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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1746/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per inabilitazione instaurato da
PUBBLICO MINISTERO SEDE
RICORRENTE nei confronti di
, inabilitato con sentenza n. 814/2001 del 18 luglio Controparte_1
2001.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il PM ha concluso con richiesta revoca dell'inabilitazione qualora incompatibile con la misura dell'amministrazione di sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato a [...] il [...], è stato Controparte_1
dichiarato inabilitato con sentenza di questo Tribunale n. 814/2001 del 18 luglio 2001, con apertura di curatela in suo favore e nomina quale curatrice di
. Controparte_2
In data 13 giugno 2025 il P.M. sede ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno ed ha proposto la revoca della misura dell'inabilitazione qualora incompatibile con la misura dell'amministrazione di sostegno.
Il Giudice tutelare ha trasmesso gli atti a questo Ufficio per quanto di competenza.
Il Tribunale ritiene fondata la richiesta di revoca del procedimento di inabilitazione, considerata l'inopportunità del prosieguo della presente procedura a fronte delle maggiori necessità di cura di carattere, non solo patrimoniale, ma anche di carattere di cura personale del sig. , necessità che Controparte_1
emerge sia dalla nota dd. 5.6.2025, inoltrata dal direttore dell'APSP “Redenta
Floriani”, che dalla nota dd.
6.6.2025 del dott. direttore ff. della U.O. CP_3 di Chirurgia I dell'Ospedale S. Chiara di Trento.
Alla luce di quanto sopra ricordato, considerato che appare necessaria l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno per poter garantire al convenuto una tutela più ampia dei suoi bisogni di cura, va disposta la revoca della procedura di inabilitazione.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dispone la revoca della procedura di inabilitazione aperta nei confronti di con sentenza di questo Tribunale n. 814/2001 del 18 luglio Controparte_1
2001.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto di competenza in relazione alla apertura della procedura di amministrazione di sostegno.
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento il 17 settembre 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1746/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per inabilitazione instaurato da
PUBBLICO MINISTERO SEDE
RICORRENTE nei confronti di
, inabilitato con sentenza n. 814/2001 del 18 luglio Controparte_1
2001.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il PM ha concluso con richiesta revoca dell'inabilitazione qualora incompatibile con la misura dell'amministrazione di sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato a [...] il [...], è stato Controparte_1
dichiarato inabilitato con sentenza di questo Tribunale n. 814/2001 del 18 luglio 2001, con apertura di curatela in suo favore e nomina quale curatrice di
. Controparte_2
In data 13 giugno 2025 il P.M. sede ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno ed ha proposto la revoca della misura dell'inabilitazione qualora incompatibile con la misura dell'amministrazione di sostegno.
Il Giudice tutelare ha trasmesso gli atti a questo Ufficio per quanto di competenza.
Il Tribunale ritiene fondata la richiesta di revoca del procedimento di inabilitazione, considerata l'inopportunità del prosieguo della presente procedura a fronte delle maggiori necessità di cura di carattere, non solo patrimoniale, ma anche di carattere di cura personale del sig. , necessità che Controparte_1
emerge sia dalla nota dd. 5.6.2025, inoltrata dal direttore dell'APSP “Redenta
Floriani”, che dalla nota dd.
6.6.2025 del dott. direttore ff. della U.O. CP_3 di Chirurgia I dell'Ospedale S. Chiara di Trento.
Alla luce di quanto sopra ricordato, considerato che appare necessaria l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno per poter garantire al convenuto una tutela più ampia dei suoi bisogni di cura, va disposta la revoca della procedura di inabilitazione.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dispone la revoca della procedura di inabilitazione aperta nei confronti di con sentenza di questo Tribunale n. 814/2001 del 18 luglio Controparte_1
2001.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto di competenza in relazione alla apertura della procedura di amministrazione di sostegno.
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento il 17 settembre 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
Luciano Spina
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