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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10771 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica
Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 28620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 c. 2 cpc, riservata in decisione all'udienza dell'9.10.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], codice fiscale Parte_1
, , nato a [...] il [...], ivi residente, a S. Croce 984, codice fiscale CodiceFiscale_1 Parte_2
e , nato a [...] il [...], residente a [...](Treviso), CodiceFiscale_2 Parte_3
Via Pia 1/A, codice fiscale , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_3 avvocati Andrea Pasqualin (C.F.: ) e (C.F.: ) ed CodiceFiscale_4 Parte_4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. , a Napoli, Via Vincenzo Tiberio 14, in forza Parte_4 di procura allegata agli atti
Opponenti
E
(già ) ora già Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
in persona del Curatore dr. , elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. dall'avv. CP_5 Controparte_6
IN OR (C.F. dalla quale è rapp.to e difeso giusta procura su separato C.F._6 supporto informatico da intendersi in calce alla comparsa di risposta,
Convenuta MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce fase di merito dell'opposizione spiegata dagli odierni opponente nelle procedure esecutive riunite N. RGE 1880/2011 e n. 774/2018.
Nello specifico, il Fallimento della Silver s.r.l. in liquidazione azionava procedura esecutiva immobiliare nei confronti di , pignorando la quota indivisa di ½ della proprietà di Parte_5 un immobile sito in Pozzuoli. Successivamente, nel 2018, il azionava lo stesso titolo CP_2 esecutivo nei confronti del , instaurando nuova procedura esecutiva che veniva riunita alla Pt_2 prima.
Poiché il pignoramento immobiliare colpiva un immobile di cui il era comproprietario Pt_2 unitamente al fratello era introdotto giudizio di divisione endoesecutiva. Nelle more del Per_1 giudizio di divisione, il 5 gennaio 2020, decedeva;
il 12 maggio 2020 il G.E. Parte_5 emetteva il decreto di trasferimento e si chiudeva la procedura di divisione.
A seguito della morte dell'esecutato, e chiamati Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'eredità, accettavano l'eredità con beneficio di inventario scegliendo di attivare la procedura di liquidazione ex art. 503 c.c. e si costituivano nella procedura esecutiva avanzando istanza, ai sensi dell'art. 506 c.c., a che la somma residuata dalla divisione dell'immobile in comproprietà fosse trasferita alla procedura di liquidazione.
Il G.E. con ordinanza rigettava l'istanza, sostenendo che:
- l'art. 506 c.c., per cui non possono essere promosse procedure esecutive dopo che sia stata eseguita la pubblicazione dell'invito rivolto ai creditori ed ai legatari dal notaio, si riferisce alle azioni esecutive in danno degli eredi beneficiati, non a quelle in danno de cuius;
- le azioni esecutive iniziate in danno del de cuius prima del suo decesso restano estranee alle vicende successorie, non avendo effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità che non siano stati trascritti prima del pignoramento (art. 2915 c.c.);
- Ove si ritenesse applicabile l'art. 506 c.c. anche alle procedure esecutive già pendenti nei confronti del debitore, poi deceduto, si configurerebbe un'indebita riapertura dei termini per i creditori che non sono intervenuti tempestivamente nella procedura esecutiva a norma degli artt. 499 e 500 c.p.c., non contemplata da alcuna disposizione.
I ricorrenti proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617/2 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza;
a seguito del rigetto dell'opposizione, gli odierni opponenti introducevano il presente giudizio di merito, richiamando nell'atto di citazione i motivi di opposizione già proposti nel ricorso ex art. 617/2 c.p.c.: 1) Non operatività della disposizione di cui all'art. 2915 c.c. nel caso di specie, perché la norma si riferisce ad atti anteriori al pignoramento, mentre nel presente giudizio sarebbe in discussione un atto (l'opzione ex art. 503 c.c. per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata e la conseguente pubblicazione di cui all'art. 498, c. 3, c.c.) che troverebbe il proprio presupposto in un fatto successivo al pignoramento (e alla morte dell'esecutato) e che è destinato a produrre, nei riguardi dell'esecuzione, gli speciali effetti di cui all'art. 506, c. 1, c.c; 2) la liquidazione ai sensi dell'art. 503 c.c. ha la funzione di assicurare la par condicio creditorum e comporta una esecuzione concorsuale che prevale su quelle individuali;
pertanto, essendo il cespite colpito da esecuzione caduto in successione (ossia il prezzo della vendita dell'immobile), non attribuirlo alla liquidazione concorsuale significherebbe favorire il con un'esecuzione privilegiata, così CP_2 violando la par condicio; 3) L'art. 506, primo comma, c.c. contemplerebbe anche le esecuzioni promosse contro il soggetto deceduto nel corso del relativo procedimento.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20 novembre 2023 si costituiva il , CP_2 chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente, per i seguenti motivi: 1) inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire poichè i ricorrenti, nel chiedere l'attribuzione del ricavato della vendita per distribuirlo ai creditori in sede concorsuale, non perseguono un proprio interesse bensì quello dei creditori, i quali ben avrebbero potuto intervenire nella procedura esecutiva;
2) L'art. 506 c.c. non si applica alle procedure esecutive intraprese in danno del de cuius bensì a quelle azionate a danno degli eredi e le azioni esecutive promosse a danno del de cuius prima del suo decesso resterebbero estranee alla vicenda successoria;
3) Ai sensi dell'art. 2915 c. 1 c.c., gli atti di accettazione di eredità (piena o beneficiata) trascritti dopo il pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori intervenuti, quando hanno ad oggetto immobili, mobili registrati;
4) Ai sensi dell'art. 2915 c. 2 c.c. gli atti e le domande che per avere effetto nei confronti del terzo acquirente devono essere trascritti non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e creditori intervenuti se trascritti dopo il pignoramento, pertanto, nel caso di specie, l'accettazione beneficiata e la conseguente opzione per la liquidazione concorsuale ex art. 503
c.c. sarebbe priva di effetto nei confronti della procedura esecutiva, essendo l'atto che la presuppone
(l'accettazione con beneficio di inventario) stato trascritto dopo il pignoramento.
All'udienza del 30 settembre 2025, il G.U. introitava la causa a sentenza, concedendo alle parti termini ridotti di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Gli opponenti concludevano chiedendo l'accoglimento della domanda secondo le seguenti argomentazioni:
- L'immobile (o sicuramente il suo prezzo) sono entrati a far parte della massa ereditaria perché il decreto di trasferimento è successivo alla morte dell'esecutato;
- L'art. 506, primo comma, c.c. contempla anche le esecuzioni promosse contro soggetto deceduto nel corso del relativo procedimento;
- Non opera il 2915 c.c., perché 1) si riferisce ad atti anteriori al pignoramento, mentre si sta discutendo di un atto (l'opzione ex art. 503 c.c. per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata e la conseguente pubblicazione di cui all'art. 498, c. 3, c.c.) che trova il proprio presupposto in un fatto successivo al pignoramento (e alla morte dell'esecutato) e che è destinato a produrre, nei riguardi dell'esecuzione, gli speciali effetti di cui all'art. 506, c. 1,
c.c.; 2) l'opzione per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata non può essere qualificata come atto costitutivo di vincolo di indisponibilità 3) nella caso di specie non ci sono atti soggetti a trascrizione.
- la liquidazione ex art. 503 c.c. ha la funzione di assicurare la par condicio creditorum e comporta una esecuzione concorsuale che prevale su quelle individuali;
pertanto, essendo il cespite colpito da esecuzione caduto in successione (ossia il prezzo della vendita dell'immobile) non attribuirlo alla liquidazione concorsuale significherebbe favorire il con CP_2 un'esecuzione privilegiata, violando la par condicio.
- Sussiste l'interesse ad agire perché sono gli eredi beneficiati ad essere titolati ad agire per amministrare e liquidare i beni del de cuius e a garantire l'integrità della massa ereditaria nell'interesse della collettività dei creditori e dei legatari.
Il Fallimento opposto concludeva chiedendo il rigetto della domanda in virtù delle seguenti considerazioni:
- Inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- Inapplicabilità dell'art. 506 c.c. alle procedure esecutive intraprese in danno del de cuius.
- Estraneità delle vicende successorie alle azioni esecutive promosse in danno del de cuius prima del suo decesso, ai sensi dell'art 2915 c.c.
- ex 2915/2 c.c. gli atti e le domande che per avere effetto nei confronti del terzo acquirente devono essere trascritti non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e creditori intervenuti se trascritti dopo il pignoramento.
Ciò posto, dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze vanno inquadrate nell'alveo della previsione di cui all'art. 617 c. 2 c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità di un provvedimento esecutivo del giudice (ordinanza di rigetto del 4 ottobre 2022).
La valutazione della fondatezza della domanda di parte opponente presuppone necessariamente la disamina di diverse questioni di diritto, oggetto della controversia sottesa al presente giudizio. 1) Interesse ad agire degli eredi opponenti
Il Fallimento opposto deduce l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. degli eredi del che, nel chiedere l'attribuzione del ricavato della vendita al fine Pt_2 della distribuzione ai creditori in sede concorsuale, non perseguirebbero un loro interesse bensì un interesse proprio dei creditori, i quali avrebbero potuto sin dal 2011 – data di trascrizione del pignoramento immobiliare – intervenire nella procedura per vedere soddisfatte le loro ragioni, ove fossero stati in possesso di un titolo esecutivo.
A sostengo di tale considerazione, l'opposto richiama la pronuncia resa dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, per cui “la distribuzione del ricavato della vendita tra i creditori nell'ambito della procedura esecutiva pendente non pregiudicherebbe in alcun modo l'interesse degli esecutati, neanche nella loro concorrente veste di eredi beneficiati;
una tale statuizione, infatti, produce il solo potenziale effetto di alterare – rispetto al paradigma legale, come qui interpretato – la proporzione nella quale ciascuno dei creditori ereditari dovrebbe concorrere nella liquidazione concorsuale del patrimonio del de cuius, privilegiando, rispetto agli altri, quelli tempestivamente intervenuti nella procedura esecutiva;
in tal modo, tuttavia, non si incide sulla posizione dei successori, che restano, in ogni caso, tenuti all'adempimento delle obbligazioni ereditarie soltanto intra vires, come stabilito dall'art. 490, c. II, n. 2), c.c.; pertanto, sia che la massa attiva dell'eredità basti a soddisfare tutti i creditori del defunto, sia che, invece, risulti a tal fine insufficiente, essa subirà il peso delle loro legittime rivendicazioni nella medesima misura complessiva, a prescindere dalla sede, individuale o concorsuale, nella quale ciò avvenga;
ne discende che gli esecutati sono indifferenti alla decisione assunta dal giudice dell'esecuzione in ordine alla eventuale devoluzione del ricavato della vendita in favore della procedura di liquidazione dell'eredità”.
Orbene, il Tribunale non condivide la posizione assunta dai giudici del reclamo in merito all'insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni opponenti. L'interesse è infatti ravvisabile nella stessa qualità di eredi beneficiati, che impone loro il dovere di amministrare i beni del de cuius e preservare l'integrità della massa ereditaria, anche agendo in giudizio per la relativa tutela, nell'interesse dei creditori e dei legatari. Per tale motivo, nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda, la stessa si ritiene in ogni caso connotata dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire.
2) Applicabilità della disposizione di cui all'art. 506 c.c. al caso di specie.
La domanda di trasferimento della somma residuata dalla divisione dell'immobile in comproprietà alla procedura di liquidazione attivata dagli eredi si fonda sulla considerazione, sostenuta dagli odierni opponenti, della applicabilità della disposizione di cui all'art. 506 c.c. al caso di specie. L'art. 506 c.c. dispone espressamente che, una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 co. 3 c.c. - ossia la pubblicazione dell'invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito - i creditori non possano più promuovere procedure esecutive individuali, mentre possano essere continuare quelle in corso, con la distribuzione in base allo stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c. della parte di prezzo residuata dal pagamento di creditori privilegiati e ipotecari.
Gli opponenti invocano l'applicazione della norma in esame, richiedendo la distribuzione nella procedura di liquidazione della parte di prezzo residuata dalla vendita dell'immobile operata durante la procedura di divisione, ritenendo che l'art. 506 c.c. faccia riferimento non solo alle procedure esecutive azionate a danno degli eredi, ma anche a quelle instaurate nei confronti del de cuius.
Di converso, il Fallimento opposto ritiene che l'art. 506 c.c. sia inapplicabile rispetto alle procedure esecutive instaurate a danno del de cuius e che la norma si riferisca unicamente alle azioni promosse a danno degli eredi.
Orbene, il Tribunale ritiene di condividere la tesi di parte opposta, per cui l'art. 506 c.c. non si applica alle procedure esecutive azionate a danno del de cuius, ma si riferisce alle azioni esecutive promosse a danno degli eredi beneficiati. Una diversa risoluzione, come osservato anche dalla difesa del
, porterebbe alla irragionevole conseguenza logica di ritenere implicitamente in astratto CP_2 ammissibile la promozione di azioni esecutive a danno del de cuius prima della pubblicazione dell'invito ma dopo il decesso del debitore.
A tale considerazione, è possibile giungere attraverso un'interpretazione letterale della norma: le procedure esecutive individuali astrattamente azionabili dopo la pubblicazione dell'invito ex art. 498 c.c. inevitabilmente sono da individuare in quelle promosse a danno degli eredi, perché il debitore è già deceduto. Inoltre, il secondo periodo del co. 1 dell'art. 506 c.c., che fa riferimento alle procedure esecutive in corso, risulta ragionevolmente da interpretare in un'ottica di continuità con il primo periodo, nel senso di considerarlo foriero di un riferimento alle procedure esecutive già in corso a carico degli eredi del debitore.
Pertanto, poiché il caso di specie vede coinvolte procedure esecutive instaurate nei confronti del de cuius prima della sua morte e non procedure esecutive instaurate nei confronti degli eredi dopo la pubblicazione dell'invito, il disposto di cui all'art. 506 c.c. non opera. Di conseguenza, la procedura esecutiva azionata nei confronti del de cuius prima dell'accettazione dell'eredità da parte dei suoi eredi e prima dell'esercizio dell'opzione, da parte di questi ultimi, della liquidazione concorsuale ex art. 503 c.c., resta pendente e autonoma rispetto alla liquidazione concorsuale, non trovando applicazione la disposizione per cui il residuo del prezzo ricavato dalle procedure esecutive individuali debba essere distribuito secondo lo stato di graduazione, facendo la normativa richiamata riferimento alle procedure pendenti nei confronti degli eredi . 3) Applicabilità dell'art. 2915 co.1 e co. 2 c.c.
L'art. 2915 c.c. dispone “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [815,
2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.”
Secondo gli opponenti, nella fattispecie non opererebbe l'art. 2915 co.1 c.c., per tre ordini di ragioni:
1) la norma farebbe riferimento ad atti anteriori al pignoramento, mentre nel caso di specie sarebbe in discussione un atto – ossia l'opzione ex art. 503 c.c. per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata e la conseguente pubblicazione dell'invito di cui all'art. 498, c. 3, c.c.) che troverebbe il proprio presupposto in un fatto successivo al pignoramento;
2) l'opzione per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata non può essere qualificata come atto costitutivo di vincolo di indisponibilità; 3) nell'ipotesi oggetto di giudizio non vi sarebbero atti soggetti a trascrizione tali da giustificare l'operatività della disposizione normativa.
Il Fallimento sostiene invece l'applicabilità della norma al caso de quo, qualificando la liquidazione dell'eredità beneficiata come un atto costitutivo di vincolo di indisponibilità e specificando che l'atto oggetto di trascrizione (trascrizione tra l'altro avvenuta in epoca successiva al pignoramento) sia da individuare nell'atto di accettazione beneficiata dell'eredità.
Sul punto, il Tribunale osserva come, in questo caso, l'opzione esercitata dagli eredi per la liquidazione concorsuale ex art. 503 c.c. possa essere considerata atto che comporta vincolo di indisponibilità e che l'atto soggetto a trascrizione (trascritto dopo il pignoramento) sarebbe ravvisabile nell'atto di accettazione con beneficio di inventario.
Seguendo questa interpretazione, poiché l'accettazione beneficiata dell'eredità risale al 15 gennaio
2020, l'apertura della liquidazione concorsuale al 13 gennaio 2021 (con pubblicazione dell'invito del
21 gennaio 2021 in GU) e i pignoramenti rispettivamente al 2011 e al 2018, può ritenersi che l'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità non infici le posizioni dei creditori delle preventivamente instaurate procedure esecutive.
A sostegno delle proprie difese, il invoca, inoltre, la disposizione di cui all'art. 2915 c.c. CP_2 co. 2, per cui “Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”
In applicazione dell'art. 2915 co. 2 c.c., ritenendosi che gli atti di accettazione di eredità (piena o beneficiata) trascritti dopo il pignoramento non abbiano effetto in pregiudizio dei creditori, ne deriverebbe la predetta conseguenza della intangibilità della posizione dei creditori del de cuius, atteso che l'atto di accettazione beneficiata risulta trascritto 10 febbraio 2020, in epoca dunque successiva ai pignoramenti (risalenti al 2011 e al 2018). 4) Appartenenza dell'immobile/ del suo prezzo alla massa ereditaria
In ogni caso, al netto delle predette questioni e per ragioni di completezza, occorre pronunciarsi sul se la quota della comproprietà dell'immobile pignorato sia o meno caduta in successione.
Il Fallimento opposto deduce, a ulteriore sostegno delle proprie difese, che la quota dell'immobile di proprietà di non sarebbe mai entrata a far parte del patrimonio ereditario, Parte_5 poiché al momento del suo decesso l'immobile risultava già aggiudicato. Contrariamente, gli opponenti ritengono che la quota della comproprietà fosse ricompresa nella massa ereditaria, essendo la pubblicazione del decreto di trasferimento successiva nel tempo alla morte del de cuius.
In particolare, nel caso di specie l'aggiudicazione dell'immobile sarebbe avvenuta in data 2 ottobre
2019; il versamento del relativo prezzo il 18 novembre 2019; il deposito della minuta del decreto di trasferimento il 13 dicembre 2019. Successivamente, il 5 gennaio 2020 decedeva e Parte_5
a maggio 2020 era poi pubblicato il decreto di trasferimento.
Nonostante la questione sia parzialmente assorbita dalla inapplicabilità dell'art. 506 c.c, il Tribunale ritiene comunque opportuno chiarire che è il decreto di trasferimento, e non già l'aggiudicazione, a determinare l'effetto traslativo della proprietà del bene;
pertanto, essendo il debitore già deceduto al momento della pubblicazione del decreto, la quota della comproprietà era da considerarsi ricompresa nella massa ereditaria.
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, il Tribunale rigetta la domanda proposta dagli opponenti perché infondata, alla luce della interpretazione del combinato disposto degli artt. 506 e
2915 c.c.
Per ciò che riguarda le spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda degli opponenti;
b) Condanna in solido , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della Liquidazione di euro 4.029,00 per compensi Controparte_7 oltre spese generali, IVA, C.P.A., come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 20.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica
Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 28620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 c. 2 cpc, riservata in decisione all'udienza dell'9.10.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], codice fiscale Parte_1
, , nato a [...] il [...], ivi residente, a S. Croce 984, codice fiscale CodiceFiscale_1 Parte_2
e , nato a [...] il [...], residente a [...](Treviso), CodiceFiscale_2 Parte_3
Via Pia 1/A, codice fiscale , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_3 avvocati Andrea Pasqualin (C.F.: ) e (C.F.: ) ed CodiceFiscale_4 Parte_4 CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. , a Napoli, Via Vincenzo Tiberio 14, in forza Parte_4 di procura allegata agli atti
Opponenti
E
(già ) ora già Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
in persona del Curatore dr. , elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. dall'avv. CP_5 Controparte_6
IN OR (C.F. dalla quale è rapp.to e difeso giusta procura su separato C.F._6 supporto informatico da intendersi in calce alla comparsa di risposta,
Convenuta MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce fase di merito dell'opposizione spiegata dagli odierni opponente nelle procedure esecutive riunite N. RGE 1880/2011 e n. 774/2018.
Nello specifico, il Fallimento della Silver s.r.l. in liquidazione azionava procedura esecutiva immobiliare nei confronti di , pignorando la quota indivisa di ½ della proprietà di Parte_5 un immobile sito in Pozzuoli. Successivamente, nel 2018, il azionava lo stesso titolo CP_2 esecutivo nei confronti del , instaurando nuova procedura esecutiva che veniva riunita alla Pt_2 prima.
Poiché il pignoramento immobiliare colpiva un immobile di cui il era comproprietario Pt_2 unitamente al fratello era introdotto giudizio di divisione endoesecutiva. Nelle more del Per_1 giudizio di divisione, il 5 gennaio 2020, decedeva;
il 12 maggio 2020 il G.E. Parte_5 emetteva il decreto di trasferimento e si chiudeva la procedura di divisione.
A seguito della morte dell'esecutato, e chiamati Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'eredità, accettavano l'eredità con beneficio di inventario scegliendo di attivare la procedura di liquidazione ex art. 503 c.c. e si costituivano nella procedura esecutiva avanzando istanza, ai sensi dell'art. 506 c.c., a che la somma residuata dalla divisione dell'immobile in comproprietà fosse trasferita alla procedura di liquidazione.
Il G.E. con ordinanza rigettava l'istanza, sostenendo che:
- l'art. 506 c.c., per cui non possono essere promosse procedure esecutive dopo che sia stata eseguita la pubblicazione dell'invito rivolto ai creditori ed ai legatari dal notaio, si riferisce alle azioni esecutive in danno degli eredi beneficiati, non a quelle in danno de cuius;
- le azioni esecutive iniziate in danno del de cuius prima del suo decesso restano estranee alle vicende successorie, non avendo effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità che non siano stati trascritti prima del pignoramento (art. 2915 c.c.);
- Ove si ritenesse applicabile l'art. 506 c.c. anche alle procedure esecutive già pendenti nei confronti del debitore, poi deceduto, si configurerebbe un'indebita riapertura dei termini per i creditori che non sono intervenuti tempestivamente nella procedura esecutiva a norma degli artt. 499 e 500 c.p.c., non contemplata da alcuna disposizione.
I ricorrenti proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617/2 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza;
a seguito del rigetto dell'opposizione, gli odierni opponenti introducevano il presente giudizio di merito, richiamando nell'atto di citazione i motivi di opposizione già proposti nel ricorso ex art. 617/2 c.p.c.: 1) Non operatività della disposizione di cui all'art. 2915 c.c. nel caso di specie, perché la norma si riferisce ad atti anteriori al pignoramento, mentre nel presente giudizio sarebbe in discussione un atto (l'opzione ex art. 503 c.c. per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata e la conseguente pubblicazione di cui all'art. 498, c. 3, c.c.) che troverebbe il proprio presupposto in un fatto successivo al pignoramento (e alla morte dell'esecutato) e che è destinato a produrre, nei riguardi dell'esecuzione, gli speciali effetti di cui all'art. 506, c. 1, c.c; 2) la liquidazione ai sensi dell'art. 503 c.c. ha la funzione di assicurare la par condicio creditorum e comporta una esecuzione concorsuale che prevale su quelle individuali;
pertanto, essendo il cespite colpito da esecuzione caduto in successione (ossia il prezzo della vendita dell'immobile), non attribuirlo alla liquidazione concorsuale significherebbe favorire il con un'esecuzione privilegiata, così CP_2 violando la par condicio; 3) L'art. 506, primo comma, c.c. contemplerebbe anche le esecuzioni promosse contro il soggetto deceduto nel corso del relativo procedimento.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20 novembre 2023 si costituiva il , CP_2 chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente, per i seguenti motivi: 1) inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire poichè i ricorrenti, nel chiedere l'attribuzione del ricavato della vendita per distribuirlo ai creditori in sede concorsuale, non perseguono un proprio interesse bensì quello dei creditori, i quali ben avrebbero potuto intervenire nella procedura esecutiva;
2) L'art. 506 c.c. non si applica alle procedure esecutive intraprese in danno del de cuius bensì a quelle azionate a danno degli eredi e le azioni esecutive promosse a danno del de cuius prima del suo decesso resterebbero estranee alla vicenda successoria;
3) Ai sensi dell'art. 2915 c. 1 c.c., gli atti di accettazione di eredità (piena o beneficiata) trascritti dopo il pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori intervenuti, quando hanno ad oggetto immobili, mobili registrati;
4) Ai sensi dell'art. 2915 c. 2 c.c. gli atti e le domande che per avere effetto nei confronti del terzo acquirente devono essere trascritti non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e creditori intervenuti se trascritti dopo il pignoramento, pertanto, nel caso di specie, l'accettazione beneficiata e la conseguente opzione per la liquidazione concorsuale ex art. 503
c.c. sarebbe priva di effetto nei confronti della procedura esecutiva, essendo l'atto che la presuppone
(l'accettazione con beneficio di inventario) stato trascritto dopo il pignoramento.
All'udienza del 30 settembre 2025, il G.U. introitava la causa a sentenza, concedendo alle parti termini ridotti di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Gli opponenti concludevano chiedendo l'accoglimento della domanda secondo le seguenti argomentazioni:
- L'immobile (o sicuramente il suo prezzo) sono entrati a far parte della massa ereditaria perché il decreto di trasferimento è successivo alla morte dell'esecutato;
- L'art. 506, primo comma, c.c. contempla anche le esecuzioni promosse contro soggetto deceduto nel corso del relativo procedimento;
- Non opera il 2915 c.c., perché 1) si riferisce ad atti anteriori al pignoramento, mentre si sta discutendo di un atto (l'opzione ex art. 503 c.c. per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata e la conseguente pubblicazione di cui all'art. 498, c. 3, c.c.) che trova il proprio presupposto in un fatto successivo al pignoramento (e alla morte dell'esecutato) e che è destinato a produrre, nei riguardi dell'esecuzione, gli speciali effetti di cui all'art. 506, c. 1,
c.c.; 2) l'opzione per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata non può essere qualificata come atto costitutivo di vincolo di indisponibilità 3) nella caso di specie non ci sono atti soggetti a trascrizione.
- la liquidazione ex art. 503 c.c. ha la funzione di assicurare la par condicio creditorum e comporta una esecuzione concorsuale che prevale su quelle individuali;
pertanto, essendo il cespite colpito da esecuzione caduto in successione (ossia il prezzo della vendita dell'immobile) non attribuirlo alla liquidazione concorsuale significherebbe favorire il con CP_2 un'esecuzione privilegiata, violando la par condicio.
- Sussiste l'interesse ad agire perché sono gli eredi beneficiati ad essere titolati ad agire per amministrare e liquidare i beni del de cuius e a garantire l'integrità della massa ereditaria nell'interesse della collettività dei creditori e dei legatari.
Il Fallimento opposto concludeva chiedendo il rigetto della domanda in virtù delle seguenti considerazioni:
- Inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- Inapplicabilità dell'art. 506 c.c. alle procedure esecutive intraprese in danno del de cuius.
- Estraneità delle vicende successorie alle azioni esecutive promosse in danno del de cuius prima del suo decesso, ai sensi dell'art 2915 c.c.
- ex 2915/2 c.c. gli atti e le domande che per avere effetto nei confronti del terzo acquirente devono essere trascritti non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e creditori intervenuti se trascritti dopo il pignoramento.
Ciò posto, dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze vanno inquadrate nell'alveo della previsione di cui all'art. 617 c. 2 c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità di un provvedimento esecutivo del giudice (ordinanza di rigetto del 4 ottobre 2022).
La valutazione della fondatezza della domanda di parte opponente presuppone necessariamente la disamina di diverse questioni di diritto, oggetto della controversia sottesa al presente giudizio. 1) Interesse ad agire degli eredi opponenti
Il Fallimento opposto deduce l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. degli eredi del che, nel chiedere l'attribuzione del ricavato della vendita al fine Pt_2 della distribuzione ai creditori in sede concorsuale, non perseguirebbero un loro interesse bensì un interesse proprio dei creditori, i quali avrebbero potuto sin dal 2011 – data di trascrizione del pignoramento immobiliare – intervenire nella procedura per vedere soddisfatte le loro ragioni, ove fossero stati in possesso di un titolo esecutivo.
A sostengo di tale considerazione, l'opposto richiama la pronuncia resa dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, per cui “la distribuzione del ricavato della vendita tra i creditori nell'ambito della procedura esecutiva pendente non pregiudicherebbe in alcun modo l'interesse degli esecutati, neanche nella loro concorrente veste di eredi beneficiati;
una tale statuizione, infatti, produce il solo potenziale effetto di alterare – rispetto al paradigma legale, come qui interpretato – la proporzione nella quale ciascuno dei creditori ereditari dovrebbe concorrere nella liquidazione concorsuale del patrimonio del de cuius, privilegiando, rispetto agli altri, quelli tempestivamente intervenuti nella procedura esecutiva;
in tal modo, tuttavia, non si incide sulla posizione dei successori, che restano, in ogni caso, tenuti all'adempimento delle obbligazioni ereditarie soltanto intra vires, come stabilito dall'art. 490, c. II, n. 2), c.c.; pertanto, sia che la massa attiva dell'eredità basti a soddisfare tutti i creditori del defunto, sia che, invece, risulti a tal fine insufficiente, essa subirà il peso delle loro legittime rivendicazioni nella medesima misura complessiva, a prescindere dalla sede, individuale o concorsuale, nella quale ciò avvenga;
ne discende che gli esecutati sono indifferenti alla decisione assunta dal giudice dell'esecuzione in ordine alla eventuale devoluzione del ricavato della vendita in favore della procedura di liquidazione dell'eredità”.
Orbene, il Tribunale non condivide la posizione assunta dai giudici del reclamo in merito all'insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni opponenti. L'interesse è infatti ravvisabile nella stessa qualità di eredi beneficiati, che impone loro il dovere di amministrare i beni del de cuius e preservare l'integrità della massa ereditaria, anche agendo in giudizio per la relativa tutela, nell'interesse dei creditori e dei legatari. Per tale motivo, nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda, la stessa si ritiene in ogni caso connotata dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire.
2) Applicabilità della disposizione di cui all'art. 506 c.c. al caso di specie.
La domanda di trasferimento della somma residuata dalla divisione dell'immobile in comproprietà alla procedura di liquidazione attivata dagli eredi si fonda sulla considerazione, sostenuta dagli odierni opponenti, della applicabilità della disposizione di cui all'art. 506 c.c. al caso di specie. L'art. 506 c.c. dispone espressamente che, una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 co. 3 c.c. - ossia la pubblicazione dell'invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito - i creditori non possano più promuovere procedure esecutive individuali, mentre possano essere continuare quelle in corso, con la distribuzione in base allo stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c. della parte di prezzo residuata dal pagamento di creditori privilegiati e ipotecari.
Gli opponenti invocano l'applicazione della norma in esame, richiedendo la distribuzione nella procedura di liquidazione della parte di prezzo residuata dalla vendita dell'immobile operata durante la procedura di divisione, ritenendo che l'art. 506 c.c. faccia riferimento non solo alle procedure esecutive azionate a danno degli eredi, ma anche a quelle instaurate nei confronti del de cuius.
Di converso, il Fallimento opposto ritiene che l'art. 506 c.c. sia inapplicabile rispetto alle procedure esecutive instaurate a danno del de cuius e che la norma si riferisca unicamente alle azioni promosse a danno degli eredi.
Orbene, il Tribunale ritiene di condividere la tesi di parte opposta, per cui l'art. 506 c.c. non si applica alle procedure esecutive azionate a danno del de cuius, ma si riferisce alle azioni esecutive promosse a danno degli eredi beneficiati. Una diversa risoluzione, come osservato anche dalla difesa del
, porterebbe alla irragionevole conseguenza logica di ritenere implicitamente in astratto CP_2 ammissibile la promozione di azioni esecutive a danno del de cuius prima della pubblicazione dell'invito ma dopo il decesso del debitore.
A tale considerazione, è possibile giungere attraverso un'interpretazione letterale della norma: le procedure esecutive individuali astrattamente azionabili dopo la pubblicazione dell'invito ex art. 498 c.c. inevitabilmente sono da individuare in quelle promosse a danno degli eredi, perché il debitore è già deceduto. Inoltre, il secondo periodo del co. 1 dell'art. 506 c.c., che fa riferimento alle procedure esecutive in corso, risulta ragionevolmente da interpretare in un'ottica di continuità con il primo periodo, nel senso di considerarlo foriero di un riferimento alle procedure esecutive già in corso a carico degli eredi del debitore.
Pertanto, poiché il caso di specie vede coinvolte procedure esecutive instaurate nei confronti del de cuius prima della sua morte e non procedure esecutive instaurate nei confronti degli eredi dopo la pubblicazione dell'invito, il disposto di cui all'art. 506 c.c. non opera. Di conseguenza, la procedura esecutiva azionata nei confronti del de cuius prima dell'accettazione dell'eredità da parte dei suoi eredi e prima dell'esercizio dell'opzione, da parte di questi ultimi, della liquidazione concorsuale ex art. 503 c.c., resta pendente e autonoma rispetto alla liquidazione concorsuale, non trovando applicazione la disposizione per cui il residuo del prezzo ricavato dalle procedure esecutive individuali debba essere distribuito secondo lo stato di graduazione, facendo la normativa richiamata riferimento alle procedure pendenti nei confronti degli eredi . 3) Applicabilità dell'art. 2915 co.1 e co. 2 c.c.
L'art. 2915 c.c. dispone “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [815,
2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.”
Secondo gli opponenti, nella fattispecie non opererebbe l'art. 2915 co.1 c.c., per tre ordini di ragioni:
1) la norma farebbe riferimento ad atti anteriori al pignoramento, mentre nel caso di specie sarebbe in discussione un atto – ossia l'opzione ex art. 503 c.c. per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata e la conseguente pubblicazione dell'invito di cui all'art. 498, c. 3, c.c.) che troverebbe il proprio presupposto in un fatto successivo al pignoramento;
2) l'opzione per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata non può essere qualificata come atto costitutivo di vincolo di indisponibilità; 3) nell'ipotesi oggetto di giudizio non vi sarebbero atti soggetti a trascrizione tali da giustificare l'operatività della disposizione normativa.
Il Fallimento sostiene invece l'applicabilità della norma al caso de quo, qualificando la liquidazione dell'eredità beneficiata come un atto costitutivo di vincolo di indisponibilità e specificando che l'atto oggetto di trascrizione (trascrizione tra l'altro avvenuta in epoca successiva al pignoramento) sia da individuare nell'atto di accettazione beneficiata dell'eredità.
Sul punto, il Tribunale osserva come, in questo caso, l'opzione esercitata dagli eredi per la liquidazione concorsuale ex art. 503 c.c. possa essere considerata atto che comporta vincolo di indisponibilità e che l'atto soggetto a trascrizione (trascritto dopo il pignoramento) sarebbe ravvisabile nell'atto di accettazione con beneficio di inventario.
Seguendo questa interpretazione, poiché l'accettazione beneficiata dell'eredità risale al 15 gennaio
2020, l'apertura della liquidazione concorsuale al 13 gennaio 2021 (con pubblicazione dell'invito del
21 gennaio 2021 in GU) e i pignoramenti rispettivamente al 2011 e al 2018, può ritenersi che l'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità non infici le posizioni dei creditori delle preventivamente instaurate procedure esecutive.
A sostegno delle proprie difese, il invoca, inoltre, la disposizione di cui all'art. 2915 c.c. CP_2 co. 2, per cui “Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”
In applicazione dell'art. 2915 co. 2 c.c., ritenendosi che gli atti di accettazione di eredità (piena o beneficiata) trascritti dopo il pignoramento non abbiano effetto in pregiudizio dei creditori, ne deriverebbe la predetta conseguenza della intangibilità della posizione dei creditori del de cuius, atteso che l'atto di accettazione beneficiata risulta trascritto 10 febbraio 2020, in epoca dunque successiva ai pignoramenti (risalenti al 2011 e al 2018). 4) Appartenenza dell'immobile/ del suo prezzo alla massa ereditaria
In ogni caso, al netto delle predette questioni e per ragioni di completezza, occorre pronunciarsi sul se la quota della comproprietà dell'immobile pignorato sia o meno caduta in successione.
Il Fallimento opposto deduce, a ulteriore sostegno delle proprie difese, che la quota dell'immobile di proprietà di non sarebbe mai entrata a far parte del patrimonio ereditario, Parte_5 poiché al momento del suo decesso l'immobile risultava già aggiudicato. Contrariamente, gli opponenti ritengono che la quota della comproprietà fosse ricompresa nella massa ereditaria, essendo la pubblicazione del decreto di trasferimento successiva nel tempo alla morte del de cuius.
In particolare, nel caso di specie l'aggiudicazione dell'immobile sarebbe avvenuta in data 2 ottobre
2019; il versamento del relativo prezzo il 18 novembre 2019; il deposito della minuta del decreto di trasferimento il 13 dicembre 2019. Successivamente, il 5 gennaio 2020 decedeva e Parte_5
a maggio 2020 era poi pubblicato il decreto di trasferimento.
Nonostante la questione sia parzialmente assorbita dalla inapplicabilità dell'art. 506 c.c, il Tribunale ritiene comunque opportuno chiarire che è il decreto di trasferimento, e non già l'aggiudicazione, a determinare l'effetto traslativo della proprietà del bene;
pertanto, essendo il debitore già deceduto al momento della pubblicazione del decreto, la quota della comproprietà era da considerarsi ricompresa nella massa ereditaria.
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, il Tribunale rigetta la domanda proposta dagli opponenti perché infondata, alla luce della interpretazione del combinato disposto degli artt. 506 e
2915 c.c.
Per ciò che riguarda le spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda degli opponenti;
b) Condanna in solido , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della Liquidazione di euro 4.029,00 per compensi Controparte_7 oltre spese generali, IVA, C.P.A., come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 20.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo