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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 493/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 26 febbraio 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 6 febbraio 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 493/2024 R.G., promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cavicchioli, come da mandato in Parte_1
atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 maggio 2024 deduceva che l'intervento chirurgico Parte_1
di artroscopia a cui si era sottoposta in data 28.11.2022 e la conseguente inabilità temporanea sino al 7 febbraio 2023, fossero conseguenza dell'infortunio occorso alla stessa in data 5 novembre 2019 mentre era intenta a svolgere le proprie mansioni di addetta alle vendite Coop
Centro Italia sito in Terni;
deduceva in particolare che: - in conseguenza del predetto infortunio, riportava una distorsione del ginocchio sx con lesione parziale del legamento collaterale
1 mediale, lesione parziale del legamento crociato anteriore e lesione del menisco mediale, con riconoscimento di postumi permanenti nella misura del 4%; - che in data 28.11.2022 si sottoponeva ad un intervento chirurgico di sinovialectomia artroscopia debridemnt condrale di rotula, con inabilità temporanea protrattasi sino al 7 febbraio 2023; - pertanto la ricorrente presentava domanda all' di Terni per il riconoscimento del periodo di inabilità CP_1
temporanea assoluta dal 28 novembre 2022 al 7 febbraio 2023 quale conseguenza dell'infortunio occorso alla stessa in data 5.11.2019, ma l' definiva negativamente la CP_1
pratica per insussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata; presentava, quindi, opposizione in data 03.05.2023 ma anche in sede collegiale medica l'Istituto reiterava il rigetto della domanda;
concludeva, pertanto, chiedendo che, previo riconoscimento dell'origine post-traumatica da infortunio dell'intervento chirurgico del 28/11/2022 con prognosi di 40 giorni, il periodo di assenza dal lavoro dal 28/11/2022 al 07/02/2023 venisse dichiarato ascrivibile a tutela , con condanna dell'Istituto al pagamento della relativa CP_1
indennità economica da inabilità temporanea.
Con memoria depositata in data 06 agosto 2024 l' si costituiva in giudizio e difendeva la CP_1
correttezza del proprio operato, riportandosi alle considerazioni espresse dal medico dell'Istituto, in particolare disconoscendo il nesso causale tra l'infortunio sul lavoro del
05/11/2019 e l'intervento chirurgico del 28/11/2022.
La causa è stata istruita mediante ctu medico legale e discussa per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 127 ter cpc.
È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio CP_1
avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio
2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della
2 menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nel caso in esame alcun dubbio può essere posto circa la natura lavorativa dell'evento traumatico occorso nel novembre 2019, come ben traspare dal riconoscimento di postumi permanenti da parte dell' nella misura del 4%. CP_1
Premesso quanto sopra, accertato che trattasi di causa che riguarda esclusivamente aspetti e tematiche medico-legali così come evidenziato dalle parti in causa nei rispettivi atti, è stata disposta CTU medico legale rimettendo al consulente dott. il compito di Persona_1 accertare, alla luce delle risultanze dei certificati, se l'intervento chirurgico cui la ricorrente si
è sottoposta in data 28 novembre del 2022 sia conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 05 Novembre 2019.
Orbene la consulenza tecnica medico legale del dott. disposta nel corso del giudizio ha Per_1 accertato che l'intervento chirurgico del 28.11.2022 ed il successivo periodo di inabilità lavorativa assoluta protrattosi fino al 07.02.2023, non possono essere riconosciuti in collegamento causale con l'infortunio lavorativo del 05.11.2019 dal momento che dagli accertamenti eseguiti e dalla documentazione in atti non emerge la prova medico – legale (intesa quale dimostrazione dell'adeguatezza dell'antecedente lesivo sotto il profilo qualitativo, quantitativo e modale, oltre che cronologico e della continuità fenomenologica) della sussistenza del nesso causale.
In primo luogo il consulente, applicando la criteriologia medico-legale relativa alla valutazione del nesso causale, ha evidenziato il distacco temporale fra la data dell'infortunio lavorativo e la data dell'intervento chirurgico affermando che: “non viene rispettato il criterio temporale e della continuità fenomenologica del nesso causale, visto che l'infortunio lavorativo è avvenuto il 05.11.2019 e l'intervento chirurgico è stato effettuato il 28.11.2022 vale a dire a distanza di ben 3 anni e 29 giorni”.
In secondo luogo, il CTU ritiene che le lesioni riportate dalla ricorrente siano compatibili con fenomeni degenerativi preesistenti tenuto conto del fatto che la ricorrente, in sede di operazioni peritali, ha riferito che nel 1997, all'età di 18 anni, veniva operata al ginocchio sinistro per malallineamento femoro-rotuleo. A tal proposito il consulente ha evidenziato dapprima che “il malallineamento femoro rotuleo, con il tempo determina inevitabilmente delle alterazioni condrali in corrispondenza della rotula e del femore”, ha posto poi l'attenzione su una RM del ginocchio sinistro effettuata dalla ricorrente in data 30/11/2019 (..rotula con discreta asimmetria delle faccette articolari, prevalenza della superficie laterale;
fissurazione osteo- condrale alla superficie articolare rotulea mediale.. legamento crociato anteriore è presente
3 in sede ma moderatamente edematoso presumibilmente per lesione parziale.. legamento collaterale laterale con minimo versamento tra articolazione e legamento collaterale laterale;
menisco laterale e mediale con fine linea di frattura completa al corno posteriore) e sugli esiti dell'intervento di artroscopia del 28.11.2022 (“esiti riallineamento apparato estensore e meniscectomia mediale selettiva, sinovite reattiva sfondato sottoquadricipitale anteriore, mediale e laterale, lesioni condrali cfm e faccetta rotula mediale ginocchio sx”); ha, quindi, accertato che: “in occasione dell'infortunio lavorativo del 05.11.2019 la ricorrente aveva riportato solo una lesione parziale del legamento crociato anteriore, mentre nell'intervento chirurgico del 28/11/2022 è stato effettuato un debridment sinoviale e condrale per lesioni condrali determinate dalla preesistente patologia malallineamento femoro- rotuleo”.
Il CTU conclude, pertanto, affermando che: l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta la ricorrente il 28/11/2022 e da cui è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta fino al 07/02/2023, non può essere riconosciuto in rapporto causale né concausale con l'infortunio sul lavoro del 05/11/2019, ma deve essere considerato la normale evoluzione del malallineamento femoro rotuleo per il quale la ricorrente era già stata sottoposta ad intervento chirurgico all'età di 18 anni
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente dell'Istituto, Dr.ssa ha Per_2
concordato sostanzialmente con le conclusioni raggiunte dal CTU, mentre da parte ricorrente non sono pervenute note di replica.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste alla base della presente decisione, in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della ricorrente, in quanto il medico sviluppa ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione.
Ne consegue che il ricorso non può essere accolto.
La complessità dell'accertamento medico legale e l'oggettiva esistenza della inabilità temporanea assoluta dal 28/11/2022 al 07/02/2023, che ha ingenerato nella ricorrente la comprensibile convinzione della sussistenza del diritto rivendicato nel presente giudizio, giustificano la parziale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1
confronti di così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
4 - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' , che si CP_2 liquidano nella somma di € 600,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri previdenziali di legge (23,81%) e le dichiara compensate per il resto;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Terni, 27 febbraio 2025
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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