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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SC SO RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da note trasmesse per l'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiesto emettersi sentenza di separazione personale e, Parte_1 dopo il passaggio in giudicato della relativa decisione, dichiarazione di divorzio in relazione al matrimonio contratto con in Vignanello il 14.5.2021 (atto n. 3, Controparte_1 parte I, anno 2021), dando atto, quanto alla richiesta di divorzio, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. All'esito del giudizio di separazione celebrato nella contumacia del resistente, veniva emessa sentenza di separazione n. 894/2024 del 18.9.2024 e fissata udienza per le determinazioni sulla domanda di divorzio. Successivamente all'udienza del 30.10.2025 sulle conclusioni trasmesse da parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione per la richiesta di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale, risultando la sentenza di separazione passata in giudicato. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulle spese attesa l'assenza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 atto celebrato in Vignanello il 14.5.2021 (atto n. 3, parte I, anno 2021);
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SC SO RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da note trasmesse per l'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiesto emettersi sentenza di separazione personale e, Parte_1 dopo il passaggio in giudicato della relativa decisione, dichiarazione di divorzio in relazione al matrimonio contratto con in Vignanello il 14.5.2021 (atto n. 3, Controparte_1 parte I, anno 2021), dando atto, quanto alla richiesta di divorzio, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. All'esito del giudizio di separazione celebrato nella contumacia del resistente, veniva emessa sentenza di separazione n. 894/2024 del 18.9.2024 e fissata udienza per le determinazioni sulla domanda di divorzio. Successivamente all'udienza del 30.10.2025 sulle conclusioni trasmesse da parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione per la richiesta di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale, risultando la sentenza di separazione passata in giudicato. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulle spese attesa l'assenza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 atto celebrato in Vignanello il 14.5.2021 (atto n. 3, parte I, anno 2021);
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco