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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3785/2024 R.G. avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Tagliamento n. 23, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Lotà, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Zona CP_1
Industriale, via Alfredo Agosta n.123, p.iva P.IVA_1
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 12.04.2024, in breve,
ha esposto: Parte_1
Pagina 1 - che ha lavorato alle dipendenze della dal 17.09.2018 fino al mese di giugno del CP_1
2022 –data nella quale vi è stato il cambio appalto con il nel cantiere del CP_2
, con la qualifica di operatore inquadrato nel livello come 2/B, più Controparte_3
esattamente, adibito a condurre il “gasolone”, mezzo impiegato per la costipazione e compattazione dei rifiuti;
- che con sentenza pubblicata il 29.02.2024 n. 1196 l'intestato Tribunale ha “dichiara(to) il
(suo) diritto … ad essere inquadrato nel livello professionale 3B del CCNL FISE Assoambiente
(Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del 17.09.2018 e, per l'effetto, ordina(to) alla società di assegnar(lo) definitivamente … alle relative mansioni CP_1 superiori con la medesima decorrenza”;
- che, pertanto, lo stesso ha diritto al pagamento delle differenze retributive tra il livello 2B e il livello 3B del CCNL di settore per il periodo dal 16.01.2019 al 20.06.2022 pari ad euro
10.502,24 come da conteggi esposti in ricorso.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto di “… dichiarare il (suo) diritto … a percepire le differenze retributive come articolate in ricorso per l'effetto della sentenza dichiarativa portante n. 1196/2024 del 29.02.2024 nel fascicolo rg. 7878/2020 e conseguentemente condannare la a corrispondere la somma pari ad €. 10.502,24 a titolo di CP_4
differenze retributive tra il livello riconosciuto in sentenza per le causali di cui in narrativa o quella somma maggiore o minore che verrà calcolata tramite la ctu. Inoltre, ove ritenuti sussistenti i presupposti di legge, di condannare la a corrispondere le suindicate CP_1 somme con interessi e rivalutazione, nell'interesse del ricorrente per le causali di cui al presente ricorso. Il tutto con spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al
… procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
La controversia che ci occupa è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali,
l'acquisizione dell'attestazione della Cancelleria di intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del 29.02.2024 n.1196 e l'espletamento di una CTU contabile;
quindi, all'udienza del
3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_____________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di in quanto, nonostante la CP_1
ritualità della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
Pagina 2 Il thema decidendum per cui è causa è costituto dall'asserito omesso adempimento, da parte della società , quale ex datrice di lavoro di , delle differenze retributive CP_1 Parte_1 accertate in suo favore dall'intestato Tribunale il 28-29.02.2024 con sentenza n. 1196/2024, con la quale è stata accertata la spettanza dell'inquadramento nel superiore livello 3B del CCNL
FISE Assoambiente con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di assunzione, occorsa il 17.09.2018, fino al mese di giungo del 2022.
In punto di fatto, va rilevato che l'accertamento contenuto nella sentenza in parola risulta coperto da giudicato, giusta attestazione rilasciata dalla competente Cancelleria acquisita nel fascicolo telematico, sicché, secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità, resta appurato inter partes che l'autorità di esso “copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. 03.01.2020 n.16; conf., tra le tante,
Cass. 26.02.2019, n.5486; Cass. 30.10.2017, n.25745).
Ne consegue che costituisce dato incontrovertibile tra le parti la spettanza a Parte_1
dell'inquadramento nel livello 3B del CCNL FISE Assoambiente con decorrenza
[...]
dal 121° giorno successivo alla data di assunzione intervenuta giorno 17.09.2018, in quanto il rapporto di interferenza logica tra il giudizio relativo all'an debeatur e il successivo autonomo giudizio inerente al quantum, preclude il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con il richiamato provvedimento, che esplica in via definitiva la propria valenza anche nel tempo successivo alla sua emanazione.
Alla luce della portata vincolante che la regula iuris contenuta nel provvedimento azionato spiega tra la parti, è stata disposta la nomina di un CTU contabile al fine di accertare l'ammontare delle differenze retributive spettanti al ricorrente tra l'inquadramento come operatore 2B dell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari del CCNL
Pagina 3 per i dipendenti di imprese e società esercenti il servizio ambientale –FISE AMBIENTALE e l'inquadramento dello stesso nel livello professionale 3B della medesima area di detto CCNL, detratte le somme percepite, e ciò a far data dal 16.01.2019 –quale 121° giorno successivo alla data di assunzione del 17.09.2018- fino al 20.06.2022, tenendo conto di quanto ulteriormente statuito nella sentenza n.1196/2024 sopra citata.
Aderendo al mandato conferito e a quanto prescritto dal CCNL Fise Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, vigente nel periodo in esame, nonché degli eventuali aumenti periodici sulla paga base previsti dai successivi accordi nazionali, il consulente dell'ufficio ha determinato la retribuzione ordinaria nel rispetto degli elementi costitutivi della stessa previsti nell'art. 27 del richiamato contratto collettivo, curando, secondo il disposto degli artt. 22 e 21, di riconoscere per le festività la paga giornaliera ed altresì uniformandosi per il lavoro notturno e domenicale a quanto stabilito dall'art. 20 e 21 del citato contratto collettivo, il tutto nei termini meglio spiegati nell'elaborato peritale al quale per brevità si rinvia.
Ancora, in ossequio al disposto degli artt. 31 e 32 unitamente ai chiarimenti resi dalle parti sociali all'art. 27 lett. C, effettuati i necessari ragguagli, il CTU ha provveduto ad accertare la tredicesima mensilità alla luce della retribuzione mensile depurata dall'indennità integrativa per i mesi di lavoro con almeno nr. 15 giorni da retribuire e “Allo stesso modo è stata conteggiata la quattordicesima mensilità, applicando per essa la retribuzione mensile depurata sia dall'indennità integrativa che dall'E.D.R., riconoscendo anch'essa per i soli mesi con almeno nr. 15 giorni da retribuire”.
In linea al disposto dell'art. 23 del CCNL citato, inoltre, l'ausiliare dell'ufficio ha conteggiato l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e, sempre in conformità delle disposizioni della contrattazione collettiva, è stata conteggiata l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti.
All'esito dei calcoli elaborati in sede peritale è emerso che, per il periodo ricompreso tra il
16.01.2019 e il 20.06.2022, per le causali sopra spiegate, è titolare di un Parte_1
credito complessivo residuo di euro 16.808,36 di cui euro 15.628,27 a titolo di differenze retributive indicate nel prospetto 1 allegato alla relazione di CTU ed euro 1.180,09 a titolo di
T.F.R. sulle differenze residue.
La metodologia con cui è stata condotta l'indagine peritale in parola appare immune da vizi logici ed aderente in maniera precisa ed esauriente ai quesiti posti con l'ordinanza del
15.03.2025 ed essendo stata condotta nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, resta condivisa da questo
Pagina 4 Giudice non senza notare che in ordine alle risultanze della relazione contabile d'ufficio le parti costituite non hanno avanzato in sede peritali rilievi e/o osservazioni –sì come, peraltro, sottolineato anche a pag. 7 dell'elaborato de quo- e, tanto meno, con le note cartolari immediatamente successive al deposito di essa.
In ragione di quanto precede, va affermata la debenza, da parte della CP_1 dell'importo lordo complessivo di euro 16.808,36 a favore del ricorrente per le causali sopra descritte e, per l'effetto, la prima va condannata al pagamento in favore del secondo della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali restano regolate dal criterio della soccombenza e, perciò, poste a carico della società convenuta e liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore e dell'oggetto della controversia, del mancato espletamento di istruttoria orale, dell'attività difensiva svolta in assenza di una condotta oppositiva da parte della società convenuta, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, e alla domanda di distrazione spiegata in ricorso dal procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA la contumacia di CP_1
AN la a pagare in favore di per i titoli indicati CP_1 Parte_1 in parte motiva, la somma lorda complessiva di € 16.808,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
PONE definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico di CP_1
[...]
AN la a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida CP_1
in complessivi euro 2.100,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI IA
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