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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025 , ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella controversia iscritta al n. 3030 /2024 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...] con l'Avv. Parte_1
BEFUMO ACHILLE;
- ricorrente -
contro
, Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti,
- resistente–
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
-resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 , la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90062196 39/000 notificatagli in data 20.09.24, limitatamente ai crediti di natura previdenziale portati dalle sottese cartelle di pagamento n. 295 2003 0064864319000 e n.
295 2006 0005323034000; ha eccepito l'omessa prova della notifica degli atti presupposti ovvero degli ulteriori atti interruttivi compiuti da , comprese le formalità di formazione Controparte_3 dell'intimazione, difetto di motivazione.
Ha quindi chiesto che il Tribunale volesse disporre l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, che volesse dichiarare comunque prescritte e non dovute le somme richieste.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la parziale incompetenza CP_1
territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Messina, quanto alla pretesa contributiva di cui alla cartella di pagamento n. 29520030064864319000, ed ha resistito nel merito alle domande avversarie, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto perché infondate.
L'Agente della Riscossione è invece rimasto contumace. La causa, previa separazione del giudizio di impugnazione dell'intimazione di pagamento relativa alla sottesa cartella n. 29520030064864319000 - oggetto della presente ordinanza - da quella relativa alla sottesa cartella n. 29520060005323034000 – per cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio - è stata istruita documentalmente e quindi decisa all'udienza odierna con la presente ordinanza previa discussione dei procuratori delle parti presenti.
Ordine logico di trattazione impone di rilevare ex officio l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Patti, tempestivamente sollevata dall' nella propria memoria di costituzione. CP_1
Sul punto giova richiamare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Analogamente a quanto previsto per le controversie di lavoro, la competenza territoriale relativamente alle controversie in materia di previdenza ed assistenza risulta inderogabile, sia per la particolare idoneità del giudice scelto sia perché le clausole derogative della competenza per territorio sono nulle.
In particolare i due criteri di competenza stabiliti ai commi 2 e 3 dell'art. 444 c.p.c. attribuiscono una competenza territoriale speciale rispetto a quella sancita al comma 1 della medesima disposizione.
Per quel che oggi occupa, il terzo comma della citata disposizione, in deroga al foro generale del primo comma, individua la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente per tutte le controversie concernenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi. Per ufficio dell'ente competente si deve intendere quello che, investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (C. 6178/2019;
C. 23893/2004; C. 11266/1996) e, in caso di sua articolazione sul territorio nazionale, l'ufficio periferico se preposto alla gestione dei rapporti contributivi (C. 3303/2002; C. 2843/1990); in caso di accentramento degli adempimenti contributivi è invece competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento (C. 3366/2001; C. 7108/2000); tale competenza è inderogabile anche nel caso di opposizioni a più cartelle esattoriali emesse da diversi uffici nei confronti del medesimo datore di lavoro (C. 6619/2003), ovvero nel caso in cui l'ufficio preposto sia diverso dalla sede dell'ente (C. 1045/1991). Il criterio non si applica, tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'istituto di previdenza (C. 21364/2010) e, a maggior ragione, nel caso di controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (C. 20578/2016).
È stato ulteriormente precisato che “In tema di competenza per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l' eccedenza, senza che influiscano gli eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici con competenza territoriale su ambiti non comprensivi della sede dell'impresa, nonché la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. Civ., sez VI, n. 10702/2015).
Il difetto di competenza deve essere sollevato dal convenuto nella memoria difensiva a pena di decadenza o rilevata dal giudice ex officio non oltre l'udienza di discussione.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che la controversia (quale risultante dalla già disposta separazione dei giudizi) abbia ad oggetto gli obblighi contributivi del datore di lavoro: difatti, come pure sostenuto dall' nella propria memoria costitutiva, la cartella n. CP_1
29520030064864319000 ha ad oggetto somme dovute a titolo di contributi previdenziali nella qualità di azienda datrice, contributi richiesti dall' sede di Messina (cfr. documentazione CP_1 allegata al fascicolo telematico dell' ), sicché appare certo il criterio di collegamento CP_1
territoriale con il Tribunale di Messina, sezione Lavoro.
Va, a questo punto, dichiarata – con ordinanza ai sensi del novellato art. 279 c.p.c.-
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, in favore del Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del Lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta, a cura delle parti, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Il tenore della decisione e il comportamento processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione tra di esse delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
l' , con ricorso depositato il 14/10/2024 , uditi i procuratori delle parti, così provvede: CP_1
a) dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Patti nel presente giudizio di impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 295 2024 90062196 39/000, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 29520030064864319000; b) indica, quale autorità giudiziaria competente, il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice
del Lavoro, presso cui la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
c) compensa le spese del giudizio.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Patti, 03/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena