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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Ascoli Piceno Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 241/2024 r.g., udienza del 24/07/2025
AST DI ASCOLI PICENO Avv.GIBELLIERI LAURA parte ricorrente
Parte_1
Avv.DE ANGELIS DOMENICO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente agendo in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 21/2024, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno eccepisce il difetto di legittimazione passiva, la decadenza del diritto al pagamento e. Per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo. In via principale e nel merito, chiede di dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché la sua inefficacia ed infondatezza e conseguentemente revocarlo. In subordine, infine, chiede di dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti ed ingiunti. II. Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione proposta, e per l'effetto, di convalidare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opposta, della somma ingiunta, delle competenze e spese professionali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
Le ragioni della decisione
I. La principale questione controversa in giudizio l'accertamento del diritto della parte opposta – dipendente dell , già come collaboratore sanitario Controparte_1 Controparte_2 infermiere - al pagamento della maggiorazione retributiva per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali ex art. 9 CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 Aprile 1999. II. L'art. 9 CCNL 20.9.2001, Integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999 (poi richiamata dall'art. 29.6 CCNL 2016-2018), dispone che l'attività prestata in giorno festivo settimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
III. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto ingiuntivo n. 21/2024, ha ingiunto a parte ricorrente
“di pagare a , nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente ricorso, la somma Parte_1 complessiva, al netto di oneri sociali, di € 1.176,00, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla maturazione delle voci di credito al saldo e le spese della procedura, che si liquidano in complessivi € 237,00 per competenze, € 21,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. La somma è stata domandata in via monitoria domandando il pagamento dell''indennità pari alla retribuzione giornaliera percepita aumentata del 30% per il lavoro svolto in orario diurno e del 50% per il lavoro svolto in orario notturno per ciascuna giornata di lavoro coincidente con la festività infrasettimanale.
IV. La preliminare questione controversa, in considerazione dell'eccezione sollevata da parte opponente, riguarda la legittimazione passiva dell' . Questa afferma che “A seguito Controparte_1 della L.R. n. 19/2022 sull'Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Marche ha Con disposto il riassetto del servizio, istituendo, a far data dal 1.01.2023, cinque tra cui quella di CP_1
, ed ha affidato all la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività
[...] Parte_2 di tutte le posizioni non trasferite alle alla data del 31.12.2022”. Controparte_3
1 L'eccezione è infondata.
2 L'art. 42 c.9 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Alla data del 31 dicembre 2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_4 divengono operative le che subentrano all senza soluzione di Controparte_3 CP_2 continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' svolge, Controparte_4 Controparte_5 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle CP_3 [...]
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte già CP_3 CP_6 facenti capo all' Le funzioni di commissario liquidatore sono Controparte_4 svolte dal direttore generale dell' , che provvede altresì agli Controparte_5 ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell' Controparte_4
Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la
[...] segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell
[...]
istituita con questa legge”. Controparte_5
3 L'art. 15 dell'Allegato A della Deliberazione della giunta regionale n. 1718 del 19 dicembre 2022, Cont versata in atti dall' resistente (allegato n. 6 alla memoria di costituzione), stabilisce che “L Pt_2 subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei
[...] contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_2 stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data”. 4 Dalla lettura della norma sopra citata, da interpretarsi restrittivamente e in continuità con quanto Cont già stabilito da questo Tribunale, deve rilevarsi come subentri “nei contenziosi per CP_5
Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” e non nei contenziosi diversi da questi, tra cui quelli lavoristici, non ancora sorti ovvero riferibili al periodo antecedente al 01.01.2023. Cont 5 Si aggiunga come, in ogni caso, in capo all' si colloca il rapporto di lavoro prima riferibile all' e che l'art. 42 c. 13 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Il personale in CP_2 servizio nella soppressa è trasferito senza soluzione di Controparte_4 continuità alle Aziende sanitarie territoriali…conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6” con conseguente applicazione dell'art. 2112.2 c.c.
V. La seconda questione preliminare controversa riguarda l'avvenuta decadenza dalla domanda giudiziale. Nello specifico, parte opponente eccepisce l'intervenuta decadenza della parte opposta dalla domanda richiesta in via monitoria, in quanto “le stesse prescrizioni in forza delle quali la ricorrente ha agito in giudizio e che ha espressamente citato, chiariscono inequivocabilmente che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, tra l'altro, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la relativa prescritta maggiorazione, sempre che ciò sia richiesto entro 30 giorni (cf. art. 9 CCNL integrativo sanità 20.09.2001, co. 1, e art. 29, co. 6, CCNL 2016-2018 citate da controparte), circostanza non verificatasi nel caso di specie”.
1 L'eccezione è infondata.
2 La norma collettiva non prevede letteralmente alcuna ipotesi di decadenza dal diritto alla maggiorazione salariale né l'esistenza di un fenomeno estintivo del diritto può desumersi in via interpretativa.
3 La struttura della norma - l'attività prestata in giorno festivo settimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo – prevede letteralmente l'originario concorso di due prestazioni oggetto di una obbligazione alternativa (sulla cui nozione Cassazione n. 24819/2024) ed un termine per l'esercizio del diritto di opzione. 4 E' utile rammentare che – come ricordato anche da Cassazione n. 24819/2024 - l'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte;
l'obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. VI. La questione controversa nel merito riguarda l'accertamento del diritto maggiorazione retributiva per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali ex art. 9 CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 Aprile 1999.
1 E' incontestato il fatto che la prestazione lavorativa è organizzata in turni giornalieri e notturni da svolgersi anche nelle giornate festive infrasettimanali.
2 E' altresì incontestata l'allegazione e la documentazione dello svolgimento delle attività lavorativa nelle giornate infrasettimanali indicate da parte opposta.
3 E' ancora incontestata la circostanza che parte opposta non ha usufruito del riposo compensativo.
4 In merito alla sussistenza del diritto può richiamarsi poi Cassazione n. 1505/2021 secondo cui “il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»;
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore»;
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»;
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità”.
VII. Sul quantum dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla maturazione al saldo, nulla spettando, invece, a titolo di rivalutazione monetaria stante il divieto di cumulo sancito dall'art.22, comma 36 della L.724/1994.
VIII. E' esclusa la condanna alle spese di parte opponente per l'abusivo frazionamento del credito.
IX. Le recenti Sezioni Unite n. 7299/2025 – la cui articolata motivazione può qui richiamarsi - hanno chiarito che:
1 a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
2 qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
3 se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario;
4 quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell'azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell'azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
5 il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
6 qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
7 qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta. 8 Il caso di specie oggetto del giudizio di legittimità è stata un'ipotesi , in cui l'attore ha chiesto contestualmente l'emissione di due distinti decreti ingiuntivi, in riferimento ai crediti maturati per prestazioni sanitarie erogate in due mesi diversi, uno dei quali non è stato opposto divenendo definitivo, mentre la domanda giudiziale relativa ai crediti maturati nel mese successivo e dei quali è stata richiesta l'ingiunzione di pagamento col secondo decreto è stata dichiarata improponibile, la domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
X. Nel caso di specie. 1 Ricorre il frazionamento del credito. 1.1 I diritti di credito, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile al la tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cassazione n. 24168/2023); 1.2 Parte ricorrente con ricorso per il decreto ingiuntivo opposto ha domandato “Tra il 2019 e il 2021 la ricorrente in occasione delle festività del 1° maggio, 15 agosto e 26 dicembre 2019, 6 gennaio, 13 aprile, 8 e 26 dicembre 2020, 6 gennaio, 5 aprile, 1° maggio, 5 agosto e 8 dicembre 2021, veniva immessa in turno di servizio, avendo provveduto così a prestare la propria attività in dette date, ma ad oggi nulla è stato corrisposto alla stessa a titolo di straordinario festivo”
1.3 E' pacifico ed allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo che parte ricorrente “ha, precedentemente, depositato altri ricorsi per decreto ingiuntivo, presso Codesto Ill.mo Tribunale, e precisamente un ricorso recante il numero di Rg 975/22, per la liquidazione delle festività infrasettimanali del 5 e del 15 agosto 2022 per cui il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva il decreto ingiuntivo n. 168/22, il ricorso recante il numero di RG 83/2023, per la liquidazione della festività infrasettimanale del 1° novembre 2022 per cui il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva il decreto ingiuntivo n. 18/23 e il ricorso RG 182/23 per la liquidazione delle festività infrasettimanali dell'08 e del 26 dicembre 2022 per cui il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva il decreto ingiuntivo n. 55/23”.
1.4 Parte ricorrente ha quindi proposto un'azione monitoria per singole retribuzioni giornaliere relative al 2022 oggetto di decreti ingiuntivi - non opposti - e successivamente ha proposto un'altra azione monitoria per le retribuzioni giornaliere dal 2019 al 2021.
2 La questione è stata sottoposta al contradditorio delle parti.
3 Non è possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa;
4 La parte non ha agito mossa da interesse oggettivo meritevole di tutela dall'ordinamento all'accertamento separato. 4.1 Parte ricorrente sostiene che “I predetti ricorsi per decreto ingiuntivo erano relativi alle festività lavorate nell'anno 2022 e la pretesa azionata aveva ad oggetto ore lavorative rese durante giorni festivi per la quali era stata presentata dalla ricorrente specifica richiesta di monetizzazione, nel termine dei 30 giorni. (vedasi documentazione allegata). Contrariamente ai crediti relativi agli anni 2018- 2021, tali crediti erano di pronta realizzabilità sul piano processuale, proprio in considerazione del fatto che per gli stessi fosse stata presentata l'apposita richiesta nel termine di 30 giorni, tant'è che i relativi decreti ingiuntivi non sono stati opposti dall Infatti, per i crediti relativi ai festivi 2018- 2021 il cui CP_4 pagamento è stato chiesto tramite il decreto ingiuntivo opposto, non erano state, al contrario, presentate richieste di monetizzazione nei trenta giorni per cui, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale, in passato oscillante e non univoco sulla natura del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018, la ricorrente non aveva azionato la pretesa”. 4.2 La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. In disparte la circostanza della mancata prova documentale della differente situazione evidenziata e ancor in disparte l'evidente frazionamento attuato con i decreti non opposti (oggetto non del presente giudizio ma in cui si ravvisa a pieno una grave violazione ai doveri di lealtà e probità processuale), l'esistenza di un dubbio interpretativo in merito all'ipotetica decadenza per mancato rispetto del termine dei 30 giorni non costituisce un interesse oggettivo meritevole di tutela dall'ordinamento all'accertamento separato. Premesso che una eventuale
“decadenza” non sarebbe stata nemmeno ravvisabile d'ufficio in sede, è agevole rilevare che, in ipotesi di carenza documentale o di un requisito per il procedimento monitorio, il giudice avrebbe emesso un decreto ingiuntivo di semplice accoglimento parziale.
5 Non è possibile addivenire ad una pronuncia solo in rito in quanto una nuova azione giudiziale avrebbe il medesimo problema ed esito di quella odierna.
6 Non ravvisandosi comunque una gravissima violazione ai doveri di lealtà e probità processuale, si esclude la possibilità di porre le spese in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
7 Il decreto ingiuntivo può esser in ogni caso revocato, per frazionamento del credito e limitatamente alle spese, in applicazione di quanto argomentato in Cassazione n. 16508 del 2023.
p.q.m.
I. Revoca il decreto ingiuntivo opposto. II. Accerta il diritto di parte opposta alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo con la maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999. III. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive a tale titolo spettanti, quantificate in euro 1.176,00 euro, oltre interessi legali dalle spettanze al saldo;
IV. Compensa le spese di giudizio. 24/07/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 241/2024 r.g., udienza del 24/07/2025
AST DI ASCOLI PICENO Avv.GIBELLIERI LAURA parte ricorrente
Parte_1
Avv.DE ANGELIS DOMENICO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente agendo in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 21/2024, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno eccepisce il difetto di legittimazione passiva, la decadenza del diritto al pagamento e. Per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo. In via principale e nel merito, chiede di dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché la sua inefficacia ed infondatezza e conseguentemente revocarlo. In subordine, infine, chiede di dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti ed ingiunti. II. Parte resistente chiede di rigettare l'opposizione proposta, e per l'effetto, di convalidare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opposta, della somma ingiunta, delle competenze e spese professionali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
Le ragioni della decisione
I. La principale questione controversa in giudizio l'accertamento del diritto della parte opposta – dipendente dell , già come collaboratore sanitario Controparte_1 Controparte_2 infermiere - al pagamento della maggiorazione retributiva per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali ex art. 9 CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 Aprile 1999. II. L'art. 9 CCNL 20.9.2001, Integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7.4.1999 (poi richiamata dall'art. 29.6 CCNL 2016-2018), dispone che l'attività prestata in giorno festivo settimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
III. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto ingiuntivo n. 21/2024, ha ingiunto a parte ricorrente
“di pagare a , nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente ricorso, la somma Parte_1 complessiva, al netto di oneri sociali, di € 1.176,00, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla maturazione delle voci di credito al saldo e le spese della procedura, che si liquidano in complessivi € 237,00 per competenze, € 21,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. La somma è stata domandata in via monitoria domandando il pagamento dell''indennità pari alla retribuzione giornaliera percepita aumentata del 30% per il lavoro svolto in orario diurno e del 50% per il lavoro svolto in orario notturno per ciascuna giornata di lavoro coincidente con la festività infrasettimanale.
IV. La preliminare questione controversa, in considerazione dell'eccezione sollevata da parte opponente, riguarda la legittimazione passiva dell' . Questa afferma che “A seguito Controparte_1 della L.R. n. 19/2022 sull'Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Marche ha Con disposto il riassetto del servizio, istituendo, a far data dal 1.01.2023, cinque tra cui quella di CP_1
, ed ha affidato all la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività
[...] Parte_2 di tutte le posizioni non trasferite alle alla data del 31.12.2022”. Controparte_3
1 L'eccezione è infondata.
2 L'art. 42 c.9 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Alla data del 31 dicembre 2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_4 divengono operative le che subentrano all senza soluzione di Controparte_3 CP_2 continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' svolge, Controparte_4 Controparte_5 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle CP_3 [...]
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte già CP_3 CP_6 facenti capo all' Le funzioni di commissario liquidatore sono Controparte_4 svolte dal direttore generale dell' , che provvede altresì agli Controparte_5 ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell' Controparte_4
Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la
[...] segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell
[...]
istituita con questa legge”. Controparte_5
3 L'art. 15 dell'Allegato A della Deliberazione della giunta regionale n. 1718 del 19 dicembre 2022, Cont versata in atti dall' resistente (allegato n. 6 alla memoria di costituzione), stabilisce che “L Pt_2 subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei
[...] contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_2 stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data”. 4 Dalla lettura della norma sopra citata, da interpretarsi restrittivamente e in continuità con quanto Cont già stabilito da questo Tribunale, deve rilevarsi come subentri “nei contenziosi per CP_5
Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” e non nei contenziosi diversi da questi, tra cui quelli lavoristici, non ancora sorti ovvero riferibili al periodo antecedente al 01.01.2023. Cont 5 Si aggiunga come, in ogni caso, in capo all' si colloca il rapporto di lavoro prima riferibile all' e che l'art. 42 c. 13 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Il personale in CP_2 servizio nella soppressa è trasferito senza soluzione di Controparte_4 continuità alle Aziende sanitarie territoriali…conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6” con conseguente applicazione dell'art. 2112.2 c.c.
V. La seconda questione preliminare controversa riguarda l'avvenuta decadenza dalla domanda giudiziale. Nello specifico, parte opponente eccepisce l'intervenuta decadenza della parte opposta dalla domanda richiesta in via monitoria, in quanto “le stesse prescrizioni in forza delle quali la ricorrente ha agito in giudizio e che ha espressamente citato, chiariscono inequivocabilmente che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, tra l'altro, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la relativa prescritta maggiorazione, sempre che ciò sia richiesto entro 30 giorni (cf. art. 9 CCNL integrativo sanità 20.09.2001, co. 1, e art. 29, co. 6, CCNL 2016-2018 citate da controparte), circostanza non verificatasi nel caso di specie”.
1 L'eccezione è infondata.
2 La norma collettiva non prevede letteralmente alcuna ipotesi di decadenza dal diritto alla maggiorazione salariale né l'esistenza di un fenomeno estintivo del diritto può desumersi in via interpretativa.
3 La struttura della norma - l'attività prestata in giorno festivo settimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo – prevede letteralmente l'originario concorso di due prestazioni oggetto di una obbligazione alternativa (sulla cui nozione Cassazione n. 24819/2024) ed un termine per l'esercizio del diritto di opzione. 4 E' utile rammentare che – come ricordato anche da Cassazione n. 24819/2024 - l'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte;
l'obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. VI. La questione controversa nel merito riguarda l'accertamento del diritto maggiorazione retributiva per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali ex art. 9 CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 Aprile 1999.
1 E' incontestato il fatto che la prestazione lavorativa è organizzata in turni giornalieri e notturni da svolgersi anche nelle giornate festive infrasettimanali.
2 E' altresì incontestata l'allegazione e la documentazione dello svolgimento delle attività lavorativa nelle giornate infrasettimanali indicate da parte opposta.
3 E' ancora incontestata la circostanza che parte opposta non ha usufruito del riposo compensativo.
4 In merito alla sussistenza del diritto può richiamarsi poi Cassazione n. 1505/2021 secondo cui “il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»;
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore»;
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»;
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità”.
VII. Sul quantum dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla maturazione al saldo, nulla spettando, invece, a titolo di rivalutazione monetaria stante il divieto di cumulo sancito dall'art.22, comma 36 della L.724/1994.
VIII. E' esclusa la condanna alle spese di parte opponente per l'abusivo frazionamento del credito.
IX. Le recenti Sezioni Unite n. 7299/2025 – la cui articolata motivazione può qui richiamarsi - hanno chiarito che:
1 a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
2 qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
3 se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario;
4 quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell'azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell'azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
5 il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
6 qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
7 qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta. 8 Il caso di specie oggetto del giudizio di legittimità è stata un'ipotesi , in cui l'attore ha chiesto contestualmente l'emissione di due distinti decreti ingiuntivi, in riferimento ai crediti maturati per prestazioni sanitarie erogate in due mesi diversi, uno dei quali non è stato opposto divenendo definitivo, mentre la domanda giudiziale relativa ai crediti maturati nel mese successivo e dei quali è stata richiesta l'ingiunzione di pagamento col secondo decreto è stata dichiarata improponibile, la domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
X. Nel caso di specie. 1 Ricorre il frazionamento del credito. 1.1 I diritti di credito, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile al la tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cassazione n. 24168/2023); 1.2 Parte ricorrente con ricorso per il decreto ingiuntivo opposto ha domandato “Tra il 2019 e il 2021 la ricorrente in occasione delle festività del 1° maggio, 15 agosto e 26 dicembre 2019, 6 gennaio, 13 aprile, 8 e 26 dicembre 2020, 6 gennaio, 5 aprile, 1° maggio, 5 agosto e 8 dicembre 2021, veniva immessa in turno di servizio, avendo provveduto così a prestare la propria attività in dette date, ma ad oggi nulla è stato corrisposto alla stessa a titolo di straordinario festivo”
1.3 E' pacifico ed allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo che parte ricorrente “ha, precedentemente, depositato altri ricorsi per decreto ingiuntivo, presso Codesto Ill.mo Tribunale, e precisamente un ricorso recante il numero di Rg 975/22, per la liquidazione delle festività infrasettimanali del 5 e del 15 agosto 2022 per cui il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva il decreto ingiuntivo n. 168/22, il ricorso recante il numero di RG 83/2023, per la liquidazione della festività infrasettimanale del 1° novembre 2022 per cui il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva il decreto ingiuntivo n. 18/23 e il ricorso RG 182/23 per la liquidazione delle festività infrasettimanali dell'08 e del 26 dicembre 2022 per cui il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva il decreto ingiuntivo n. 55/23”.
1.4 Parte ricorrente ha quindi proposto un'azione monitoria per singole retribuzioni giornaliere relative al 2022 oggetto di decreti ingiuntivi - non opposti - e successivamente ha proposto un'altra azione monitoria per le retribuzioni giornaliere dal 2019 al 2021.
2 La questione è stata sottoposta al contradditorio delle parti.
3 Non è possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa;
4 La parte non ha agito mossa da interesse oggettivo meritevole di tutela dall'ordinamento all'accertamento separato. 4.1 Parte ricorrente sostiene che “I predetti ricorsi per decreto ingiuntivo erano relativi alle festività lavorate nell'anno 2022 e la pretesa azionata aveva ad oggetto ore lavorative rese durante giorni festivi per la quali era stata presentata dalla ricorrente specifica richiesta di monetizzazione, nel termine dei 30 giorni. (vedasi documentazione allegata). Contrariamente ai crediti relativi agli anni 2018- 2021, tali crediti erano di pronta realizzabilità sul piano processuale, proprio in considerazione del fatto che per gli stessi fosse stata presentata l'apposita richiesta nel termine di 30 giorni, tant'è che i relativi decreti ingiuntivi non sono stati opposti dall Infatti, per i crediti relativi ai festivi 2018- 2021 il cui CP_4 pagamento è stato chiesto tramite il decreto ingiuntivo opposto, non erano state, al contrario, presentate richieste di monetizzazione nei trenta giorni per cui, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale, in passato oscillante e non univoco sulla natura del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018, la ricorrente non aveva azionato la pretesa”. 4.2 La tesi di parte ricorrente non è condivisibile. In disparte la circostanza della mancata prova documentale della differente situazione evidenziata e ancor in disparte l'evidente frazionamento attuato con i decreti non opposti (oggetto non del presente giudizio ma in cui si ravvisa a pieno una grave violazione ai doveri di lealtà e probità processuale), l'esistenza di un dubbio interpretativo in merito all'ipotetica decadenza per mancato rispetto del termine dei 30 giorni non costituisce un interesse oggettivo meritevole di tutela dall'ordinamento all'accertamento separato. Premesso che una eventuale
“decadenza” non sarebbe stata nemmeno ravvisabile d'ufficio in sede, è agevole rilevare che, in ipotesi di carenza documentale o di un requisito per il procedimento monitorio, il giudice avrebbe emesso un decreto ingiuntivo di semplice accoglimento parziale.
5 Non è possibile addivenire ad una pronuncia solo in rito in quanto una nuova azione giudiziale avrebbe il medesimo problema ed esito di quella odierna.
6 Non ravvisandosi comunque una gravissima violazione ai doveri di lealtà e probità processuale, si esclude la possibilità di porre le spese in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
7 Il decreto ingiuntivo può esser in ogni caso revocato, per frazionamento del credito e limitatamente alle spese, in applicazione di quanto argomentato in Cassazione n. 16508 del 2023.
p.q.m.
I. Revoca il decreto ingiuntivo opposto. II. Accerta il diritto di parte opposta alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo con la maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999. III. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive a tale titolo spettanti, quantificate in euro 1.176,00 euro, oltre interessi legali dalle spettanze al saldo;
IV. Compensa le spese di giudizio. 24/07/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta