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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3051/2022 avente ad oggetto:
“adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Avellino, alla Via Piave, 59, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Carmine Cusano (c.f. ), indirizzo pec: CodiceFiscale_3
che li rappresenta e difende giusta procura alle Email_1
liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attori
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Avellino, presso la Filiale di alla via Controparte_1
G. Ronca n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Collarino (c.f.
), dell'avvocatura interna, indirizzo pec: C.F._4 giusta procura generale alle liti per notaio Email_2
del 04/05/2022 – rep. 55418 raccolta 16104 Per_1
Convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi al Tribunale di Avellino, la società Controparte_1
esponendo che: l'attore era cointestatario, unitamente alla coniuge, di otto buoni fruttiferi postali “serie 180” dell'importo di € 2.500,00 ciascuno, per la somma complessiva di € 20.000,00, sottoscritti in data 26.11.2006 presso la filiale di
[...]
del Santuario di Montevergine in Mercogliano (AV); -nel mese di agosto CP_1
dell'anno 2021, l'attore richiedeva il rimborso del capitale versato, unitamente agli interessi maturati, presso l'Ufficio di Poste Italiane di Summonte (AV); -la richiesta veniva respinta per la maturata prescrizione del diritto al rimborso, trattandosi di buoni a termine con scadenza di diciotto mesi;
-in data 02.09.2021, l'attore inoltrava reclamo a
, che veniva rigettato;
-successivamente, l'attore proponeva ricorso CP_1
all'ABF di Napoli, anch'esso rigettato con decisione del 26.04.2022 n. 6551/2022.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano: 1) che i buoni postali recavano sul fronte soltanto la dicitura “Buono Postale fruttifero” e la serie “180”; 2) che da tali elementi non poteva desumersi la natura di buoni a termine, poiché risultavano omesse le indicazioni relative alla durata e scadenza, necessarie per il calcolo della prescrizione;
-3) che, al momento dell'emissione, l'attore non aveva ricevuto da CP_1
pag. 2/7 Italiane il foglio informativo, né la comunicazione della data di scadenza;
4) che,
pertanto, non era maturato il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso per la violazione degli obblighi di informazione sulla scadenza di titoli acquistati.
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano: la condanna di al CP_1
pagamento della somma complessiva di € 20.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso degli otto buoni fruttiferi postali, sottoscritti in data 26.11.2006 (valore di € 2.500,00
ciascuno); -in via subordinata, la condanna, previa dichiarazione di responsabilità
contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, al risarcimento dei danni subiti della somma di € 20.000,00, pari all'importo complessivo dei buoni sottoscritti, oltre interessi e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1
eccepiva: la prescrizione decennale del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali,
maturata alla data del 29.05.2018, trattandosi di buoni a termine della durata di 18 mesi,
con scadenza del 29.05.2008; -la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Indi, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, giova evidenziare che appaiono pacifiche, oltre che documentalmente provate, le circostanze relative all'emissione da parte di CP_1
pag. 3/7 in favore degli attori, di otto buoni fruttiferi postali per l'importo di € 2.500,00 CP_1
ciascuno, sottoscritti in data 29.11.2006.
La questione controversa, pertanto, attiene all'accertamento dell'esistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Ebbene, dall'attento esame dei buoni cartacei, emerge che sul retro dei documenti è
presente il solo timbro postale recante la data di emissione, il valore del buono e la serie
“180”; manca la firma dell'impiegato addetto.
Il timbro postale, inoltre, si limita a richiamare le specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta, senza, tuttavia indicare il relativo D.M.. Non viene, poi,
indicato che trattasi di buoni a termine e viene omessa la stampigliatura con la data di scadenza, il termine di prescrizione e le condizioni di rendimento di interessi.
La mancata apposizione di tali elementi rende incerta la durata di validità del buono e non consente di comprendere il termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
Inoltre, la mera indicazione del buono fruttifero postale e della relativa serie deve ritenersi insufficiente a soddisfare l'esigenza di tutela del risparmiatore mediante un'informazione chiara ed esaustiva dello strumento di risparmio offerto.
In punto di diritto, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre
2000, “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore
dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda
il capitale e gli interessi”. Il termine di durata incide sul dies ad quem per il calcolo del termine di prescrizione.
pag. 4/7 Pertanto, solo alla data di scadenza, può iniziare a decorrere il termine di prescrizione,
che coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
A tanto, poi, deve, aggiungersi che non ha provato che, al momento CP_1
dell'emissione del buono, vi sia stata la consegna ai clienti del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento secondo gli obblighi previsti dall'art. 3 del D.M. 19.12.2000.
Neppure risulta provato che la convenuta ha adempiuto agli obblighi di informazione relativi alla scadenza dei titoli, al termine di prescrizione ed alle conseguenze giuridiche del diritto al rimborso nel caso di decorso del termine.
Ad avviso del Giudicante, tale condotta ha integrato la violazione da parte di
[...]
degli obblighi di buona fede e di informazione al momento della conclusione CP_1
del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, non avendo avvisato i risparmiatori della scadenza dei buoni e delle conseguenze della mancata riscossione oltre il termine di prescrizione.
L'omessa informazione appare ancora più rilevante, in quanto relativa a strumenti di risparmio utilizzati da comuni cittadini, in larga parte privi di conoscenze finanziarie specifiche e aventi, in quanto tali, piena fiducia nelle informazioni ottenute allo sportello o contenute nel buono postale.
Va anche rilevato che è stata recentemente sanzionata dall'Autorità CP_1
Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 18.10.2022, per pratiche commerciali scorrette relative agli obblighi di informazione. In particolare, l'Autorità
amministrativa indipendente ha accertato che ha omesso di indicare, in CP_1
fase di collocamento dei buoni, le date di scadenza e di prescrizione dei titoli, non pag. 5/7 fornendo ai consumatori le informazioni necessarie sulle conseguenze giuridiche derivanti dal decorso di tali termini. Ha, inoltre, accertato che, con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nel quinquennio antecedente all'accertamento, ha CP_1
omesso di informare i consumatori sulla scadenza del termine di prescrizione e delle conseguenze giuridiche nel caso di mancata richiesta di rimborso dei titoli.
Orbene, da quanto detto, discende l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta sulla maturata prescrizione decennale del diritto al rimborso, atteso che gli attori, a causa delle omissioni relative all'identificazione dei titoli e agli obblighi di informazione da parte di , non erano a conoscenza della scadenza e delle CP_1
condizioni per poter esercitare consapevolmente il diritto al rimborso.
In definitiva, la domanda degli attori va accolta.
La convenuta va condannata al pagamento della somma di € 20.000,00, pari al valore complessivo degli otto buoni fruttiferi postali azionati nel presente giudizio, e degli interessi da calcolarsi come contrattualmente pattuito, secondo i tassi maggiori di quelli legali secondo le indicazioni contenuti nei BFP stessi e, in ogni caso, al tasso legale dalla data di emissione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
applicando i valori minimi delle tabelle ministeriali vigenti (D.M. 147/2022), senza aumenti per la pluralità delle parti, trattandosi di atti unici con eguali difese per gli attori.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciato sulla domanda proposta da e , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1 Parte_2
provvede:
1) accoglie la domanda;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
e , della somma complessiva di € 20.000,00, Parte_1 Parte_2
oltre interessi come in motivazione;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite,
che liquida in complessivi € 2.538,50, oltre € 264,00 per esborsi ed accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3051/2022 avente ad oggetto:
“adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Avellino, alla Via Piave, 59, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Carmine Cusano (c.f. ), indirizzo pec: CodiceFiscale_3
che li rappresenta e difende giusta procura alle Email_1
liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attori
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Avellino, presso la Filiale di alla via Controparte_1
G. Ronca n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Collarino (c.f.
), dell'avvocatura interna, indirizzo pec: C.F._4 giusta procura generale alle liti per notaio Email_2
del 04/05/2022 – rep. 55418 raccolta 16104 Per_1
Convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi al Tribunale di Avellino, la società Controparte_1
esponendo che: l'attore era cointestatario, unitamente alla coniuge, di otto buoni fruttiferi postali “serie 180” dell'importo di € 2.500,00 ciascuno, per la somma complessiva di € 20.000,00, sottoscritti in data 26.11.2006 presso la filiale di
[...]
del Santuario di Montevergine in Mercogliano (AV); -nel mese di agosto CP_1
dell'anno 2021, l'attore richiedeva il rimborso del capitale versato, unitamente agli interessi maturati, presso l'Ufficio di Poste Italiane di Summonte (AV); -la richiesta veniva respinta per la maturata prescrizione del diritto al rimborso, trattandosi di buoni a termine con scadenza di diciotto mesi;
-in data 02.09.2021, l'attore inoltrava reclamo a
, che veniva rigettato;
-successivamente, l'attore proponeva ricorso CP_1
all'ABF di Napoli, anch'esso rigettato con decisione del 26.04.2022 n. 6551/2022.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano: 1) che i buoni postali recavano sul fronte soltanto la dicitura “Buono Postale fruttifero” e la serie “180”; 2) che da tali elementi non poteva desumersi la natura di buoni a termine, poiché risultavano omesse le indicazioni relative alla durata e scadenza, necessarie per il calcolo della prescrizione;
-3) che, al momento dell'emissione, l'attore non aveva ricevuto da CP_1
pag. 2/7 Italiane il foglio informativo, né la comunicazione della data di scadenza;
4) che,
pertanto, non era maturato il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso per la violazione degli obblighi di informazione sulla scadenza di titoli acquistati.
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano: la condanna di al CP_1
pagamento della somma complessiva di € 20.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso degli otto buoni fruttiferi postali, sottoscritti in data 26.11.2006 (valore di € 2.500,00
ciascuno); -in via subordinata, la condanna, previa dichiarazione di responsabilità
contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, al risarcimento dei danni subiti della somma di € 20.000,00, pari all'importo complessivo dei buoni sottoscritti, oltre interessi e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1
eccepiva: la prescrizione decennale del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali,
maturata alla data del 29.05.2018, trattandosi di buoni a termine della durata di 18 mesi,
con scadenza del 29.05.2008; -la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Indi, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, giova evidenziare che appaiono pacifiche, oltre che documentalmente provate, le circostanze relative all'emissione da parte di CP_1
pag. 3/7 in favore degli attori, di otto buoni fruttiferi postali per l'importo di € 2.500,00 CP_1
ciascuno, sottoscritti in data 29.11.2006.
La questione controversa, pertanto, attiene all'accertamento dell'esistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Ebbene, dall'attento esame dei buoni cartacei, emerge che sul retro dei documenti è
presente il solo timbro postale recante la data di emissione, il valore del buono e la serie
“180”; manca la firma dell'impiegato addetto.
Il timbro postale, inoltre, si limita a richiamare le specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta, senza, tuttavia indicare il relativo D.M.. Non viene, poi,
indicato che trattasi di buoni a termine e viene omessa la stampigliatura con la data di scadenza, il termine di prescrizione e le condizioni di rendimento di interessi.
La mancata apposizione di tali elementi rende incerta la durata di validità del buono e non consente di comprendere il termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
Inoltre, la mera indicazione del buono fruttifero postale e della relativa serie deve ritenersi insufficiente a soddisfare l'esigenza di tutela del risparmiatore mediante un'informazione chiara ed esaustiva dello strumento di risparmio offerto.
In punto di diritto, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre
2000, “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore
dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda
il capitale e gli interessi”. Il termine di durata incide sul dies ad quem per il calcolo del termine di prescrizione.
pag. 4/7 Pertanto, solo alla data di scadenza, può iniziare a decorrere il termine di prescrizione,
che coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
A tanto, poi, deve, aggiungersi che non ha provato che, al momento CP_1
dell'emissione del buono, vi sia stata la consegna ai clienti del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento secondo gli obblighi previsti dall'art. 3 del D.M. 19.12.2000.
Neppure risulta provato che la convenuta ha adempiuto agli obblighi di informazione relativi alla scadenza dei titoli, al termine di prescrizione ed alle conseguenze giuridiche del diritto al rimborso nel caso di decorso del termine.
Ad avviso del Giudicante, tale condotta ha integrato la violazione da parte di
[...]
degli obblighi di buona fede e di informazione al momento della conclusione CP_1
del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, non avendo avvisato i risparmiatori della scadenza dei buoni e delle conseguenze della mancata riscossione oltre il termine di prescrizione.
L'omessa informazione appare ancora più rilevante, in quanto relativa a strumenti di risparmio utilizzati da comuni cittadini, in larga parte privi di conoscenze finanziarie specifiche e aventi, in quanto tali, piena fiducia nelle informazioni ottenute allo sportello o contenute nel buono postale.
Va anche rilevato che è stata recentemente sanzionata dall'Autorità CP_1
Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 18.10.2022, per pratiche commerciali scorrette relative agli obblighi di informazione. In particolare, l'Autorità
amministrativa indipendente ha accertato che ha omesso di indicare, in CP_1
fase di collocamento dei buoni, le date di scadenza e di prescrizione dei titoli, non pag. 5/7 fornendo ai consumatori le informazioni necessarie sulle conseguenze giuridiche derivanti dal decorso di tali termini. Ha, inoltre, accertato che, con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nel quinquennio antecedente all'accertamento, ha CP_1
omesso di informare i consumatori sulla scadenza del termine di prescrizione e delle conseguenze giuridiche nel caso di mancata richiesta di rimborso dei titoli.
Orbene, da quanto detto, discende l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta sulla maturata prescrizione decennale del diritto al rimborso, atteso che gli attori, a causa delle omissioni relative all'identificazione dei titoli e agli obblighi di informazione da parte di , non erano a conoscenza della scadenza e delle CP_1
condizioni per poter esercitare consapevolmente il diritto al rimborso.
In definitiva, la domanda degli attori va accolta.
La convenuta va condannata al pagamento della somma di € 20.000,00, pari al valore complessivo degli otto buoni fruttiferi postali azionati nel presente giudizio, e degli interessi da calcolarsi come contrattualmente pattuito, secondo i tassi maggiori di quelli legali secondo le indicazioni contenuti nei BFP stessi e, in ogni caso, al tasso legale dalla data di emissione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
applicando i valori minimi delle tabelle ministeriali vigenti (D.M. 147/2022), senza aumenti per la pluralità delle parti, trattandosi di atti unici con eguali difese per gli attori.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciato sulla domanda proposta da e , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1 Parte_2
provvede:
1) accoglie la domanda;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
e , della somma complessiva di € 20.000,00, Parte_1 Parte_2
oltre interessi come in motivazione;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite,
che liquida in complessivi € 2.538,50, oltre € 264,00 per esborsi ed accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7