Ordinanza presidenziale 9 agosto 2022
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 21133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21133 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09425/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9425 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Blasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
“per l'accertamento
relativamente al periodo dal 02/03/2009 al 15/11/2017, del diritto alla corresponsione integrale dell’Indennità Speciale ex artt. 1808, comma 1, lett. b), e 2164, del D. Lgs. 66/2010 (C.O.M.), determinata con decreto interministeriale del 19/05/2008;
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
del Ministero resistente al pagamento della predetta indennità”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. NZ OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il sig. -OMISSIS-, ufficiale dell’Arma dei carabinieri, nell’anno 2009 è stato trasferito, d’intesa con il Corpo di appartenenza, presso il Ministero dell’interno- Dipartimento della pubblica sicurezza-Ufficio coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia-Servizio II, al fine di essere successivamente distaccato a Bruxelles presso la Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea, a far data dal I marzo 2009 per un periodo di due anni, eventualmente prorogabili.
Il distacco è stato, poi, effettivamente prorogato per ulteriori tre bienni sino al 15 novembre 2017, sino al successivo impiego in fuori ruolo presso il Servizio europeo per l’azione esterna nella posizione, quale Temporary Agent , di Administrator – Head of Sector for Security Policy and Awarness , con decorrenza 16 novembre 2017 per un quadriennio.
Durante il periodo in cui ha prestato servizio presso la Rappresentanza permanente, il sig. -OMISSIS- ha percepito, tra l’altro, l’indennità speciale di cui agli artt. 1801, comma 1, lett. b), e 2164 del codice dell’ordinamento militare, nella misura di € 1.200,00 netti mensili.
Egli ha inoltrato due diffide al Ministero dell’interno (una prima l’11 dicembre 2013 e una seconda il 21 giugno 2018) lamentando che, in forza del decreto interministeriale del 19 maggio 2008, l’indennità spettantegli sarebbe stata pari ad € 2.300,00 netti mensili e richiedendo perciò il pagamento della maggior somma non corrisposta.
I.1.1. A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione, con il ricorso notificato il 21 ottobre 2020 e depositato il 16 novembre 2020, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di sentir condannare la stessa Amministrazione al pagamento della richiamata somma, quantificata in € 115.500,00 (centocinquidicimilacinquecento/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I.2. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. Con l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- pubblicata il 9 agosto 2022, questo Tribunale ha ordinato all’’Amministrazione resistente «il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio».
I.3.1. A seguito di tale ordinanza, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato-Servizio contenzioso e affari legali del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero resistente ha sollecitato l’Ufficio VI della diversa Direzione centrale per i servizi di ragioneria dello stesso Dipartimento a provvedere per quanto di competenza e ha prodotto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4997/2022 pubblicata il 17 giugno 2022, emessa «su un caso analogo a quello in esame».
I.4. Fissata una prima udienza di discussione, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha evidenziato che non era stata depositata alcuna relazione e che la sentenza del Consiglio di Stato concerneva una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio.
I.5. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 19 dicembre 2024, questo Tribunale ha effettivamente riscontrato il mancato espletamento dell’incombente istruttorio (nonché la non pertinenza del precedente depositato) e, ritenuto indispensabile reiterarlo, ha ordinato all’Amministrazione di provvedervi.
I.5.1. Il Ministero ha adempiuto in data 15 gennaio 2025.
I.6. In vista della nuova udienza di discussione, l’interessato ha depositato un’ulteriore memoria con cui ha sostenuto che dalla depositata relazione non emergevano elementi nuovi o diversi rispetto a quelli confutati con il ricorso, per il cui accoglimento ha perciò insistito.
I.7. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 9 giugno 2025, questo Tribunale ha rilevato quanto segue: « - il decreto interministeriale Difesa 19 maggio 2008 (doc. 6 del ricorrente) prevede per il maggiore un’indennità speciale integrativa dell’assegno di lungo servizio all’estero nella misura di euro 2.236,11 e per il tenente colonnello nella misura di 2.300;
-il ricorrente ha chiesto senza altra precisazione la corresponsione della differenza retributiva fino a euro 2.300, quale tenente colonnello, ma nel marzo 2009 era maggiore, non tenente colonnello (cfr. doc. 1 del ricorrente), e ha mantenuto detta carica fino a una data imprecisata anteriore al dicembre 2010, in cui per la prima volta negli atti ministeriali viene qualificato come tenente colonnello (cfr. doc. 2 del ricorrente);
[…]
-la relazione del Capo Ufficio Staff dell’Ufficio VI – Trattamento economico del personale in servizio in atti (depositata in giudizio il 15 gennaio 2025) afferma che l’incarico del ricorrente è stato prorogato dal Capo della Polizia senza soluzione di continuità fino al 15 novembre 2017 ma in atti risulta altresì la proroga della missione presso la Rappresentanza permanente fino al marzo 2017 e, successivamente, tra ottobre e novembre 2017, la notizia di una proroga di un diverso incarico già attribuito sempre a Bruxelles, a diverso titolo, quale Esperto Nazionale Distaccato (END) presso il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (cfr. doc. 5 del ricorrente, appunto per il Capo della Polizia e relativo decreto, relativi alla cessazione in data 15 novembre 2017 dall’incarico di Esperto Nazionale Distaccato del Dipartimento della Polizia di Stato presso il Servizio Europeo per l’Azione Esterna);
-in altri termini, nel corso del 2017 e a partire da una data imprecisata, nel periodo considerato nell’odierna azione di adempimento fino al 15 novembre 2017, il ricorrente risultava già per alcuni mesi Esperto Nazionale Distaccato presso detto Servizio Europeo, non (o quantomeno non solo) presso la Rappresentanza dell’Italia;
-l’incarico di END attribuito al ricorrente in data imprecisata entro la fine del 2017 sembra quindi disciplinato dall’art. 1808 del d.lgs. 66/2010, che, nelle versioni vigenti fino alla fine del 2017, esclude al comma 1 l’indennità nel caso che l’organismo europeo corrisponda “stipendi o paghe” e invece, al comma 2, determina la detrazione dal trattamento retributivo italiano di “particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti”».
Ha perciò ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire: «-documentazione del passaggio di qualifica del ricorrente da maggiore a tenente colonnello, ai fini giuridici ed economici, tra il 2009 e il 2010;
-documentazione in ordine al periodo di tempo, approssimativamente inquadrabile almeno nel corso del 2017, durante il quale il Servizio Europeo per l’Azione Esterna abbia corrisposto al ricorrente stipendi o paghe, intesi come trattamenti retributivi omnicomprensivi per il servizio prestato, che possano eventualmente comportare, solo per il relativo periodo, l’esclusione dell’indennità mensile oggi richiesta oppure mere particolarità indennità o contributi alle spese connesse alla missione, che possano eventualmente determinare, solo per il relativo periodo, una detrazione dal trattamento retributivo italiano e non già un’esclusione dell’indennità speciale».
I.7.1. In adempimento all’ordinanza da ultimo menzionata, il ricorrente ha depositato della documentazione da cui si evincerebbe, come successivamente illustrato con una memoria, che
- l’incarico di "esperto nazionale distaccato” presso il Servizio europeo per l’azione esterna, antecedentemente al 16 novembre 2017, è stato svolto con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza;
- effettivamente egli, sino al 30 giugno 2009, aveva il grado di maggiore e la promozione a tenente colonnello ha avuto efficacia giuridica ed economica dal I luglio 2009.
Tenuto conto di questa considerazione, egli ha rideterminato la somma richiesta in € 115.244,44 (centoquindicimiladuecentoquarantaquattro/44).
I.8. All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025, il ricorso è stato discusso e infine spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
II.2. L’art. 1808, comma 1, del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) così dispone: «Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: […] b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» (antecedentemente all’entrata in vigore del codice, l’art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361, già prevedeva che «Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge»; la Commissione da ultimo richiamata è stata, poi, ridisciplinata dall’art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e la presenza del rappresentante del Ministero della difesa è stata confermata dall’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 1973, n. 838; dal canto suo, l’art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, stabiliva che «al personale di cui all’articolo 1 [i.e.: il personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a 6 mesi], può essere attribuita, qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell’assegno di lungo servizio all’estero, con le modalità previste dall’articolo 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361».
L’art. 2164 del medesimo codice prevede inoltre che «le disposizioni di cui all'articolo 1808 si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare» (anche qui, antecedentemente, l’art. 56 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 già disponeva che «le norme previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza»).
II.2.1. Dalle due richiamate disposizioni (nonché da quelle previgenti corrispondenti), lette in combinato disposto fra loro, si evince espressamente che anche agli appartenenti (a qualunque titolo) alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare spetta un’indennità speciale integrativa dell’assegno di lungo servizio nella misura fissata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
II.2.2. Come già rilevato dall’ordinanza n. -OMISSIS-, il decreto interministeriale del 19 maggio 2008 (doc. 6 ricorrente) stabilisce che «A decorrere dal [ 01.01.2007] è rivalutata, in favore del personale destinato o da destinare isolatamente all’estero presso le seguenti sedi di Rappresentanze militari o di Enti, Comandi o Organismi Internazionali, un’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, nell’importo mensile» indicato, per i «Vari Comandi» in « Bruxelles (Belgio)», nella misura netta di € 2.236,11 per gli aventi il grado di maggiore e in € 2.300,00 per gli aventi il grado di tenente colonnello.
II.2.3. Risulta, allora, che effettivamente il ricorrente avesse diritto, una volta che gli fosse stata riconosciuta la spettanza dell’indennità speciale integrativa dell’assegno di lungo servizio all’estero, a percepirla nell’anzidetta misura.
Non può difatti condividersi quanto sostenuto dal Ministero dell’interno, ossia che lo stesso ricorrente «non può considerarsi destinatario dell’invocato Decreto Interministeriale del 19 maggio 2008, in quanto non rivolto al Ministero dell’Interno» stesso: detto decreto è, invece, rivolto (anche) al Ministero dell’interno per effetto dell’art. 2164 del codice dell’ordinamento militare, che estende anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare «le disposizioni dell’articolo 1808», senza escluderne alcuna e, perciò, con inclusione anche della lettera b) nella parte in cui stabilisce che la misura dell’indennità è «fissa[ta] con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» (e già per effetto dell’art. 56 della legge n. 668 del 1986, che estendeva agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare «le norme previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642», anche qui senza escluderne alcune e, perciò, con inclusione anche dell’art. 3 nella parte in cui stabiliva che la misura dell’indennità è «fissa[ta] con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge [così come ridisciplinata dall’art. 172 del d.P.R. n. 18 del 1967, n. 18, e dall’art. 18, comma 1, della legge n. 838 del 1973]».
II.2.3.1. Da quanto precede deriva che il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri e con il Ragioniere generale dello Stato (allegato alla relazione depositata dal Ministero il 15 gennaio 2025), è da reputarsi nullo per difetto assoluto di attribuzione nella parte in cui stabilisce in € 1.200,00 la misura dell’indennità spettante al ricorrente, giacché alcuna previsione di legge attribuisce a tale organo il potere di determinare l’indennità in misura diversa da quanto stabilito dal decreto interministeriale di cui all’art. 1808, comma 1, lett. b), del codice dell’ordinamento militare (e già dall’art. 3 della legge n. 642 del 1961).
II.2.4. Al ricorrente spettava perciò l’indennità integrativa nella misura di € 2.236,11 nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2009 (in cui ricopriva il grado di maggiore) e di € 2.300,00 per tutti i successivi mesi sino al novembre 2017 (in cui ha sempre ricoperto il grado di tenente colonello, essendo stato promosso colonnello con decorrenza giuridica ed economica dal I gennaio 2023).
Avendo egli materialmente percepito l’indennità nella minor misura di € 1.200,00, ha diritto di percepire le seguenti maggiorazioni:
- € 1.036,11 x 4 mesi = € 4.144,44;
- € 1.100,00 x 101 mesi = € 111.100,00;
- per un totale di € 115.244,44 (come, effettivamente, da lui richiesto con la ultima memoria del 6 ottobre 2025).
II.2.5. Si dà atto che nulla va detratto per il periodo in cui, antecedentemente al 16 novembre 2017, egli ha ricoperto l’incarico di "esperto nazionale distaccato” presso il Servizio europeo per l’azione esterna, dato che dalla documentazione prodotta risulta che la retribuzione è rimasta a carico dell’Amministrazione di appartenenza (cfr. docc. 2, 3 e 4 prodotti dal ricorrente il 7 agosto 2025).
II.2.6. Si dà infine atto, ancorché il Ministero resistente nulla abbia eccepito in senso contrario, che il ricorrente ha tempestivamente interrotto la prescrizione – quinquennale ex art. 2948, n. 4), del codice civile – con le due diffide dell’11 dicembre 2013 e del 21 giugno 2018, nonché con l’atto introduttivo del presente giudizio, la cui pendenza ha poi permanentemente arrestato l’ulteriore decorso del termine (art. 2945, comma secondo, del codice civile).
II.3. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, il Ministero dell’interno va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di maggiorazione della percepita indennità speciale integrativa dell’assegno di lungo servizio, della somma di € 115.244,44. (centoquindicimiladuecentoquarantaquattro/44) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’esigibilità dei singoli ratei mensili e sino al saldo.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’interno al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di maggiorazione della percepita indennità speciale integrativa dell’assegno di lungo servizio, della somma di € 115.244,44 (centoquindicimiladuecentoquarantaquattro/44) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’esigibilità dei singoli ratei mensili e sino al saldo.
Condanna il Ministero dell’interno alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU DA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
NZ OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ OS | IU DA |
IL SEGRETARIO