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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/09/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1467/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 10,43 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. BAMBERGA FEDERICA. , oggi sostituito dall'avv. Federica Dulio Parte_1
Per l'avv. MILAN MARCO Controparte_1
E' alt ca forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Dulio precisa le conclusioni come da ricorso e ribadite in sede di note conclusive autorizzate evidenziando che nella relazione finale si evince chiaramente che l'appalto era stato conferito per giorni 365 consecutivi senza sospensione. L'avv. Milan precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, eccepisce la tardività della produzione avversaria effettuata con le note conclusive del 29/10/2024 e pertanto chiede di non tenerne conto ai fini della decisione. Il Giudice, dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, alle ore 15,12, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Monica Bellini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1467/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federica Bamberga ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il suo studio in Borgomanero (No) Via Caneto n. 56, giusta delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Milan ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgomanero, Via Gramsci n. 30, giusta delega in atti;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni di parte ricorrente: respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito In via preliminare: disporre la sospensione dell'ingiunzione n.
83/2023 del 05.06.2023, notificata in data 08.06.2023 relativamente alla violazione dell'art. 193 d.lgs.
152/2006 per le motivazioni dedotte in atto;
In via principale: annullare/ revocare e /o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso o consequenziale
Conclusioni di parte resistente: “La come sopra rappresentata, assistita e difesa Controparte_1 richiama le argomentazioni a retro esposte CHIEDE che codesto illustrissimo Tribunale Voglia: Nel merito: dichiarare il ricorso inammissibile e comunque infondato per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare l'opposizione ed ogni domanda ivi contenuta, con conferma del provvedimento opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Fatto e motivi della decisione pagina 2 di 6 La proponeva opposizione avverso l'ordinanza della n. 83/2023 Parte_1 Controparte_1 del 08.06.2023 con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1660,00 per la violazione dell'art. 193 d.lgs. 152/2006 in quanto l'autista “circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di rifiuti non pericolosi superiore ai 30 kg consentiti senza essere in possesso del relativo formulario di identificazione rifiuti (materiale proveniente da manutenzione di parchi o giardini senza poter dimostrare di svolgere attività per l'amministrazione pubblica) .
A fondamento della svolta opposizione la ricorrente deduceva (a) di essersi aggiudicata in data
06.05.2010 gara d'appalto indetta da relativa a manutenzione del verde pubblico della città di Pt_2
in particolare per il lotto composto dai quartieri Santa Rita, Nord, Nord Est, S. Agabio, CP_1
(b) che in data 27.05.2019 committente e appaltatrice sottoscrivevano contratto Per_2 Persona_3 di appalto, avente decorrenza dal 07.05.2019 per 365 giorni;
(c) che in data 05.12.2019 la ricorrente dava preavviso al direttore dell'esecuzione del contratto arch. , nei termini previsti dal Persona_4
Capitolato, dell'esecuzione nei giorni successivi di servizi di rimozione di materiale di risulta proveniente da manutenzione del verde da aree situate nel quartiere Nord Est.;(d) che in data
10.12.2019, con verbale di accertamento n. 60001503 la Polizia Locale del Comune di Novara contestava alla in qualità di obbligato in solido, la violazione dell'art. 193 d.lgs. Parte_1
152/2006; (d) che nonostante il dipendente alla guida dell'automezzo, sig. , esibisse Parte_3 agli agenti in forza alla polizia locale copia della suddetta aggiudicazione, la polizia locale contestava egualmente l'infrazione, asserendo di aver ricevuto a mezzo mail comunicazione da parte di Pt_2 circa la sospensione delle attività di manutenzione;
(e) che, nelle more dell'opposizione ex art. 18
689/81, l'arch. , soggetto incaricato da per ogni questione attinente l'esecuzione Per_4 Pt_2 dell'appalto, con mail 09.01.2020, in riscontro alla richiesta avanzata dalla ricorrente, dichiarava di non aver autorizzato alcuna sospensione dei lavori, né di essere a conoscenza di alcuna variazione contrattuale;
(f) che la nell'ordinanza ingiunzione si limitava a dare genericamente atto della CP_1 memoria difensiva presentata da e a richiamarsi al Rapporto di Servizio allegato al Parte_1 verbale di accertamento e all'asserita comunicazione intercorsa tra e la Polizia Locale di Pt_2 in data 06.12.2019, con la quale si comunicava la cessazione delle attività di raccolta del verde CP_1 cittadino, comunicazione mai prodotta alla ricorrente che si trovava dunque impossibilitata a verificarne la provenienza e la legittimazione del mittente a comunicare variazioni nell'esecuzione del contratto.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione Controparte_1 chiedendone la reiezione.
pagina 3 di 6 La stessa evidenziava che la avversa tesi difensiva, per quanto suggestiva, non coglieva nel segno e si fondava su circostanze non corrette. Infatti, dalla lettura del verbale di contestazione, dell'annotazione di servizio dei vigili in questione e della memoria difensiva del signor si poteva ricavare Parte_4 che in data 10.12.2019, alle ore 13.35, il furgone IV targato BL299WH di proprietà della Pt_1 Pt_1
[...
proveniente da Cameri, veniva fermato dai Vigili (intenti ad effettuare verifiche atte al contrasto del trasporto abusivo dei rifiuti) nel Comune di lungo il Corso della Vittoria (altezza intersezione CP_1 con via delle Americhe). Alla guida del succitato mezzo si trovava il signor , Parte_3 dipendente della società e a quest'ultimo veniva richiesta la consegna del formulario Parte_1 per il trasporto dei rifiuti collocati nel cassone del predetto furgone (circa 430 Kg di rifiuti non pericolosi, prodotti da falci erbosi, riconducibili al capitolo 20 dei codici CER). L'autista, per giustificare l'assenza del formulario dei rifiuti, esibiva agli agenti un contratto stipulato nel maggio 2019 tra la società (società di proprietà del Comune di Novara che si occupava della nettezza urbana) Parte_2
e la R.T.I. tra le aziende “ (mandataria) e la “Comunità Giovanile Lavoro SCSIS” Parte_1
(mandante) a firma del Dottor Persona_5
Dalla annotazione di servizio del 10 dicembre 2019 emergeva però che la direzione della predetta società il precedente 6 dicembre 2019, aveva comunicato al Comando di Polizia Municipale Pt_2 che solo la società ISAM srl, con sede in Montalto di Castro era autorizzata ad effettuare la manutenzione del verde cittadino “mentre la ditta “Comunità Giovanile Lavoro” con sede in in CP_1 via della Riotta, 67, e la ditta “ con sede in via Romanzani, 20, non erano più Parte_1 CP_1 impegnate nella manutenzione del verde cittadino”.
Dal medesimo rapporto di servizio risultava anche che: “…Il insisteva con l'assistente Pt_4 Tes_1 che parlasse al telefono con il funzionario del Comune di Novara signor il quale dopo le scuse Per_4 per la sua mancanza per aver omesso di realizzare una determina di spesa per la ditta in questione chiedeva se ci fossero margini per dichiarare nulla l'attività svolta dagli agenti. …”.
Le affermazioni del dott. si comprendevano grazie alla lettura delle prescrizioni del contratto di Per_4 appalto in essere con la da cui risultava che: "l'appalto consiste nel servizio di Parte_1 manutenzione generale del verde di tutti i giardini, parchi, verde, aiuole, forestazione presenti nei quartieri sopraccitati della città di per il periodo aprile 2019 e primi mesi 2020…”. CP_1
Alla luce di documentato emergeva, quindi, che gli agenti della Polizia Municipale di non CP_1 avevano accertato che nel predetto frangente la stesse operando in regime di Parte_1 sospensione dell'appalto “principale” - così come sostenuto ex adverso - ma, al contrario, in mancanza pagina 4 di 6 di un appalto che potesse giustificare il trasporto senza FIR effettuato dall'impresa ricorrente nel dicembre 2019.
La mancanza di un mandato formale da parte del Comune di Novara aveva reso, infatti, il trasporto dei rifiuti, effettuato dalla in data 10 dicembre 2019, privo della “copertura” di cui all'art Parte_1
193, c. 7, TUA perché in tale frangente la predetta società non stava gestendo alcun “servizio pubblico”.
I vigili avevano quindi correttamente redatto il verbale n. 60001503 contestando la violazione degli articoli n. 193 - 258 comma 4° TUA a carico del conducente e della proprietaria dell'autocarro.
Da ciò conseguiva la legittimità dell'impugnata ordinanza.
Orbene così ripercorsi i termini della vertenza preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla ricorrente unitamente alle note conclusive in quanto tardiva in assenza, altresì, di istanza di rimessione in termini e dell'allegazione di prova della non imputabilità della tardività della produzione.
Passando al merito della questione deve evidenziarsi che nel caso de quo non è in contestazione il fatto che in data 10.12.2019, alle ore 13.35, all'atto della contestazione, il furgone IV targato BL299WH di proprietà della proveniente da Cameri, trasportasse rifiuti collocati nel cassone del Parte_1 predetto furgone (circa 430 Kg di rifiuti non pericolosi, prodotti da falci erbosi, riconducibili al capitolo
20 dei codici CER) in assenza del relativo formulario per il trasporto dei rifiuti. Contestato invece è che alla data del 10 dicembre 2019 tra la società e la società vi fosse in essere Pt_2 Parte_1 un contratto di appalto e per l'effetto la legittimità del trasporto di rifiuti senza il previsto formulario.
Quindi punto focale della questione è rappresentato dal(la interpretazione del) contratto di appalto per la manutenzione del verde cittadino del 6 maggio 2019 sottoscritto tra la società Comunale ASSA,
e la comunità giovanile lavoro SCSIS. Parte_1
Ora nel richiamato contratto all'art 2- oggetto del contratto- si legge: “
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. l'intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla stazione appaltante;
manutenzione generale del verde pubblico anno 2019- zona “Nord” Quartieri : Santa Rita-Nord-Nord Est. S Agabio. ; b) Controparte_2 descrizione sommaria: l'appalto consiste nel servizi di manutenzione generale del verde di tutti i giardini, parchi, aree verdi, aiuole, forestazioni presenti nei quartieri sopracitati della città di per il periodo aprile 2019 e primi mesi CP_1
2020 e secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato di Servizio, salvo indicazioni più precise e differenti che verranno fornite dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio bella fase esecutiva”.
pagina 5 di 6 A sua volta l'art.
4 -durata dell'appalto e ultimazione- prevede:” L'appalto avrà una durata di 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna delle aree di intervento, come previsto nel successivo art. 20. La data di ultimazione del Servizio dovrà risultare dal “ verbale” di consegna del servizio di cui al successivo art. 20…”
Dalla interpretazione del contratto, ed in particolare dal combinato disposto di cui all'art 2 e all'art. 4, si deduce che la durata del contratto era di giorni 365 “naturali e consecutivi” con decorrenza dalla consegna. Infatti alla luce dell'art 4 che prevede una durata di giorni 365 consecutivi l'inciso di cui al capo b) art. 2), non deve essere letto, come vorrebbe la resistente, limitatamente al mese di aprile 2019
e ai primi mesi 2020, in quanto la successiva previsione di cui all'art, 4) non avrebbe alcun senso, bensì dall'aprile 2019 ai primi mesi 2020.
Tale ricostruzione non risulta scalfita nè dalle dichiarazioni rese dal direttore esecutivo agli agenti accertatori né dalla comunicazione effettuata dal RUP alla Polizia municipale, invocate dalla resistente a sostegno della propria tesi difensiva, in primo luogo , in quanto le condizioni contrattuali non prevedono una vigenza limitata del contratto al periodo aprile 2019 e al periodo primi mesi 2020, come pretenderebbe parte resistente, e, in secondo luogo, in mancanza di verbale redatto alla presenza dell'esecutore dei lavori in ordine ad una eventuale sospensione dei lavori.
Pertanto l'opposizione andrà accolta e l'ordinanza impugnata andrà annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di un'esplicita richiesta della parte risultante vittoriosa) e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi edittali in ragione del valore della causa ( di poco superiore ad 1100) e delle questioni trattate, omessa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 83/2023 del 08.06.2023 emessa dalla;
Controparte_1
Condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in euro 852,00, per compensi, oltre euro 98,00 per anticipazioni, oltre rimb forfet, cpa e Iva di legge, se dovuta.
Così deciso in Novara, 9 settembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1467/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 10,43 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. BAMBERGA FEDERICA. , oggi sostituito dall'avv. Federica Dulio Parte_1
Per l'avv. MILAN MARCO Controparte_1
E' alt ca forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Dulio precisa le conclusioni come da ricorso e ribadite in sede di note conclusive autorizzate evidenziando che nella relazione finale si evince chiaramente che l'appalto era stato conferito per giorni 365 consecutivi senza sospensione. L'avv. Milan precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, eccepisce la tardività della produzione avversaria effettuata con le note conclusive del 29/10/2024 e pertanto chiede di non tenerne conto ai fini della decisione. Il Giudice, dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, alle ore 15,12, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Monica Bellini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1467/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federica Bamberga ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il suo studio in Borgomanero (No) Via Caneto n. 56, giusta delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Milan ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgomanero, Via Gramsci n. 30, giusta delega in atti;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni di parte ricorrente: respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito In via preliminare: disporre la sospensione dell'ingiunzione n.
83/2023 del 05.06.2023, notificata in data 08.06.2023 relativamente alla violazione dell'art. 193 d.lgs.
152/2006 per le motivazioni dedotte in atto;
In via principale: annullare/ revocare e /o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e di ogni altro atto precedente, preordinato, connesso o consequenziale
Conclusioni di parte resistente: “La come sopra rappresentata, assistita e difesa Controparte_1 richiama le argomentazioni a retro esposte CHIEDE che codesto illustrissimo Tribunale Voglia: Nel merito: dichiarare il ricorso inammissibile e comunque infondato per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare l'opposizione ed ogni domanda ivi contenuta, con conferma del provvedimento opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Fatto e motivi della decisione pagina 2 di 6 La proponeva opposizione avverso l'ordinanza della n. 83/2023 Parte_1 Controparte_1 del 08.06.2023 con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1660,00 per la violazione dell'art. 193 d.lgs. 152/2006 in quanto l'autista “circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di rifiuti non pericolosi superiore ai 30 kg consentiti senza essere in possesso del relativo formulario di identificazione rifiuti (materiale proveniente da manutenzione di parchi o giardini senza poter dimostrare di svolgere attività per l'amministrazione pubblica) .
A fondamento della svolta opposizione la ricorrente deduceva (a) di essersi aggiudicata in data
06.05.2010 gara d'appalto indetta da relativa a manutenzione del verde pubblico della città di Pt_2
in particolare per il lotto composto dai quartieri Santa Rita, Nord, Nord Est, S. Agabio, CP_1
(b) che in data 27.05.2019 committente e appaltatrice sottoscrivevano contratto Per_2 Persona_3 di appalto, avente decorrenza dal 07.05.2019 per 365 giorni;
(c) che in data 05.12.2019 la ricorrente dava preavviso al direttore dell'esecuzione del contratto arch. , nei termini previsti dal Persona_4
Capitolato, dell'esecuzione nei giorni successivi di servizi di rimozione di materiale di risulta proveniente da manutenzione del verde da aree situate nel quartiere Nord Est.;(d) che in data
10.12.2019, con verbale di accertamento n. 60001503 la Polizia Locale del Comune di Novara contestava alla in qualità di obbligato in solido, la violazione dell'art. 193 d.lgs. Parte_1
152/2006; (d) che nonostante il dipendente alla guida dell'automezzo, sig. , esibisse Parte_3 agli agenti in forza alla polizia locale copia della suddetta aggiudicazione, la polizia locale contestava egualmente l'infrazione, asserendo di aver ricevuto a mezzo mail comunicazione da parte di Pt_2 circa la sospensione delle attività di manutenzione;
(e) che, nelle more dell'opposizione ex art. 18
689/81, l'arch. , soggetto incaricato da per ogni questione attinente l'esecuzione Per_4 Pt_2 dell'appalto, con mail 09.01.2020, in riscontro alla richiesta avanzata dalla ricorrente, dichiarava di non aver autorizzato alcuna sospensione dei lavori, né di essere a conoscenza di alcuna variazione contrattuale;
(f) che la nell'ordinanza ingiunzione si limitava a dare genericamente atto della CP_1 memoria difensiva presentata da e a richiamarsi al Rapporto di Servizio allegato al Parte_1 verbale di accertamento e all'asserita comunicazione intercorsa tra e la Polizia Locale di Pt_2 in data 06.12.2019, con la quale si comunicava la cessazione delle attività di raccolta del verde CP_1 cittadino, comunicazione mai prodotta alla ricorrente che si trovava dunque impossibilitata a verificarne la provenienza e la legittimazione del mittente a comunicare variazioni nell'esecuzione del contratto.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione Controparte_1 chiedendone la reiezione.
pagina 3 di 6 La stessa evidenziava che la avversa tesi difensiva, per quanto suggestiva, non coglieva nel segno e si fondava su circostanze non corrette. Infatti, dalla lettura del verbale di contestazione, dell'annotazione di servizio dei vigili in questione e della memoria difensiva del signor si poteva ricavare Parte_4 che in data 10.12.2019, alle ore 13.35, il furgone IV targato BL299WH di proprietà della Pt_1 Pt_1
[...
proveniente da Cameri, veniva fermato dai Vigili (intenti ad effettuare verifiche atte al contrasto del trasporto abusivo dei rifiuti) nel Comune di lungo il Corso della Vittoria (altezza intersezione CP_1 con via delle Americhe). Alla guida del succitato mezzo si trovava il signor , Parte_3 dipendente della società e a quest'ultimo veniva richiesta la consegna del formulario Parte_1 per il trasporto dei rifiuti collocati nel cassone del predetto furgone (circa 430 Kg di rifiuti non pericolosi, prodotti da falci erbosi, riconducibili al capitolo 20 dei codici CER). L'autista, per giustificare l'assenza del formulario dei rifiuti, esibiva agli agenti un contratto stipulato nel maggio 2019 tra la società (società di proprietà del Comune di Novara che si occupava della nettezza urbana) Parte_2
e la R.T.I. tra le aziende “ (mandataria) e la “Comunità Giovanile Lavoro SCSIS” Parte_1
(mandante) a firma del Dottor Persona_5
Dalla annotazione di servizio del 10 dicembre 2019 emergeva però che la direzione della predetta società il precedente 6 dicembre 2019, aveva comunicato al Comando di Polizia Municipale Pt_2 che solo la società ISAM srl, con sede in Montalto di Castro era autorizzata ad effettuare la manutenzione del verde cittadino “mentre la ditta “Comunità Giovanile Lavoro” con sede in in CP_1 via della Riotta, 67, e la ditta “ con sede in via Romanzani, 20, non erano più Parte_1 CP_1 impegnate nella manutenzione del verde cittadino”.
Dal medesimo rapporto di servizio risultava anche che: “…Il insisteva con l'assistente Pt_4 Tes_1 che parlasse al telefono con il funzionario del Comune di Novara signor il quale dopo le scuse Per_4 per la sua mancanza per aver omesso di realizzare una determina di spesa per la ditta in questione chiedeva se ci fossero margini per dichiarare nulla l'attività svolta dagli agenti. …”.
Le affermazioni del dott. si comprendevano grazie alla lettura delle prescrizioni del contratto di Per_4 appalto in essere con la da cui risultava che: "l'appalto consiste nel servizio di Parte_1 manutenzione generale del verde di tutti i giardini, parchi, verde, aiuole, forestazione presenti nei quartieri sopraccitati della città di per il periodo aprile 2019 e primi mesi 2020…”. CP_1
Alla luce di documentato emergeva, quindi, che gli agenti della Polizia Municipale di non CP_1 avevano accertato che nel predetto frangente la stesse operando in regime di Parte_1 sospensione dell'appalto “principale” - così come sostenuto ex adverso - ma, al contrario, in mancanza pagina 4 di 6 di un appalto che potesse giustificare il trasporto senza FIR effettuato dall'impresa ricorrente nel dicembre 2019.
La mancanza di un mandato formale da parte del Comune di Novara aveva reso, infatti, il trasporto dei rifiuti, effettuato dalla in data 10 dicembre 2019, privo della “copertura” di cui all'art Parte_1
193, c. 7, TUA perché in tale frangente la predetta società non stava gestendo alcun “servizio pubblico”.
I vigili avevano quindi correttamente redatto il verbale n. 60001503 contestando la violazione degli articoli n. 193 - 258 comma 4° TUA a carico del conducente e della proprietaria dell'autocarro.
Da ciò conseguiva la legittimità dell'impugnata ordinanza.
Orbene così ripercorsi i termini della vertenza preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla ricorrente unitamente alle note conclusive in quanto tardiva in assenza, altresì, di istanza di rimessione in termini e dell'allegazione di prova della non imputabilità della tardività della produzione.
Passando al merito della questione deve evidenziarsi che nel caso de quo non è in contestazione il fatto che in data 10.12.2019, alle ore 13.35, all'atto della contestazione, il furgone IV targato BL299WH di proprietà della proveniente da Cameri, trasportasse rifiuti collocati nel cassone del Parte_1 predetto furgone (circa 430 Kg di rifiuti non pericolosi, prodotti da falci erbosi, riconducibili al capitolo
20 dei codici CER) in assenza del relativo formulario per il trasporto dei rifiuti. Contestato invece è che alla data del 10 dicembre 2019 tra la società e la società vi fosse in essere Pt_2 Parte_1 un contratto di appalto e per l'effetto la legittimità del trasporto di rifiuti senza il previsto formulario.
Quindi punto focale della questione è rappresentato dal(la interpretazione del) contratto di appalto per la manutenzione del verde cittadino del 6 maggio 2019 sottoscritto tra la società Comunale ASSA,
e la comunità giovanile lavoro SCSIS. Parte_1
Ora nel richiamato contratto all'art 2- oggetto del contratto- si legge: “
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. l'intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla stazione appaltante;
manutenzione generale del verde pubblico anno 2019- zona “Nord” Quartieri : Santa Rita-Nord-Nord Est. S Agabio. ; b) Controparte_2 descrizione sommaria: l'appalto consiste nel servizi di manutenzione generale del verde di tutti i giardini, parchi, aree verdi, aiuole, forestazioni presenti nei quartieri sopracitati della città di per il periodo aprile 2019 e primi mesi CP_1
2020 e secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato di Servizio, salvo indicazioni più precise e differenti che verranno fornite dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio bella fase esecutiva”.
pagina 5 di 6 A sua volta l'art.
4 -durata dell'appalto e ultimazione- prevede:” L'appalto avrà una durata di 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna delle aree di intervento, come previsto nel successivo art. 20. La data di ultimazione del Servizio dovrà risultare dal “ verbale” di consegna del servizio di cui al successivo art. 20…”
Dalla interpretazione del contratto, ed in particolare dal combinato disposto di cui all'art 2 e all'art. 4, si deduce che la durata del contratto era di giorni 365 “naturali e consecutivi” con decorrenza dalla consegna. Infatti alla luce dell'art 4 che prevede una durata di giorni 365 consecutivi l'inciso di cui al capo b) art. 2), non deve essere letto, come vorrebbe la resistente, limitatamente al mese di aprile 2019
e ai primi mesi 2020, in quanto la successiva previsione di cui all'art, 4) non avrebbe alcun senso, bensì dall'aprile 2019 ai primi mesi 2020.
Tale ricostruzione non risulta scalfita nè dalle dichiarazioni rese dal direttore esecutivo agli agenti accertatori né dalla comunicazione effettuata dal RUP alla Polizia municipale, invocate dalla resistente a sostegno della propria tesi difensiva, in primo luogo , in quanto le condizioni contrattuali non prevedono una vigenza limitata del contratto al periodo aprile 2019 e al periodo primi mesi 2020, come pretenderebbe parte resistente, e, in secondo luogo, in mancanza di verbale redatto alla presenza dell'esecutore dei lavori in ordine ad una eventuale sospensione dei lavori.
Pertanto l'opposizione andrà accolta e l'ordinanza impugnata andrà annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di un'esplicita richiesta della parte risultante vittoriosa) e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi edittali in ragione del valore della causa ( di poco superiore ad 1100) e delle questioni trattate, omessa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 83/2023 del 08.06.2023 emessa dalla;
Controparte_1
Condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in euro 852,00, per compensi, oltre euro 98,00 per anticipazioni, oltre rimb forfet, cpa e Iva di legge, se dovuta.
Così deciso in Novara, 9 settembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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