Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2023
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott.
Riccardo De Mutiis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2023 promossa da: Parte 1 , con il patrocinio dell'avv. V. ANTONELLO CENTRA
ATTORE
Contro
Controparte_1 , rappresentata da sé medesima,
,con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_2
,con il patrocinio dell' avv. CARLETTO ANTONIO AR
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025 le parti precisavano le conclusioni a mezzi di note depositate con modalità telematica, che si richiamano per intero.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc, dalla legge n. 69/2009, si omette lo
"svolgimento del processo" e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio tra origine dall' atto di riassunzione con cui Parte 1 chiedeva all'intestato Tribunale la conferma delle ordinanza rese nelle date del
22.11.2023 e del 27.09.2023 dal Giudice dell' Esecuzione dell' intestato Tribunale, con cui a seguito di opposizione proposta da esso ricorrente - era
-
stata sospesa l'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa in suo danno dall' avv. Controparte_1
Affermava il Pt 1 nell'atto introduttivo del presente giudizio che l'avv. CP_1 ed il Controparte_2aveva provveduto a pignorare presso le Controparte_3
[...] con atto del 09.08.2023 e fino all'importo €15951,11, tutte le somme
,
di cui esso debitore esecutato era creditore in modo indistinto ed illimitato fino alla ridetta concorrenza e che il Giudice dell' Esecuzione dell' intestato Tribunale in data 27.09.2023 accoglieva la richiesta di sospensiva parziale del pignoramento per gli importi eccedenti i vincoli di legge, confermata all'udienza del 22.11.23 in cui veniva assegnato il termine di legge di 30 giorni per la riassunzione del processo.
Precisava inoltre l' attore che la mancata disponibilità delle somme illegittimamente vincolate dalla creditrice gli avevano impedito di adempiere “i propri obblighi alimentari nei confronti del coniuge divorziato e delle due figlie” e rassegnava le seguenti conclusioni: “ A)- voglia l'adito Tribunale di Larino, in via preliminare accertare e dichiarare legittimo il ricorso ex art.615 cpc in opp.ne al pignoramento come proposto da Parte 1 nonché dichiarare altresì
,
legittimi i provvedimenti adottati dal G.E. dott. Persona 1 in data 27.9.23 e 22.
,
11.2023 di sospensione relativa dell'esecuzione mob. n.258/2023 e, per l'effetto, dar loro conferma e convalida;
nonchè liquidare in favore dello opponente, odierno attore Pt 1 le spese e compensi professionali per detta fare, ponendoli a carico delle sole odierne parti convenute Controparte_3
[...] e avv. siaCP 1 previa loro liquidazione;
B)- si chiede che AR
,
condannata alla restituzione di €.740,60 o in subordine di €.354,49, salvo quanto sarà disposto nell'ordinanza che sarà emessa dal G.E. dr.ssa Testa all'udienza del
25.01. 2024 nella proc. esec. R.G. n. 258/23; C) si chiede che codesto On.le
Tribunale, previo accertamento e dichiarazione che l'attore, a causa del sequestro integrale degli stipendi, per le ragioni di cui in narrativa, ha subito danno morale, danno esistenziale e alla vita di relazione, voglia disporne il loro risarcimento nella misura pari ad €.5000,00 o in quella maggiore o minore che sarà liquidata in via di equità e che ci si riserva, di meglio precisare;
D) voglia infine condannare, i soli convenuti AR e avv. Flocco V., alla refusione delle spese e compensi professionali della presente fase di merito, con condanna del Controparte_2 solo in caso di sua opposizione e contestazione."
,Si costituiva in giudizio l'avv. Controparte_1 con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava la propria estraneità ai fatti di causa, per non avere avuto alcuna responsabilità nell' estensione del vincolo di indisponibilità delle somme pignorate anche a quelle indisponibili ai sensi di legge e depositate presso il conto corrente dell'attore, e chiedeva conseguentemente il rigetto della domanda formulata dal Pt 1 e la condanna dello stesso per il titolo di cui all' art 96 cpc.
,Si costituiva altresì in giudizio AR con comparsa di costituzione e di risposta in cui riconosceva che si era provveduto – a seguito del pignoramento
- ad "un doppio accantonamento dello stipendio”, effettuato sia da essa che dal datore di lavoro del Pt_1 e rilevava che l'onere a far valere l'impignorabilità delle somme sulla base dei presupposti indicati dall' art 545 cpc grava sul debitore esecutato, sicchè alcuna responsabilità in ordine al fatto per cui è causa può esserle addebitata, non potendo essa convenuta in alcun modo sottrarre le somme depositate sul conto corrente del ricorrente al vincolo alle stesse impresse a mezzo dell'atto di pignoramento. Controparte_2Si costituiva in giudizio anche il a mezzo di comparsa di costituzione e di risposta in cui poneva in rilievo la propria estraneità alla vicenda che ci impegna - derivante anche dall'assenza di una domanda svolta dal Pt_1 nei confronti di essa amministrazione – e chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 12.02.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
Si premette che nella comparsa conclusionale il Pt_1 dichiarava di rinunciare alla "domanda introduttiva sub. B)- come proposta di restituzione somme da parte di sia dichiarata cessata la materia del contendere per CP 4
,
intervenuto provvedimento giudiziario costituito dal decreto di assegnazione somme del 5.3.24 da parte del G.E. della proc. 258/2023".
Tanto precisato, vi è da dire che risulta dagli atti di causa ed è confermato dai provvedimenti resi dal Giudice dell' Esecuzione che Controparte_3 - terza pignorata dall' avv. CP_1 - sottopose a vincolo una somma eccessiva rispetto a quella pignorabile ex lege e precisamente vincolò anche somme impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc in quanto costituenti parte della retribuzione del Pt 1
Tanto è stato peraltro espressamente riconosciuto da Controparte_5 nell' ambito del presente giudizio e, conseguentemente, la domanda di parte attrice di conferma dei provvedimenti resi dal Giudice dell'Esecuzione in data 27.09.2023
e 22.11.2023 deve essere accolta.
La ulteriore domanda formulata dal Pt 1 ha natura risarcitoria e trova
AR e di [...] fondamento su di una asserita responsabilità di CP 1 in ordine al pignoramento di una somma eccessiva rispetto a quella legittimamente aggredibile ai sensi dell'art 545 cpc.
Occorre dunque, in primis, verificare se sussista una qualche responsabilità del
AR terzo pignorato in ordine all'imposizione del vincolo a
-
somme ulteriori rispetto a quelle su cui il debitore può legittimamente soddisfarsi.
Va a tal proposito - richiamato il noto e consolidato principio per cui il terzo pignorato non è tenuto a compiere un'analisi della disponibilità giuridica delle somme oggetto di pignoramento, né può essere ritenuto responsabile per l'eventuale esistenza di vincoli normativi che rendano tali somme impignorabili, rientrando tale valutazione nelle competenze esclusive del giudice dell'esecuzione (cfr ex aliis e recentemente Cass. ord. n. 16576/2024), dovendosi sottolineare al riguardo che "il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva –
-
nemmeno sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione - attenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto può avvalersi degli appositi rimedi previsti dalla legge " (cfr ex plurimis Cass. n. 29338/2019).
Dall' applicazione del principio che precede al caso che ci intrattiene discende che Controparte_3 non potendo fare valere l' impignorabilità di parte del
-
credito pignorato non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dell' estensione del vincolo anche alle somme pari al quinto dello stipendio del [...]
Pt 1. Pt 1 nei confronti delle AR viene quindi La domanda svolta dal rigettata.
,Passando al rapporto processuale tra l'opponente e l'avvocato CP_1 si osserva che il primo fonda la responsabilità della seconda nel fatto che la stessa, nell' atto di pignoramento, non ha richiamato " il limite "del quinto”, ma anche semplicemente il pur mero e generico richiamo: "nei limiti di legge” et simila".
Risulta agevole rilevare sul punto che non esiste alcuna norma che imponga al creditore di escludere - nell' atto di pignoramento che lo stesso si estenda anche al quinto dello stipendio e tanto per l'assorbente considerazione per cui tale limite è previsto dalla legge, e precisamente dall' art 545 cpc e quindi non abbisogna di alcuna reiterazione da parte del creditore esecutante, il quale - peraltro - non è nemmeno tenuto a conoscere l'esistenza di eventuali vincoli di indisponibilità delle somme pignorate.
- nuceLe considerazioni che precedono per il fatto di escludere in la responsabilità dei convenuti per l'illegittima imposizione del vincolo alle somme impignorabili hanno valore assorbente e quindi rendono superfluo l' quella asserita accertamento del danno che l' attore fa discendere da responsabilità.
Ed è quindi solo per scrupolo difensivo si aggiunge che l'infondatezza della domanda risarcitoria si evince anche sotto un diverso profilo.
Si richiama al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr ex aliis Cass. III n. 9445/2012) secondo cui il danno non patrimoniale spetta solo quando sia riconducibile ad un illecito costituente una fattispecie penalmente rilevante, per il quale la risarcibilità del danno in parola è espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 cc e 185 cp.
Nel caso che ci intrattiene deve escludersi che la condotta tenuta dal terzo pignorato e dalla creditrice sia astrattamente inquadrabile in una fattispecie di rilievo penale e deve quindi escludersi che sia stata provata l'esistenza del danno di cui il chiede il risarcimento.Pt 1
CP 1 deve Conseguentemente anche la domanda svolta nei confronti dell' avv. essere respinta.
Per la medesima ragione ( difetto di prova dell'esistenza del danno ) deve essere rigettata la domanda svolta dall' avv. CP 1 nei confronti del Pt 1 per il titolo di cui all'art 96 cpc ( cfr ex multis Cass n. 21393/2005: con riguardo alla 66
condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente“).
In punto di spese si ritiene che l' accoglimento solo parziale della domanda
(precisamente della parte della stessa diretta ad ottenere la conferma dei provvedimenti del G.E. e non di quella finalizzata ad ottenere il risarcimento) configura - secondo l'insegnamento di Cass. n. 9572/2021 - una ipotesi di soccombenza reciproca , in quanto tale idonea a giustificare l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e di Controparte_1nei confronti di AR così
decide, ogni diversa istanza disattesa:
in parziale accoglimento della domanda, conferma le ordinanze rese nelle date
27.9.23 e 22. 11.2023 dal Giudice dell' Esecuzione del Tribunale di Larino nella procedura di esecuzione mobiliare presso terzi n.r.g. 258/2023;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di cui alla lettera b) dell'atto di introduzione del presente giudizio;
rigetta la domanda formulata alla lettera c) dell' atto introduttivo del presente giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Larino, 24 aprile 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis