Art. 64.
Le disponibilita' del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la meta', nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalita' previste dal presente titolo.
Le disponibilita' del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la meta', nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalita' previste dal presente titolo.