Articolo 1 della Legge 17 luglio 1954, n. 600
Articolo 2
Versione
26 agosto 1954
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 380.000.000 per la rinnovazione e il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli Uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al controllo, in sede di sorveglianza, dell'esatto funzionamento degli strumenti metrici, usati in commercio.
Tale spesa sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e ripartita come segue:

1° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000.000 2° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000.000 3° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000.000 4° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 5° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000
Le spese impegnate e non erogate in un esercizio finanziario sono riportate in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.
Entrata in vigore il 26 agosto 1954