US, che confermava interamente i fatti di causa.
In particolare, sul valore probatorio del modello CAI, richiamano la sentenza n. 29146 del 6.12.2017 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la sottoscrizione del modello CAI costituisce prova valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità in esso indicate.
Gli appellanti, rilevano che tale presunzione, non sia stata superata, non essendo stata provata una diversa dinamica del fatto.
Inoltre, parte Appellante sostiene che l'Appellata, aveva depositato la propria perizia stragiudiziale, dalla quale emergeva che non vi era una sostanziale incompatibilità fra i danni e l'evento ed anzi aveva accertato il nesso causale fra i danni e l'evento e li aveva quantificati in una cifra non troppo lontana da quella stimata dalla parte danneggiata.
2. Errata, insufficiente ed incompatibile valutazione del materiale probatorio in relazione all'accertamento ed alla quantificazione dei danni. Errata valutazione delle conclusioni del CTU.
Gli appellanti censurano la sentenza, ritenendola errata in relazione alla valutazione delle conclusioni del CTU, peraltro non contestate dalle parti.
In relazione a quanto scritto dal giudice di primo grado in motivazione, sull' uso da parte del CTU, del “condizionale”, quale conclusione dubitativa dell'evento, ritengono che l'utilizzazione del verbo “potere” anzichè del verbo “essere”, sia stata correttamente utilizzata, proprio perché la relazione non è un mezzo di prova, bensì una valutazione astratta e tecnica di compatibilità.
Ritengono che invece la CTU confermi da un punto di vista tecnico la compatibilità dei danni.
3.Errata statuizione sul regolamento delle spese di lite.
Parte appellante contesta al Giudice di non aver tenuto conto della scarsa collaborazione della Compagnia Assicurativa in fase stragiudiziale, giudiziale e di negoziazione assistita e soprattutto di non aver tenuto conto della prova raggiunta sull' an debeatur.
Pertanto, concludevano nel modo che segue:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza N. 16961/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Roma e in accoglimento dello spiegato appello: 1) in via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) nel merito in accoglimento dello spiegato appello, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte conducente del mezzo FO US indicato nella causazione del sinistro de quo;
3) per l'effetto, condannare le predette parti appellate e convenute in solido fra di loro, alla liquidazione integrale dell'indennizzo dei danni tutti subiti dagli appellanti, nella qualità spiegata, nella misura di euro 2.991,50 per
l'Autocarrozzeria e e di euro 2.962,13 per il sig. Parte_1 Parte_2
ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che si riterranno dovute, con
[...]
lucro cessante o danno da ritardo e ogni ulteriore somma accessoria, e con gli interessi legali dal sinistro al soddisfo;
4) comunque in ogni caso, condannare le medesime parti appellate e convenute, in solido fra loro, alla refusione integrale delle spese e compensi della fase stragiudiziale e del primo grado di giudizio, così come quantificato nelle nota-spese in atti, ovvero nella misura, maggiore o minore, che si riterrà equa, oltre alla refusione integrale delle spese e compensi del presente secondo grado di giudizio;
il tutto con distrazione a favore dell'avvocato che è anticipatario delle spese: 5) in via subordinata, nella denegata e non giustificata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare comunque la compensazione integrale delle spese e compensi delle due fasi di giudizio.”
Si costituiva la quale così concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
- rigettare l'appello proposto da ed , in Parte_1 Parte_1
qualità di cessionaria del credito di , e da avverso la Parte_3 Parte_2
sentenza n. 16961/19 pronunciata in data 31.03.2019 dal Giudice di Pace Dott.
Edoardo Cacioni della 5^ Sezione Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 19.06.2019, resa inter partes e non notificata, con conseguente integrale conferma della sentenza stessa;
- condannare, in solido tra loro, la , in Controparte_6
qualità di cessionaria del credito di e in proprio, al Parte_3 Parte_2
pagamento delle spese processuali e del compenso per l'attività professionale svolta dall'Avv. Giorgio Marcelli nell'interesse della , anche nel Controparte_7
secondo grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e può trovare accoglimento in totale riforma della sentenza n. 16961/2019 emessa dal Giudice di Pace di Roma, per le ragioni di seguito precisate.
Innanzitutto va rilevato che nonostante il deposito da parte degli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni e precisamente solo il 20.9.2022, della rinuncia all'eredità degli appellati e datata 29.9.2015, il Controparte_3 Controparte_4
contraddittorio deve ritenersi regolare sia in primo, sia in secondo grado, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la suddetta rinuncia all'eredità, sebbene avvenuta prima della notifica degli atti di citazione in primo grado, in quanto non depositata dai convenuti, rimasti contumaci, non conosciuta e non conoscibile dagli attori e depositata infatti da questi ultimi solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello.
Sul punto merita di essere richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione n.
17445/19, la quale ha dettato un principio generale, che nasce dalla lettura e dalla ratio dell'art.303 comma 2 c.p.c. La citata sentenza infatti così afferma: “Per rispondere alla questione di diritto, sottesa ad entrambi i ricorsi, appare opportuno in primo luogo esaminare l'art. 303 comma 2 c.p.c. Detta disposizione prevede che, in caso di morte di una parte, il ricorso in riassunzione può essere notificato entro un anno dal decesso agli eredi personalmente ovvero agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Trattasi di una disposizione processuale che, consentendo una notifica impersonale e collettiva a prescindere dalla prova dell'acquisizione della qualità di erede, è di indubbio favore per colui che deve riassumere il processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sul presupposto della mancata definizione delle dinamiche successorie entro l'anno dal decesso (per il periodo successivo, invece, gli eredi devono essere chiamati in giudizio personalmente sulla base del diverso presupposto dell'avvenuta definizione della fase successoria). Orbene - se è vero che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenze n. 27274 del 14/11/2008, n. 13751 del 12/6/2006 e n. 8391 del 24/8/1998), nell' ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legittimatio ad causam si trasmette
(non al semplice chiamato all'eredità) bensì all'erede, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nell' ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de culus", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita (artt. 476 e 485, secondo 10 comma, cod. civ.) - è altresì vero che questa Corte ha già avuto modo di precisare: - con sentenza n. 13571 del 1276/2006, che la legittimatio ad causam si trasmette al semplice chiamato all'eredità nel caso di cui all'art. 460 c.c. (cioè nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia esercitato azioni possessorie o abbia compiuto atti conservati dei beni ereditari e non si sia provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità), la cui ratio è quella di evitare che, nel periodo intercorrente tra la delazione dell'eredità e l'accettazione del chiamato, i terzi possano impossessarsi e disporre indebitamente dei beni ereditari;
nonché nel caso di cui all'art. 486 c.p.c.
(cioè nel caso in cui il chiamato all'eredità, durante la pendenza del termine di 3 mesi stabilito dall'art. 485 c.p.c., abbia esercitato uno dei poteri indicati nell'art. 460 c.c. ovvero sia stato in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità), la cui ratio riposa nell'esigenza di garantire che, pendente il suddetto termine, il chiamato possa compiere determinati atti a tutela dell'eredità, senza che tale comportamento assuma il significato di accettazione della stessa;
- con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e 7517 del 31/3/2011, che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità (art. 486 cod. proc. civ.), è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ. In tal caso, la parte che procede alla riassunzione, ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità. Ne consegue che, pur non assumendo i chiamati all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione;
- con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e n. 21287 del 14/10/2011 che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta
- o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). La funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo successorio non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi
(registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione
è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti (sent. n. 13738 del 27/6/2005). Dando seguito ai principi che precedono, va qui ribadito che: - nel caso in cui ci si avvalga della notifica impersonale e collettiva, prevista dall'art. 383 comma 2 c.p.c., non si pone questione di identificazione e verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, in quanto l'agevolazione probatoria ivi prevista affranca il notificante dall'onere di eseguire siffatta ricerca specifica ed individuale;
mentre nel caso in cui si proceda, com'è avvenuto nel caso di specie, alla notifica individuale nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, la riattivazione del processo ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica (a prescindere che intervenga entro ovvero oltre l'anno dall'evento interruttivo), se quest'ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
Sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni (prescrivendosi per l'appunto in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene mediante la legittimatio ad causam del semplice chiamato). Infine, sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub- procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinuncia all'eredità; -in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato
l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato. I suddetti principi operano non soltanto nell'ipotesi di prosecuzione del processo a seguito di interruzione, ma in tutte le ipotesi di morte di una parte e di necessità di proseguire il processo nei confronti degli eredi. In tutti i suddetti casi, invero, il processo deve essere proseguito nei confronti degli "eredi", come per
l'appunto dispone il menzionato art. 303 comma 2 c.p.c.”.
Nella fattispecie di cui è causa, i SI.ri e , pur avendo Controparte_3 Controparte_4
rinunciato all'eredità già in data 29.09.2015, hanno ricevuto la notifica degli atti di citazione innanzi al G.d.P. in data successiva e precisamente in uno dei Controparte_3
due procedimenti il 15.7.2016 e la signora in entrambi i procedimenti CP_4
rispettivamente l'11.12.2015 ed il 1.8.2016.
Tuttavia, proprio in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, pur essendo stati regolarmente chiamati in causa, non si sono costituiti né in primo, né in secondo grado, con ciò non contestando la loro qualità di erede. Né gli attori potevano essere a conoscenza della rinuncia all'eredità.
Pertanto, in ossequio dei dettami della giurisprudenza sopra citata, sussiste la legittimazione passiva di e in qualità di eredi del Controparte_3 Controparte_4
responsabile civile, non avendo mai contestato tale loro qualità. Ciò premesso e passando al merito della causa, in ordine al primo motivo, si ritiene accertata l'esclusiva responsabilità della parte conducente del veicolo FO US, targato CC8PV, sig. in quanto tale responsabilità esclusiva risulta dal Controparte_3
modulo CAI, dal quale emerge che questi, percorrendo Via Buggiano in direzione Via degli Orti della Magliana, all'altezza del civico n. 11, urtava la fiancata destra della
Opel Meriva tg. ET519VD e la fiancata sinistra della Chevrolet Matiz tg. DC684YE, parcheggiate in posizione parallela al marciapiede, a ridosso di esso, sullo stesso lato, ma in direzione opposte. Tale fatto veniva confermato dal conducente in sede di interrogatorio formale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15431 del 3 giugno 2024, ha confermato il valore probatorio del modulo CAI, sul presupposto che l'art. 143 C.d.A. è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5 del D. L. n. 857/76, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 39/77.
La Corte precisa che: “la presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria, non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che
l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame”.
Nel caso di specie, l'Assicurazione non ha dato alcuna prova contraria della CP_1
dinamica descritta e sottoscritta nel modulo CAI da tutti i conducenti e precisamente da e da Inoltre, la dinamica descritta nel Controparte_3 Parte_3 Parte_2
modulo CAI, è stata confermata da quanto dichiarato da Controparte_3 nell'interrogatorio formale, nel corso del quale così testualmente si esprimeva
“…mentre ero alla guida della mia vettura a causa di un veicolo che proveniva da un senso contrario al mio, ho deviato, urtando due veicoli che erano posteggiati sulla destra. Per quel che ricordo una delle vetture aveva i danni sulla parte anteriore destra
e l'altra sulla fiancata sinistra. La strada che percorrevo era leggermente in discesa”.
D'altro canto, un'attenta lettura della CTU, conferma invece la compatibilità dei danni periziati con la dinamica del sinistro, risultando irrilevante l'uso del verbo “potere” utilizzato dal CTU, che è stato utilizzato solo, perché i danni erano stati già riparati e dunque non aveva potuto fare una verifica diretta, ma solo su un veicolo simile e dunque tramite una valutazione indiretta.
In ordine al secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione dei danni, l'attenta analisi effettuata dal CTU sui costi di riparazione, può essere pienamente condivisa.
D'altra parte, dette conclusioni, erano state condivise anche dagli appellanti, che in sede di conclusioni avevano ridotto il quantum richiesto in primo grado ai valori indicati dal
CTU.
In ordine al terzo motivo, lo stesso resta assorbito dalla riforma integrale della sentenza di primo grado.
Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata, essendo stato provato dagli attori sia il sinistro, sia i danni subiti. Ne consegue, che devono essere condannate le parti appellate, in solido fra loro, al risarcimento integrale dei danni subiti sia dall' autovettura Chevrolet Matiz tg. DC684YE, quantificati dal CTU nella misura di euro
2.991,50 e da versare a favore dell , sia Parte_1
dei danni tutti subiti dall' autovettura Opel Meriva tg. ET519VD, quantificati dal CTU nella misura di euro 2.962,13 e da versare a favore del sig. Parte_2
Ebbene, le somme di euro 2.991,50 e di euro 2.962,13 sono state quantificate dal CTU nel 2018.
Pertanto, dette somme vanno devalutate al momento dell'illecito (30.6.2015) e via via rivalutata ad anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del fatto alla sentenza. Su tali somme, vanno poi computati gli interessi “compensativi”, dalla data del fatto alla sentenza. Da questo momento il debito di valore si converte in debito di valuta, pertanto dalla sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale.
Infatti, va osservato, che i danni sono stati liquidati tre anni dopo l'illecito, mentre la liquidazione doveva essere fatta all'epoca del sinistro, ai sensi dell'art. 1219 comma 2
n.1 c.c., trattandosi di mora ex re. Invero, i danneggiati avevano diritto ad avere al momento stesso del sinistro il risarcimento dei danni subiti, quantificati però secondo i valori di mercato di quel momento.
Per questo motivo le somme quantificate in un momento successivo, vanno devalutate al costo di riparazione che i danneggiati hanno dovuto effettivamente sopportare nel riparare subito le proprie vetture nel 2015. Tale somma va poi rivalutata, in considerazione del momento successivo in cui gli stessi vengono risarciti (danno emergente).
Tuttavia, il danno da ritardo con il quale i danneggiati ricevono il risarcimento di quei danni, va anch'esso considerato (lucro cessante). La Corte di Cassazione sul punto si è così espressa;
“il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata “. In pratica “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè, al valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso ) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. Sez. Unite 1712/95; conf. Cass.5317/22).
Questo Giudice ritiene equo adottare, come risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute, quello degli interessi “compensativi” nella misura del 2,5%, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro.
Le somme di euro 2.991,50 e di euro 2.962,13 devalutate al 30.6.2015 (pari ad euro
2.478,46 ed euro 2.454,13), vanno dunque rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat dal 30.6.2015 sino alla sentenza e sulle somme via via rivalutate anno per anno, vanno computati anche gli interessi compensativi del 2,5% dal dì del fatto alla sentenza, così pervenendo alle somme rispettivamente di euro 3.326,54 e di euro
3.277,31.
Solo una volta liquidata la somma dovuta, il debito di valore si converte in debito di valuta e sulle somme come sopra liquidate, decorreranno gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono a carico delle parti appellate in solido tra loro, oltre alle spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui a DM
147/22, scaglione 5.200,00-26.000,00.
Va poi disposta la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il G.d.P. nella sentenza appellata, così come esposto in motivazione, nel modo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e dal SI. Parte_1 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16961/19 così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado n.
16961/2019 emessa dal Giudice di Pace di Roma, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo FO US, sig. nella Controparte_3
causazione del sinistro de quo e per l'effetto condanna gli appellati Controparte_8
( nuova denominazione di , in solido con e Controparte_1 Controparte_3
nella qualità di eredi di al pagamento della Controparte_4 Persona_2
somma di euro 3.326,54 a favore dell a Parte_1 Pt_1
e di euro 3.277,31 a favore di oltre interessi legali dalla sentenza Parte_2
all'effettivo soddisfo;
2) Condanna , in solido con e nella Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4
qualità, alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori in primo grado, che si liquidano in € 1.990,00 ciascuno, per competenze di giudizio ed euro 250,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dagli appellanti nel secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 4.835,00 per competenze di giudizio ed euro € 362,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, tutte da distrarre in favore del procuratore antistatario, ponendo a carico delle parti appellate in solido tra loro, anche le spese di CTU in favore di , liquidate in euro 700,00 Parte_7
oltre accessori;
3) dispone la correzione dell'errore materiale sia nell'intestazione della sentenza impugnata, laddove in luogo del convenuto deceduto deve Persona_2
sostituirsi nella qualità di erede ed accanto al convenuto Controparte_4 [...]
deve aggiungersi a dicitura anche nella qualità di erede, nonché nel CP_3
dispositivo, laddove al capo 3) in luogo di deve sostituirsi Persona_2
. Controparte_4
Roma 20.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco